CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1111/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. US GN Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. OR LE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1111/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2023 e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza
del 12 novembre 2025
OGGETTO: d a
Parte_1 già con il patrocinio Parte_2 Parte_3
CODICE: dell'avv. Fazio Monica
143111 APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Pagani Luca Controparte_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 19 ottobre
2023, n. 2138/2023.
CONCLUSIONI 1 Dell'appellante
“…contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate
in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della
sentenza n. 2138/2023 pubblicata il 19/10/23, notificata in data 27/10/23,
condannare il al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle seguenti somme: Parte_2
- € 3.826,88, alla data del 9/09/25, in relazione alla società cedente
[...]
, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle CP_3
singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02
secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12, alla data del 9/09/25,
pari a € 10.899,84, nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della
domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in
base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato
dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal
D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12, alla
data del 9/09/25, pari a € 6.500,94, nonché della somma di € 9.191,94 per il
mancato pagamento delle NDI prodotte sub doc. 7 fascicolo monitorio e
meglio descritte nell'estratto autentico notarile sub doc. 4 fascicolo
monitorio, oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento,
da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così
come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio
previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192
del 9/11/12 nonché la somma di € 40,00 ai sensi dell'art 6 D.Lgs 231/02.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 5/11/21 e
2 richiamata la documentazione prodotta, insiste per l'ammissione delle
istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 Cpc
18/03/21 e si oppone alle avversarie istanze per i motivi di cui alla memoria
ex art. 183, VI comma n. 3 cpc 9/04/21.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre
rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA,
contributo unificato, marca e successive”.
Dell'appellato
“…Nel merito: respingere le richieste dell'appellante in quanto infondate in
fatto ed in diritto, inammissibili e/o decadute ex artt. 345 e 346 c.p.c. per i
motivi dedotti in atti e, conseguentemente, rigettare l'appello e confermare
la sentenza impugnata.
Con vittoria di anticipazioni e competenze del presente giudizio, oltre al
rimborso forfetario del 15% ed agli oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il aveva proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1
monitorio n. 2765/2019 emesso nei suoi confronti in data 8 luglio 2019 dal
Tribunale di Bergamo in favore di cessionaria Controparte_4
del credito derivante dai contratti di fornitura intercorsi tra l'ente e le società
cedenti Eni S,p.a., ed Eni Gas e Luce S.p.a., per il Controparte_3
pagamento della somma di € 108.866,84.
Contestava la legittimità del credito ingiunto ed eccepiva la mancata produzione dei titoli posti a fondamento dello stesso. In subordine, eccepiva
3 il pagamento di parte delle fatture intestate ad e Controparte_3
contestava la debenza degli interessi di mora e dell'importo ingiunto per il mancato pagamento delle NDI.
1.1. Costituendosi in giudizio, chiedeva il Controparte_4
rigetto dell'opposizione, eccependo il riconoscimento da parte dell'ente dell'esistenza del credito di e deducendo, in merito al Controparte_3
credito di Eni S.p.a., di avere trasmesso tutte le fatture;
eccepiva, inoltre, che l'ente nulla aveva dedotto circa il credito ceduto da Eni Gas e Luce S.p.a.
2. Con sentenza n. 2138/2023 pubblicata in data 19 ottobre 2023, il Tribunale
di Bergamo ha accolto l'opposizione, rigettato la domanda proposta da
[...]
e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo competesse Controparte_4
alla società opposta l'onere di provare il titolo del credito vantato mediante la produzione dei contratti intercorsi tra l'ente e le società fornitrici di energia;
ha ritenuto non sufficiente la produzione delle le fatture e degli atti di cessione dei crediti, precisando ulteriormente che la notifica della cessione del credito al debitore ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in buona fede nei confronti della cedente e non quella di esonerare la cessionaria dall'onere di provare il credito vantato.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello (già Parte_2
sulla scorta di due motivi. Controparte_4
4. Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
5. Concessi dal Consigliere Istruttore i termini di cui all'art. 352 c.p.c.,
4 all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti e trascritte in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta il mancato esame da parte del
Tribunale del doc. 2 (fascicolo monitorio), il quale dimostrerebbe che il contratto intercorso con è stato stipulato in forma scritta Controparte_3
e con formazione differita, in ossequio alla pronuncia a Sezioni Unite n.
9775/2022.
