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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/11/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 217/2024 R.G
Promosso da
, nato in [...] il [...] – Cod. Fisc. Parte_1 [...]
e , nata in [...] il [...] – C.F._1 Parte_2
Cod. Fisc. sia in proprio che in qualità di genitori CodiceFiscale_2 esercenti la potestà sulla minore , nata in [...] il Persona_1
7.11.2013 – Cod. Fisc. tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_3
Rita Virgili del Foro di Fermo
Appellante
, ente liquidatore designato da DGRM n.1718 del 19.12.2022 e dalla CP_1
L.R. 19/2022 – in persona del Dott. , quale Direttore Generale Controparte_2 dell e in qualità di Commissario liquidatore della gestione CP_3 liquidatoria della ex , rappresentata e difesa dall'Avv. Mikol Torretti CP_4 del Foro di Fermo
Appellata
, nato in [...] l'[...] – Cod. Fisc. CP_5 C.F._4
[...] Appellato contumace
Con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI ANCONA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli PI n, 480/23 pubblicata il 19.7.2023
Conclusioni:
per gli appellanti:
Piaccia all'intestata Corte d'Appello, in riforma dei capi – che con il presente atto si impugnano - della sentenza n. 480/2023, pubbl. il 20.7.2023 - R.G. n.
422/2022, non notificata, del Tribunale Ordinario di Ascoli PI – Sezione Civile
- in composizione collegiale, respinta ogni contraria istanza, richiesta e deduzione, e tenendo conto di tutto quanto più ampiamente esposto, eccepito e dedotto nella narrativa che precede, accogliere le seguenti conclusioni:
1. In via preliminare, anche istruttoria, disporre l'acquisizione, d'ufficio o mediante ordine di produzione alla Controparte, dell'originale della cartella clinica del ricovero del Sig. presso l'Ospedale Civile di Ascoli Persona_2
PI (23.77.2014-05.08.2014).
2.nel merito ed in via principale, accogliere gli spiegati motivi di appello e, per l'effetto riformare la sentenza, con accoglimento della domanda attorea, accogliendo la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità
e/o non autenticità della pagina n. 7 contenuta nella cartella di cui al punto 1) che precede, nella parte in cui è stata aggiunta la seguente scritturazione :
“Omentoplastica PRECEDUTA da lavaggi gastrici trans-SNG con blu di metilene;
la procedura NON evidenzia spandimenti di colorante extraviscerali” nonché relativamente a tutti i segni analiticamente descritti nella perizia della Dott.ssa
(asterisco, segni grafici di collegamento…). Per conseguenza ordinare Per_3 la cancellazione della detta scritturazione aggiuntiva, oltre a tutti i segni grafici di cui sopra e riconoscere e dichiarare che la detta scritturazione e i correlati segni grafici debbono essere espunti dalla cartella clinica, riconoscendo e dichiarando che la scritturazione ed i segni sono comunque inesistenti e/o nulli e/o inefficaci. In ogni caso, adottare, ogni consequenziale provvedimento di pratica e di legge, in esito all'accertamento della falsità. Condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalle parti attrici, da liquidarsi in separato giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, respingere il gravame proposto da in proprio e nella qualifica, Parte_1 con integrale conferma della sentenza di primo grado n.480/2023 pubblicata il
19.07.2023, del Tribunale di Ascoli PI. Vinte le spese del presente grado”.
Per la Procura generale: rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli PI rigettava la querela di falso proposta, tra gli altri, dagli odierni appellanti, avente ad oggetto la descrizione dell'intervento chirurgico, eseguito in data 26.07.2014, presso l' di Ascoli PI, sul paziente , così come Controparte_6 Persona_2 risulta dal verbale contenuto nella cartella clinica n. 108609, alla pagina 7.
e , in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore , proponevano appello avverso detta Persona_1 sentenza, affidato ai motivi sottoindicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra spiegate.
Si costituiva in giudizio l che chiedeva il rigetto dell'appello perché CP_1 infondato.
