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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10170/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10170/2022 promossa da:
- ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Parte_1 P.IVA_1
Milano, con il patrocinio dell'Avv. Bonalume Paolo, dell'Avv. Gomez Paloma Giovanni, dell'Avv.
Cardona Giuseppe e dell'Avv. Del Bene Michele presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
attore contro
- ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede a con il patrocinio dell'Avv. Cecutta Arianna, CP_1 dell'Avv. Cagliari Elena e dell'Avv. Monti Katia, elettivamente domiciliata presso la sede;
convenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• in via principale: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 60.790,00 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL.
A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 9.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 42.768,92 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. B
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art.
1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
VIII. € 372.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. C, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare Parte_1 CP_1 l' al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta CP_1 Parte_1
dovuta a er: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in CP_1 CP_1
favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er Parte_1 Parte_1
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Parte convenuta chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis reiectis
In via preliminare e/o pregiudiziale, - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e per l'effetto dichiarare Parte_1
l'inammissibilità delle domande;
Nel merito, in via principale
- respingere le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso perché il credito in parte estinto, in parte non dovuto, e comunque non provato né nella sua esistenza né nel suo ammontare.
Nel merito, in subordine
- nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, tenere conto e detrarre i pagamenti intervenuti
e che dovessero intervenire nel corso del giudizio e della corretta quantificazione delle somme eventualmente dovute per sorte capitale, per interessi ed ai sensi dell'art.6 D.Lgs.231/02, nei limiti di quanto provato e non prescritto;
- in ogni caso dichiarare inammissibile per carenza dei presupposti, ed in subordine rigettare le domande ex adverso formulate ex art. 2041 c.c. in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
- con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.07.2022 (d'ora in poi, solo Parte_1
Part
, nella sua qualità di cessionaria, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'
[...]
di (d'ora in poi, solo l' al fine di sentirla condannare al Controparte_1 CP_1 CP_1 pagamento dei crediti ceduti di cui alle fatture rimaste insolute e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 2, emesse nei confronti dell' da varie società fornitrici, nonché al pagamento degli CP_1
interessi moratori ed anatocistici.
Part In particolare, deduceva che:
- acquistava crediti derivanti da “forniture di prodotti farmaceutici/medicali/di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti/apparecchiature medicali”, vantati nei confronti dell'Azienda da vari fornitori e, nello specifico, da: ER CP_2 Controparte_3 Controparte_4
S.p.A., Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
FA S.p.A., Ferring S.p.A., Hikma Italia, Controparte_9 Controparte_10
CP_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_14 [...]
e Zimmer Biomet Italia S.r.l.; CP_15
- il tutto per il complessivo ammontare dei crediti per sorte capitale pari ad € 486.874,06=;
- crediti portati da fatture emesse dalle suddette società e cedutele con separati contratti di cessione, redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificati all'ente convenuto, contratti aventi ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri, nonché i relativi interessi di mora maturati e maturandi, da quantificarsi ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002;
- sussisteva, in forza dell'art. 1283 cod. civ., il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, parimenti da quantificarsi ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/2002;
- sussisteva altresì, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2002, il diritto al pagamento dell'importo di € 40,00= per ciascuna delle fatture non pagate e costituenti la sorte capitale, per un totale di € 9.360,00=;
- era titolare, inoltre, di ulteriori crediti a titolo di interessi di mora pari ad € 42.768,92=, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale e fatturati mediante la “Nota Debito Interessi” prodotta sub doc. 3 e riepilogata sub doc. 4, nonché a titolo di interessi anatocistici prodotti da tali interessi;
- infine, sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2002, sussisteva anche il diritto al pagamento di € 372.440,00=, portato dalle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.
Parte attrice concludeva chiedendo, in via principale, l'accertamento del diritto quale cessionaria ad ottenere il pagamento delle somme per i titoli sopra richiamati e la conseguente corrispondente condanna di parte convenuta;
in via subordinata, chiedendone la condanna al pagamento di ogni diversa somma fosse ritenuta dovuta, comprensiva delle voci già esplicitate;
in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.; vinte le spese di lite.
2.
L'Azienda convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa depositata in data
23.03.2023, deducendo l'infondatezza dell'altrui domanda ed eccependo il difetto di legittimazione
Part attiva in capo a per carenza di prova in relazione all'avvenuta notifica dei contratti di cessione ed all'assenza di rifiuto da parte del debitore ceduto, nonché in quanto alcune cessioni erano state rifiutate, mentre una parte delle fatture azionate non era riconducibile a cessioni di credito, bensì a
Part mandati all'incasso di cui non possedeva la titolarità.
Eccepiva, inoltre, che:
Part
- difettava la prova dell'esistenza del credito, posto che non aveva prodotto le fatture azionate, né i contratti di cessione ritualmente notificati, né i contratti in base ai quali sarebbero sorti i crediti nei confronti di sé convenuta e cioè i contratti di appalto, convenzioni, accordi quadro;
- i contratti a monte delle fatture erano nulli per carenza del requisito della forma scritta ad substantiam, posto che gli accordi negoziali diretti ad esplicare efficacia nei confronti di una pubblica amministrazione, nonché quelli stipulati con la stessa, dovevano essere redatti mediante forma scritta a pena di nullità, in conformità con R.D. 2440/1923 e con il Codice dei contratti di cui al D.lgs.
