Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04294/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4294 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Armenante, Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l, in persona del l.r.p.t., non costituita in giudizio;
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Fasulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Profili, Luigi Scarpati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in AP, via San Giacomo 40;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 21/07/2025 recante aggiudicazione del lotto n. 4 (-OMISSIS-) - -OMISSIS-– -OMISSIS- – -OMISSIS-– -OMISSIS-, a favore del RTI -OMISSIS- – -OMISSIS-;
b) dei propedeutici verbali di gara;
c) del bando e del disciplinare di gara per l’affidamento, in dieci lotti, del servizio di refezione scolastica, periodo settembre 2025 - giugno 2028, mediante la conclusione di accordo quadro, ai sensi dell’articolo 59, comma 3 del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede al punto 4.1 il limite di aggiudicazione a massimo due lotti - e comunque laddove dovesse consentire l’aggiudicazione
plurima, in spregio all’autovincolo del limite massimo di due lotti aggiudicabili, a più soggetti detenuti o controllati dal medesimo gruppo o da un socio unico;
d) del silenzio in relazione alla richiesta di accesso ai documenti e alle offerte tecniche delle controinteressate;
e) del provvedimento del 25 agosto 2025 del Comune di AP recante conferma dell’aggiudicazione e conferma del diniego alla istanza di accesso agli atti
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-. il 12\9\2025:
- del bando, del disciplinare e del capitolato di gara se e qualora il punto 4.1 del Disciplinare di gara (che impone il vincolo di aggiudicazione di un massimo di due lotti giustificato e motivato nella necessità di garantire la qualità di prestazione, fortemente connessa alla dislocazione delle scuole su un territorio molto vasto) è interpretabile, in conformità al Diritto dell’Unione Europea (artt. 2, par. 1, n. 10 e 46 della direttiva 2014/24/UE), in senso avverso al RTI odierno ricorrente incidentale e alla Stazione appaltante, e introducendo un vincolo di aggiudicazione in senso estensivo al gruppo societario di cui fa parte ovvero dando rilievo al “gruppo societario” di cui fa parte l’offerente ai fini della sua esclusione;
- in parte qua, di tutti i verbali di gara di seduta pubblica (28/03/2025, 07/04/2025, 10/04/2025, 15/04/2025 e 19/06/2025) e di tutti i verbali di seduta riservata (24/04/2025, 05/05/2025, 07/05/2025, 09/05/2025, 12/05/2025,15/05/2025, 16/05/2025, 22/05/2025, 23/05/2025, 26/05/2025, 28/05/2025, 30/05/2025 e 17/06/2025), nella parte in cui la Commissione di gara – segnatamente nelle sedute pubbliche del 28/03/2025 (all’esito della quale ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa) e del 07/04/2025 (all’esito della quale ha preso atto delle integrazioni pervenute dagli OO.EE. partecipanti a fronte del soccorso istruttorio e non ha erroneamente escluso la -OMISSIS-) - non ha escluso la -OMISSIS-per:
i) omessa dichiarazione del provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione adottato, nei suoi confronti, dal Comune di -OMISSIS- (Determinazione del Dirigente di Settore n. -OMISSIS- del 25.10.2024 – Registro Generale n. -OMISSIS- del 25.10.2024), in relazione al servizio di refezione scolastica n. CIG “-OMISSIS-”, in aperta violazione e falsa applicazione degli art. 5.1, 94, 95, 96, 97 e 98 del d. lgs. n. 36/2023;
ii) omessa dichiarazione della “penale di euro 53.750/00 (cinquantatremilasettecentocinquanta/00), per inadempienze contrattuali, comminata dal Provveditorato Regionale Amm.ne Penitenziaria Toscana/Umbria” e della “penale di euro 45.500/00 (quarantacinquemilacinquecento/00), per inadempienze contrattuali, comminata dal Provveditorato Regionale Amm.ne Penitenziaria Calabria di -OMISSIS-” - relativamente agli appalti CIG -OMISSIS-e CIG -OMISSIS-indetti dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Toscana, Umbria e Calabria per l’affidamento del servizio di ristorazione nelle mense per il personale della Polizia – oggetto di annotazioni nel Casellario Informatico A.N.A.C. prot. n. -OMISSIS- del 06.05.2019 e prot. n. -OMISSIS- (la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza n. -OMISSIS- del 18.02.2025, passata in giudicato in quanto non impugnata, con cui il TAR Lazio – Roma ha integralmente rigettato il ricorso N.R.G. -OMISSIS- proposto dalla -OMISSIS-), in aperta violazione e falsa applicazione degli art. 5.1, 94, 95, 96, 97 e 98 del d. lgs. n. 36/2023;
iii) non aver provveduto ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 36//2023 ad attivare il self cleaning rispetto ai gravi inadempimenti che incidono sulla affidabilità e moralità professionale;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 25\11\2025:
per l’annullamento:
- del bando, del disciplinare e del capitolato di gara;
- in parte qua, di tutti i verbali di gara di seduta pubblica (28/03/2025, 07/04/2025, 10/04/2025,
15/04/2025 e 19/06/2025) e di tutti i verbali di seduta riservata (24/04/2025, 05/05/2025, 07/05/2025, 09/05/2025, 12/05/2025,15/05/2025, 16/05/2025, 22/05/2025, 23/05/2025, 26/05/2025,
28/05/2025, 30/05/2025 e 17/06/2025.
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli
interessi della ricorrente incidentale;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 28\11\2025:
- di tutti i verbali di gara di seduta pubblica (28/03/2025, 07/04/2025, 10/04/2025, 15/04/2025 e
19/06/2025) e di tutti i verbali di seduta riservata (24/04/2025, 05/05/2025, 07/05/2025,
09/05/2025, 12/05/2025,15/05/2025, 16/05/2025, 22/05/2025, 23/05/2025, 26/05/2025, 28/05/2025,
30/05/2025 e 17/06/2025), e segnatamente il verbale di seduta riservata n. -OMISSIS- del 15.05.2025 nella
parte in cui la Commissione di gara ha erroneamente attribuito alla -OMISSIS-“4” punti in luogo di
“1,6” per il sub-criterio “4.3” (“Elenco prodotti biologici a filiera corta e/o Km 0);
- di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli
interessi del RTI -OMISSIS-/-OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-. e di Comune di AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Con determinazione dirigenziale -OMISSIS-, e successiva rettifica n. 2 del 11.02.2025, il Comune di AP ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, in dieci lotti funzionali, del servizio (settembre 2025 - giugno 2028) di refezione per i nidi e le scuole dell’infanzia comunali e per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali della Città di AP, mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. La gara è stata suddivisa in dieci lotti.
Il Disciplinare di gara ha previsto che gli operatori economici potessero presentare istanza per tutti i lotti, ma risultare aggiudicatari per massimo due lotti (art. 4.1). Pervenivano, quindi, sulla piattaforma telematica della Stazione appaltante, n. 16 offerte presentate da altrettanti operatori economici.
Ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare di gara, le offerte degli operatori primi graduati per tutti i dieci lotti venivano sottoposte, ricorrendone i presupposti, alle verifiche di congruità da parte del RUP. Il Comune di AP, quindi, con determinazione dirigenziale -OMISSIS-comunicata il giorno 25.7.2025, disponeva l’aggiudicazione della gara per il lotto n. 4 al costituendo RTI -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l (-OMISSIS-) che otteneva un punteggio complessivo di 89,426. Per tale lotto, la ricorrente si classificava al secondo posto in virtù di un punteggio pari a 88,780. L’intimato RTI -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. otteneva l’aggiudicazione anche del lotto n. 1.
