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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4102/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 9.1.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4102/2023, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. CUI Parte_1 C.F._1
05BWBIS; con il patrocinio delle avv. Daniela SERUGHETTI e Antonella CASCIONE;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 25.11.2021, cittadino guineano nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 23.11.2022 (notificato all'istante in data 20.2.2023). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di legami familiari o anche solo affettivi stabili in Italia (mentre avrebbe conservato rapporti con i parenti rimasti in NE) e, pur avendo svolto attività lavorativa e di tirocinio, non avrebbe raggiunto un sufficiente livello di integrazione;
inoltre, non sarebbero emerse situazioni di vulnerabilità suscettibili
Pag. 1 di 11 di rilevare ai fini dell'operatività del divieto di refoulement.
Infine, secondo l'autorità amministrativa, il Paese di provenienza del richiedente (la NE) non sarebbe soggetta a indicazioni internazionali di non rimpatrio, non presentando criticità sotto il profilo della sicurezza.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 20.3.2023 tempestivo ricorso. La difesa, oltre ad allegare la grave situazione presente in NE (ove le fonti attesterebbero la sussistenza di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani), ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione lavorativa da lui avviato nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, in particolare, lettera di assunzione quale socio lavoratore subordinato a tempo pieno e determinato da parte della per il Parte_2 periodo 3.9.2019-30.9.2019, con proroghe sino al 31.3.2020 e relativi prospetti paga;
contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato stipulato con la con decorrenza dal Parte_3
30.5.2022, unitamente ad alcune buste paga;
estratto conto previdenziale aggiornato al 9.4.2021; CP_2 comunicazione di ospitalità rilasciata in favore del ricorrente il 3.3.2023; certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di Ciserano in pari data;
documentazione relativa alle attività formative e sportive svolte;
dichiarazioni rese da amici, datori di lavoro e conoscenti in ordine al percorso di integrazione intrapreso). La difesa ha, inoltre, contestato che il suo assistito intratterrebbe ancóra rapporti con alcuni familiari in NE, richiamando sul punto il tenore delle dichiarazioni rilasciate da il 28.3.2018 in sede di colloquio personale avanti alla Commissione territoriale per il Pt_1 riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – sez. di nell'àmbito del CP_1 procedimento amministrativo avviato a séguito di una sua precedente domanda (rigettata) di protezione internazionale (in quell'occasione egli aveva, infatti, esplicitamente affermato, con dichiarazioni in séguito mai ritrattate o corrette, di non avere più notizie della sua famiglia).
Sulla scorta di quanto sopra, le procuratrici del ricorrente hanno chiesto l'accertamento del diritto del loro assistito al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o di altra natura, con condanna alle spese dell'amministrazione resistente.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 6.4.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, parte resistente ha depositato in atti una relazione stilata in data 4.4.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale del CP_1 ricorrente, corredata della documentazione raccolta in fase amministrativa.
4. L'udienza di comparizione delle parti in data 11.9.2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note scritte tempestivamente depositate da parte ricorrente il 5.9.2024 (unitamente a documentazione lavorativa aggiornata) e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi del combinato disposto degli (allora vigenti) artt. 281- terdecies e 275-bis c.p.c. – il 12.11.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali.
Lette le conclusioni precisate dalle procuratrici del ricorrente e le difese da costoro articolate nei termini fissati, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
Pag. 2 di 11 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del
Pag. 3 di 11 rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata presentata in sede amministrativa il 25.11.2021, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento sotto un duplice profilo.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»); né il rischio descritto da tale fattispecie affiora altrimenti dagli atti di causa.
2.2. Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Questa norma, nell'attuare vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, in primis i diritti umani come riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e dalla CEDU.
In merito a queste ipotesi, si rimarca che la difesa ha evocato, sia pure in termini generici, i pregiudizi che il ricorrente potrebbe subire in caso di rientro in patria (NE).
Ebbene, reputa il Collegio che non possano essere sottovalutate le criticità della situazione in materia di sicurezza e di rispetto dei diritti umani in tale Paese, di tale gravità – nel loro complesso – da far ritenere l'operatività del divieto di refoulement.
In proposito, si riportano le COI più aggiornate.
Il 5.9.2021 in NE è stato attuato un colpo di Stato militare, appoggiato dal leader dell'opposizione,
, sconfitto alle ultime elezioni (ottobre 2020), che ha condotto alla deposizione Persona_1 del Presidente in carica, PH Condé, e all'istituzione di un Comitato nazionale per la riconciliazione e lo sviluppo, istituito dalla giunta militare per governare il Paese. «È un atto storico che completa la lotta avviata dai movimenti della democrazia. Un'opportunità per un nuovo inizio per il Paese», ha commentato , Pt_1 Cont intervistato dalla . «È PH Condé ad aver creato la crisi che lo travolto: se non avesse cambiato la Costituzione per farsi rieleggere la sua fine non sarebbe stata così drammatica», ha precisato al Financial Pt_1
Times. «A RY, capitale della NE, la situazione è apparentemente tranquilla, quasi sospesa in attesa di capire cosa accadrà nel breve periodo, e soprattutto quali saranno gli effetti, anche a livello pratico, del colpo di Stato. Il colonnello si è limitato ad annunciare, genericamente, l'avvio di una “consultazione per stabilire i parametri Per_2
Pag. 4 di 11 della transizione: poi verrà istituito un governo di unione nazionale, il Comité National du Rassemblement et du Développement, per guidare la transizione”, senza specificare tuttavia tempi e modi. Ha poi tranquillizzato gli ex ministri del governo (“non ci sarà una caccia contro gli ex funzionari”), ma intimando loro di non lasciare il Paese e di restituire i veicoli ufficiali ai militari. Infine ha annunciato che rilascerà i detenuti politici imprigionati dal presidente deposto. Ma il golpe presenta diverse zone grigie, in un paese “guidato” dalla storica rivalità tra i due gruppi etnici principali: i (che spesso occupano i posti chiave nella politica) e i (più imprenditori che politici). Ma sia Per_3 Per_4 il presidente Condé, sia il colonnello appartengono all'etnia Dunque, chi c'è davvero dietro al Per_2 Per_3 colpo di Stato? E qual è il progetto del nuovo leader? Militare esperto, sì, ma come politico nessuno lo conosce. Anche ammesso che il governo di unità nazionale riesca a portare il Paese a nuove elezioni, cosa faranno i leader militari? Un passo indietro o si proporranno come candidati? membro fondatore del Fronte nazionale Controparte_4 Con per la difesa della Costituzione, un movimento di opposizione, ha ammesso alla di provare sentimenti contrastanti per il colpo di Stato: “Dirò che sono tristemente contento di quel che è successo. Non posso essere felice con un colpo di Stato, ma il Paese era bloccato per colpa di una persona che sperava di rimanere al potere per sempre. Spero che ora i militari restituiscano il potere ai civili”» (“Il colpo di stato in NE e l'instabilità dell'Africa occidentale”, articolo a firma di pubblicato in data 10.9.2021, consultabile all'indirizzo Testimone_1 https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/colpo-stato-guinea-linstabilita-dellafrica).
«L'esercito della NE, Paese dell'Africa occidentale, ha fatto sapere di aver sciolto il governo del presidente Per_5
di aver preso il potere e di aver sostituito i governatori regionali con comandanti militari. Un gruppo di soldati,
[...] parlando domenica sera sulla tv di Stato, ha annunciato di aver annullato la Costituzione. Lunedì, al termine di una riunione alla quale sono stati obbligati a partecipare i ministri del governo deposto, uno dei golpisti ha annunciato che nel giro di poche settimane sarà creato un governo di unità nazionale.
Il colpo di Stato era iniziato la mattina di domenica, quando si erano sentiti una serie di colpi di pistola vicino al palazzo presidenziale nella capitale RY. Nelle ore successive, sui social network erano circolati video del presidente circondato da soldati all'interno di una stanza del palazzo. CO si trova tuttora in detenzione. Per_5
Dopodiché un dirigente dell'esercito, aveva annunciato l'avvenuto colpo di Stato in televisione, Persona_6 circondato da altri otto soldati e avvolto nella bandiera nazionale della NE: aveva spiegato che la decisione di agire era dovuta alla «cattiva gestione» del Paese da parte del governo, alla povertà della popolazione e alla corruzione endemica.
La NE è un Paese piuttosto instabile dal punto di vista politico e militare, e non è la prima volta che CO – che ad ottobre 2020 è stato eletto per un terzo mandato, nonostante fino a poco prima la Costituzione prevedesse un limite di due – subisce un tentativo di golpe. Circa una settimana fa, il Parlamento guineano aveva poi approvato una variazione del bilancio nazionale per aumentare le spese parlamentari e della presidenza, e allo stesso tempo una riduzione dei fondi per le forze dell'ordine come polizia ed esercito. Un diplomatico occidentale che si è rifiutato di essere identificato ha detto ad che i disordini potrebbero essere iniziati dopo il licenziamento di un alto comandante CP_5 delle forze speciali, causando poi una ribellione più ampia.
Quanto accaduto è stato criticato in modo praticamente unanime, a livello internazionale. La ha chiesto CP_6
l'immediato rilascio di e una garanzia per la sua immunità, gli hanno fatto sapere che il colpo di Per_5 CP_7
Stato potrebbe avere conseguenze sul sostegno di al Paese. La condanna dell'azione militare di queste CP_8 ultime ore è arrivata anche dal segretario generale dell'ONU, dal presidente dell'Unione africana, il Persona_7 presidente della Repubblica Democratica del Congo e dall'Alto rappresentante per la politica estera Persona_8 dell'Unione Europea tra gli altri» (articolo pubblicato su il post.it in data 6.9.2021 consultabile Persona_9 all'indirizzo https://www.ilpost.it/2021/09/06/colpo-di-stato-ghinea-alpha-conde/).
Il 1.10.2021, leader golpista, ha prestato giuramento come presidente ad interim. Persona_6
La grave instabilità politica che si è venuta a determinare a seguito del colpo di Stato suddetto dimostra proprio come le istituzioni democratiche dello Stato, rappresentate dal Presidente PH Condé e dal suo apparato, abbiano perso del tutto il controllo del Paese, che, attualmente, è nelle mani dei militari golpisti, privi dell'appoggio della comunità internazionale, e si trova in una situazione di insicurezza generalizzata tale da mettere a repentaglio chiunque si trovi sul territorio per la mera sua presenza fisica in quel luogo.
Pag. 5 di 11 Il 2023 si è aperto con il tentativo dell di rilanciare un dialogo tra il governo ad interim del CP_9 colonnello e i gruppi politici e della società civile, tentativo tuttavia respinto dallo stesso Per_2 governo militare guineano (International Crisis Group, Tracking Conflicts Worldwide, NE, gennaio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23).
Il ministro della difesa insieme ai suoi omologhi del Mali e del Burkina Faso, ha Controparte_10 chiesto all di revocare le sospensioni imposte ai tre Paesi;
intanto, il colonnello CP_9 ha installato unilateralmente un comitato per monitorare la transizione verso il ritorno al Per_2 governo civile, composto in gran parte da ministri del governo e dai più stretti collaboratori, ignorando così gli sforzi compiuti dall per creare un comitato inclusivo. In risposta, CP_9
l' ha rifiutato di revocare le sanzioni (International Crisis Group, NE, febbraio 2023, CP_9 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23).