50/2016;
- nel merito, la quantificazione del capitale risultava errata per eccesso, poiché dall'esame dei movimenti contabili era emerso che numerose fatture erano state pagate, anche in termini, mentre le restanti erano state sospese perché rifiutate/contestate, con l'effetto che la somma del capitale ex adverso indicata doveva essere decurtata dell'importo pari ad € 397.894,38= (rif. a elenchi riepilogativi delle fatture pagate, unitamente ai mandati e alle quietanze di pagamento, prodotti sub doc. n. da 7 a 50);
- la sorte capitale andava ulteriormente decurtata dell'importo pari ad € 4.418,91=, portati dalle fatture
Part e/o note di credito indicate in parte nel tabulato allegato da sub doc. n. 2, in parte nei propri allegati (cfr. elenco riepilogativo sub doc. n. 58); in particolare, erano state totalmente stornate le fatture richiamate nelle note di credito prodotte sub doc. nn. da 51 a 57;
- le fatture riepilogate sub doc. n. 59, emesse dalle società cedenti e Hykma per complessivi CP_4
€ 8.897,68=, non erano mai state trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SdI), obbligatorio in base alle norme sulla fatturazione elettronica;
con la conseguenza che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013, Part non avendo prodotto né le fatture né le ricevute di consegna, non poteva considerarsi sorto alcun obbligo di pagamento;
- in altri casi, i documenti contabili erano stati respinti dal sistema informatizzato aziendale, in quanto sforniti dei dati necessari ex lege per l'eventuale liquidazione (cfr. sub doc. n. 60);
- altre fatture ancora erano state contestate per altre irregolarità e per le stesse erano state chieste note di credito, mai pervenute (cfr. sub doc. nn. da 61 a 70);
- la domanda di credito vantata a titolo di interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 ed a titolo di interessi ex art. 1283 cod. civ. sulla sorte capitale era infondata sia nell'an che nel quantum, essendo stato Part l'importo calcolato su tutte le fatture prodotte da sub doc. n. 2 e dunque anche su quelle pagate
(anche in termini), su quelle stornate totalmente con note di credito versate in atti, nonché su quelle contestate, in attesa di storno totale o parziale;
- peraltro, alcune cessioni di credito erano state rifiutate (doc. n. da 1 a 4) – e le fatture ad esse
Part riconducibili erano state pagate a sulla scorta di procure all'incasso, non prodotte nell'odierno giudizio – quindi, l'asserito diritto alla riscossione degli interessi di mora/anatocistici/del danno da ritardo, semmai esistente, sarebbe sorto in capo ai fornitori cedenti e non di certo in capo alla banca cessionaria;
- in particolare, sugli interessi anatocistici, le convenzioni stipulate da Intercenter prevedevano espressamente all'art. 15, cpv. 7, che “Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'articolo 1283 c.c.” (cfr. doc. n. 72);
- l'asserito credito di € 42.768,92= a titolo di interessi di mora maturati su fatture corrisposte in ritardo
(e diverse da quelle poste a base del credito in linea capitale) era altresì infondato, trattandosi di assunto sprovvisto di qualsivoglia prova;
- controparte interpretava erroneamente l'art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, posto che: la natura risarcitoria della pretesa soggiaceva alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ.; in relazione alle Part cessioni rifiutate, difettava in capo a la legittimazione ad agire in giudizio;
la risposta della
Commissione Europea alle FAQ inerenti alla Direttiva 2011/7/EU (recepita con il D.lgs. 192/12 che ha novellato il testo del D.lgs. 231/02), ha chiarito che nei casi in cui il debitore sia tale con riferimento ad una pluralità di contratti – come nel caso di specie – l'importo forfetario è dovuto una sola volta, in relazione, cioè, all'unica azione di recupero posta in essere dal creditore;
- in ogni caso, il trasferimento al cessionario del diritto alla percezione di somme a titolo risarcitorio avrebbe dovuto essere oggetto di espressa previsione nell'ambito della cessione dei crediti, non potendo essere considerato tra gli accessori del credito contemplati dall'art. 1263 cod. civ.;
Part
- infine, infondata doveva ritenersi pure la richiesta di indennizzo avanzata da ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., trattandosi di azione sussidiaria che può essere esperita solo in caso di mancanza di un titolo specifico su cui fondare l'azione.
L concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, accertarsi il difetto di legittimazione CP_1
Part attiva di e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità delle domande;
nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, per l'ipotesi di condanna, di tenere conto dei pagamenti già intervenuti e che fossero eventualmente intervenuti nel corso del giudizio, con decurtazione del relativo importo dal quantum dovuto, nonché di dichiarare in ogni caso inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. civ. per carenza dei presupposti;
vinte le spese di lite.
3.
Celebrata l'udienza del 20.04.2023 per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c., sostituita dal deposito di sintetiche note scritte ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c., erano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed era fissata per i consequenziali provvedimenti di cui al comma 7 la successiva udienza del 14.12.2023, anch'essa sostituita con il deposito di note scritte. A tale udienza, stante l'assenza di deduzioni istruttorie e conformemente alla concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 26.09.2024; anche per tale udienza era disposta la trattazione scritta ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127-ter c.p.c. Infine, in data 14.10.2024 la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
§ § §
4.
Part Ritiene il giudicante che le domande di condanna azionate in giudizio dalla cessionaria siano solo in parte meritevoli di accoglimento, nei limiti di quantum di cui al prosieguo.
4.1.
Deve, dapprima, riscontrarsi come sussista la legittimazione attiva di parte attrice. Part L'Azienda convenuta, invero, denuncia il difetto di legittimazione attiva in capo a nei corretti termini di titolarità “nel merito” della posizione soggettiva vantata in giudizio, quando, invece, la legitimatio ad causam consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, mediante l'allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato.
Tale legittimazione sussiste, avendo la società attrice agito in giudizio in qualità di cessionaria di crediti, allegando i relativi atti di cessione intercorsi con le cedenti, fondandosi, pertanto, la legittimazione ad agire sulla allegazione presentata in giudizio;
altro, invece, è la questione relativa all'effettività della prova prodotta in giudizio in relazione alla titolarità dei crediti domandati, essendo questione attinente al merito della causa.
4.2
Infondata, inoltre, l'eccezione dell'Azienda inerente all'efficacia degli atti di cessione, posto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, circa la corretta interpretazione degli artt. 69 e 70 del R.D.
2440/1923, che trattasi di norme eccezionali e interessanti la sola Amministrazione statale, in quanto tali insuscettibili di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse
(neppure se aziende sanitarie locali, come nel caso di specie).
5.
Preliminarmente deve, ancora, darsi atto della mutata quantificazione dell'importo azionato in corso Part di giudizio, posto che ancora nella propria comparsa conclusionale ha precisato che, in ragione dei pagamenti effettuati dall' la causa deve intendersi limitata alla richiesta di pagamento di CP_1
€ 60.790,00= per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub All. A, oltre interessi di mora ed interessi anatocistici sia sulla predetta sorte capitale sia sulla sorte capitale azionata con la citazione e pagata in ritardo dall' nonché oltre ad € 42.768,92= a titolo di CP_1
ulteriori interessi di mora (maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale) e relativi interessi anatocistici;
oltre ad € 9.360,00= e ad € 372.440,00= ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02. 5.1
Nella pluralità di domande proposte dalla cessionaria, doveroso innanzitutto affrontare quella relativa al pagamento dei crediti ceduti per “sorte capitale”. Part Già in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (depositata in data 02.10.2023) rideterminava il credito azionato riducendolo alla più esigua (rispetto alla domanda iniziale di €
486.874,06=) somma di € 73.280,54=, poi ulteriormente ridotta ad € 60.790,00= per sorte capitale, dapprima in sede di precisazione delle conclusioni e confermata nel deposito della comparsa conclusionale.
In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice residuerebbero i crediti relativi agli importi portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. A e segnatamente:
- fattura n. 1621289092 del 03.11.2021 - scadenza 03.01.2022, per l'importo di € 2.800,00=;
- fattura n. 1722017841 del 02.03.2022 - scadenza 02.05.2022, per l'importo di € 1.840,00=;
- fattura n. 1722028215 del 30.03.2022 - scadenza 30.05.2022, per l'importo di € 2.358,89=;
- fattura n. 1722046662 del 16.05.2022 - scadenza 15.07.2022, per l'importo di € 30,00=;
- fattura n. 1722047682 del 18.05.2022 - scadenza 17.07.2022, per l'importo di € 260,00=; emesse dalla società cedente Zimmer Biomet;
- fattura n. 212075031 del 02.12.2021 - scadenza 31.01.2022, per l'importo di € 6.029,12=; emessa dalla società cedente;
Controparte_5
- fattura n. 2021316985 del 25.11.2021 - scadenza 24.01.2022, per l'importo di € 7.000,00=;
- fattura n. 2021319209 del 28.12.2021 - scadenza 26.02.2022, per l'importo di € 350,00=; emesse dalla società cedente;
CP_8
- fattura n. 22006620 del 18.01.2022 - scadenza19.03.2022, per l'importo di € 4.569,44=; emessa dalla società cedente ER;
- fattura n. PA-0012256 del 08.10.2021 - scadenza 07.12.2021, per l'importo di € 76,10=;
- fattura n. PA-0012610 del 15.10.2021 - scadenza 14.12.2021, per l'importo di € 145,00=;
- fattura n. PA-0012938 del 21.10.2021 - scadenza 20.12.2021, per l'importo di € 2.017,79=;
- fattura n. PA-0012967 del 22.10.2021 - scadenza 21.12.2021, per l'importo di € 175,03=;
- fattura n. PA-0013445 del 29.10.2021 - scadenza 28.12.2021, per l'importo di € 7.696,50=;
- fattura n. PA-0013106 del 27.10.2021 - scadenza 26.12.2021, per l'importo di € 348,40=;
- fattura n. PA-0013286 del 28.10.2021 - scadenza 27.12.2021, per l'importo di € 326,70=;
- fattura n. PA-0013287 del 28.10.2021 - scadenza 27.12.2021, per l'importo di € 326,70=;
- fattura n. PA-0013288 del 28.10.2021 - scadenza 27.12.2021, per l'importo di € 631,62=;
- fattura n. PA-0013289 del 28.10.2021 - scadenza 27.12.2021, per l'importo di € 1.789,10=;
- fattura n. PA-0013017 del 25.10.2021 - scadenza 24.12.2021, per l'importo di € 1.809,90=; emesse dalla società cedente Hikma Italia;
- fattura n. 2221919741 del 30.07.2021 - scadenza 28.09.2021, per l'importo di € 1.706,40=;
- fattura n. 2221920221 del 09.08.2021 - scadenza 08.10.2021, per l'importo di € 80,00=;
- fattura n. 2221920236 del 10.08.2021 - scadenza 09.10.2021, per l'importo di € 4.788,00=;
- fattura n. 2221920314 del 13.08.2021 - scadenza 12.10.2021, per l'importo di € 1.670,40=;
- fattura n. 2221924140 del 06.12.2021 - scadenza 04.02.2022, per l'importo di € 4.356,00=;
- fattura n. 2221924141 del 06.12.2021 - scadenza 04.02.2022, per l'importo di € 225,60=;
- fattura n. 2221924142 del 06.12.2021 - scadenza 04.02.2022, per l'importo di € 6.304,56=;
- fattura n. 2221924395 del 15.12.2021 - scadenza 13.02.2022, per l'importo di € 428,40=; emesse dalla società cedente FA;
- fattura n. 41213078 del 15.11.2021 - scadenza 15.01.2022, per l'importo di € 840,00=;
- fattura n. 12105601 del 17.12.2021 - scadenza 19.02.2022, per l'importo di € 205,23=; emesse dalla società cedente;
CP_4 il tutto per il complessivo importo residuo pari ad € 60.790,00= (già al netto degli importi in negativo
- € 15,47= di cui alla fattura n. 22034108 ER, - € 126,18= di cui alla fattura n. 9897012087 CP_13
- € 48,00= di cui alla fattura n. 240244 e - € 205,23= di cui alla fattura n. 21900504 CP_3 [...]
, ricomprese nel riepilogo sub allegato A). CP_4
5.2
La decisione, quindi, deve concentrarsi sull'azionato importo residuo di € 60.790,00= portato dalle suddette fatture.
5.2.1
Part Al riguardo, il Tribunale osserva che ha già tenuto conto, nella determinazione dell'ammontare finale del credito azionato, degli importi indicati nelle note di credito prodotte dall' relative CP_1
agli storni delle fatture n. 222034322 (doc. n. 51), n. 2021318894 Controparte_5 CP_8
(doc. n. 52), n. 11249/PA, 4609/PA e 4909/PA (doc. n. 54, 55, 56) e n. 2223034473 CP_10 CP_15
(doc. n. 57).
Viceversa, parte attrice non ha decurtato l'importo di cui alla fattura n. PA-0013445 Hikma Italia per
€ 7.696,50=, oggetto di storno totale da parte della fornitrice/cedente, come da nota di credito
IBP21NP-0000092 del 28.12.2021 e prodotta dall'Azienda sub doc. n. 53.
Tale somma, oggetto di specifica contestazione da parte convenuta, va quindi defalcata dall'importo domandato per sorte capitale.
5.2.2 Part Con riguardo alla restante parte del credito ceduto dalla società fornitrice Hikma Italia, non ha prodotto le relative fatture, di cui l'Azienda ha contestato anche l'avvenuta esecuzione della prestazione/fornitura; non risulta, quindi, provato il titolo per il complessivo importo di € 7.646,34=.
5.2.3
Va altresì escluso il pagamento della fattura n. 41213078 per € 840,00=, considerato che CP_4
Part non ne ha prodotto copia in giudizio, di talché non può ritenersi superata l'eccezione di parte convenuta di non averla mai ricevuta.
5.2.4
In relazione alle fatture indicate sub doc. 60, parte convenuta ha contestato la sussistenza del relativo obbligo di pagamento, trattandosi di fatture asseritamente rifiutate dal sistema di interscambio SdI,
“per mancanza e/o errate codifiche ex lege previste”. Part In proposito va rilevato, a prescindere da ogni valutazione nel merito dell'eccezione, che ha già decurtato dalla sorte capitale richiesta gli importi di cui alle fatture n. 1722005846 e n. 1722012516
Zimmer, indicate nei c.d. “screenshot” del sistema prodotti dall'Azienda sub doc. n. 60.
Viceversa, permangono nell'elenco delle fatture computate le fatture emesse dalla società cedente
Zimmer n. 1722017841 per € 1.840,00=, n. 1722028215 per € 2.358,89=, n. 1722046662 per € 30,00=
e n. 1722047682 per € 260,00=, anch'esse indicate in doc. n. 60 tra quelle asseritamente rifiutate dal sistema informatico.
Il Tribunale osserva che tale rifiuto, giustificato dalla incompletezza/erronea indicazione dei dati identificativi dell'ordine, porta a non poter collegare univocamente la fattura all'ordine stesso e alla relativa prestazione;
con la conseguenza che, in mancanza di ulteriori allegazioni a controprova da
Part parte di non risulta dimostrata la titolarità del diritto di credito in relazione al complessivo importo di € 4.488,89=.
5.2.5
Con riferimento, poi, alla restante parte del credito azionato per sorte capitale e, in particolare, all'eccezione di nullità per difetto di forma scritta dei contratti a monte delle varie cessioni, il
Tribunale osserva che in relazione ai crediti acquistati dalle società Zimmer Biomet,
[...]
Part
, ER e FA tutte le fatture allegate da recano il c.d. CIG, cioè il Codice Controparte_5
Identificativo di Gara (cfr. fatture/schermate prodotte sub doc. n. 18), mentre in relazione ai crediti acquistati dalla nelle fatture allegate non è fatta menzione del CIG. Controparte_8
Conformemente ad orientamento già espresso di recente da questa Sezione, la presenza nelle fatture del CIG (ovverosia, la sequenza di dieci caratteri alfanumerici che viene prodotta dal sistema informatico Simog dell' e che permette di identificare un dato contratto sottoscritto con la CP_16
Pubblica Amministrazione in seguito ad appalto o affidamento) presuppone che “un contratto, stipulato nella forma richiesta dalla legge, esiste (poiché, altrimenti, non sarebbe stato rilasciato il codice CIG dall' o, comunque, è lecito supporre che vi sarebbero stati interventi della predetta CP_16
autorità a presidio dei medesimi interessi che sottendono la previsione della forma scritta ad substantiam), anche se non è processualmente acquisito” (Trib. Bologna, Sent. n. 756/2023, pubbl.
03.04.2023).
La rigida applicazione dei principi in materia di contratti stipulati con la pubblica amministrazione e necessità della forma scritta, pur costantemente ribaditi dalla giurisprudenza, nel caso di specie porterebbe ad una decisione di rigetto della domanda attorea sul presupposto dell'invalidità dovuta all'assenza dei documenti scritti tra gli atti di causa (quindi, di un dato meramente formale), mentre il presidio pubblicistico della nullità, in materia, attiene ad aspetti di natura sostanziale, che la presenza del codice CIG non dà ragione di ritenere pregiudicati.
Part Pertanto, la domanda di pagamento di viene accolta limitatamente ai crediti portati dalle fatture recanti il CIG, mentre va respinta in relazione ai crediti acquistati dalla per Controparte_8 complessivi € 7.350,00=.
5.2.6 Part In conclusione, la domanda di viene accolta limitatamente alla somma di € 32.768,27= per sorte capitale (cioè € 60.790,00= - € 7.696,50= - € 7.646,34 - € 840,00= - € 4.488,89= - € 7.350,00=).
6.
Su detti importi sono riconosciuti gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 vengono riconosciuti con decorrenza dal 60° giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura ove questa sia documentata.
6.1
Sono altresì dovuti ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., dalla domanda (quindi, nella misura prevista dall'art. 1284 comma IV cod. civ.), gli interessi sugli interessi ex D. lgs. n. 231/2002, la cui decorrenza sia iniziata sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione.
7.
Viene, invece, respinta la domanda attorea proposta, sempre quale cessionaria del credito, a titolo di ulteriori interessi di mora conseguenti al tardivo pagamento di crediti ulteriori e diversi da quelli costituenti la sorte capitale di cui al presente giudizio.
Part ha allegato di avere diritto al pagamento di tali ulteriori interessi producendo il prospetto delle note di debito (cfr. sub doc. n. 3 e 4 allegato all'atto di citazione, per il complessivo importo di €
42,768.92=); ha altresì prodotto le fatture emesse dai fornitori cedenti.
Parte convenuta ha specificatamente contestato il quantum, laddove sin dall'atto di costituzione in giudizio ha precisato come fosse onere di controparte, oltre a dimostrare l'esistenza del credito a monte, anche quello di dimostrare la data dell'effettivo pagamento, elemento solo che avrebbe consentito di individuare la quantità del ritardo e, conseguentemente, anche il quantum dell'interesse di mora.
8.
Non è, poi, meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice per complessivi € 381.800,00= (€
9.360,00= + € 372.440,00=) a titolo di risarcimento del danno art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
In particolare, con riferimento alla somma forfettaria riconosciuta dall'art. 6 comma II citato, si osserva come essa vada a coprire il “rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”. Anche ammettendo che sia configurata una forma di presunzione iuris et de iure di sussistenza del danno, si ritiene che, alla luce del principio generale per cui il danno risarcibile è un danno-conseguenza e come tale vada provato, tale presunzione possa operare per ciascuna delle fatture oggetto di ritardato pagamento solo se e nella misura in cui emerga dagli atti di causa che il recupero delle somme dovute sia stato portato avanti, partitamente, per ogni singola voce di credito/singola fattura.
Si tratta, peraltro, di un “danno” da recupero in via stragiudiziale, dal momento che i costi sostenuti per il recupero in sede contenziosa sono integralmente coperti dalla condanna alle spese di lite della parte soccombente.
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato di aver inviato un solo sollecito di pagamento in data
07.06.2022 /doc. n. 20), sì che si riconosce la somma di € 40,00=.
9.
Part Infine, non può che riscontrarsi l'inammissibilità della domanda per indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., in ragione della natura sussidiaria dell'azione e del rigetto nel merito della domanda principale, rappresentante il rimedio contrattuale prospettato e prospettabile (così Cass. n.
14944/2022: “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento”).
10.
Così pronunciato, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta giusta liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione sino ad € 52.000,00= (in ragione del quantum riconosciuto) e con riduzione del 30% della fase istruttoria che si è caratterizzata solo per depositi documentali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da limitatamente alla somma di € 32.768,27=; Parte_1
2) dichiara tenuta e per l'effetto condanna in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice la somma di € 32.768,27= per sorte capitale, oltre interessi ex DLgs. n. 231/2002, come definiti in parte motiva ed oltre interessi ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda e la cui decorrenza sia iniziata sei mesi della notifica dell'atto di citazione;
3) dichiara tenuta ex art. art. 6 D.Lgs n. 231/2022 e per l'effetto condanna Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice di € 40,00=;
4) rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
5) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_2 in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.686,00= a titolo di contributo unificato ed € 4.581,10= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Bologna, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Roberta Cinosuro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10170/2022 promossa da:
- ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Parte_1 P.IVA_1
Milano, con il patrocinio dell'Avv. Bonalume Paolo, dell'Avv. Gomez Paloma Giovanni, dell'Avv.