Al fine di contestare l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, la ricorrente presentava al Comune istanza di accesso dell’8.08.2025, nella quale richiedeva l’ostensione della seguente documentazione:
“a) Offerta tecnica della società Serenissima aggiudicataria del lotto 6 e offerta tecnica dell’Ati -OMISSIS- e -OMISSIS- s.r.l., senza oscurare alcune parti perché, così come, pubblicata non è possibile comprendere cosa sia stato realmente offerto e come si giunti alla attribuzione dei relativi punteggi;
b) L’esito e i certificati delle pubbliche verifiche sulla regolarità fiscale e contributiva delle ditte aggiudicatarie;
c) I verbali e i controlli effettuati sulla -OMISSIS-., -OMISSIS- s.r.l. ed -OMISSIS- società, che appaiano, per quanto a nostra conoscenza e sulla base dei documenti pubblicati e di indici sintomatici, oggettivamente appartenenti ad un unico centro decisionale e quindi collegate tra loro;
d) I verbali e le verifiche in tema di anomalia dell’offerta”.
La ricorrente ha impugnato, quindi, la determina di aggiudicazione, chiedendo anche accertarsi il proprio diritto all’accesso della documentazione sopra indicata, essendo rimasta inevasa l’istanza dell’8.08.2025.
La -OMISSIS-. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso principale e proponendo, contestualmente, ricorso incidentale diretto ad accertare, da un lato, l’illegittimità del bando, se interpretato nel senso di prevedere un vincolo di aggiudicazione di tipo esteso, ovvero volto a dare rilievo, in senso ostativo alla sua partecipazione alla gara, anche al gruppo societario di cui la ricorrente incidentale fa parte; e, dall’altro lato, l’illegittima ammissione della ricorrente principale alla gara, dalla quale essa ricorrente principale doveva essere esclusa.
Pervenuto alla camera di consiglio del 17 settembre 2025, la ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare, cosicché la causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, per la decisione sull’istanza di accesso.
Il ricorso concernente l’accesso è stato parzialmente accolto con sentenza n. 6711/2025, pubblicata in data 8.10.2025, con la quale questo Tribunale ha ordinato al Comune di AP di esibire, consentendone la visione ed estrazione di copia integrale, la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza dell’8/05/25 ai punti a) e b), ritenendo che il contenuto delle relazioni oscurate e dei verbali di anomalia fatti oggetto della domanda di accesso fosse indispensabile per verificare la legittimità dell’attribuzione dei punteggi e la sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria.
La ricorrente, a questo punto, preso atto dei documenti resi disponibili dall’Amministrazione, nel richiamare i vizi, già sollevati con l’atto introduttivo del giudizio, ha proposto motivi aggiunti, notificati il 19.11.2025, rilevando nuovi profili di illegittimità dei provvedimenti già impugnati.
Ha fatto seguito il secondo ricorso incidentale, proposto da -OMISSIS- in data 28.11.2025, nel quale la ricorrente incidentale ha contestato l’erronea ed illegittima attribuzione, all’offerta tecnica presentata dalla ricorrente principale, del punteggio previsto dal sub-criterio 4.3 del Disciplinare di gara.
Si è costituito in giudizio il Comune, resistendo alle censure proposte dalla ricorrente principale ed incidentale. Il ricorso principale sarebbe, innanzitutto, inammissibile, sia per tardiva impugnazione delle determine a contrarre dell’Area Educazione, n. 1 del 10.02.2025 e n. 2 del 11.02.2025, nella parte in cui si disponeva il c.d. vincolo di aggiudicazione a massimo due lotti, sia perché non era stata superata la c.d. prova di resistenza, ovvero che, con l’annullamento della disposizione che aveva ammesso la possibilità di aggiudicazione per ogni concorrente di due lotti, contrariamente a quanto era avvenuto nell’anno precedente con il limite massimo di un solo lotto, la società -OMISSIS- si sarebbe piazzata prima nella graduatoria di un lotto. Il ricorso era comunque infondato anche nel merito.