Richiama l'art. 115 c.p.c. esponendo che nel caso in cui il convenuto non abbia preso specifica posizione sui fatti posti a fondamento delle domande attoree, tali fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di ulteriori prove.
Nel caso di specie, il credito e le prestazioni ad esso relative sarebbero rimasti incontestati ed addirittura ammessi, a fronte del parziale pagamento delle fatture;
sostiene, dunque, che non vi sarebbe necessità di alcuna prova al riguardo.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
1.2. Occorre anzitutto premettere che parte appellante ha in questa sede limitato la propria pretesa ai soli crediti per capitale ed interessi derivanti dal contratto di fornitura di energia asseritamente intercorso tra il CP_1
e la società
[...] Controparte_5
In merito al doc. 2 del fascicolo monitorio invocato dall'appellante
[...]
relativo alla fornitura predetta e denominato “ordine di acquisto”, di cui non
5 viene illustrato in modo specifico il contenuto, questa Corte rileva che si tratta di un documento che, come evidenziato da parte appellata, non reca clausole contrattuali né condizioni economiche, è privo di qualsivoglia sottoscrizione (oltre che di data) e reca in calce la dicitura “questo documento
non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale”. A fronte di tale previsione ad esso non può essere riconosciuto alcun valore probatorio ai fini della presente decisione, non costituendo esso un contratto stipulato per iscritto, fonte di crediti cedibili.
La richiesta valorizzazione del citato documento non vale, perciò, a contrastare la statuizione del Tribunale per cui <
in senso sostanziale, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ. avrebbe dovuto provare il titolo del credito vantato, avrebbe dunque dovuto produrre i contratti stipulati dal con le società Eni s.p.a., Controparte_1 Controparte_3
ed Eni Gas e Luce s.p.a. Parte opposta si è invece limitata a produrre le fatture di pagamento e gli atti di cessione dei crediti, mancando di soddisfare l'onere posto a suo carico>>.
I contratti di fornitura stipulati con la Pubblica Amministrazione devono necessariamente essere redatti in forma scritta e tale aspetto è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce della normativa vigente in materia. Infatti, ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 artt.16
e 17 è richiesta <
garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività,
agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via,
6 espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art.97 Cost.>> (Cass. n. 24979/2013, parte motiva). La forma solenne non ammette equipollenti, ragion per cui è richiesta la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione di un apposito documento scritto recante la sottoscrizione del titolare dell'organo a cui è attribuito il potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi e del legale rappresentante dell'altra parte contrattuale, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al suo corrispettivo.
L'appellante deduce la “formazione differita del contratto” ma nel caso di specie dall'invocato documento non emerge che l'adesione sia stata espressa nella forma scritta richiesta per gli atti negoziali della P.A.
1.4. In merito al tema del principio di non contestazione, la Corte osserva che, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, l'odierna appellata ha sin dal primo grado di giudizio contestato la mancanza del contratto di fornitura di energia intercorso con le società cedenti, tra cui CP_3
e dunque la esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa
[...]
creditoria. Non può, pertanto, essere invocato l'art. 115 c.p.c.
Peraltro, in base ai principi di diritto già riportati, nemmeno il comportamento concludente della pubblica amministrazione, quale può
essere il pagamento di precedenti fatture intestate alla società fornitrice cedente, (contegno invocato dalla quale indice di Parte_2
dimostrazione dell'esistenza del rapporto di fornitura e del relativo credito ceduto), può supplire alla mancanza del contratto scritto.
7 La sussistenza di un valido rapporto di somministrazione con la pubblica amministrazione non può dunque dimostrarsi con prova testimoniale o prova presuntiva, né con dichiarazione ricognitiva o anche confessoria, né infine per facta concludentia.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata pronuncia da parte del Giudice circa il riconoscimento degli importi esposti nelle note debito per interessi.
Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione degli artt. 2697
c.c. e 115 c.p.c. al fine di ritenere il credito provato, considerato che gli interessi azionati riguarderebbero forniture diverse da quelle azionate per sorte capitale;
deduce che le note debito interessi avrebbero ad oggetto gli interessi maturati per ritardati pagamenti di forniture oggetto di altre fatture,
e che l'intervenuto pagamento della sorte capitale integrerebbe implicito riconoscimento dell'esistenza del rapporto, precludendo ogni obiezione circa la sua validità. Dai documenti prodotti, inoltre, si evincerebbero sia la causale che la data del versamento.
Secondo l'appellante sarebbe pacifico e documentalmente provato che, a fronte dell'intervenuta cessione, il credito portato dalle fatture azionate sarebbe stato ad essa ceduto e del pari sarebbe pacifico e non contestato il dedotto ritardo nel pagamento.
Precisa di aver inviato al le singole fatture, dalle quali sarebbe sorta CP_1
la mora per il ritardato pagamento, e di aver indicato per ogni fattura pagata in ritardo il nome della società emittente, l'importo, la data di emissione e di scadenza, la data di decorrenza della mora, la data di fine calcolo degli
8 interessi moratori, l'ammontare dei giorni di ritardo nel pagamento di ogni fattura, il tasso di mora e l'importo dovuto, in base ai giorni di ritardo per ciascuna fattura per la sorta capitale.
Inoltre, rappresenta che l'importo derivante dal mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale è dovuto in base all'art. 6 D.lgs. n.
231/2002, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, che consente al creditore di addebitare automaticamente al debitore un importo forfettario di € 40,00 per ogni fattura impagata o tardivamente pagata.
2.1. A fronte delle argomentazioni esposte in esito al primo motivo, anche il secondo motivo è infondato: le “note debito interessi” azionate (doc. 7 del fascicolo monitorio) fanno anch'esse riferimento al solo rapporto intercorso con la società la cui esistenza non è stata dimostrata Controparte_3
dall'appellante; non può essere invocato il principio di non contestazione ex
art. 115 c.p.c. alla luce e del contenuto delle difese svolte in primo grado dall'ente comunale;
pure contestata è la riferibilità dei pretesi interessi a fatture diverse da quelle azionate in sorte capitale.
3. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in base alla nota (scaglione compreso tra € 26.001,00
ed € 52.000,00) in quanto non superiore ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
5. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli
9 appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Bergamo n. 2138/2023 pubblicata in data 19 ottobre 2023;
2) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata le spese del grado,
che liquida in € 2.058,00 per la “fase di studio”, € 2.418,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.735,00 “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario, IVA
e c.p.a.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
OR LE US GN
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1111/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. US GN Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. OR LE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1111/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2023 e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza
del 12 novembre 2025
OGGETTO: d a
Parte_1 già con il patrocinio Parte_2 Parte_3
CODICE: dell'avv. Fazio Monica
143111 APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Pagani Luca Controparte_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 19 ottobre
2023, n. 2138/2023.
CONCLUSIONI 1 Dell'appellante
“…contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate
in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della
sentenza n. 2138/2023 pubblicata il 19/10/23, notificata in data 27/10/23,
condannare il al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle seguenti somme: Parte_2
- € 3.826,88, alla data del 9/09/25, in relazione alla società cedente
[...]
, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle CP_3
singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02
secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12, alla data del 9/09/25,
pari a € 10.899,84, nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della
domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in
base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato
dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal
D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12, alla
data del 9/09/25, pari a € 6.500,94, nonché della somma di € 9.191,94 per il
mancato pagamento delle NDI prodotte sub doc. 7 fascicolo monitorio e
meglio descritte nell'estratto autentico notarile sub doc. 4 fascicolo
monitorio, oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento,
da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così
come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio
previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192
del 9/11/12 nonché la somma di € 40,00 ai sensi dell'art 6 D.Lgs 231/02.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 5/11/21 e
2 richiamata la documentazione prodotta, insiste per l'ammissione delle
istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 Cpc
18/03/21 e si oppone alle avversarie istanze per i motivi di cui alla memoria
ex art. 183, VI comma n. 3 cpc 9/04/21.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre
rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA,
contributo unificato, marca e successive”.
Dell'appellato
“…Nel merito: respingere le richieste dell'appellante in quanto infondate in
fatto ed in diritto, inammissibili e/o decadute ex artt. 345 e 346 c.p.c. per i
motivi dedotti in atti e, conseguentemente, rigettare l'appello e confermare
la sentenza impugnata.
Con vittoria di anticipazioni e competenze del presente giudizio, oltre al
rimborso forfetario del 15% ed agli oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il aveva proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1
monitorio n. 2765/2019 emesso nei suoi confronti in data 8 luglio 2019 dal
Tribunale di Bergamo in favore di cessionaria Controparte_4
del credito derivante dai contratti di fornitura intercorsi tra l'ente e le società
cedenti Eni S,p.a., ed Eni Gas e Luce S.p.a., per il Controparte_3
pagamento della somma di € 108.866,84.
Contestava la legittimità del credito ingiunto ed eccepiva la mancata produzione dei titoli posti a fondamento dello stesso. In subordine, eccepiva
3 il pagamento di parte delle fatture intestate ad e Controparte_3
contestava la debenza degli interessi di mora e dell'importo ingiunto per il mancato pagamento delle NDI.
1.1. Costituendosi in giudizio, chiedeva il Controparte_4
rigetto dell'opposizione, eccependo il riconoscimento da parte dell'ente dell'esistenza del credito di e deducendo, in merito al Controparte_3
credito di Eni S.p.a., di avere trasmesso tutte le fatture;
eccepiva, inoltre, che l'ente nulla aveva dedotto circa il credito ceduto da Eni Gas e Luce S.p.a.
2. Con sentenza n. 2138/2023 pubblicata in data 19 ottobre 2023, il Tribunale
di Bergamo ha accolto l'opposizione, rigettato la domanda proposta da
[...]
e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo competesse Controparte_4
alla società opposta l'onere di provare il titolo del credito vantato mediante la produzione dei contratti intercorsi tra l'ente e le società fornitrici di energia;
ha ritenuto non sufficiente la produzione delle le fatture e degli atti di cessione dei crediti, precisando ulteriormente che la notifica della cessione del credito al debitore ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in buona fede nei confronti della cedente e non quella di esonerare la cessionaria dall'onere di provare il credito vantato.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello (già Parte_2
sulla scorta di due motivi. Controparte_4
4. Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
5. Concessi dal Consigliere Istruttore i termini di cui all'art. 352 c.p.c.,
4 all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti e trascritte in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta il mancato esame da parte del
Tribunale del doc. 2 (fascicolo monitorio), il quale dimostrerebbe che il contratto intercorso con è stato stipulato in forma scritta Controparte_3
e con formazione differita, in ossequio alla pronuncia a Sezioni Unite n.
9775/2022.
Richiama l'art. 115 c.p.c. esponendo che nel caso in cui il convenuto non abbia preso specifica posizione sui fatti posti a fondamento delle domande attoree, tali fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di ulteriori prove.
Nel caso di specie, il credito e le prestazioni ad esso relative sarebbero rimasti incontestati ed addirittura ammessi, a fronte del parziale pagamento delle fatture;
sostiene, dunque, che non vi sarebbe necessità di alcuna prova al riguardo.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
1.2. Occorre anzitutto premettere che parte appellante ha in questa sede limitato la propria pretesa ai soli crediti per capitale ed interessi derivanti dal contratto di fornitura di energia asseritamente intercorso tra il CP_1
e la società
[...] Controparte_5
In merito al doc. 2 del fascicolo monitorio invocato dall'appellante
[...]
relativo alla fornitura predetta e denominato “ordine di acquisto”, di cui non
5 viene illustrato in modo specifico il contenuto, questa Corte rileva che si tratta di un documento che, come evidenziato da parte appellata, non reca clausole contrattuali né condizioni economiche, è privo di qualsivoglia sottoscrizione (oltre che di data) e reca in calce la dicitura “questo documento
non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale”. A fronte di tale previsione ad esso non può essere riconosciuto alcun valore probatorio ai fini della presente decisione, non costituendo esso un contratto stipulato per iscritto, fonte di crediti cedibili.
La richiesta valorizzazione del citato documento non vale, perciò, a contrastare la statuizione del Tribunale per cui <
in senso sostanziale, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ. avrebbe dovuto provare il titolo del credito vantato, avrebbe dunque dovuto produrre i contratti stipulati dal con le società Eni s.p.a., Controparte_1 Controparte_3
ed Eni Gas e Luce s.p.a. Parte opposta si è invece limitata a produrre le fatture di pagamento e gli atti di cessione dei crediti, mancando di soddisfare l'onere posto a suo carico>>.