Nessuno si costituiva per che, pertanto, deve essere dichiarato CP_5 contumace. Il Procuratore Generale intervenuto, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e lette le comparse conclusionali e le memorie di replica, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto la falsità della cartella clinica impugnata nonostante nel verbale operatorio vi siano delle aggiunte in rettifica, non ammettendo la ctu sollecitata da essi appellanti e non valutando correttamente le prove addotte.
Deve innanzitutto premettersi che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg.
c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, (n.16737)
Ne discende che, poiché la stessa funge da diario del decorso della malattia e di altri eventi clinici rilevanti, i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi, devono rispondere ai criteri di veridicità del contenuto rappresentativo, di completezza e continuità delle informazioni e non è consentito l'implicito rinvio ad altri atti, in quanto ogni annotazione è finalizzata ad asseverare, con fede privilegiata, non solo la verbalizzazione dell'atto medico, ma anche la successione cronologica degli interventi, delle diagnosi, della prognosi e delle prescrizioni.
In particolare, l'art. 26 del Codice di deontologia medica 2018 stabilisce che “Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell'evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza;
le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte. Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate;
registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell'eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione. Il medico registra nella cartella clinica i modi
e i tempi dell'informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca”.
Ciò posto, richiamando anche la giurisprudenza penale in materia, deve osservarsi che “integra il reato di falso materiale in atto pubblico l'alterazione di una cartella clinica mediante l'aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale;
né, a tal fine, rileva che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, trattandosi di atto avente funzione di "diario" della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve avvenire contestualmente al loro verificarsi” (Sez. 5, Sentenza n.37314 del
29/05/2013, P., Rv. 257198; Cass. pen. Sez. V, n. 55385/2018).
Calando detti principi al caso in esame, ritiene la Corte che gli appellanti abbiano fornito la prova della falsità della pagina 7 della cartella clinica, essendo evidente, dalla disamina della stessa, che detta pagina, dopo la descrizione dell'intervento, presenta una scritturazione “aggiuntiva” che si riferisce ad un esame di “…lavaggio gastrico…con blu di metilene” apposta successivamente alla stesura della descrizione dell'intervento chirurgico e collegata alla stessa mediante l'aggiunta, nel corpo del documento, di un asterisco e, mediante un tracciato flessivo di tipo “aereo”.
A ciò deve aggiungersi che la scrittura “aggiuntiva” è collocata in uno spazio inusuale ed interlineato e, soprattutto, già “dichiarato” inutilizzabile attraverso due linee di sbarramento, vergate per indicare la fine di un testo al quale nulla doveva potersi aggiungere. Proprio facendo applicazione, allora, del principio sopra affermato condivisibilmente dalla giurisprudenza penale sopra richiamata, deve ritenersi che l'aggiunta dell'annotazione, seppure effettuata per ristabilire il vero rispetto all'iniziale descrizione dell'intervento chirurgico, costituisca di per sé un falso: ne discende che, avendo gli attori/appellanti fornito la prova dell'alterazione, spettava all'appellata dare la prova di quanto dalla stessa eccepito, ovverosia del fatto che detta annotazione aggiuntiva era stata apposta nell'immediatezza dell'intervento chirurgico e contestualmente alla verbalizzazione in cartella della descrizione dello stesso e, quindi, prima che l'atto fosse uscito dalla disponibilità del proprio autore, prova che nel caso in esame non è stata fornita.
Cont Invero la che, nel primo grado di giudizio aveva articolato prove orali in tal senso (si veda il capitolo 2 della seconda memoria ex art 183 cpc finalizzata a provare che trattavasi di integrazione avvenuta immediatamente e contestualmente alla redazione del verbale), non ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse né all'atto della precisazione delle conclusioni in primo grado nè nel presente giudizio di appello, come sarebbe stato suo onere (cfr
Cass civ 1117/2025), dovendo, quindi, le stesse ritenersi abbandonate.
Ne discende che, non risultando comprovata la contestualità temporale dell'annotazione aggiuntiva rispetto all'originaria descrizione dell'intervento chirurgico, l'aggiunta postuma in cartella dell' atto medico, ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, determina comunque l'alterazione e/o la modificazione della verità documentale, venendosi a rappresentare e documentare un fatto ulteriore e diverso rispetto alla situazione rappresentata in precedenza, con la conseguenza che, in riforma della sentenza di primo grado, la querela di falso deve essere accolta.
