TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 1055
TAR
Sentenza 17 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione del vincolo di aggiudicazione a massimo due lotti

    La censura è assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale che dichiara l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.

  • Inammissibile
    Violazione norme su dichiarazioni e omissioni

    La censura è assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale che dichiara l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.

  • Inammissibile
    Illegittimità previsione di aggiudicazione plurima

    La censura è assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale che dichiara l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.

  • Inammissibile
    Anomalia e illogicità punteggi offerta tecnica

    La censura è assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale che dichiara l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.

  • Inammissibile
    Identità contenuti offerte tecniche e allegati

    La censura è assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale che dichiara l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.

  • Inammissibile
    Illogicità e irrazionalità punteggi offerta tecnica (Piano di trasporto)

    La censura è assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale che dichiara l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.

  • Inammissibile
    Illegittimità punteggio per prodotti biologici a filiera corta

    La censura è assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale che dichiara l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.

  • Inammissibile
    Illegittimità punteggio lotta allo spreco alimentare

    La censura è assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale che dichiara l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.

  • Inammissibile
    Mancanza documentazione centro cottura e pubblicazione contratto

    La censura è assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale che dichiara l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.

  • Accolto
    Illegittima ammissione ricorrente principale alla gara per omessa dichiarazione decadenza da precedente aggiudicazione

    Il Collegio ritiene fondata la censura incidentale, poiché l'omessa dichiarazione della decadenza da precedente aggiudicazione costituisce un illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto l'operatore economico ha fornito informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante. Tale omissione, essendo relativa a fatti recenti e a un servizio analogo, incide sull'affidabilità e integrità dell'operatore.

  • Inammissibile
    Illegittimità del bando se interpretato nel senso di vincolo esteso al gruppo societario

    L'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di AP, basata sulla tardiva impugnazione delle determine a contrarre e sul mancato superamento della prova di resistenza, viene ritenuta non dirimente dal Tribunale. Tuttavia, l'accoglimento del primo ricorso incidentale rende inammissibile il ricorso principale, assorbendo ogni ulteriore censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 1055
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1055
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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