Cardona Giuseppe e dell'Avv. Del Bene Michele presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
attore contro
- ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede a con il patrocinio dell'Avv. Cecutta Arianna, CP_1 dell'Avv. Cagliari Elena e dell'Avv. Monti Katia, elettivamente domiciliata presso la sede;
convenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• in via principale: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 60.790,00 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL.
A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 9.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 42.768,92 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. B
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art.
1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
VIII. € 372.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. C, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare Parte_1 CP_1 l' al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta CP_1 Parte_1
dovuta a er: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in CP_1 CP_1
favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er Parte_1 Parte_1
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Parte convenuta chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis reiectis
In via preliminare e/o pregiudiziale, - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e per l'effetto dichiarare Parte_1
l'inammissibilità delle domande;
Nel merito, in via principale
- respingere le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso perché il credito in parte estinto, in parte non dovuto, e comunque non provato né nella sua esistenza né nel suo ammontare.
Nel merito, in subordine
- nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, tenere conto e detrarre i pagamenti intervenuti
e che dovessero intervenire nel corso del giudizio e della corretta quantificazione delle somme eventualmente dovute per sorte capitale, per interessi ed ai sensi dell'art.6 D.Lgs.231/02, nei limiti di quanto provato e non prescritto;
- in ogni caso dichiarare inammissibile per carenza dei presupposti, ed in subordine rigettare le domande ex adverso formulate ex art. 2041 c.c. in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
- con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.07.2022 (d'ora in poi, solo Parte_1
Part
, nella sua qualità di cessionaria, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'
[...]
di (d'ora in poi, solo l' al fine di sentirla condannare al Controparte_1 CP_1 CP_1 pagamento dei crediti ceduti di cui alle fatture rimaste insolute e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 2, emesse nei confronti dell' da varie società fornitrici, nonché al pagamento degli CP_1
interessi moratori ed anatocistici.
Part In particolare, deduceva che:
- acquistava crediti derivanti da “forniture di prodotti farmaceutici/medicali/di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti/apparecchiature medicali”, vantati nei confronti dell'Azienda da vari fornitori e, nello specifico, da: ER CP_2 Controparte_3 Controparte_4
S.p.A., Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
FA S.p.A., Ferring S.p.A., Hikma Italia, Controparte_9 Controparte_10
CP_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_14 [...]
e Zimmer Biomet Italia S.r.l.; CP_15
- il tutto per il complessivo ammontare dei crediti per sorte capitale pari ad € 486.874,06=;
- crediti portati da fatture emesse dalle suddette società e cedutele con separati contratti di cessione, redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificati all'ente convenuto, contratti aventi ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri, nonché i relativi interessi di mora maturati e maturandi, da quantificarsi ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002;
- sussisteva, in forza dell'art. 1283 cod. civ., il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, parimenti da quantificarsi ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/2002;
- sussisteva altresì, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2002, il diritto al pagamento dell'importo di € 40,00= per ciascuna delle fatture non pagate e costituenti la sorte capitale, per un totale di € 9.360,00=;
- era titolare, inoltre, di ulteriori crediti a titolo di interessi di mora pari ad € 42.768,92=, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale e fatturati mediante la “Nota Debito Interessi” prodotta sub doc. 3 e riepilogata sub doc. 4, nonché a titolo di interessi anatocistici prodotti da tali interessi;
- infine, sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2002, sussisteva anche il diritto al pagamento di € 372.440,00=, portato dalle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.
Parte attrice concludeva chiedendo, in via principale, l'accertamento del diritto quale cessionaria ad ottenere il pagamento delle somme per i titoli sopra richiamati e la conseguente corrispondente condanna di parte convenuta;
in via subordinata, chiedendone la condanna al pagamento di ogni diversa somma fosse ritenuta dovuta, comprensiva delle voci già esplicitate;
in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.; vinte le spese di lite.
2.
L'Azienda convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa depositata in data
23.03.2023, deducendo l'infondatezza dell'altrui domanda ed eccependo il difetto di legittimazione
Part attiva in capo a per carenza di prova in relazione all'avvenuta notifica dei contratti di cessione ed all'assenza di rifiuto da parte del debitore ceduto, nonché in quanto alcune cessioni erano state rifiutate, mentre una parte delle fatture azionate non era riconducibile a cessioni di credito, bensì a
Part mandati all'incasso di cui non possedeva la titolarità.
Eccepiva, inoltre, che:
Part
- difettava la prova dell'esistenza del credito, posto che non aveva prodotto le fatture azionate, né i contratti di cessione ritualmente notificati, né i contratti in base ai quali sarebbero sorti i crediti nei confronti di sé convenuta e cioè i contratti di appalto, convenzioni, accordi quadro;
- i contratti a monte delle fatture erano nulli per carenza del requisito della forma scritta ad substantiam, posto che gli accordi negoziali diretti ad esplicare efficacia nei confronti di una pubblica amministrazione, nonché quelli stipulati con la stessa, dovevano essere redatti mediante forma scritta a pena di nullità, in conformità con R.D. 2440/1923 e con il Codice dei contratti di cui al D.lgs.