Tenuto conto che con la presente sentenza è stata accertata la parziale falsità della cartella clinica, ai sensi dell'art. 226 2° comma c.p.c. dovranno essere date le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p. e, quindi, nel dispositivo dovrà essere dichiarata la falsità della cartella de qua e, dunque, la cancellazione parziale
(mediante menzione, a cura della Cancelleria, della sentenza sull'originale del documento) limitatamente alla annotazione “Omentoplastica PRECEDUTA da lavaggi gastrici trans-SNG con blu di metilene;
la procedura NON evidenzia spandimenti di colorante extraviscerali”.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della non particolare complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n.217/2014 così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado:
Accoglie la querela di falso proposta da e , in Parte_1 Parte_2 proprio e quali di genitori esercenti la potestà sulla minore Persona_1
visti gli artt. 226 2° comma c.p.c. e 537 c.p.p.,
dichiara la falsità della pagina 7 della cartella clinica del ricovero del Sig.
[...]
presso l'Ospedale Civile di Ascoli PI (23.77.2014-05.08.2014) Per_2 limitatamente all'aggiunta “Omentoplastica PRECEDUTA da lavaggi gastrici trans-SNG con blu di metilene;
la procedura NON evidenzia spandimenti di colorante extraviscerali”, della quale ordina la cancellazione mediante annotazione a cura della cancelleria, da effettuarsi al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 3809.00 per compensi ed in euro 545.00 per esborsi (contributo unificato e marca di anticipazione forfettaria) oltre spese forfettarie in misura del 15% sui compensi ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in euro 4996.00 per compensi ed in euro 804.00 per esborsi (contributo unificato e marca di anticipazione forfettaria) oltre spese forfettarie in misura del 15% sui compensi ed accessori di legge per il presente grado di giudizio
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti
dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 217/2024 R.G
Promosso da
, nato in [...] il [...] – Cod. Fisc. Parte_1 [...]
e , nata in [...] il [...] – C.F._1 Parte_2
Cod. Fisc. sia in proprio che in qualità di genitori CodiceFiscale_2 esercenti la potestà sulla minore , nata in [...] il Persona_1
7.11.2013 – Cod. Fisc. tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_3
Rita Virgili del Foro di Fermo
Appellante
, ente liquidatore designato da DGRM n.1718 del 19.12.2022 e dalla CP_1
L.R. 19/2022 – in persona del Dott. , quale Direttore Generale Controparte_2 dell e in qualità di Commissario liquidatore della gestione CP_3 liquidatoria della ex , rappresentata e difesa dall'Avv. Mikol Torretti CP_4 del Foro di Fermo
Appellata
, nato in [...] l'[...] – Cod. Fisc. CP_5 C.F._4
[...] Appellato contumace
Con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI ANCONA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli PI n, 480/23 pubblicata il 19.7.2023
Conclusioni:
per gli appellanti:
Piaccia all'intestata Corte d'Appello, in riforma dei capi – che con il presente atto si impugnano - della sentenza n. 480/2023, pubbl. il 20.7.2023 - R.G. n.
422/2022, non notificata, del Tribunale Ordinario di Ascoli PI – Sezione Civile
- in composizione collegiale, respinta ogni contraria istanza, richiesta e deduzione, e tenendo conto di tutto quanto più ampiamente esposto, eccepito e dedotto nella narrativa che precede, accogliere le seguenti conclusioni:
1. In via preliminare, anche istruttoria, disporre l'acquisizione, d'ufficio o mediante ordine di produzione alla Controparte, dell'originale della cartella clinica del ricovero del Sig. presso l'Ospedale Civile di Ascoli Persona_2
PI (23.77.2014-05.08.2014).
2.nel merito ed in via principale, accogliere gli spiegati motivi di appello e, per l'effetto riformare la sentenza, con accoglimento della domanda attorea, accogliendo la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità
e/o non autenticità della pagina n. 7 contenuta nella cartella di cui al punto 1) che precede, nella parte in cui è stata aggiunta la seguente scritturazione :
“Omentoplastica PRECEDUTA da lavaggi gastrici trans-SNG con blu di metilene;
la procedura NON evidenzia spandimenti di colorante extraviscerali” nonché relativamente a tutti i segni analiticamente descritti nella perizia della Dott.ssa
(asterisco, segni grafici di collegamento…). Per conseguenza ordinare Per_3 la cancellazione della detta scritturazione aggiuntiva, oltre a tutti i segni grafici di cui sopra e riconoscere e dichiarare che la detta scritturazione e i correlati segni grafici debbono essere espunti dalla cartella clinica, riconoscendo e dichiarando che la scritturazione ed i segni sono comunque inesistenti e/o nulli e/o inefficaci. In ogni caso, adottare, ogni consequenziale provvedimento di pratica e di legge, in esito all'accertamento della falsità. Condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalle parti attrici, da liquidarsi in separato giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, respingere il gravame proposto da in proprio e nella qualifica, Parte_1 con integrale conferma della sentenza di primo grado n.480/2023 pubblicata il
19.07.2023, del Tribunale di Ascoli PI. Vinte le spese del presente grado”.
Per la Procura generale: rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli PI rigettava la querela di falso proposta, tra gli altri, dagli odierni appellanti, avente ad oggetto la descrizione dell'intervento chirurgico, eseguito in data 26.07.2014, presso l' di Ascoli PI, sul paziente , così come Controparte_6 Persona_2 risulta dal verbale contenuto nella cartella clinica n. 108609, alla pagina 7.
e , in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore , proponevano appello avverso detta Persona_1 sentenza, affidato ai motivi sottoindicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra spiegate.
Si costituiva in giudizio l che chiedeva il rigetto dell'appello perché CP_1 infondato.
Nessuno si costituiva per che, pertanto, deve essere dichiarato CP_5 contumace. Il Procuratore Generale intervenuto, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e lette le comparse conclusionali e le memorie di replica, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto la falsità della cartella clinica impugnata nonostante nel verbale operatorio vi siano delle aggiunte in rettifica, non ammettendo la ctu sollecitata da essi appellanti e non valutando correttamente le prove addotte.
Deve innanzitutto premettersi che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg.
c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, (n.16737)
Ne discende che, poiché la stessa funge da diario del decorso della malattia e di altri eventi clinici rilevanti, i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi, devono rispondere ai criteri di veridicità del contenuto rappresentativo, di completezza e continuità delle informazioni e non è consentito l'implicito rinvio ad altri atti, in quanto ogni annotazione è finalizzata ad asseverare, con fede privilegiata, non solo la verbalizzazione dell'atto medico, ma anche la successione cronologica degli interventi, delle diagnosi, della prognosi e delle prescrizioni.
In particolare, l'art. 26 del Codice di deontologia medica 2018 stabilisce che “Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell'evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza;
le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte. Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate;
registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell'eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione. Il medico registra nella cartella clinica i modi
e i tempi dell'informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca”.
Ciò posto, richiamando anche la giurisprudenza penale in materia, deve osservarsi che “integra il reato di falso materiale in atto pubblico l'alterazione di una cartella clinica mediante l'aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale;
né, a tal fine, rileva che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, trattandosi di atto avente funzione di "diario" della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve avvenire contestualmente al loro verificarsi” (Sez. 5, Sentenza n.37314 del
29/05/2013, P., Rv. 257198; Cass. pen. Sez. V, n. 55385/2018).
Calando detti principi al caso in esame, ritiene la Corte che gli appellanti abbiano fornito la prova della falsità della pagina 7 della cartella clinica, essendo evidente, dalla disamina della stessa, che detta pagina, dopo la descrizione dell'intervento, presenta una scritturazione “aggiuntiva” che si riferisce ad un esame di “…lavaggio gastrico…con blu di metilene” apposta successivamente alla stesura della descrizione dell'intervento chirurgico e collegata alla stessa mediante l'aggiunta, nel corpo del documento, di un asterisco e, mediante un tracciato flessivo di tipo “aereo”.