I contratti di fornitura stipulati con la Pubblica Amministrazione devono necessariamente essere redatti in forma scritta e tale aspetto è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce della normativa vigente in materia. Infatti, ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 artt.16
e 17 è richiesta <
garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività,
agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via,
6 espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art.97 Cost.>> (Cass. n. 24979/2013, parte motiva). La forma solenne non ammette equipollenti, ragion per cui è richiesta la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione di un apposito documento scritto recante la sottoscrizione del titolare dell'organo a cui è attribuito il potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi e del legale rappresentante dell'altra parte contrattuale, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al suo corrispettivo.
L'appellante deduce la “formazione differita del contratto” ma nel caso di specie dall'invocato documento non emerge che l'adesione sia stata espressa nella forma scritta richiesta per gli atti negoziali della P.A.
1.4. In merito al tema del principio di non contestazione, la Corte osserva che, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, l'odierna appellata ha sin dal primo grado di giudizio contestato la mancanza del contratto di fornitura di energia intercorso con le società cedenti, tra cui CP_3
e dunque la esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa
[...]
creditoria. Non può, pertanto, essere invocato l'art. 115 c.p.c.
Peraltro, in base ai principi di diritto già riportati, nemmeno il comportamento concludente della pubblica amministrazione, quale può
essere il pagamento di precedenti fatture intestate alla società fornitrice cedente, (contegno invocato dalla quale indice di Parte_2
dimostrazione dell'esistenza del rapporto di fornitura e del relativo credito ceduto), può supplire alla mancanza del contratto scritto.
7 La sussistenza di un valido rapporto di somministrazione con la pubblica amministrazione non può dunque dimostrarsi con prova testimoniale o prova presuntiva, né con dichiarazione ricognitiva o anche confessoria, né infine per facta concludentia.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata pronuncia da parte del Giudice circa il riconoscimento degli importi esposti nelle note debito per interessi.
Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione degli artt. 2697
c.c. e 115 c.p.c. al fine di ritenere il credito provato, considerato che gli interessi azionati riguarderebbero forniture diverse da quelle azionate per sorte capitale;
deduce che le note debito interessi avrebbero ad oggetto gli interessi maturati per ritardati pagamenti di forniture oggetto di altre fatture,
e che l'intervenuto pagamento della sorte capitale integrerebbe implicito riconoscimento dell'esistenza del rapporto, precludendo ogni obiezione circa la sua validità. Dai documenti prodotti, inoltre, si evincerebbero sia la causale che la data del versamento.
Secondo l'appellante sarebbe pacifico e documentalmente provato che, a fronte dell'intervenuta cessione, il credito portato dalle fatture azionate sarebbe stato ad essa ceduto e del pari sarebbe pacifico e non contestato il dedotto ritardo nel pagamento.
Precisa di aver inviato al le singole fatture, dalle quali sarebbe sorta CP_1
la mora per il ritardato pagamento, e di aver indicato per ogni fattura pagata in ritardo il nome della società emittente, l'importo, la data di emissione e di scadenza, la data di decorrenza della mora, la data di fine calcolo degli
8 interessi moratori, l'ammontare dei giorni di ritardo nel pagamento di ogni fattura, il tasso di mora e l'importo dovuto, in base ai giorni di ritardo per ciascuna fattura per la sorta capitale.
Inoltre, rappresenta che l'importo derivante dal mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale è dovuto in base all'art. 6 D.lgs. n.
231/2002, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, che consente al creditore di addebitare automaticamente al debitore un importo forfettario di € 40,00 per ogni fattura impagata o tardivamente pagata.
2.1. A fronte delle argomentazioni esposte in esito al primo motivo, anche il secondo motivo è infondato: le “note debito interessi” azionate (doc. 7 del fascicolo monitorio) fanno anch'esse riferimento al solo rapporto intercorso con la società la cui esistenza non è stata dimostrata Controparte_3
dall'appellante; non può essere invocato il principio di non contestazione ex
art. 115 c.p.c. alla luce e del contenuto delle difese svolte in primo grado dall'ente comunale;
pure contestata è la riferibilità dei pretesi interessi a fatture diverse da quelle azionate in sorte capitale.
3. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in base alla nota (scaglione compreso tra € 26.001,00
ed € 52.000,00) in quanto non superiore ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
5. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli
9 appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Bergamo n. 2138/2023 pubblicata in data 19 ottobre 2023;
2) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata le spese del grado,
che liquida in € 2.058,00 per la “fase di studio”, € 2.418,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.735,00 “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario, IVA
e c.p.a.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
OR LE US GN
10