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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 10/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15141 /2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti De Vito Federico, come in Parte_1 atti
- RICORRENTE- E
in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa CP_1
Intorcia e Francesco Lembo, come in atti
- RESISTENTE - RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, il ricorrente in epigrafe, dipendente della con qualifica di infermiere professionale, in servizio presso la facoltà di CP_1
Medicina e Chirurgia della Parte_2
ha chiesto, per effetto del giudicato di cui alla sentenza n. 6101/2014 del
[...]
Tribunale di Napoli che accertava il suo diritto alla corresponsione del buono pasto del valore di € 7,00 a far data dall'aprile 2009, la condanna della convenuta al pagamento - per il periodo dal 01/11/2017 al 01/09/2023- , anche a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 1.674,40 oltre accessori;
con vittoria di spese di giudizio. Si è costituita l che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, Controparte_2 la prescrizione parziale del credito e, nel merito, la sua infondatezza. All'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Deve premettersi che nel rapporto di durata l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce res iudicata ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronunzia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del rapporto, con l'unico limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito (“rebus sic stantibus”). Tanto perché in caso di situazioni giuridiche di durata oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non già i singoli periodi del suo svolgimento: in termini: Cass. Civ. sez. lavoro n. 3230/2001; n. 4304/2001 ; sez. III n. 10420 /2002. Nello specifico, come affermato dalla Suprema Corte, “l'accertamento, contenuto nella sentenza passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti” (Cass. n. 7411/2004). Nel caso in esame, nell'ambito del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la _2
, la sentenza n. 6101/2014, ormai definitiva, ha accertato il diritto del
[...] primo a percepire il buono pasto nella misura di € 7.00 e la datrice di lavoro, a situazione di fatto e di diritto immutata, non ha erogato nel periodo oggetto di giudizio i buoni pasto nella misura dovuta. Contr Difatti, la non ha allegato modifiche della situazione di fatto o del quadro giuridico di riferimento in relazione al periodo oggetto della presente domanda. Pertanto, solo per completezza motivazionale si richiamano complessive argomentazioni già espresse in numerose sentenze di questa Sezione Lavoro Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva, sono state prodotte le buste paga dalle quali emerge che datore di lavoro del ricorrente ed anche ente erogatore della retribuzione è l . Controparte_2
Né rileva in senso contrario la circostanza che il ricorrente presti la propria opera presso la II Università degli Studi di in condizione di distacco, trattandosi di una mera Pt_2 modalità attuativa della prestazione. Il fondamento del distacco presso il Policlinico è da rinvenirsi nell'art 1 della LR n.10 del 1978 secondo cui “ La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con l'
[...] la convenzione di cui all'art 18 della Ln. 386 del 1974 per Parte_3
l'espletamento dell'assistenza ospedaliera da parte dei Con Controparte_3 detta convenzione sarà determinato l'importo complessivo per l'assistenza ospedaliera, ivi compreso l'onere e i modi per l'assunzione da parte dei Policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di Collocamento.Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari”. Sebbene non risulti intervenuta alcuna convenzione ai sensi della disposizione citata, Contr tuttavia di fatto il personale dell è stato distaccato presso l Parte_2
, che ne utilizza la prestazione di lavoro, circostanza pacifica in causa.
[...]
Pertanto, il dato è sufficiente perchè trovi applicazione il comma 3 della disposizione riportata, che prevede la invocata equiparazione. Tale ultima norma, peraltro, trova una disposizione corrispondente nell'art 31 del DPR 761/79, che dispone la parità di trattamento per il personale universitario in servizio presso il , la cui chiara ratio risiede nel voler garantire la parità di CP_3 trattamento economico tra coloro che svolgano presso i le medesime CP_3 funzioni assistenziali, sia ove siano inquadrati nel ruolo del personale sanitario che in Contr quello delle riconoscendo agli stessi la retribuzione nella medesima misura, comprensiva di elementi fissi ed accessori. Né rileva in senso contrario la circostanza che il buono pasto trovi il proprio titolo nel
CCNL del comparto Università e che la delibera, emessa dal Direttore generale, sia atto interno, non comunicato alla resistente. In ordine al primo aspetto è proprio la disposizione regionale che consente Contr l'equiparazione del trattamento economico dei dipendenti dell con quelli Universitari, se questi fruiscano di trattamento più favorevole. D'altro canto non vi è dubbio che il ticket mensa abbia valenza economica. Quanto alla mancata comunicazione della delibera, a parte la circostanza che la diversa misura del buono trova la propria fonte nell'art 8 del CCNL Università, di certo il rapporto tra le due Amministrazioni non può pregiudicare i diritti dei lavoratori, che ne restano estranei.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve riconoscersi alla parte ricorrente il diritto alla corresponsione del buono pasto nella misura di € 7,00, per il periodo dal 01/11/2017 al 01/09/2023, con la condanna della resistente al pagamento della Pt_2 differenza economica tra il valore del buono erogato e quello spettante, il cui importo complessivo è da liquidarsi nell'importo precisato nel dispositivo, calcolato sulla base dei giorni di effettiva presenza e in relazione al quale non sono stati fatti rilievi di Contr ordine contabile – né di altra natura- da parte della difesa della resistente. Deve, poi, ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale stante la natura risarcitoria del credito, scaturente dal rapporto contrattuale e considerato, altresì, che è circostanza pacifica che, nel caso di specie, il 'buono pasto' non ha natura retributiva. In merito al quantum debeatur va ancora evidenziato che il riconoscimento del diritto alla differenza economica tra il buono pasto consegnato dall' ( € 5,16) e quello, Pt_2 invece, spettante ( € 7,00) per le ragion anzidette è idoneo a ristorare integralmente il lavoratore del danno patrimoniale subito. Alla sorta capitale va aggiunta la maggiorazione per interessi e, trattandosi di risarcimento del danno, la decorrenza degli accessori è dalla domanda giudiziale al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del lavoro, così provvede: a) in accoglimento della domanda giudiziale condanna l a pagare, in Controparte_2 favore di parte ricorrente, l'importo di € 1.674,40 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo come per legge;
b) condanna la a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite Controparte_2 che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre spese genarli, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli in data 10.06.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 10/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15141 /2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti De Vito Federico, come in Parte_1 atti
- RICORRENTE- E
in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa CP_1
Intorcia e Francesco Lembo, come in atti
- RESISTENTE - RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, il ricorrente in epigrafe, dipendente della con qualifica di infermiere professionale, in servizio presso la facoltà di CP_1
Medicina e Chirurgia della Parte_2
ha chiesto, per effetto del giudicato di cui alla sentenza n. 6101/2014 del
[...]
Tribunale di Napoli che accertava il suo diritto alla corresponsione del buono pasto del valore di € 7,00 a far data dall'aprile 2009, la condanna della convenuta al pagamento - per il periodo dal 01/11/2017 al 01/09/2023- , anche a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 1.674,40 oltre accessori;
con vittoria di spese di giudizio. Si è costituita l che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, Controparte_2 la prescrizione parziale del credito e, nel merito, la sua infondatezza. All'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Deve premettersi che nel rapporto di durata l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce res iudicata ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronunzia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del rapporto, con l'unico limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito (“rebus sic stantibus”). Tanto perché in caso di situazioni giuridiche di durata oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non già i singoli periodi del suo svolgimento: in termini: Cass. Civ. sez. lavoro n. 3230/2001; n. 4304/2001 ; sez. III n. 10420 /2002. Nello specifico, come affermato dalla Suprema Corte, “l'accertamento, contenuto nella sentenza passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti” (Cass. n. 7411/2004). Nel caso in esame, nell'ambito del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la _2
, la sentenza n. 6101/2014, ormai definitiva, ha accertato il diritto del
[...] primo a percepire il buono pasto nella misura di € 7.00 e la datrice di lavoro, a situazione di fatto e di diritto immutata, non ha erogato nel periodo oggetto di giudizio i buoni pasto nella misura dovuta. Contr Difatti, la non ha allegato modifiche della situazione di fatto o del quadro giuridico di riferimento in relazione al periodo oggetto della presente domanda. Pertanto, solo per completezza motivazionale si richiamano complessive argomentazioni già espresse in numerose sentenze di questa Sezione Lavoro Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva, sono state prodotte le buste paga dalle quali emerge che datore di lavoro del ricorrente ed anche ente erogatore della retribuzione è l . Controparte_2
Né rileva in senso contrario la circostanza che il ricorrente presti la propria opera presso la II Università degli Studi di in condizione di distacco, trattandosi di una mera Pt_2 modalità attuativa della prestazione. Il fondamento del distacco presso il Policlinico è da rinvenirsi nell'art 1 della LR n.10 del 1978 secondo cui “ La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con l'
[...] la convenzione di cui all'art 18 della Ln. 386 del 1974 per Parte_3
l'espletamento dell'assistenza ospedaliera da parte dei Con Controparte_3 detta convenzione sarà determinato l'importo complessivo per l'assistenza ospedaliera, ivi compreso l'onere e i modi per l'assunzione da parte dei Policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di Collocamento.Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari”. Sebbene non risulti intervenuta alcuna convenzione ai sensi della disposizione citata, Contr tuttavia di fatto il personale dell è stato distaccato presso l Parte_2
, che ne utilizza la prestazione di lavoro, circostanza pacifica in causa.
[...]
Pertanto, il dato è sufficiente perchè trovi applicazione il comma 3 della disposizione riportata, che prevede la invocata equiparazione. Tale ultima norma, peraltro, trova una disposizione corrispondente nell'art 31 del DPR 761/79, che dispone la parità di trattamento per il personale universitario in servizio presso il , la cui chiara ratio risiede nel voler garantire la parità di CP_3 trattamento economico tra coloro che svolgano presso i le medesime CP_3 funzioni assistenziali, sia ove siano inquadrati nel ruolo del personale sanitario che in Contr quello delle riconoscendo agli stessi la retribuzione nella medesima misura, comprensiva di elementi fissi ed accessori. Né rileva in senso contrario la circostanza che il buono pasto trovi il proprio titolo nel
CCNL del comparto Università e che la delibera, emessa dal Direttore generale, sia atto interno, non comunicato alla resistente. In ordine al primo aspetto è proprio la disposizione regionale che consente Contr l'equiparazione del trattamento economico dei dipendenti dell con quelli Universitari, se questi fruiscano di trattamento più favorevole. D'altro canto non vi è dubbio che il ticket mensa abbia valenza economica. Quanto alla mancata comunicazione della delibera, a parte la circostanza che la diversa misura del buono trova la propria fonte nell'art 8 del CCNL Università, di certo il rapporto tra le due Amministrazioni non può pregiudicare i diritti dei lavoratori, che ne restano estranei.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve riconoscersi alla parte ricorrente il diritto alla corresponsione del buono pasto nella misura di € 7,00, per il periodo dal 01/11/2017 al 01/09/2023, con la condanna della resistente al pagamento della Pt_2 differenza economica tra il valore del buono erogato e quello spettante, il cui importo complessivo è da liquidarsi nell'importo precisato nel dispositivo, calcolato sulla base dei giorni di effettiva presenza e in relazione al quale non sono stati fatti rilievi di Contr ordine contabile – né di altra natura- da parte della difesa della resistente. Deve, poi, ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale stante la natura risarcitoria del credito, scaturente dal rapporto contrattuale e considerato, altresì, che è circostanza pacifica che, nel caso di specie, il 'buono pasto' non ha natura retributiva. In merito al quantum debeatur va ancora evidenziato che il riconoscimento del diritto alla differenza economica tra il buono pasto consegnato dall' ( € 5,16) e quello, Pt_2 invece, spettante ( € 7,00) per le ragion anzidette è idoneo a ristorare integralmente il lavoratore del danno patrimoniale subito. Alla sorta capitale va aggiunta la maggiorazione per interessi e, trattandosi di risarcimento del danno, la decorrenza degli accessori è dalla domanda giudiziale al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del lavoro, così provvede: a) in accoglimento della domanda giudiziale condanna l a pagare, in Controparte_2 favore di parte ricorrente, l'importo di € 1.674,40 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo come per legge;
b) condanna la a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite Controparte_2 che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre spese genarli, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli in data 10.06.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario