Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente e Relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Giudice
Dott. Giovanna Gianì Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
51703/2024 posta in deliberazione il giorno 07/02/2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
Avv. BINDA DAVIDE;
E
( ) CP_1 C.F._1
Avv. CICCACCI MASSIMILIANO
E
GIUDIZIALE N. 79 2024 ( Controparte_2 C.F._2
Avv.
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza n. 84/2024 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto che ne aveva dichiarato Parte_1
l'assoggettamento a liquidazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto del reclamo . CP_1
Il reclamo è infondato. eccepisce il mancato superamento dei limiti dimensionali . Parte_1
1
Costituisce orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, dalla quale questa Corte non intende discostarsi, che il debitore debba fornire dimostrazione della propria non fallibilità innanzitutto attraverso i bilanci degli ultimi tre esercizi, che è tenuto a depositare nella procedura prefallimentare, ai sensi dell'art. 15 comma quarto l. fall., e che costituiscono “mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi” (così, Cass.
24138/2019). Strumenti probatori alternativi rappresentati innanzitutto dalle scritture contabili dell'impresa, ma anche da altra documentazione, pure formata da terzi, che sia però concretamente capace “di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (così, Cass. 25025/2020; conf. Cass. 21188/2021).
Ora, nel caso in esame, la società debitrice non ha depositato il bilancio del 2023, assumendone la non imputabilità del deposito non essendo in possesso della documentazione bancaria necessaria per la sua redazione.
A prescindere dal fatto che detta documentazione era stata chiesta alla soltanto il CP_3
27.12.2023 a quattro giorni dalla scienza del termine , che esso era stata richiesta ad indirizzo pec errato, che la reiterazione della richiesta è stata effettuata nel maggio 2024 ad indirizzo pec non valido, va osservato che non è stata neppure prodotta documentazione contabile idoea a sopperire alla carenza di informazioni per l'anno 2023.
Al riguardo giova richiamare la sentenza della Corte di Cassazione 30516/2018 che in parte motiva ha precisato quanto segue.
“ Il secondo mezzo lamenta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, legge fall., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la nullità della sentenza emessa per la mancanza di motivazione o per la presenza di una motivazione illogica e contraddittoria in violazione dell'art. 132, comma 2, cod. proc. civ.: la corte territoriale avrebbe trascurato di considerare le risultanze dei bilanci degli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014 ritenendoli inattendibili sulla base di rilievi inconsistenti, dato che l'ammontare dei debiti tributari era stato esposto per la stessa somma indicata come dovuta e il credito vantato dalla trovava corrispondenza Per_1 nell'accantonamento prudenziale effettuato per prestazioni di lavoro;
in ogni caso i rilievi mossi rispetto ai bilanci depositati e alle scritture contabili di riscontro erano del tutto irrilevanti, dato che la corte territoriale non aveva sostenuto che dalle osservazioni compiute conseguisse il superamento delle soglie previste dall'art. 1, comma 2, legge fall.. 5.1 Il motivo, volto nella sostanza a lamentare la falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, legge fall., non è fondato.
5.2 La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 16067/2018) ha già avuto occasione di chiarire in tema di bilancio inteso secondo la prospettiva della legge regolatrice dell'insolvenza che: i) la nozione di bilancio trova fondamento, per le società di capitali, nell'art. 2435, comma 1, cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2 2478-bis, comma 2, cod. civ.), secondo cui, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza) deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata (art.
7-bis, del d.l. n. 357/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 489/1994), o attraverso adempimenti telematici;
il) l'adempimento assolve a una funzione meramente informativa, o «conoscitiva», propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (cfr. Cass. n. 6018/1988); iii) i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, I.fall., sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 cod. civ. (cfr. Cass. n. 13746/2017): infatti ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di questi adempimenti formali, sicché in tali casi il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.
5.3 Nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento l'art. 1, comma 2, legge fall., pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti (Cass. n. 24721/2015), poiché questa disposizione prevede come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali (Cass. n. 625/2016). Ai fini dell'assolvimento della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale. In altri termini il bilancio di esercizio costituisce sì lo strumento di prova privilegiato dell'allegazione di non fallibilità fatta dall'imprenditore, nel solo senso della sua peculiare idoneità a chiarire a livello di fattispecie concreta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma di sicuro non una prova legale o una forma di onere esclusivo, essendo sempre possibile all'imprenditore procedere per altre vie alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. (cfr., tra le più recenti decisioni, Cass. 23948/2018, Cass. 13746/2017, Cass. 24548/2016). Quanto sopra esposto trova conferma (secondo quanto già sottolineato da Corte Cost. 198/2009) nel fatto che in materia fallimentare vi è un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante, nient'affatto limitato dall'avvenuta o meno produzione dei bilanci, tenuto conto, da una parte, che il Tribunale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, legge fall., dopo aver ordinato al debitore fallendo il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché di atti da cui risulti una situazione economica aggiornata, può comunque chiedere informazioni urgenti e avvalersi a tal fine di ogni organo pubblico a ciò competente, dall'altra che lo stesso art. 1, comma 2, lett. b), legge fall. chiarisce che i dati relativi all'ammontare dei ricavi lordi realizzati dal debitore nel triennio antecedente alla data di deposito della istanza di fallimento sono utilizzabili in "qualunque modo risulti" e quindi non soltanto sulla base delle allegazioni probatorie del debitore. Del resto, in un sistema che ha abrogato il requisito della regolar re contabilità quale condizione di accesso al concordato preventivo, non è parimenti possibile attribuire rilievo insuperabile ai fini della dichiarazione di fallimento alla regolare (o mancata) tenuta della contabilità e al correlato deposito (od omesso deposito) dei bilanci societari.
5.4 In caso di assolvimento dell'onere di produzione il bilancio di esercizio, al pari degli altri mezzi di prova, risulta soggetto alla disposizione dell'art. 116 cod. proc. civ. e deve essere valutato
3 "secondo il prudente apprezzamento" del giudice rispetto alla sua attendibilità nella presentazione dei dati contabili. Ne consegue in primo luogo che il sindacato di questa Corte sul giudizio di attendibilità formulato dal giudice di merito si attiene alle regole valide per i comuni mezzi di prova in generale e non si estende al riesame del merito della stessa, ma è limitato al controllo della correttezza giuridica e della ragionevolezza del ragionamento in concreto posto in essere. Ne discende altresì, ove i bilanci depositati siano stati ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, che l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (si vedano in questo senso, tra le più recenti, Cass. 16067/2018, Cass. n. 13746/2017, Cass. n. 24548/2016).
5.5 Nel caso di specie la corte territoriale, con motivazione senz'altro ragionevole e ispirata ai principi sopra illustrati, ha ravvisato l'inattendibilità dei bilanci prodotti dalla società debitrice per una pluralità di motivi che il ricorrente ha inteso criticare solo in maniera parziale (trascurando ad esempio il punto in cui è stata rilevata la protratta iscrizione dei debiti tributari in maniera inesatta) o non ha contrastato (rispetto alla constatazione della mancanza di scritture contabili idonee a suffragare i dati rappresentati e della conseguente impossibilità di prestar fede ai bilanci predisposti). Una simile constatazione imponeva all'imprenditore di provvedere altrimenti alla dimostrazione del mancato superamento dei limiti dimensionali che escludevano la sua fallibilità. La mancanza di alcuna ulteriore prova a questo riguardo non poteva quindi che risolversi in danno dell'imprenditore medesimo, di modo che non si presta a censure la conseguente constatazione della corte territoriale in merito all'assenza di elementi giustificanti e concretamente attendibili per supportare il ricorrere dei presupposti concorrenti previsti dall'art. 1, comma 2, legge fall..” Non può dunque ritenersi che parte reclamante abbia anche in questa sede fornito positiva dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 , lett.
D) CCII comma secondo l. fall. che la collocherebbero nell'area della non fallibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza .
PQM
Rigetta il reclamo e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1
della reclamata che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Roma, 7.2.2025
IL PRESIDENTE
4