Quanto al primo ricorso incidentale della controinteressata, poi, esso doveva ritenersi inammissibile, nella parte in cui era diretto a contestare la lex specialis se e qualora intesa nel senso di introdurre un vincolo di aggiudicazione in senso estensivo al gruppo societario di cui fa parte il ricorrente incidentale, per le stesse ragioni già opposte al ricorso principale, ovvero per tardiva impugnativa delle determine a contrarre dell’Area Educazione -OMISSIS-e per mancato superamento della c.d. prova di resistenza, nella parte in cui era diretto a contestare la lex specialis se e qualora intesa nel senso di introdurre un vincolo di aggiudicazione in senso estensivo al gruppo societario di cui fa parte il ricorrente incidentale. Nel merito, infine, i ricorsi incidentali erano entrambi infondati in quanto -OMISSIS-. era stata legittimamente ammessa a partecipare alla gara, come evidenziato anche dalla relazione del Servizio competente - Area Educazione -OMISSIS- e la scelta tecnica effettuata dalla Commissione non denotava alcun errore o irragionevolezza in relazione ai punteggi attribuiti alla aggiudicataria.
S’è costituita in giudizio anche -OMISSIS-aggiudicataria dei lotti 7 e 8, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere mai partecipato alla gara, relativamente al lotto 4.
-OMISSIS- e -OMISSIS-hanno depositato memorie di replica.
Pervenuta all’udienza pubblica dell’8.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
LA -OMISSIS-. ha impugnato la determina di aggiudicazione del lotto n. 4, disposta in favore del -OMISSIS-deducendo, quale primo motivo di ricorso, che la controinteressata non poteva ottenere l’aggiudicazione, avendo violato il c.d. vincolo di aggiudicazione previsto dall’art. 4.1 del Disciplinare. Le concorrenti -OMISSIS-e -OMISSIS- S.r.l., infatti, oltre a-OMISSIS-., ciascuna assegnataria di due lotti, sarebbero controllate dallo stesso soggetto, ovvero la-OMISSIS-., successivamente fusa con -OMISSIS-. Si tratterebbe, quindi, nella sostanza, di un unico soggetto, che, in base a quanto previsto dalla lex specialis, non poteva aggiudicarsi più di un lotto.
A sostegno della censura, la ricorrente evidenzia:
-la qualità di “socio” di -OMISSIS-del sig. -OMISSIS- (Amministratore di -OMISSIS-);
-la qualità di “soci” di -OMISSIS- del dott. -OMISSIS- e della sig.ra -OMISSIS- (rispettivamente, Amministratori di -OMISSIS-);
-tutte le suddette società avrebbero lo stesso centro di cottura e anche la medesima sede operativa in AP, alla -OMISSIS-;
-la “-OMISSIS-” si sostanzierebbe in un operatore economico unico, “schermato dalle tre diverse denominazioni societarie”, che, in sostanza, aveva ottenuto “l’aggiudicazione di ben 4 lotti, in spregio al vincolo massimo di aggiudicazione di due lotti”.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 94 e 06 del Codice dei contratti in quanto le circostanze, testé rappresentate, dovevano essere comunicate alla Stazione appaltante; la loro omissione aveva invece impedito, alla Commissione, di appurare che la -OMISSIS- costituiva in sostanza l’unico concorrente che aveva ottenuto l’aggiudicazione di n. 4 lotti, eludendo il divieto di cui all’art. 41.1 del Disciplinare. Siffatta omissione dichiarativa, quindi, andava sanzionata con la misura della esclusione dell’operatore economico dalla gara.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato la previsione contenuta nel bando di gara, regolante la possibilità di procedere all’aggiudicazione di più di un lotto. In assenza di una motivazione specifica, tale previsione risulterebbe illegittima, irrazionale e lesiva della concorrenza, soprattutto locale; anziché favorire la possibilità alle PMI di ottenere le aggiudicazioni, invero, tale previsione le escluderebbe dal mercato, favorendo eccessivamente gli operatori economici di grandi dimensioni.
Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce che i punteggi assegnati alle offerte tecniche, presentate in gara dai concorrenti, denoterebbero un operato anomalo, illogico ed irrazionale da parte della Commissione; la -OMISSIS-la -OMISSIS- e l-OMISSIS- ad esempio, tutte con il medesimo centro di cottura a AP di -OMISSIS-, avevano ottenuto sempre i medesimi punti per tutti i lotti, pur avendo partecipato in lotti molto distanti dal punto di partenza o comunque con distanze molto diverse tra i punti di partenza ed arrivo.
Successivamente alla proposizione del ricorso principale, la ricorrente, una volta presa visione della documentazione di gara, per effetto della sentenza di questo Tribunale n. 6771/25, ha proposto motivi aggiunti, con i quali ha censurato i provvedimenti impugnati, alla luce di ulteriori profili di illegittimità.
In particolare, richiamando le censure già proposte con il ricorso principale, la ricorrente ha rilevato che la documentazione di gara, ed in particolare le relazioni tecniche e gli allegati di-OMISSIS-e di -OMISSIS-, presentavano un contenuto identico (stesse tabelle, stessa impostazione grafica, schemi e contenuti degli allegati); identici sarebbero, poi, gli automezzi elettrici offerti per l’esecuzione della commessa, i medesimi i prodotti biologici, ed il piano di emergenza, così corroborando la tesi che si tratterebbe del medesimo operatore economico.
Il secondo motivo di censura proposto con i motivi aggiunti si incentra, invece, sui punteggi assegnati all’offerta tecnica della aggiudicataria, che sarebbero illogici ed irrazionali. In particolare:
- In relazione al sub criterio 1.3 - Piano di trasporto: erano stati attributi, in modo illogico, gli stessi punteggi, pur a fronte di un’offerta della -OMISSIS- di gran lunga superiore. In particolare in relazione al criterio 1.3 della griglia di valutazione, la -OMISSIS- aveva offerto 14 furgoni (più uno di scorta) mentre l’Ati controinteressata aveva offerto 10 furgoni, di cui solo 8 effettivi e due di scorta.
Le valutazioni operate dalla Stazione appaltante non si giustificavano. né sotto il profilo quantitativo (ben 14 mezzi come richiesti dai Cam). né su di un piano qualitativo (minor tempo).
- In relazione al criterio 4.3 - Elenco prodotti biologici a filiera corta e/o Km 0, sia la ricorrente che l’ATI controinteressata avevano ottenuto 4 punti. A ben vedere tale valutazione sarebbe frutto di un’evidente carenza istruttoria, in quanto la ATI non aveva reso una dichiarazione di impegno conforme al disciplinare. Segnatamente, dalla documentazione trasmessa dal Comune emergerebbe la sola dichiarazione del -OMISSIS-, priva, tuttavia, di indicazioni precise circa la localizzazione dei terreni agricoli o del sito produttivo, e delle relative quantità fornite in relazione alle quantità di prodotto per i pasti e alla loro cadenza. Mancava invece la dichiarazione di impegno prevista dall’art. 4.3 del Disciplinare; per tale ragione, l’assegnazione di 4 punti alla controinteressata era avvenuta in maniera illegittima, trattandosi di prodotti di origine e localizzazione incerta.
In relazione al criterio della c.d. lotta allo spreco alimentare, previsto dall’art. 1.8 della griglia punteggi del disciplinare: la controinteressata aveva sottoscritto genericamente una Convenzione con il Banco Alimentare avente sede in -OMISSIS-, mentre la ricorrente aveva sottoscritto la Convenzione con la Caritas Diocesana di AP, indicando tre luoghi specifici di consegna a AP vicino le scuole.
L’aggiudicazione, infine, era comunque illegittima, atteso che la controinteressata non aveva documentato il possesso del centro cottura, come previsto dal disciplinare di gara, né il Comune aveva pubblicato, ai sensi del disciplinare, il richiesto contratto.
