CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 ottobre 2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.2178/2024 R. G. sezione lavoro vertente TRA
, C.F.: , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti TA DE CC (C.F.: ; pec: C.F._2
fax: 081/2451279) e Antonio Alfredo Maria DE Email_1
CC (C.F.: pec: fax C.F._3 Email_2
081-2451279), presso il cui studio in Napoli alla via Marino di Caramanico 5/b, elegge domicilio per tutti gli effetti di legge;
Appellante
E
, con sede in Napoli alla Via G.B. Marino n. Controparte_1
1, P.I. , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, Dott.ssa , rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'Avv. Mario Manselli (PEC - CF Email_3
- fax 081662050)) presso lo studio del quale elett.te C.F._4 domicilia in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10, giusta procura in atti
Appellato-Appellante icidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI – Sezione Lavoro n.1666/2024 pubbl. il 05/03/2024
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2020 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di giudice del lavoro l'appellante in epigrafe, premesso:
-di essere stato assunto dalla società convenuta in data 22/07/1997, con contratto di formazione e lavoro, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 01/11/1998, matricola n. 17705;
-di aver lavorato, fino al 31/12/2014 con qualifica di operaio, con inquadramento nel livello Q7 con parametro 160 (operatore qualificato) del C.C.N.L. autoferrotranvieri, area operativa manutenzione impianti e officine, e di essere stato retribuito in base alla 3^ area professionale per lo svolgimento delle seguenti mansioni: “lavoratore che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, opera singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali”;
-di essere stato poi inquadrato al livello Q2 con parametro 180 (operatore certificatore) del C.C.N.L. autoferrotranvieri, area operativa manutenzione impianti e officine, in seguito a concorso interno dall'01/01/2015, in base alla 3^ area professionale adibito allo svolgimento delle seguenti mansioni: “lavoratore che, in possesso di adeguati titoli e competenze professionali, certifica, attesta e/o collauda, pure con compiti di diagnostica ed anche ai fini della qualità, l'esecuzione di processi manutentivi e/o installativi, complessi e di particolare rilevanza , eseguiti sia all'interno dell'azienda sia nell'ambito di commesse affidate all'esterno”; dedusse che, tuttavia, sin dall'anno 2012 era stato destinato -prima saltuariamente- per le sue dimostrate capacità di coordinamento d'ufficio ed esperienza professionale, in occasione di vacanze di personale, a mansioni superiori di “capo operatori” in sostituzione delle stesse figure assenti, revocate o cessate;
che conseguentemente, si era occupato di mansioni di coordinamento e specialistiche, svolgendo attività di significativo contenuto tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso, presupponenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi, che richiedono un adeguato livello di professionalità (richiamando a sostegno Ordini di servizio analiticamente indicati in ricorso ed allegati in atti). Chiese quindi 1) Accertare e dichiarare il diritto del sig. al corretto Parte_1 inquadramento economico-giuridico nel livello con qualif parametro 188, del C.C.N.L. autoferrotranvieri, 2^ area professionale, sezione area operativa manutenzione impianti e officine con decorrenza dal 16/01/2014, con ogni conseguenza di legge;
2) accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 riconoscimento del cd. “terzo elemento salariale” essendo stato tto di formazione e lavoro in data anteriore all'entrata in vigore dall'art. 4 dell'Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del settore autoferrotranvieri siglato il 27 luglio 1997, per i motivi sopra esposti, sia per tutta la futura vita lavorativa che per i periodi pregressi non corrisposti, in virtù degli atti interruttivi prodotti in atti;
per l'effetto: 3) condannare la convenuta , in Controparte_3 persona del legale rappresentante Parte_1
le mansioni di capo operatori, corrispondenti alla qualifica superiore (P9),
[...] tro 188, del C.C.N.L. autoferrotranvieri, 2^ area professionale, sezione area operativa manutenzione impianti e officine, per il periodo dal 16/01/2014 al 31/12/2015 e condannare la stessa convenuta al pagamento in favore del ricorrente 2 di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il livello retributivo parametro 160, dal 16 gennaio 2014 al dicembre 2014, e il successivo parametro 180, da gennaio a dicembre 2015 ed il livello retributivo parametro 188, corrispondente alle mansioni di fatto svolte dal ricorrente, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto, per complessivi € 5.068,72 per differenze retributive oltre € 375,46 per differenze di TFR o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4) condannare, altresì, la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute allo stesso per il cd. “terzo elemento salariale”, come meglio calcolate nei conteggi allegati, per ulteriori € 2.536,42, considerando le mansioni e rispettivi parametri a cui il sig. è stato Parte_1 effettivamente preposto dall'01/03/2010 al 31/08/2019, oltre quelle in seguito maturate, quantificate in ulteriori € 16,72, per ogni mese successivo da settembre 2019, al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione dall'esigibilità; 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari compreso il rimborso forfettario del 15%.”. Instaurato il contraddittorio, con la sentenza in epigrafe, respinta la pretesa relativa al cd. , il Tribunale, all'esito dalla disamina della documentazione e CP_4 dell'espletata istruttoria orale per l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate dal ricorrente, accolse per il resto la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiarò il diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica superiore (P9), parametro 188, del C.C.N.L. autoferrotranvieri, 2^ area professionale, sezione area operativa manutenzione impianti e officine, per il periodo dal luglio 2014 al 31/12/2015; condannò la convenuta al pagamento di complessivi € 3.222,61, a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il livello retributivo parametro 160, dal luglio 2014 al dicembre 2014, e il successivo parametro 180, da gennaio a dicembre 2015 ed il livello retributivo parametro 188, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo;
spese del grado compensate per metà.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello il lavoratore in epigrafe, con atto depositato in data 30 luglio 2024, denunciando il vizio di omessa/insufficiente pronuncia sul mancato riconoscimento di mansioni superiori per il periodo dal 16.01.2014 al 30.06.2014. Ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione, laddove, da un lato, il Giudice aveva accertato lo svolgimento delle mansioni superiori sin dal 16/01/2014 al 31/12/2015, e dall'altro, aveva escluso inopinatamente il periodo, corrispondente a circa un semestre, tra il 16/01/2014 ed il 30/06/2014 per la liquidazione delle spettanze, quantificandole nella minor somma € 3.222,61 in luogo di quella rivendicata in ricorso. Il Giudice, pur avendo correttamente richiamato l'art. 18 All. A al R.D. n. 148/31, quale norma di settore regolatrice delle vicende inerenti lo svolgimento di mansioni superiori, poi in sede di individuazione e quantificazione del dovuto in termini temporali e monetari, aveva limitato al solo periodo dal luglio 2014 al dicembre 2015, il riconoscimento del credito retributivo differenziale oggetto della statuizione di condanna a carico dell' CP_3
Ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, condannare Contr l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in suo favore della somma di euro € 5.068,72, così come richiesta in ricorso Parte_1 introduttivo del primo grado oltre accessori di legge ex art. 429 c.p.c., somma così da rideterminarsi in luogo di quella minore pari ad euro € 3.222,61, accordata in primo grado. Vinte le spese.
3 Notificato l'atto, l'appellato si è costituito, assumendo che il minor importo riconosciuto all'originario dipendente fosse attribuibile, sebbene non adeguatamente esplicitato nelle motivazioni della sentenza, ad una attenta valutazione dei conteggi da parte del primo Giudice operata nella sua veste di peritus peritorum. Ha così resistito al gravame, invocandone il rigetto. Ha proposto poi appello incidentale condizionato, rilevando che comunque “non potrebbe essere riconosciuto all'originario ricorrente l'importo complessivo di € 5.068,72 e, quindi, una differenza di € 1.846,11 rispetto all'importo riconosciuto e corrisposto per effetto della sentenza di primo grado, sia perché si tratta di un importo Contr contestato da con la produzione di un conteggio alternativo, sia perché, come innanzi espos conteggi allegati al ricorso introduttivo riportano, per tutte le mensilità considerate, un importo lordo a titolo di “percepito” inferiore rispetto a quello risultante dalle buste paga”. All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello principale è fondato. 1. Preliminarmente deve rammentarsi che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivestita, la norma dell'art. 2103 c.c., ma sono applicabili le disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 1931, all. A, art. 18, la cui persistente vigenza
-nonostante la sopravvenuta disciplina della promozione automatica come regola generale del rapporto di lavoro privato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 13- trova conferma nei richiami ad esso operati da numerosi provvedimenti legislativi posteriori alla L. n. 300 del 1970 (cfr., ex multis, Cass. 8 aprile 1997 n. 3027, Cass. 16 dicembre 2000 n. 15897, Cass. 27 agosto 2001 n. 11263, Cass. 13 maggio 2010 n. 11615; nel senso ancora della non applicazione dell'articolo 2103 c.c. e della vigenza dell'articolo 18 dell'allegato A del r.d. n. 148/1931 v. Cass. 8 giugno 2012, n. 9344 e Cass. 17 giugno 2016, n. 12061, sia pure ivi evidenziandosi l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e il graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato).
“Si tratta, secondo la citata giurisprudenza, infatti, di una disciplina speciale, com'è speciale l'intera disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici […]. Nè può sottacersi che la peculiarità di questa normativa è strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell'esigenza di assicurare - in modo regolare, e con obiettività - l'espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo” (così Cass. 9344 del 2012; cfr., altresì, C. Cass., sent. n. 18660/2020). Stabilisce l'art. 18 dell'allegato A al R.D. 148/1931 che: “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente 4 alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.” Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dall'art. 18, all. A al R.D. n. 148 del 1931, ovvero dall'art. 9, legge n. 30 del 1978, e cioè, rispettivamente, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una prova selettiva, cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda è subordinata la promozione. Nell'ottica di tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri con quello del settore privato, la Corte ha, inoltre, dato rilevanza alla prolungata copertura provvisoria del posto quale circostanza valutabile dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, affermando che
“pur vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del R.D. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni. Ne consegue che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento” (Cass. nn. 18660/2020, 12601/2016, 5795/2013, 27859/2013, 14476/2013, 9344/2012). La Cassazione, nel ribadire l'applicazione ai rapporti di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto delle disposizioni dell'Allegato A (artt. 1 e 18) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e nel rimarcarne la vigenza, ha riaffermato che le suddette norme “condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, tra l'altro, alla sussistenza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda” (cfr. Cass. n. 18509/2017). Tanto premesso, va evidenziato che nel caso di specie non vi è alcuna contestazione
– con conseguente passaggio in giudicato interno del relativo accertamento- sulla circostanza che il ricorrente avesse svolto le mansioni rapportabili al superiore livello rivendicato, in quanto di fatto adoperato stabilmente nelle mansioni superiori di “capo operatori”, dal 16/1/2014 fino al momento in cui l'azienda non ha bandito il concorso interno di selezione e, all'esito, ha formalmente riconosciuto le predette mansioni superiori al dipendente, collocatosi al primo posto in graduatoria degli idonei al par. 188 (v. ordine di servizio n. 123 del 10/12/2015, allegato n. 10 prod ric.).
5 Va ribadito che a norma dell'art. 18, comma 1, Allegato A del R. D. n. 148/1931 "Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto". Con riguardo alle differenze economiche rivendicate per i sei mesi antecedenti il riconoscimento da parte del Tribunale del diritto all'inquadramento nel livello superiore, osserva il collegio che poiché è rimasto accertato che il lavoratore abbia effettivamente espletato, a beneficio della parte resistente, le mansioni superiori per tutto il periodo dedotto in ricorso, non vi è dubbio - e neppure è contestato dalla Difesa dell'appellata sul suo diritto a percepire le relative spettanze. CP_5
Né il Giudice ha espresso le ragioni per le quali escludere l'erogazione del trattamento retributivo per il livello superiore per il periodo iniziale. Giova evidenziare, con riferimento alle prestazioni lavorative rese da che la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “In Parte_2 caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore. (Principio applicato in controversia concernente un dipendente da un'impresa esercente pubblici servizi di trasporto, cui non era applicabile la norma dell'art. 2103 cod. civ., bensì la disposizione specifica contenuta nell'art.18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148. Cassa con rinvio, App. Cagliari, 09/03/2005”, cfr. Cass. 13 maggio 2010, n. 11615).
2.Con riferimento al quantum dovuto, calcolato da parte attorea e parzialmente riconosciuto dal Tribunale con esclusione dei sei mesi in esame, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto aveva l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
3. Infondato al riguardo è l'appello incidentale. Nella memoria di costituzione in primo grado la società si era limitata ad una contestazione generica ed assertiva, senza prendere posizione relativamente ai criteri di calcolo ed alle voci computate per i fini di causa. Contr La difesa si era limitata ad opporre che “dai calcoli aziendali risulta che, in ogni caso, competerebbe al ricorrente il minor importo complessivo di Euro 4.671,69,
6 di cui Euro 3.183,87 a titolo di differenze sugli elementi fissi della retribuzione, ed Euro 1487,82 a titolo di differenze sugli elementi variabili della retribuzione (v. doc. n. 23)”. Il mero richiamo al prospetto contabile di parte resistente appare insufficiente, anche perché neppure corredato da un'illustrazione del criterio adoperato;
né sono specificate le ragioni della non debenza di talune voci rivendicate dal lavoratore, salvo che per il TFR (non dovuto in quanto il rapporto non è cessato). La contestazione proposta nell'appello incidentale, sul rilievo che “i conteggi allegati al ricorso introduttivo riportano, per tutte le mensilità considerate, un importo lordo a titolo di “percepito” inferiore rispetto a quello risultante dalle buste paga” è da reputarsi inammissibilmente nuova. Risulta dovuta all'Incoronato la somma di euro € 5.068,72, così come richiesta in ricorso introduttivo del primo grado oltre accessori di legge ex art. 429 c.p.c., somma così rideterminata in luogo di quella minore pari ad euro € 3.222,61 liquidata con la sentenza di primo grado. In conclusione dunque, rigettato il gravame incidentale, in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che va confermata per il resto, la resistente società datrice, va condannata al CP_3 pagamento di ulteriori € 1.846,11 quali differenze retributive per il titolo di causa dal 16.1.2014 al 30.06.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione;
resta confermata la regolazione delle spese di giudizio del primo grado, in quanto già eseguita secondo soccombenza, essendo immutato lo scaglione di riferimento. Infine, con riguardo all'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la , al pagamento di Controparte_1 ulteriori € 1.846,11 a titolo di differenze retributive dal 16.1.2014 al 30.06.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta l'appello incidentale, per il quale - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
7 condanna la a rifondere all'appellante Controparte_6 principale le spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi € 1.458,00 oltre I.V.A. CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione ai difensori avv. Antonio Alfredo Maria DE CC e TA DE CC dichiaratisi antistatari. Così deciso in Napoli il 16 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Francesca Romana Amarelli Dott.ssa Anna Carla Catalano
8
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 ottobre 2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.2178/2024 R. G. sezione lavoro vertente TRA
, C.F.: , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti TA DE CC (C.F.: ; pec: C.F._2
fax: 081/2451279) e Antonio Alfredo Maria DE Email_1
CC (C.F.: pec: fax C.F._3 Email_2
081-2451279), presso il cui studio in Napoli alla via Marino di Caramanico 5/b, elegge domicilio per tutti gli effetti di legge;
Appellante
E
, con sede in Napoli alla Via G.B. Marino n. Controparte_1
1, P.I. , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, Dott.ssa , rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'Avv. Mario Manselli (PEC - CF Email_3
- fax 081662050)) presso lo studio del quale elett.te C.F._4 domicilia in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10, giusta procura in atti
Appellato-Appellante icidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI – Sezione Lavoro n.1666/2024 pubbl. il 05/03/2024
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2020 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di giudice del lavoro l'appellante in epigrafe, premesso:
-di essere stato assunto dalla società convenuta in data 22/07/1997, con contratto di formazione e lavoro, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 01/11/1998, matricola n. 17705;
-di aver lavorato, fino al 31/12/2014 con qualifica di operaio, con inquadramento nel livello Q7 con parametro 160 (operatore qualificato) del C.C.N.L. autoferrotranvieri, area operativa manutenzione impianti e officine, e di essere stato retribuito in base alla 3^ area professionale per lo svolgimento delle seguenti mansioni: “lavoratore che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, opera singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali”;
-di essere stato poi inquadrato al livello Q2 con parametro 180 (operatore certificatore) del C.C.N.L. autoferrotranvieri, area operativa manutenzione impianti e officine, in seguito a concorso interno dall'01/01/2015, in base alla 3^ area professionale adibito allo svolgimento delle seguenti mansioni: “lavoratore che, in possesso di adeguati titoli e competenze professionali, certifica, attesta e/o collauda, pure con compiti di diagnostica ed anche ai fini della qualità, l'esecuzione di processi manutentivi e/o installativi, complessi e di particolare rilevanza , eseguiti sia all'interno dell'azienda sia nell'ambito di commesse affidate all'esterno”; dedusse che, tuttavia, sin dall'anno 2012 era stato destinato -prima saltuariamente- per le sue dimostrate capacità di coordinamento d'ufficio ed esperienza professionale, in occasione di vacanze di personale, a mansioni superiori di “capo operatori” in sostituzione delle stesse figure assenti, revocate o cessate;
che conseguentemente, si era occupato di mansioni di coordinamento e specialistiche, svolgendo attività di significativo contenuto tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso, presupponenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi, che richiedono un adeguato livello di professionalità (richiamando a sostegno Ordini di servizio analiticamente indicati in ricorso ed allegati in atti). Chiese quindi 1) Accertare e dichiarare il diritto del sig. al corretto Parte_1 inquadramento economico-giuridico nel livello con qualif parametro 188, del C.C.N.L. autoferrotranvieri, 2^ area professionale, sezione area operativa manutenzione impianti e officine con decorrenza dal 16/01/2014, con ogni conseguenza di legge;
2) accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 riconoscimento del cd. “terzo elemento salariale” essendo stato tto di formazione e lavoro in data anteriore all'entrata in vigore dall'art. 4 dell'Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del settore autoferrotranvieri siglato il 27 luglio 1997, per i motivi sopra esposti, sia per tutta la futura vita lavorativa che per i periodi pregressi non corrisposti, in virtù degli atti interruttivi prodotti in atti;
per l'effetto: 3) condannare la convenuta , in Controparte_3 persona del legale rappresentante Parte_1
le mansioni di capo operatori, corrispondenti alla qualifica superiore (P9),
[...] tro 188, del C.C.N.L. autoferrotranvieri, 2^ area professionale, sezione area operativa manutenzione impianti e officine, per il periodo dal 16/01/2014 al 31/12/2015 e condannare la stessa convenuta al pagamento in favore del ricorrente 2 di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il livello retributivo parametro 160, dal 16 gennaio 2014 al dicembre 2014, e il successivo parametro 180, da gennaio a dicembre 2015 ed il livello retributivo parametro 188, corrispondente alle mansioni di fatto svolte dal ricorrente, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto, per complessivi € 5.068,72 per differenze retributive oltre € 375,46 per differenze di TFR o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4) condannare, altresì, la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute allo stesso per il cd. “terzo elemento salariale”, come meglio calcolate nei conteggi allegati, per ulteriori € 2.536,42, considerando le mansioni e rispettivi parametri a cui il sig. è stato Parte_1 effettivamente preposto dall'01/03/2010 al 31/08/2019, oltre quelle in seguito maturate, quantificate in ulteriori € 16,72, per ogni mese successivo da settembre 2019, al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione dall'esigibilità; 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari compreso il rimborso forfettario del 15%.”. Instaurato il contraddittorio, con la sentenza in epigrafe, respinta la pretesa relativa al cd. , il Tribunale, all'esito dalla disamina della documentazione e CP_4 dell'espletata istruttoria orale per l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate dal ricorrente, accolse per il resto la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiarò il diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica superiore (P9), parametro 188, del C.C.N.L. autoferrotranvieri, 2^ area professionale, sezione area operativa manutenzione impianti e officine, per il periodo dal luglio 2014 al 31/12/2015; condannò la convenuta al pagamento di complessivi € 3.222,61, a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il livello retributivo parametro 160, dal luglio 2014 al dicembre 2014, e il successivo parametro 180, da gennaio a dicembre 2015 ed il livello retributivo parametro 188, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo;
spese del grado compensate per metà.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello il lavoratore in epigrafe, con atto depositato in data 30 luglio 2024, denunciando il vizio di omessa/insufficiente pronuncia sul mancato riconoscimento di mansioni superiori per il periodo dal 16.01.2014 al 30.06.2014. Ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione, laddove, da un lato, il Giudice aveva accertato lo svolgimento delle mansioni superiori sin dal 16/01/2014 al 31/12/2015, e dall'altro, aveva escluso inopinatamente il periodo, corrispondente a circa un semestre, tra il 16/01/2014 ed il 30/06/2014 per la liquidazione delle spettanze, quantificandole nella minor somma € 3.222,61 in luogo di quella rivendicata in ricorso. Il Giudice, pur avendo correttamente richiamato l'art. 18 All. A al R.D. n. 148/31, quale norma di settore regolatrice delle vicende inerenti lo svolgimento di mansioni superiori, poi in sede di individuazione e quantificazione del dovuto in termini temporali e monetari, aveva limitato al solo periodo dal luglio 2014 al dicembre 2015, il riconoscimento del credito retributivo differenziale oggetto della statuizione di condanna a carico dell' CP_3
Ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, condannare Contr l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in suo favore della somma di euro € 5.068,72, così come richiesta in ricorso Parte_1 introduttivo del primo grado oltre accessori di legge ex art. 429 c.p.c., somma così da rideterminarsi in luogo di quella minore pari ad euro € 3.222,61, accordata in primo grado. Vinte le spese.
3 Notificato l'atto, l'appellato si è costituito, assumendo che il minor importo riconosciuto all'originario dipendente fosse attribuibile, sebbene non adeguatamente esplicitato nelle motivazioni della sentenza, ad una attenta valutazione dei conteggi da parte del primo Giudice operata nella sua veste di peritus peritorum. Ha così resistito al gravame, invocandone il rigetto. Ha proposto poi appello incidentale condizionato, rilevando che comunque “non potrebbe essere riconosciuto all'originario ricorrente l'importo complessivo di € 5.068,72 e, quindi, una differenza di € 1.846,11 rispetto all'importo riconosciuto e corrisposto per effetto della sentenza di primo grado, sia perché si tratta di un importo Contr contestato da con la produzione di un conteggio alternativo, sia perché, come innanzi espos conteggi allegati al ricorso introduttivo riportano, per tutte le mensilità considerate, un importo lordo a titolo di “percepito” inferiore rispetto a quello risultante dalle buste paga”. All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello principale è fondato. 1. Preliminarmente deve rammentarsi che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivestita, la norma dell'art. 2103 c.c., ma sono applicabili le disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 1931, all. A, art. 18, la cui persistente vigenza
-nonostante la sopravvenuta disciplina della promozione automatica come regola generale del rapporto di lavoro privato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 13- trova conferma nei richiami ad esso operati da numerosi provvedimenti legislativi posteriori alla L. n. 300 del 1970 (cfr., ex multis, Cass. 8 aprile 1997 n. 3027, Cass. 16 dicembre 2000 n. 15897, Cass. 27 agosto 2001 n. 11263, Cass. 13 maggio 2010 n. 11615; nel senso ancora della non applicazione dell'articolo 2103 c.c. e della vigenza dell'articolo 18 dell'allegato A del r.d. n. 148/1931 v. Cass. 8 giugno 2012, n. 9344 e Cass. 17 giugno 2016, n. 12061, sia pure ivi evidenziandosi l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e il graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato).
“Si tratta, secondo la citata giurisprudenza, infatti, di una disciplina speciale, com'è speciale l'intera disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici […]. Nè può sottacersi che la peculiarità di questa normativa è strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell'esigenza di assicurare - in modo regolare, e con obiettività - l'espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo” (così Cass. 9344 del 2012; cfr., altresì, C. Cass., sent. n. 18660/2020). Stabilisce l'art. 18 dell'allegato A al R.D. 148/1931 che: “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente 4 alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.” Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dall'art. 18, all. A al R.D. n. 148 del 1931, ovvero dall'art. 9, legge n. 30 del 1978, e cioè, rispettivamente, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una prova selettiva, cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda è subordinata la promozione. Nell'ottica di tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri con quello del settore privato, la Corte ha, inoltre, dato rilevanza alla prolungata copertura provvisoria del posto quale circostanza valutabile dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, affermando che
“pur vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del R.D. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni. Ne consegue che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento” (Cass. nn. 18660/2020, 12601/2016, 5795/2013, 27859/2013, 14476/2013, 9344/2012). La Cassazione, nel ribadire l'applicazione ai rapporti di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto delle disposizioni dell'Allegato A (artt. 1 e 18) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e nel rimarcarne la vigenza, ha riaffermato che le suddette norme “condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, tra l'altro, alla sussistenza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda” (cfr. Cass. n. 18509/2017). Tanto premesso, va evidenziato che nel caso di specie non vi è alcuna contestazione
– con conseguente passaggio in giudicato interno del relativo accertamento- sulla circostanza che il ricorrente avesse svolto le mansioni rapportabili al superiore livello rivendicato, in quanto di fatto adoperato stabilmente nelle mansioni superiori di “capo operatori”, dal 16/1/2014 fino al momento in cui l'azienda non ha bandito il concorso interno di selezione e, all'esito, ha formalmente riconosciuto le predette mansioni superiori al dipendente, collocatosi al primo posto in graduatoria degli idonei al par. 188 (v. ordine di servizio n. 123 del 10/12/2015, allegato n. 10 prod ric.).
5 Va ribadito che a norma dell'art. 18, comma 1, Allegato A del R. D. n. 148/1931 "Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto". Con riguardo alle differenze economiche rivendicate per i sei mesi antecedenti il riconoscimento da parte del Tribunale del diritto all'inquadramento nel livello superiore, osserva il collegio che poiché è rimasto accertato che il lavoratore abbia effettivamente espletato, a beneficio della parte resistente, le mansioni superiori per tutto il periodo dedotto in ricorso, non vi è dubbio - e neppure è contestato dalla Difesa dell'appellata sul suo diritto a percepire le relative spettanze. CP_5
Né il Giudice ha espresso le ragioni per le quali escludere l'erogazione del trattamento retributivo per il livello superiore per il periodo iniziale. Giova evidenziare, con riferimento alle prestazioni lavorative rese da che la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “In Parte_2 caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore. (Principio applicato in controversia concernente un dipendente da un'impresa esercente pubblici servizi di trasporto, cui non era applicabile la norma dell'art. 2103 cod. civ., bensì la disposizione specifica contenuta nell'art.18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148. Cassa con rinvio, App. Cagliari, 09/03/2005”, cfr. Cass. 13 maggio 2010, n. 11615).
2.Con riferimento al quantum dovuto, calcolato da parte attorea e parzialmente riconosciuto dal Tribunale con esclusione dei sei mesi in esame, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto aveva l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
3. Infondato al riguardo è l'appello incidentale. Nella memoria di costituzione in primo grado la società si era limitata ad una contestazione generica ed assertiva, senza prendere posizione relativamente ai criteri di calcolo ed alle voci computate per i fini di causa. Contr La difesa si era limitata ad opporre che “dai calcoli aziendali risulta che, in ogni caso, competerebbe al ricorrente il minor importo complessivo di Euro 4.671,69,
6 di cui Euro 3.183,87 a titolo di differenze sugli elementi fissi della retribuzione, ed Euro 1487,82 a titolo di differenze sugli elementi variabili della retribuzione (v. doc. n. 23)”. Il mero richiamo al prospetto contabile di parte resistente appare insufficiente, anche perché neppure corredato da un'illustrazione del criterio adoperato;
né sono specificate le ragioni della non debenza di talune voci rivendicate dal lavoratore, salvo che per il TFR (non dovuto in quanto il rapporto non è cessato). La contestazione proposta nell'appello incidentale, sul rilievo che “i conteggi allegati al ricorso introduttivo riportano, per tutte le mensilità considerate, un importo lordo a titolo di “percepito” inferiore rispetto a quello risultante dalle buste paga” è da reputarsi inammissibilmente nuova. Risulta dovuta all'Incoronato la somma di euro € 5.068,72, così come richiesta in ricorso introduttivo del primo grado oltre accessori di legge ex art. 429 c.p.c., somma così rideterminata in luogo di quella minore pari ad euro € 3.222,61 liquidata con la sentenza di primo grado. In conclusione dunque, rigettato il gravame incidentale, in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che va confermata per il resto, la resistente società datrice, va condannata al CP_3 pagamento di ulteriori € 1.846,11 quali differenze retributive per il titolo di causa dal 16.1.2014 al 30.06.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione;
resta confermata la regolazione delle spese di giudizio del primo grado, in quanto già eseguita secondo soccombenza, essendo immutato lo scaglione di riferimento. Infine, con riguardo all'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la , al pagamento di Controparte_1 ulteriori € 1.846,11 a titolo di differenze retributive dal 16.1.2014 al 30.06.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta l'appello incidentale, per il quale - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
7 condanna la a rifondere all'appellante Controparte_6 principale le spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi € 1.458,00 oltre I.V.A. CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione ai difensori avv. Antonio Alfredo Maria DE CC e TA DE CC dichiaratisi antistatari. Così deciso in Napoli il 16 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Francesca Romana Amarelli Dott.ssa Anna Carla Catalano
8