50/2016;
- nel merito, la quantificazione del capitale risultava errata per eccesso, poiché dall'esame dei movimenti contabili era emerso che numerose fatture erano state pagate, anche in termini, mentre le restanti erano state sospese perché rifiutate/contestate, con l'effetto che la somma del capitale ex adverso indicata doveva essere decurtata dell'importo pari ad € 397.894,38= (rif. a elenchi riepilogativi delle fatture pagate, unitamente ai mandati e alle quietanze di pagamento, prodotti sub doc. n. da 7 a 50);
- la sorte capitale andava ulteriormente decurtata dell'importo pari ad € 4.418,91=, portati dalle fatture
Part e/o note di credito indicate in parte nel tabulato allegato da sub doc. n. 2, in parte nei propri allegati (cfr. elenco riepilogativo sub doc. n. 58); in particolare, erano state totalmente stornate le fatture richiamate nelle note di credito prodotte sub doc. nn. da 51 a 57;
- le fatture riepilogate sub doc. n. 59, emesse dalle società cedenti e Hykma per complessivi CP_4
€ 8.897,68=, non erano mai state trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SdI), obbligatorio in base alle norme sulla fatturazione elettronica;
con la conseguenza che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013, Part non avendo prodotto né le fatture né le ricevute di consegna, non poteva considerarsi sorto alcun obbligo di pagamento;
- in altri casi, i documenti contabili erano stati respinti dal sistema informatizzato aziendale, in quanto sforniti dei dati necessari ex lege per l'eventuale liquidazione (cfr. sub doc. n. 60);
- altre fatture ancora erano state contestate per altre irregolarità e per le stesse erano state chieste note di credito, mai pervenute (cfr. sub doc. nn. da 61 a 70);
- la domanda di credito vantata a titolo di interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 ed a titolo di interessi ex art. 1283 cod. civ. sulla sorte capitale era infondata sia nell'an che nel quantum, essendo stato Part l'importo calcolato su tutte le fatture prodotte da sub doc. n. 2 e dunque anche su quelle pagate
(anche in termini), su quelle stornate totalmente con note di credito versate in atti, nonché su quelle contestate, in attesa di storno totale o parziale;
- peraltro, alcune cessioni di credito erano state rifiutate (doc. n. da 1 a 4) – e le fatture ad esse
Part riconducibili erano state pagate a sulla scorta di procure all'incasso, non prodotte nell'odierno giudizio – quindi, l'asserito diritto alla riscossione degli interessi di mora/anatocistici/del danno da ritardo, semmai esistente, sarebbe sorto in capo ai fornitori cedenti e non di certo in capo alla banca cessionaria;
- in particolare, sugli interessi anatocistici, le convenzioni stipulate da Intercenter prevedevano espressamente all'art. 15, cpv. 7, che “Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'articolo 1283 c.c.” (cfr. doc. n. 72);
- l'asserito credito di € 42.768,92= a titolo di interessi di mora maturati su fatture corrisposte in ritardo
(e diverse da quelle poste a base del credito in linea capitale) era altresì infondato, trattandosi di assunto sprovvisto di qualsivoglia prova;
- controparte interpretava erroneamente l'art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, posto che: la natura risarcitoria della pretesa soggiaceva alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ.; in relazione alle Part cessioni rifiutate, difettava in capo a la legittimazione ad agire in giudizio;
la risposta della
Commissione Europea alle FAQ inerenti alla Direttiva 2011/7/EU (recepita con il D.lgs. 192/12 che ha novellato il testo del D.lgs. 231/02), ha chiarito che nei casi in cui il debitore sia tale con riferimento ad una pluralità di contratti – come nel caso di specie – l'importo forfetario è dovuto una sola volta, in relazione, cioè, all'unica azione di recupero posta in essere dal creditore;
- in ogni caso, il trasferimento al cessionario del diritto alla percezione di somme a titolo risarcitorio avrebbe dovuto essere oggetto di espressa previsione nell'ambito della cessione dei crediti, non potendo essere considerato tra gli accessori del credito contemplati dall'art. 1263 cod. civ.;
Part
- infine, infondata doveva ritenersi pure la richiesta di indennizzo avanzata da ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., trattandosi di azione sussidiaria che può essere esperita solo in caso di mancanza di un titolo specifico su cui fondare l'azione.
L concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, accertarsi il difetto di legittimazione CP_1
Part attiva di e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità delle domande;
nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, per l'ipotesi di condanna, di tenere conto dei pagamenti già intervenuti e che fossero eventualmente intervenuti nel corso del giudizio, con decurtazione del relativo importo dal quantum dovuto, nonché di dichiarare in ogni caso inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. civ. per carenza dei presupposti;
vinte le spese di lite.
3.
Celebrata l'udienza del 20.04.2023 per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c., sostituita dal deposito di sintetiche note scritte ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c., erano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed era fissata per i consequenziali provvedimenti di cui al comma 7 la successiva udienza del 14.12.2023, anch'essa sostituita con il deposito di note scritte. A tale udienza, stante l'assenza di deduzioni istruttorie e conformemente alla concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 26.09.2024; anche per tale udienza era disposta la trattazione scritta ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127-ter c.p.c. Infine, in data 14.10.2024 la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
§ § §
4.
Part Ritiene il giudicante che le domande di condanna azionate in giudizio dalla cessionaria siano solo in parte meritevoli di accoglimento, nei limiti di quantum di cui al prosieguo.
4.1.
Deve, dapprima, riscontrarsi come sussista la legittimazione attiva di parte attrice. Part L'Azienda convenuta, invero, denuncia il difetto di legittimazione attiva in capo a nei corretti termini di titolarità “nel merito” della posizione soggettiva vantata in giudizio, quando, invece, la legitimatio ad causam consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, mediante l'allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato.
Tale legittimazione sussiste, avendo la società attrice agito in giudizio in qualità di cessionaria di crediti, allegando i relativi atti di cessione intercorsi con le cedenti, fondandosi, pertanto, la legittimazione ad agire sulla allegazione presentata in giudizio;
altro, invece, è la questione relativa all'effettività della prova prodotta in giudizio in relazione alla titolarità dei crediti domandati, essendo questione attinente al merito della causa.
4.2
Infondata, inoltre, l'eccezione dell'Azienda inerente all'efficacia degli atti di cessione, posto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, circa la corretta interpretazione degli artt. 69 e 70 del R.D.
2440/1923, che trattasi di norme eccezionali e interessanti la sola Amministrazione statale, in quanto tali insuscettibili di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse
(neppure se aziende sanitarie locali, come nel caso di specie).
5.
Preliminarmente deve, ancora, darsi atto della mutata quantificazione dell'importo azionato in corso Part di giudizio, posto che ancora nella propria comparsa conclusionale ha precisato che, in ragione dei pagamenti effettuati dall' la causa deve intendersi limitata alla richiesta di pagamento di CP_1
€ 60.790,00= per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub All. A, oltre interessi di mora ed interessi anatocistici sia sulla predetta sorte capitale sia sulla sorte capitale azionata con la citazione e pagata in ritardo dall' nonché oltre ad € 42.768,92= a titolo di CP_1
ulteriori interessi di mora (maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale) e relativi interessi anatocistici;
oltre ad € 9.360,00= e ad € 372.440,00= ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02. 5.1
Nella pluralità di domande proposte dalla cessionaria, doveroso innanzitutto affrontare quella relativa al pagamento dei crediti ceduti per “sorte capitale”. Part Già in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (depositata in data 02.10.2023) rideterminava il credito azionato riducendolo alla più esigua (rispetto alla domanda iniziale di €
486.874,06=) somma di € 73.280,54=, poi ulteriormente ridotta ad € 60.790,00= per sorte capitale, dapprima in sede di precisazione delle conclusioni e confermata nel deposito della comparsa conclusionale.
In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice residuerebbero i crediti relativi agli importi portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. A e segnatamente:
- fattura n. 1621289092 del 03.11.2021 - scadenza 03.01.2022, per l'importo di € 2.800,00=;
- fattura n. 1722017841 del 02.03.2022 - scadenza 02.05.2022, per l'importo di € 1.840,00=;
- fattura n. 1722028215 del 30.03.2022 - scadenza 30.05.2022, per l'importo di € 2.358,89=;
- fattura n. 1722046662 del 16.05.2022 - scadenza 15.07.2022, per l'importo di € 30,00=;
- fattura n. 1722047682 del 18.05.2022 - scadenza 17.07.2022, per l'importo di € 260,00=; emesse dalla società cedente Zimmer Biomet;
- fattura n. 212075031 del 02.12.2021 - scadenza 31.01.2022, per l'importo di € 6.029,12=; emessa dalla società cedente;
Controparte_5
- fattura n. 2021316985 del 25.11.2021 - scadenza 24.01.2022, per l'importo di € 7.000,00=;
- fattura n. 2021319209 del 28.12.2021 - scadenza 26.02.2022, per l'importo di € 350,00=; emesse dalla società cedente;
CP_8
- fattura n. 22006620 del 18.01.2022 - scadenza19.03.2022, per l'importo di € 4.569,44=; emessa dalla società cedente ER;
- fattura n. PA-0012256 del 08.10.2021 - scadenza 07.12.2021, per l'importo di € 76,10=;
- fattura n. PA-0012610 del 15.10.2021 - scadenza 14.12.2021, per l'importo di € 145,00=;
- fattura n. PA-0012938 del 21.10.2021 - scadenza 20.12.2021, per l'importo di € 2.017,79=;
- fattura n. PA-0012967 del 22.10.2021 - scadenza 21.12.2021, per l'importo di € 175,03=;
- fattura n. PA-0013445 del 29.10.2021 - scadenza 28.12.2021, per l'importo di € 7.696,50=;
- fattura n. PA-0013106 del 27.10.2021 - scadenza 26.12.2021, per l'importo di € 348,40=;
- fattura n. PA-0013286 del 28.10.2021 - scadenza 27.12.2021, per l'importo di € 326,70=;
- fattura n. PA-0013287 del 28.10.2021 - scadenza 27.12.2021, per l'importo di € 326,70=;
- fattura n. PA-0013288 del 28.10.2021 - scadenza 27.12.2021, per l'importo di € 631,62=;
- fattura n. PA-0013289 del 28.10.2021 - scadenza 27.12.2021, per l'importo di € 1.789,10=;
- fattura n. PA-0013017 del 25.10.2021 - scadenza 24.12.2021, per l'importo di € 1.809,90=; emesse dalla società cedente Hikma Italia;
- fattura n. 2221919741 del 30.07.2021 - scadenza 28.09.2021, per l'importo di € 1.706,40=;
- fattura n. 2221920221 del 09.08.2021 - scadenza 08.10.2021, per l'importo di € 80,00=;
- fattura n. 2221920236 del 10.08.2021 - scadenza 09.10.2021, per l'importo di € 4.788,00=;
- fattura n. 2221920314 del 13.08.2021 - scadenza 12.10.2021, per l'importo di € 1.670,40=;
- fattura n. 2221924140 del 06.12.2021 - scadenza 04.02.2022, per l'importo di € 4.356,00=;
- fattura n. 2221924141 del 06.12.2021 - scadenza 04.02.2022, per l'importo di € 225,60=;
- fattura n. 2221924142 del 06.12.2021 - scadenza 04.02.2022, per l'importo di € 6.304,56=;
- fattura n. 2221924395 del 15.12.2021 - scadenza 13.02.2022, per l'importo di € 428,40=; emesse dalla società cedente FA;
- fattura n. 41213078 del 15.11.2021 - scadenza 15.01.2022, per l'importo di € 840,00=;
- fattura n. 12105601 del 17.12.2021 - scadenza 19.02.2022, per l'importo di € 205,23=; emesse dalla società cedente;
CP_4 il tutto per il complessivo importo residuo pari ad € 60.790,00= (già al netto degli importi in negativo
- € 15,47= di cui alla fattura n. 22034108 ER, - € 126,18= di cui alla fattura n. 9897012087 CP_13
- € 48,00= di cui alla fattura n. 240244 e - € 205,23= di cui alla fattura n. 21900504 CP_3 [...]
, ricomprese nel riepilogo sub allegato A). CP_4
5.2
La decisione, quindi, deve concentrarsi sull'azionato importo residuo di € 60.790,00= portato dalle suddette fatture.
5.2.1
Part Al riguardo, il Tribunale osserva che ha già tenuto conto, nella determinazione dell'ammontare finale del credito azionato, degli importi indicati nelle note di credito prodotte dall' relative CP_1
agli storni delle fatture n. 222034322 (doc. n. 51), n. 2021318894 Controparte_5 CP_8
(doc. n. 52), n. 11249/PA, 4609/PA e 4909/PA (doc. n. 54, 55, 56) e n. 2223034473 CP_10 CP_15
(doc. n. 57).
Viceversa, parte attrice non ha decurtato l'importo di cui alla fattura n. PA-0013445 Hikma Italia per
€ 7.696,50=, oggetto di storno totale da parte della fornitrice/cedente, come da nota di credito
IBP21NP-0000092 del 28.12.2021 e prodotta dall'Azienda sub doc. n. 53.
Tale somma, oggetto di specifica contestazione da parte convenuta, va quindi defalcata dall'importo domandato per sorte capitale.
5.2.2 Part Con riguardo alla restante parte del credito ceduto dalla società fornitrice Hikma Italia, non ha prodotto le relative fatture, di cui l'Azienda ha contestato anche l'avvenuta esecuzione della prestazione/fornitura; non risulta, quindi, provato il titolo per il complessivo importo di € 7.646,34=.
5.2.3
Va altresì escluso il pagamento della fattura n. 41213078 per € 840,00=, considerato che CP_4
Part non ne ha prodotto copia in giudizio, di talché non può ritenersi superata l'eccezione di parte convenuta di non averla mai ricevuta.
5.2.4
In relazione alle fatture indicate sub doc. 60, parte convenuta ha contestato la sussistenza del relativo obbligo di pagamento, trattandosi di fatture asseritamente rifiutate dal sistema di interscambio SdI,
“per mancanza e/o errate codifiche ex lege previste”. Part In proposito va rilevato, a prescindere da ogni valutazione nel merito dell'eccezione, che ha già decurtato dalla sorte capitale richiesta gli importi di cui alle fatture n. 1722005846 e n. 1722012516
Zimmer, indicate nei c.d. “screenshot” del sistema prodotti dall'Azienda sub doc. n. 60.
Viceversa, permangono nell'elenco delle fatture computate le fatture emesse dalla società cedente
Zimmer n. 1722017841 per € 1.840,00=, n. 1722028215 per € 2.358,89=, n. 1722046662 per € 30,00=
e n. 1722047682 per € 260,00=, anch'esse indicate in doc. n. 60 tra quelle asseritamente rifiutate dal sistema informatico.