Oltre al persistere della situazione di tensione con l' continuano anche le vessazioni nei CP_9 confronti dell'opposizione: il 17 gennaio le autorità hanno impedito a Persona_10 vicepresidente dell'Unione delle Forze Democratiche della NE, di recarsi all'estero; il 21 gennaio è stato arrestato nella capitale RY OU , membro di spicco della piattaforma della Per_11 società civile fuorilegge Fronte Nazionale per la Difesa della Costituzione, accusato di aver partecipato a “raduni illegali” e “distruzioni di proprietà” (International Crisis Group, NE, gennaio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23).
A febbraio, le forze di sicurezza si sono scontrate con i manifestanti dell'opposizione. La coalizione del Fronte Nazionale per la Difesa della Costituzione (FNDC), dichiarata fuorilegge, il 15-16 febbraio ha condotto una manifestazione antigovernativa nella capitale RY, chiedendo alle autorità di revocare il divieto di protesta a livello nazionale, di rilasciare i leader del FNDC e altri prigionieri detenuti per motivi politici e di avviare un dialogo inclusivo.
Durante la manifestazione sono scoppiati scontri tra i manifestanti e le forze di sicurezza. L'FNDC il 16 febbraio ha riferito che due manifestanti sono stati uccisi da colpi d'arma da fuoco, 58 sono stati feriti e 47 sono stati arrestati;
la polizia ha dichiarato che i manifestanti hanno eretto blocchi stradali in diverse località e hanno lanciato pietre contro i veicoli della sicurezza, ferendo sette membri del personale di sicurezza.
Il governo ha minacciato di sospendere i partiti di opposizione che il 12 febbraio avevano appoggiato l'appello di protesta dell'FNDC, tra cui l'Unione delle Forze Democratiche della NE e il Rally del Popolo NEno dell'ex presidente Condé (International Crisis Group, NE, febbraio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23).
Rispetto alle vittime della manifestazione, riporta che a perdere la vita sono state due CP_11 persone, una di 16 anni e una di 18 anni. La seconda vittima sarebbe un ragazzo che non stava partecipando alla protesta, ma che stava lavorando come autista di un mototaxi nel quartiere di Hamdallaye. , vicesindaco del sobborgo di RY di Ratoma, avrebbe Persona_12 confermato entrambe le morti ( NE, Two People Killed in 18 febbraio CP_11 Persona_13
2023, https://www.africanews.com/2023/02/18/guinea-two-people-killed-in-anti-junta-clashes/).
Il 5 e il 6 marzo 2023, il Segretario generale del governo per gli Affari religiosi il Persona_14
Grande Imam di e altre figure religiose si sono incontrati con i Persona_15 rappresentanti delle VG) – un'ampia coalizione di opposizione che Controparte_12 comprende il Fronte Nazionale per la Difesa della Costituzione, dichiarato fuorilegge, il Raduno del Popolo NEno dell'ex presidente Condé e l'Unione delle Forze Democratiche della NE di
– nell'àmbito di un nuovo sforzo per promuovere il dialogo con il governo di Per_1 Persona_1 transizione. L'8 marzo il FVG ha rinviato la manifestazione antigovernativa prevista per il 9 marzo per “dare una possibilità ai negoziati” (International Crisis Group, NE, marzo 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23).
Pag. 6 di 11 L'FVG ha posposto la manifestazione originariamente prevista per il 9 marzo 2023 prima al 15 marzo, poi al 20 marzo, annunciando infine la cancellazione anche dell'ultima manifestazione prevista a RY per il 20 marzo 2023, sotto le pressioni esercitate dalle autorità religiose (Crisis24, Coalition postpones protest in RY to March 20 /update 3, 15.3.2023, Controparte_13 https://crisis24.garda.com/alerts/2023/03/guinea-coalition-of-civil-society-groups-postpones-protest-in-conakry-to- ; v. anche Crisis24, NE: Coalition of civil society groups cancels March 20 protest in Email_1
RY /update 4, 20.3.2023, https://crisis24.garda.com/alerts/2023/03/guinea-coalition-of-civil-society- groups-cancels-march-20-protest-in-conakry-update-4).
L'11 marzo le autorità hanno arrestato brevemente due membri del FVG, tra cui l'importante attivista della società civile BD CK, nella capitale RY con accuse non rivelate. Il 13 marzo il FVG ha incontrato il premier e ha chiesto la fine del procedimento Persona_16 giudiziario
contro
CK come condizione preliminare per i negoziati. Il giorno successivo le autorità hanno concluso il procedimento giudiziario
contro
CK, inducendo il FVG a sospendere la manifestazione prevista per il 20 marzo. Intorno al 25 marzo il FVG ha designato sei rappresentanti per discutere i prerequisiti per il dialogo con il governo (International Crisis Group, NE, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23).
L'associazione formata da gruppi di opposizione e della società civile ha invitato a CP_12 protestare pacificamente il 5.9.2023, due anni dopo la presa del potere da parte della giunta militare. Secondo i media, i primi scontri con le forze di sicurezza si sono verificati a RY la sera del 4.9.2023. Ne sono seguìti altri il 5.9.2023. Secondo Forces vives, quattro giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono stati uccisi;
numerosi altri hanno riportato ferite da arma da fuoco per mano delle forze di sicurezza.
Dal giugno 2022, le forze di sicurezza hanno ucciso un totale di 30 persone durante le proteste, 108 sono state ferite da armi da fuoco e centinaia sono state arrestate, ha riferito Forces vives in séguito (BAMF – Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes (KW37/2023), 11.9.2023, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2023/briefingn otes-kw37-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3).
Il 13.5.2022, la giunta ha pronunciato un divieto generale di protesta negli spazi pubblici (cfr. BN del 16.5.2022).
Quanto all'impatto sulla popolazione civile degli eventi del 2023 in NE, si riportano i dati ACLED dal 1° gennaio al 29 settembre 2023, la NE ha registrato un totale di 178 eventi violenti, di cui 7 battaglie, 26 episodi di violenza contro i civili e 145 rivolte. Tali episodi hanno provocato un totale di 64 vittime.
Nel periodo più recente (dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024), infine, ha riportato un Pt_4 totale di 137 eventi violenti, ossia nello specifico: 2 battaglie, 20 episodi di violenza contro i civili e 115 rivolte. Tali eventi hanno causato il decesso di 52 persone.
Quanto, poi, più specificamente alla situazione in materia di rispetto dei diritti umani, si osserva quanto segue.
L'attuale Carta del periodo di transizione, la precedente Costituzione e la legge vietano l'arresto e la detenzione arbitrari, tuttavia il governo non ha sempre rispettato questi divieti. La legge inoltre prevede il diritto di chiunque di contestare la legittimità del proprio arresto o della propria detenzione, ma pochi detenuti hanno scelto questa opzione a causa delle difficoltà che avrebbero potuto incontrare e del timore di essere puniti (cfr. USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: NE, 20.3.2023, https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/guinea/).
Il 5.7.2022 tre leader dell'FNDC e ) sono stati arrestati dalla Per_17 Persona_18 Per_19 polizia mentre tenevano una conferenza stampa nella loro sede nella capitale, RY. Dopo essere stati accusati di «insulti pubblici, oltraggio alla corte e disturbo dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica» e detenuti nel
Pag. 7 di 11 carcere di RY, sono stati rilasciati senza accuse dopo tre giorni. Il 29.7.2022 sono stati avviati procedimenti giudiziari contro gli organizzatori e i partecipanti di una marcia che era stata vietata e che aveva avuto luogo il 28 luglio, durante la quale erano scoppiate violenze e cinque persone erano state uccise. Il giorno successivo i leader dell' e , unitamente al segretario Controparte_14 Persona_20 generale dell sono stati arrestati e poi incriminati il Controparte_15
1° agosto per «presunti atti di manifestazione illegale, distruzione di edifici pubblici e privati, provocazione di folla, aggressione e percosse, associazione a delinquere, impedimento della libertà di movimento e complicità». Controparte_15
è stato rilasciato provvisoriamente il 12 ottobre dopo il deterioramento delle sue condizioni di salute, mentre e sono rimasti detenuti nel carcere di RY. Entrambi hanno Per_17 Persona_20 iniziato uno sciopero della fame a novembre per chiedere un processo (cfr. Controparte_16
Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
NE 2022, 27.3.2023, Controparte_16 https://www.ecoi.net/en/document/2089527.html).
È stato, poi, riportato che persone transgender sono state sottoposte a “incarcerazione compassionevole” al fine di “proteggerle” dalla violenza della comunità e messe in carcere in base al sesso assegnato alla nascita, con conseguente alto tasso di violenza sessuale ai loro danni (USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: NE, 20.3.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089137.html).
Spesso, nonostante la legge richieda un mandato d'arresto per privare una persona della libertà personale, la polizia ha agito senza autorizzazione. La legge impedisce l'arresto di persone nelle loro case tra le 21.00 e le 6.00, ma si sono verificati arresti in questi orari. Dopo essere stato accusato, l'accusato può essere trattenuto fino alla conclusione del processo, compreso il giudizio di appello. Le fonti riportano che le autorità hanno regolarmente ignorato la disposizione legale che dà diritto a un avvocato e non hanno fornito agli imputati un avvocato a spese del governo. Il rilascio su cauzione è a discrezione del magistrato sotto la cui giurisdizione ricade il caso. La legge consente ai detenuti di incontrare sùbito i familiari, ma l'accesso è stato talvolta negato o limitato fino a quando le famiglie non hanno pagato tangenti alle guardie delle strutture di detenzione (cfr. ibidem).
Il 4 maggio 2022, il Procuratore generale della Corte d'Appello di RY ha annunciato un procedimento giudiziario contro l'ex presidente PH Condé e altre 26 persone che hanno detenuto il potere durante la sua presidenza, per vari presunti atti, tra cui “attacchi intenzionali alla vita umana, in particolare omicidi, assassinii e complicità in omicidi e assassinii”, commessi nel contesto del referendum e delle elezioni presidenziali del 2020. Il 28 settembre si è finalmente aperto, dopo 13 anni, il processo contro gli accusati del massacro del 28 settembre 2009, durante il quale furono uccisi più di 150 manifestanti e più di 100 donne furono vittime di violenza sessuale (cfr. ibidem).
Nel rapporto di del marzo 2023 viene riportato che in una nota inviata ai capi dei Controparte_16 tribunali e delle procure il 24 giugno 2022, il ministro della Giustizia e dei diritti umani ha deplorato “realtà orribili, in particolare all'interno dei tribunali e delle carceri”, tra cui casi di grave malnutrizione e malattie mentali;
in un carcere insufficienza di cibo e acqua, oltreché detenuti “scheletrici, paralizzati o addirittura morenti” (cfr. Report 2022/23, cit.). Anche l'USDOS riporta scarse Controparte_16 Controparte_16 condizioni igieniche, malnutrizione, malattie e mancanza di cure mediche diffuse in tutto il sistema carcerario. Il sovraffollamento rimane un problema: secondo un attivista per i diritti dei detenuti, a settembre 2022, la prigione di RY ospitava 1.802 prigionieri in una struttura progettata per 300 (600 per cento della capacità totale); ospitava 460 prigionieri in una struttura progettata per 80 (575 Parte_5 per cento della capacità totale); e ospitava 306 prigionieri in una struttura progettata per 80 (382 Per_21 per cento della capacità totale). I programmi di riabilitazione finanziati dal governo erano insufficienti e inefficaci, tanto che alcune ONG hanno cercato di colmare il vuoto. La mancanza di personale sanitario, di medicinali e di forniture mediche nelle carceri, unita alla malnutrizione e alla disidratazione, ha talvolta reso le infezioni o le malattie pericolose per la vita;
sono stati infatti registrati casi di beriberi. Una ONG locale ha riferito a USDOS che il governo ha assegnato a un solo medico, con base alla prigione centrale di RY, il compito di coprire tutte le otto prigioni centrali. Viene riportato inoltre che i detenuti si sono spesso affidati a familiari, organizzazioni caritatevoli o ONG per ricevere i farmaci, ma spesso i
Pag. 8 di 11 visitatori hanno dovuto pagare tangenti per fornire le medicine ai prigionieri.
L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e le ONG hanno rilevato che le condizioni nei centri di detenzione della gendarmeria, destinati a trattenere i detenuti per non più di due giorni in attesa del processo, erano ancora peggio delle carceri civili, in quanto sprovvisti di sistemi consolidati per fornire pasti e cure mediche, oltre che umidi e con scarse condizioni igieniche (cfr. USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: NE, cit.).
Per quanto riguarda la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti, USDOS nel 2023 ha riportato che tortura e altre punizioni crudeli, inumane o degradanti sono state utilizzate dai funzionari governativi, nello specifico dagli “ufficiali della polizia giudiziaria”, su detenuti nei centri di detenzione al fine di estorcere confessioni. Le associazioni per i diritti umani hanno dichiarato che i denuncianti spesso hanno presentato le prove degli abusi senza che i direttori indagassero sulle denunce. Tra le vittime anche bambini e donne;
viene riportato che alcune donne siano state costrette a rapporti sessuali in cambio di un trattamento più favorevole. L'impunità delle forze di sicurezza, specialmente dei gendarmi, della polizia e delle forze militari, rimane un problema significativo a causa della corruzione, di mancanza di formazione, mancanza di trasparenza nelle indagini e politicizzazione delle forze (cfr. ibidem).
Per quanto riguarda la libertà religiosa e la possibilità di procedere ad una conversione religiosa, le fonti riferiscono che la NE è un Paese in gran parte musulmano. I musulmani rappresentano circa l'85% della popolazione, mentre i cristiani sono circa l'8% e gli aderenti alle religioni tradizionali africane (id est, gli animisti) sono circa il 7%. Lo Stato e la società della NE riconoscono il principio della laicità. I dogmi religiosi hanno solo un'influenza minore sull'ordine giuridico e sulle istituzioni politiche. Lo Stato, tuttavia, è stato storicamente ansioso di mantenere il controllo sulle autorità religiose, che erano spesso integrate in sistemi clientelari. Inoltre, i politici devono considerare che la maggior parte degli elettori e dei cittadini sono musulmani devoti (o aderenti ad altre fedi: cfr. BE Stiftung, BTI 2018; NE Country Report, 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1427387/488291_en.pdf; USDOS, 2020 Report on International Religious Freedom: NE, 12.5.2021, https://www.ecoi.net/en/document/2051567.html).
Nonostante la Carta del governo di transizione preveda la libertà di espressione anche per i membri della stampa e altri media, secondo le autorità hanno violato i diritti alla libertà di Controparte_16 espressione, associazione e riunione pacifica. Il 13 maggio 2022, il C.N.R.D. ha annunciato il divieto di «tutte le manifestazioni sulla strada pubblica che possano compromettere la pace sociale e il corretto svolgimento delle attività previste dal calendario ... per il momento fino ai periodi di campagna elettorale». In data 8.8.2022, le autorità di transizione hanno sciolto il Fronte Nazionale per la Difesa della Costituzione (F.N.D.C.), la coalizione di organizzazioni della società civile e partiti politici che chiedevano il ritorno all'ordine costituzionale. Il 15.8.2022, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che «tale misura costituisce una grave violazione dei diritti alla libertà di associazione e di riunione pacifica» e ha chiesto alle autorità di revocare la decisione (cfr. Report 2022/23, cit.). Controparte_16 Controparte_16
Anche secondo l'ultimo report di USDOS il governo ad interim non ha sempre rispettato tali diritti dopo il colpo di Stato del settembre 2021. Sono stati, infatti, segnalati arresti arbitrari, molestie e intimidazioni nei confronti dei giornalisti da parte delle autorità di transizione del C.N.R.D.
Attacchi e violenze sono stati perpetrati dalle forze di sicurezza e dai manifestanti durante le proteste politiche nei confronti di professionisti dei media; il C.N.R.D. avrebbe inoltre compiuto rappresaglie contro un organo di informazione affiliato all'ex presidente Alcuni giornalisti hanno accusato Per_5 funzionari governativi di aver tentato di influenzare il tono dei loro servizi. Le autorità del C.N.R.D. hanno inoltre impedito ai giornalisti di seguire alcune riunioni del governo di transizione e hanno congelato i beni di MA DI, un'agenzia di stampa legata all'ex presidente. Dopo tre mesi, il conto di MA DI è stato finalmente sbloccato nel dicembre 2021. Il governo non ha censurato i contenuti online e non ci sono state segnalazioni credibili sul fatto che abbia monitorato le comunicazioni private online senza un'adeguata autorità legale. Il C.N.R.D., tuttavia, ha monitorato le piattaforme di social media e ha sfruttato la legge per punire giornalisti e attivisti della società civile per aver pubblicato o condiviso
Pag. 9 di 11 informazioni critiche nei confronti del governo. Ad esempio, al cantante e attivista del F.N.D.C. PH MI AH, noto come “Djanii PH”, è stato vietato di lasciare il Paese su ordine del Procuratore Generale. Lo stesso è poi stato arrestato per aver pubblicato sulla sua pagina Facebook commenti offensivi nei confronti dei membri del Dopo che il giudice ha Parte_6 dichiarato il reato incostituzionale, il cantante è stato rilasciato, ma il procuratore ha promesso di appellarsi alla decisione (cfr. USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: NE, cit.).
Alla luce del quadro sopra descritto (caratterizzato da gravi e sistematiche criticità sia in materia di sicurezza sia in tema di rispetto dei diritti fondamentali), ricorrono i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.3. Ciò posto, ha altresì dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di Parte_1 integrazione in Italia, come emerge dalla documentazione lavorativa versata in atti dalle sue difensore.
Il ricorrente – oltre ad aver seguìto corsi di formazione professionale ed essersi impegnato nell'attività sportiva dilettantistica in Italia (intessendo rapporti di colleganza e/o di amicizia di prim'ordine, come attestato dalle dichiarazioni del datore di lavoro , degli amici e Parte_3 Parte_7 Per_22
del conoscente e del segretario dell'ASD Levate Bruletti Antonio) – ha svolto
[...] Persona_23 prestazioni lavorative sin dal 2019, dapprima come socio lavoratore della (in forza di Parte_2 contratto a tempo pieno e determinato per il periodo 3.9.2019-30.9.2019, prorogato sino al 31.3.2020) e poi quale dipendente della in esecuzione di un contratto a tempo parziale Parte_3
e indeterminato stipulato a partire dal 30.5.2022. Dal 23.7.2024 egli è stato, infine, assunto – quale addetto al controllo della movimentazione delle merci – dalla in forza di contratto a tempo Controparte_17 pieno e determinato in scadenza al 22.10.2024.
Tali attività hanno consentito allo straniero di percepire retribuzioni adeguate al suo sostentamento in Italia (si rammenta in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare e, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. e non sussistendo ragioni di compensazione totale o parziale (si noti, in particolare, che la situazione critica in materia di sicurezza e di rispetto dei diritti umani sopra evidenziata era già presente in NE al momento dell'emissione del provvedimento impugnato), l'amministrazione resistente, totalmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente.
Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, vista l'elementarità della causa, prontamente definita sulla sola base dei documenti prodotti dalle parti) in euro 1.453,00 (si riconosce, infatti, il compenso per le sole prime due fasi, in quanto non si è svolta attività istruttoria e le difese successive a quelle introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte;
nulla va disposto in relazione all'attività svolta per la richiesta di sospensiva, non avendo la stessa comportato un impegno difensivo autonomo rispetto a quello dispiegato in relazione al merito), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1 C.F._2
I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
letto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida Controparte_1 in euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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