A ciò deve aggiungersi che la scrittura “aggiuntiva” è collocata in uno spazio inusuale ed interlineato e, soprattutto, già “dichiarato” inutilizzabile attraverso due linee di sbarramento, vergate per indicare la fine di un testo al quale nulla doveva potersi aggiungere. Proprio facendo applicazione, allora, del principio sopra affermato condivisibilmente dalla giurisprudenza penale sopra richiamata, deve ritenersi che l'aggiunta dell'annotazione, seppure effettuata per ristabilire il vero rispetto all'iniziale descrizione dell'intervento chirurgico, costituisca di per sé un falso: ne discende che, avendo gli attori/appellanti fornito la prova dell'alterazione, spettava all'appellata dare la prova di quanto dalla stessa eccepito, ovverosia del fatto che detta annotazione aggiuntiva era stata apposta nell'immediatezza dell'intervento chirurgico e contestualmente alla verbalizzazione in cartella della descrizione dello stesso e, quindi, prima che l'atto fosse uscito dalla disponibilità del proprio autore, prova che nel caso in esame non è stata fornita.
Cont Invero la che, nel primo grado di giudizio aveva articolato prove orali in tal senso (si veda il capitolo 2 della seconda memoria ex art 183 cpc finalizzata a provare che trattavasi di integrazione avvenuta immediatamente e contestualmente alla redazione del verbale), non ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse né all'atto della precisazione delle conclusioni in primo grado nè nel presente giudizio di appello, come sarebbe stato suo onere (cfr
Cass civ 1117/2025), dovendo, quindi, le stesse ritenersi abbandonate.
Ne discende che, non risultando comprovata la contestualità temporale dell'annotazione aggiuntiva rispetto all'originaria descrizione dell'intervento chirurgico, l'aggiunta postuma in cartella dell' atto medico, ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, determina comunque l'alterazione e/o la modificazione della verità documentale, venendosi a rappresentare e documentare un fatto ulteriore e diverso rispetto alla situazione rappresentata in precedenza, con la conseguenza che, in riforma della sentenza di primo grado, la querela di falso deve essere accolta.
Tenuto conto che con la presente sentenza è stata accertata la parziale falsità della cartella clinica, ai sensi dell'art. 226 2° comma c.p.c. dovranno essere date le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p. e, quindi, nel dispositivo dovrà essere dichiarata la falsità della cartella de qua e, dunque, la cancellazione parziale
(mediante menzione, a cura della Cancelleria, della sentenza sull'originale del documento) limitatamente alla annotazione “Omentoplastica PRECEDUTA da lavaggi gastrici trans-SNG con blu di metilene;
la procedura NON evidenzia spandimenti di colorante extraviscerali”.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della non particolare complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n.217/2014 così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado:
Accoglie la querela di falso proposta da e , in Parte_1 Parte_2 proprio e quali di genitori esercenti la potestà sulla minore Persona_1
visti gli artt. 226 2° comma c.p.c. e 537 c.p.p.,
dichiara la falsità della pagina 7 della cartella clinica del ricovero del Sig.
[...]
presso l'Ospedale Civile di Ascoli PI (23.77.2014-05.08.2014) Per_2 limitatamente all'aggiunta “Omentoplastica PRECEDUTA da lavaggi gastrici trans-SNG con blu di metilene;
la procedura NON evidenzia spandimenti di colorante extraviscerali”, della quale ordina la cancellazione mediante annotazione a cura della cancelleria, da effettuarsi al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 3809.00 per compensi ed in euro 545.00 per esborsi (contributo unificato e marca di anticipazione forfettaria) oltre spese forfettarie in misura del 15% sui compensi ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in euro 4996.00 per compensi ed in euro 804.00 per esborsi (contributo unificato e marca di anticipazione forfettaria) oltre spese forfettarie in misura del 15% sui compensi ed accessori di legge per il presente grado di giudizio
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti
dott. Guido Federico