Il Tribunale osserva che tale rifiuto, giustificato dalla incompletezza/erronea indicazione dei dati identificativi dell'ordine, porta a non poter collegare univocamente la fattura all'ordine stesso e alla relativa prestazione;
con la conseguenza che, in mancanza di ulteriori allegazioni a controprova da
Part parte di non risulta dimostrata la titolarità del diritto di credito in relazione al complessivo importo di € 4.488,89=.
5.2.5
Con riferimento, poi, alla restante parte del credito azionato per sorte capitale e, in particolare, all'eccezione di nullità per difetto di forma scritta dei contratti a monte delle varie cessioni, il
Tribunale osserva che in relazione ai crediti acquistati dalle società Zimmer Biomet,
[...]
Part
, ER e FA tutte le fatture allegate da recano il c.d. CIG, cioè il Codice Controparte_5
Identificativo di Gara (cfr. fatture/schermate prodotte sub doc. n. 18), mentre in relazione ai crediti acquistati dalla nelle fatture allegate non è fatta menzione del CIG. Controparte_8
Conformemente ad orientamento già espresso di recente da questa Sezione, la presenza nelle fatture del CIG (ovverosia, la sequenza di dieci caratteri alfanumerici che viene prodotta dal sistema informatico Simog dell' e che permette di identificare un dato contratto sottoscritto con la CP_16
Pubblica Amministrazione in seguito ad appalto o affidamento) presuppone che “un contratto, stipulato nella forma richiesta dalla legge, esiste (poiché, altrimenti, non sarebbe stato rilasciato il codice CIG dall' o, comunque, è lecito supporre che vi sarebbero stati interventi della predetta CP_16
autorità a presidio dei medesimi interessi che sottendono la previsione della forma scritta ad substantiam), anche se non è processualmente acquisito” (Trib. Bologna, Sent. n. 756/2023, pubbl.
03.04.2023).
La rigida applicazione dei principi in materia di contratti stipulati con la pubblica amministrazione e necessità della forma scritta, pur costantemente ribaditi dalla giurisprudenza, nel caso di specie porterebbe ad una decisione di rigetto della domanda attorea sul presupposto dell'invalidità dovuta all'assenza dei documenti scritti tra gli atti di causa (quindi, di un dato meramente formale), mentre il presidio pubblicistico della nullità, in materia, attiene ad aspetti di natura sostanziale, che la presenza del codice CIG non dà ragione di ritenere pregiudicati.
Part Pertanto, la domanda di pagamento di viene accolta limitatamente ai crediti portati dalle fatture recanti il CIG, mentre va respinta in relazione ai crediti acquistati dalla per Controparte_8 complessivi € 7.350,00=.
5.2.6 Part In conclusione, la domanda di viene accolta limitatamente alla somma di € 32.768,27= per sorte capitale (cioè € 60.790,00= - € 7.696,50= - € 7.646,34 - € 840,00= - € 4.488,89= - € 7.350,00=).
6.
Su detti importi sono riconosciuti gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 vengono riconosciuti con decorrenza dal 60° giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura ove questa sia documentata.
6.1
Sono altresì dovuti ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., dalla domanda (quindi, nella misura prevista dall'art. 1284 comma IV cod. civ.), gli interessi sugli interessi ex D. lgs. n. 231/2002, la cui decorrenza sia iniziata sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione.
7.
Viene, invece, respinta la domanda attorea proposta, sempre quale cessionaria del credito, a titolo di ulteriori interessi di mora conseguenti al tardivo pagamento di crediti ulteriori e diversi da quelli costituenti la sorte capitale di cui al presente giudizio.
Part ha allegato di avere diritto al pagamento di tali ulteriori interessi producendo il prospetto delle note di debito (cfr. sub doc. n. 3 e 4 allegato all'atto di citazione, per il complessivo importo di €
42,768.92=); ha altresì prodotto le fatture emesse dai fornitori cedenti.
Parte convenuta ha specificatamente contestato il quantum, laddove sin dall'atto di costituzione in giudizio ha precisato come fosse onere di controparte, oltre a dimostrare l'esistenza del credito a monte, anche quello di dimostrare la data dell'effettivo pagamento, elemento solo che avrebbe consentito di individuare la quantità del ritardo e, conseguentemente, anche il quantum dell'interesse di mora.
8.
Non è, poi, meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice per complessivi € 381.800,00= (€
9.360,00= + € 372.440,00=) a titolo di risarcimento del danno art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
In particolare, con riferimento alla somma forfettaria riconosciuta dall'art. 6 comma II citato, si osserva come essa vada a coprire il “rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”. Anche ammettendo che sia configurata una forma di presunzione iuris et de iure di sussistenza del danno, si ritiene che, alla luce del principio generale per cui il danno risarcibile è un danno-conseguenza e come tale vada provato, tale presunzione possa operare per ciascuna delle fatture oggetto di ritardato pagamento solo se e nella misura in cui emerga dagli atti di causa che il recupero delle somme dovute sia stato portato avanti, partitamente, per ogni singola voce di credito/singola fattura.
Si tratta, peraltro, di un “danno” da recupero in via stragiudiziale, dal momento che i costi sostenuti per il recupero in sede contenziosa sono integralmente coperti dalla condanna alle spese di lite della parte soccombente.
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato di aver inviato un solo sollecito di pagamento in data
07.06.2022 /doc. n. 20), sì che si riconosce la somma di € 40,00=.
9.
Part Infine, non può che riscontrarsi l'inammissibilità della domanda per indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., in ragione della natura sussidiaria dell'azione e del rigetto nel merito della domanda principale, rappresentante il rimedio contrattuale prospettato e prospettabile (così Cass. n.
14944/2022: “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento”).
10.
Così pronunciato, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta giusta liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione sino ad € 52.000,00= (in ragione del quantum riconosciuto) e con riduzione del 30% della fase istruttoria che si è caratterizzata solo per depositi documentali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da limitatamente alla somma di € 32.768,27=; Parte_1
2) dichiara tenuta e per l'effetto condanna in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice la somma di € 32.768,27= per sorte capitale, oltre interessi ex DLgs. n. 231/2002, come definiti in parte motiva ed oltre interessi ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda e la cui decorrenza sia iniziata sei mesi della notifica dell'atto di citazione;
3) dichiara tenuta ex art. art. 6 D.Lgs n. 231/2022 e per l'effetto condanna Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice di € 40,00=;
4) rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
5) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_2 in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.686,00= a titolo di contributo unificato ed € 4.581,10= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Bologna, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Roberta Cinosuro