Ritiene il Collegio come sia peraltro preliminare, per le ragioni espresse infra, l’esame del ricorso incidentale, proposto da -OMISSIS-.r.l. in data 12.09.2025.
Ciò, prescindendosi dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità dello stesso ricorso incidentale, sollevata dalla difesa del Comune di AP, la quale non investe la doglianza incidentale, che il Tribunale ritiene dirimente nella specie.
In esso, tra le altre censure, la ricorrente incidentale ha dedotto, che la ricorrente principale non poteva essere ammessa alla gara, non avendo la stessa comunicato alla Stazione appaltante di essere stata destinataria del provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione adottato, nei suoi confronti, dal Comune di -OMISSIS- (Determinazione del Dirigente di Settore n. -OMISSIS- del 25.10.2024 – Registro Generale n. -OMISSIS- del 25.10.2024) in relazione al servizio di refezione scolastica n. CIG “-OMISSIS-”. Si trattava, quindi, di un’omissione rilevante, che non aveva consentito alla Stazione appaltante di formulare un consapevole giudizio di affidabilità e integrità della -OMISSIS- e che aveva sviato le valutazioni del Comune di AP sulla condotta, tenuta dalla stessa -OMISSIS-. in altri appalti.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che tale censura incidentale sia fondata e meritevole di accoglimento; ciò comporta la conseguente inammissibilità del ricorso principale (e dei correlativi motivi aggiunti), per difetto di legittimazione ad agire.
Con la determina adottata dal Comune di -OMISSIS-, infatti, l’odierna ricorrente principale è stata dichiarata decaduta dall’aggiudicazione del servizio per “impossibilità oggettiva a carico dell’aggiudicatario di procedere all’adempimento delle prestazioni dedotte in appalto, in ragione di criticità emerse dopo l’aggiudicazione”, avendo la stessa indicato, in sede di gara, un centro di cottura sito in Comune di -OMISSIS-, località -OMISSIS-, del quale era risultata non avere l’effettiva disponibilità giuridica. Più nel dettaglio, la -OMISSIS-aveva indicato, in sede di gara, un centro di cottura sito nel Comune di -OMISSIS- (Località -OMISSIS- -OMISSIS-, con “un potenziale di oltre 2000 pasti al giorno dotato di tutte le attrezzatture e di tutti gli impianti per essere immediatamente funzionante”), salvo poi indicare, dopo oltre tre mesi dall’aggiudicazione e ad anno scolastico già iniziato, e senza avviare il servizio di refezione, un diverso centro di cottura, sito in -OMISSIS- e di proprietà della Clinica “-OMISSIS-”, oggetto di un “contratto di comodato d’uso”, stipulato in data 25.09.2024.
In conseguenza di ciò, il Comune di -OMISSIS-, con Determina del Dirigente di Settore n. -OMISSIS-, ha disposto la decadenza della ricorrente principale dall’aggiudicazione della gara, con determina n. -OMISSIS- la cui legittimità è stata definitivamente acclarata dal T.A.R. L’Aquila, con sentenza n. 295/25.
Di tale pregressa circostanza non vi è, tuttavia, menzione alcuna nella dichiarazione resa dalla ricorrente principale al Comune di AP (si veda nota PG/2025/831464 del 17/09/2025, prodotta in atti).
Ciò premesso, e condividendo il motivo sul punto proposto con il gravame incidentale dalla controinteressata, il Collegio ritiene che l’omissione dichiarativa di che trattasi rientri, senza dubbio, tra le condotte idonee a costituire un illecito professionale, ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del D. Lgs. n. 36/2023, potendo più precisamente essere ricondotta nell’ambito della fattispecie “elastica”, delineata dall’art. 98, comma 3, lett. b), ovvero integrando una “condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante”.
L’omissione di informazioni che possano consentire all’Amministrazione di valutare adeguatamente la scelta di contrarre o meno con un operatore economico, costituisce, invero, un comportamento contrario al principio di buona fede, codificato dal codice dei contratti, che impone al privato di “fornire all’Amministrazione ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità (Adunanza Plenaria, sentenza n. 16 del 2020)”, dovendosene pertanto concludere che: “Gli obblighi informativi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. hanno per oggetto elementi rilevanti in funzione degli illeciti professionali di cui la stazione appaltante dovrà poi valutare la gravità e la rilevanza rispetto al giudizio di integrità e affidabilità” (cfr. Cons. Stato, n. 7282/2025).
Lo stesso Consiglio di Stato, sul punto, nel dare conto del sostanziale intervenuto superamento della struttura rigorosamente tipica dell’illecito disciplinare, in grado di determinare l’esclusione di un operatore da una gara, ha, in tempi recenti, sottolineato che: “L’intero sistema dei contratti pubblici si ispira al principio della ‘buona fede’, espressamente codificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023; una disposizione che, mediante il ricorso alle categorie dell’affidamento e della buona fede precontrattuale, si preoccupa di distribuire i rischi dell’invalidità degli atti del procedimento di evidenza pubblica, collegandoli ad oneri informativi”, tanto che “Nelle trattive precontrattuali il comportamento contrario a buona fede, cioè sleale o scorretto, dà luogo a responsabilità (art. 1337 c.c.), e può pregiudicare la validità del consenso prestato dall’Amministrazione alla stipula di un negozio, con la conseguenza che il principio di buona fede consente di riconoscere, a carico delle parti, doveri di comportamento ulteriori rispetto a quelli tipizzati, anche se molti obblighi derivanti dall’applicazione di questo principio sono stati tipizzati dal legislatore” (cfr. Cons. Stato, n. 7282/2025 cit.).
Va osservato, quindi, che l’omessa dichiarazione rileva ai fini dell’eventuale integrazione del “grave illecito professionale”, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), alle condizioni dettate dall’art. 98, comma 2, al verificarsi della situazione di cui allo stesso art. 98, comma 3, lett. b), che dà rilievo “anche” alla “negligenza”, nel caso in cui l’operatore economico abbia fornito informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante.
“Infatti fra le fattispecie di esclusione non automatica figura all’art. 95, primo comma, lett. e) del codice, l’illecito professionale, le cui ipotesi, peraltro, come osservato dal primo giudice, sono espressamente previste dal successivo art. 98, nel quale sono confluite, al comma 3, lett. b) seppur parzialmente modificate, le previsioni di cui alle lettere c bis), c ter), c quater), h) e l) del quinto comma dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Il comma 2 specifica quali sono le condizioni indispensabili perché possa disporsi, da parte della stazione appaltante, l’esclusione (non automatica) di un operatore economico al verificarsi di un evento tra quelli descritti nei successivi commi, chiarendo la necessità della compresenza delle medesime.
Dette condizioni sono individuate nella presenza di elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale (lett. a), nell’idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore (lett. b) e nella sussistenza di adeguati mezzi di prova (lett. c).
Detto disposto va letto in correlazione con il quinto comma, che precisa che: “Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3”. Pertanto l’informazione omessa o fuorviante, ove non destinata ad influenzare il processo decisionale della stazione appaltante, rileva non ex se, quale illecito professionale, ma ai soli fini della valutazione della gravità dell’illecito professionale, riferito alle altre ipotesi indicate nelle diverse lettere del comma 3. Inoltre affinché l’omissione informativa possa rilevare ex se quale illecito professionale occorre quale mezzo adeguato di prova, ai sensi del comma 6, “la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente” (cfr. Cons. Stato, n. 8661/25).
Ciò premesso, e venendo al caso di specie, non pare possa essere messa in discussione la sussistenza delle menzionate condizioni, idonee a denotare la gravità dell’omissione dichiarativa de qua, alla luce dei parametri stabiliti dall’art. 98, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023.
Si evidenzia, a tal fine, la concreta rilevanza, anche nella gara bandita dal Comune di AP, della condotta tenuta dalla società nel pregresso appalto e la sua conseguente idoneità, ove conosciuta dalla Stazione appaltante, ad incidere sul giudizio di affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico. I fatti contestati, invero, risultano riferiti a vicende estremamente recenti sul piano cronologico, rispetto alla gara che ci occupa, e appaiono evidentemente correlate, quanto al loro oggetto, ad un servizio di refezione sostanzialmente analogo a quello oggetto di gara presso il Comune di AP. Si aggiunga, infine, che la legittimità del provvedimento del Comune di -OMISSIS- è stata definitivamente acclarata in sede giurisdizionale, con sentenza non impugnata.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che, in relazione alla specifica vicenda in esame, l’omissione dichiarativa di cui si discute possa essere sussunta nell’ambito della fattispecie, descritta dall’art. 98, comma 3, lett. b) del codice degli appalti pubblici, sopra indicato, non avendo l’operatore economico notiziato il Comune di AP di una circostanza sicuramente rilevante, ai fini del giudizio di affidabilità, che il Comune stesso era tenuto ad eseguire.
Ciò in quanto, come ritenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza della Sez. V, 27/06/2025 (ud. 12/06/2025 - dep. 27/06/2025), n. 5589: “Come affermato dalla consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione "i concorrenti, quindi, devono dichiarare ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini della esclusione, pena la impossibilità per la stazione appaltante di verificare l'effettiva rilevanza di tali episodi sul piano della integrità professionale dell'operatore economico; sicché non è configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza. In quest'ottica, non è possibile che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione, così da nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara" (Cons. Stato, V, n. 3151 del 2024). I predetti principi, elaborati sotto la vigenza del precedente codice, non possono che essere ribaditi nella vigenza del d.lgs. n. 36/2023 atteso che la condotta omissiva tenuta in gara - che come si è detto non è l'unica ragione a fondamento dell'esclusione - deve essere oggi letta e interpretata anche alla luce dei principi della fiducia e della buona fede, sanciti dagli artt. 2 e 5 del citato d.lgs., che rappresentano obblighi comportamentali reciproci a carico sia delle stazioni appaltanti che degli operatori economici” (ivi, in parte motiva).
Per tali ragioni, ed assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso incidentale del 12/09/2025 va accolto.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso principale e dei connessi motivi aggiunti (cfr. la massima seguente: “Il ricorso incidentale escludente ha priorità logico – giuridica rispetto all'esame del ricorso principale, ponendo esso la questione della legittimazione al ricorso del ricorrente principale. Per l'effetto, ove il medesimo ricorso incidentale risulti fondato, il suo accoglimento condurrà alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per carenza di legittimazione attiva; ciò, atteso che, per questa impostazione, la partecipazione legittima alla gara del concorrente non vincitore rappresenta fattore legittimante alla proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione” - T.A.R. Campania – AP, Sez. I, 1/07/2020, n. 2795).
Il secondo ricorso incidentale, depositato il 28.11.2025 – stante l’accoglimento del primo gravame incidentale – diviene, del resto, improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente principale nei confronti della ricorrente incidentale e del Comune di AP, e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo.
Ogni altra spesa di lite (segnatamente nei rapporti tra la ricorrente incidentale, il Comune di AP, e la -OMISSIS-., nonché tra la ricorrente principale e la stessa -OMISSIS- in disparte l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da quest’ultima), può essere compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso incidentale, depositato in data 12.09.2025.
- dichiara inammissibili il ricorso principale ed i motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile per s.d.i. il ricorso incidentale, depositato il 28.11.2025.
Condanna la ricorrente principale alla refusione delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente incidentale e del Comune di AP, nella misura di euro 1.500,00 ciascuna, oltre accessori come per legge.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente incidentale, il Comune di AP e la -OMISSIS-, nonché tra la ricorrente principale e la stessa E.P. s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
TA UC, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.