CASS
Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2024, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto procuratore NA Manuali, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 450 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 09 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da NI NA avverso il decreto emesso in data 16 giugno 2021 dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza, di rigetto della richiesta di permesso premio, stantt il parere negativo del direttore del carcere e la valutazione della équipe trattarnentale, risalente al 30/01/2018, che escludeva una sperimentazione esterna, dovendosi stimolare il detenuto a riflettere sulle proprie condotte devianti e antigiuridiche. Il Tribunale ha ritenuto condivisibile il provvedimento impugnato, sia perché l'istante è detenuto per un reato ostativo di seconda fascia, sia per il contenuto della relazione della équipe trattamentale, che escludeva l'avvio dell'esperienza premiale, ritenendo opportuno continuare a stimolare il detenuto per l'avvio di un processo di riflessione critica sul proprio passato delinquenziale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso NI NA, per mezzo del suo difensore avv. Valerio Vianello Accorretti, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'art. 30-ter Ord.pen. Il Tribunale ha fondato la decisione su una relazione della équipe trattamentale palesemente non attuale, mentre avrebbe dovuto sollecitarne un aggiornamento, che non ha richiesto senza neppure motivare le ragioni di tale scelta. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invece, il Tribunale avrebbe dovuto accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di tre requisiti, cioè la regolare condotta del detenuto, l'assenza della sua pericolosità sociale, e la funzionalità del permesso-premio per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono, e deve essere accolto. 2. La concessione dei permessi premio richiede, ai sensi dell'art. 30-ter Ord.pen., una valutazione circa la regolarità della condotl:a del detenuto e l'assenza di pericolosità sociale;
secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, 2 «nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo ... rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante» (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Rv. 269195). L'ordinanza impugnata si è apparentemente attenuta a detti criteri laddove ha affermato che, impregiudicata ogni valutazione circa l'ammissibilità del beneficio in relazione alla pena in corso di espiazione, che è stata inflitta, tra gli altri, per un reato ostativo cosiddetto di seconda fascia, ai fini della concessione di un permesso premio è rilevante l'esito dell'attività di osservazione svolta all'interno del carcere, come riferita nella relazione di sintesi, che contiene indicazioni in merito al trattamento rieducativo e alla disponibilità del detenuto a rielaborare criticamente il proprio vissuto delinquenziale, disponibilità che dimostra l'intenzione di avviare concretamente un percorso riabilitativo. Anche recentemente questa Corte ha stabilito che «In tema di concessione del permesso premio, non costituisce elemento ostativo, ai fini del giudizio prognostico circa la realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo» (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Rv. 284894). 2.1. Il diniego del permesso premio, motivato da entrambi i giudici di sorveglianza esclusivamente sul mancato avvio di un processo di riflessione critica sulla propria condotta criminosa e sulla mancata adesione alle attività trattamentali, sarebbe quindi astrattamente legittimo. Tale giudizio, però, è stato espresso facendo riferimento alla relazione di sintesi elaborata il 30/01/2018, quindi oltre tre anni prima della pronuncia del magistrato di sorveglianza, e ben quattro anni e sette mesi prima di quella da parte del tribunale di sorveglianza, come sottolineato dal ricorrente. Questa Corte ha, invece, stabilito che «In tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, pur rilevando la mancanza della relazione di sintesi al momento della decisione oggetto di reclamo, aveva ritenuto di dover decidere sulla base dei medesimi atti esaminati dal magistrato 3 di sorveglianza)» (Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, Rv. 279394; Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Rv. 278691). Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, acquisire una relazione di sintesi aggiornata, ed eventualmente richiederla qualora l'équipe trattamentale del carcere non avesse già provveduto a redigerla, essendo verosimile, dato il tempo trascorso da quella prima relazione, un mutamento nell'atteggiamento del ricorrente. Tale aggiornamento era reso maggiormente necessario dalle affermazioni contenute nel reclamo, riportate nell'ordinanza impugnata, avendo il detenuto sollecitato una valutazione diversa, rispetto a quella del magistrato di sorveglianza, sostenendo di avere avviato il percorso di revisione critica, come dimostrato dall'avere offerto un risarcimento alle parti civili e dall'avere reso dichiarazioni confessorie nel processo. E' altresi corretta l'ulteriore affermazione contenuta nel reclamo, che il mancato aggiornamento della relazione di sintesi non può riverberarsi negativamente sul detenuto, dal momento che l'art. 666, comma 5, cod.proc.pen., richiamato dall'art. 678 cod.proc.pen., consente al giudice di chiedere alle autorità competenti documenti e informazioni. Queste ultime, in particolare, risultavano indispensabili per valutare la concedibilità del permesso premio sotto l'unico profilo esaminato dal tribunale adito, non potendo esso ritenere certo che la relazione di sintesi redatta oltre quattro anni prima attestasse l'atteggiamento e la condotta tenuti dal detenuto anche al momento della decisione sul reclamo stesso. L'ordinanza, emessa senza acquisire ogni ulteriore informazione relativa al comportamento e all'atteggiamento del detenuto, è pertanto errata, non essendosi il Tribunale di sorveglianza attenuto alla norma e al principio sopra richiamati. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso il 29 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto procuratore NA Manuali, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 450 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 09 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da NI NA avverso il decreto emesso in data 16 giugno 2021 dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza, di rigetto della richiesta di permesso premio, stantt il parere negativo del direttore del carcere e la valutazione della équipe trattarnentale, risalente al 30/01/2018, che escludeva una sperimentazione esterna, dovendosi stimolare il detenuto a riflettere sulle proprie condotte devianti e antigiuridiche. Il Tribunale ha ritenuto condivisibile il provvedimento impugnato, sia perché l'istante è detenuto per un reato ostativo di seconda fascia, sia per il contenuto della relazione della équipe trattamentale, che escludeva l'avvio dell'esperienza premiale, ritenendo opportuno continuare a stimolare il detenuto per l'avvio di un processo di riflessione critica sul proprio passato delinquenziale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso NI NA, per mezzo del suo difensore avv. Valerio Vianello Accorretti, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'art. 30-ter Ord.pen. Il Tribunale ha fondato la decisione su una relazione della équipe trattamentale palesemente non attuale, mentre avrebbe dovuto sollecitarne un aggiornamento, che non ha richiesto senza neppure motivare le ragioni di tale scelta. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invece, il Tribunale avrebbe dovuto accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di tre requisiti, cioè la regolare condotta del detenuto, l'assenza della sua pericolosità sociale, e la funzionalità del permesso-premio per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono, e deve essere accolto. 2. La concessione dei permessi premio richiede, ai sensi dell'art. 30-ter Ord.pen., una valutazione circa la regolarità della condotl:a del detenuto e l'assenza di pericolosità sociale;
secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, 2 «nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo ... rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante» (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Rv. 269195). L'ordinanza impugnata si è apparentemente attenuta a detti criteri laddove ha affermato che, impregiudicata ogni valutazione circa l'ammissibilità del beneficio in relazione alla pena in corso di espiazione, che è stata inflitta, tra gli altri, per un reato ostativo cosiddetto di seconda fascia, ai fini della concessione di un permesso premio è rilevante l'esito dell'attività di osservazione svolta all'interno del carcere, come riferita nella relazione di sintesi, che contiene indicazioni in merito al trattamento rieducativo e alla disponibilità del detenuto a rielaborare criticamente il proprio vissuto delinquenziale, disponibilità che dimostra l'intenzione di avviare concretamente un percorso riabilitativo. Anche recentemente questa Corte ha stabilito che «In tema di concessione del permesso premio, non costituisce elemento ostativo, ai fini del giudizio prognostico circa la realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo» (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Rv. 284894). 2.1. Il diniego del permesso premio, motivato da entrambi i giudici di sorveglianza esclusivamente sul mancato avvio di un processo di riflessione critica sulla propria condotta criminosa e sulla mancata adesione alle attività trattamentali, sarebbe quindi astrattamente legittimo. Tale giudizio, però, è stato espresso facendo riferimento alla relazione di sintesi elaborata il 30/01/2018, quindi oltre tre anni prima della pronuncia del magistrato di sorveglianza, e ben quattro anni e sette mesi prima di quella da parte del tribunale di sorveglianza, come sottolineato dal ricorrente. Questa Corte ha, invece, stabilito che «In tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, pur rilevando la mancanza della relazione di sintesi al momento della decisione oggetto di reclamo, aveva ritenuto di dover decidere sulla base dei medesimi atti esaminati dal magistrato 3 di sorveglianza)» (Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, Rv. 279394; Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Rv. 278691). Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, acquisire una relazione di sintesi aggiornata, ed eventualmente richiederla qualora l'équipe trattamentale del carcere non avesse già provveduto a redigerla, essendo verosimile, dato il tempo trascorso da quella prima relazione, un mutamento nell'atteggiamento del ricorrente. Tale aggiornamento era reso maggiormente necessario dalle affermazioni contenute nel reclamo, riportate nell'ordinanza impugnata, avendo il detenuto sollecitato una valutazione diversa, rispetto a quella del magistrato di sorveglianza, sostenendo di avere avviato il percorso di revisione critica, come dimostrato dall'avere offerto un risarcimento alle parti civili e dall'avere reso dichiarazioni confessorie nel processo. E' altresi corretta l'ulteriore affermazione contenuta nel reclamo, che il mancato aggiornamento della relazione di sintesi non può riverberarsi negativamente sul detenuto, dal momento che l'art. 666, comma 5, cod.proc.pen., richiamato dall'art. 678 cod.proc.pen., consente al giudice di chiedere alle autorità competenti documenti e informazioni. Queste ultime, in particolare, risultavano indispensabili per valutare la concedibilità del permesso premio sotto l'unico profilo esaminato dal tribunale adito, non potendo esso ritenere certo che la relazione di sintesi redatta oltre quattro anni prima attestasse l'atteggiamento e la condotta tenuti dal detenuto anche al momento della decisione sul reclamo stesso. L'ordinanza, emessa senza acquisire ogni ulteriore informazione relativa al comportamento e all'atteggiamento del detenuto, è pertanto errata, non essendosi il Tribunale di sorveglianza attenuto alla norma e al principio sopra richiamati. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso il 29 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente