Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/06/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione nella persona del Giudice Unico Onorario Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 19669/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 07/02/2018 da
, C.F.: residente in [...]Parte_1 C.F._1
Via della repubblica n. 67, rappresentato ed assistito dall'avv. Marisa
Trombini, CF , ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo Studio della stessa in Brescia, Via Romanino n. 16- Pec:
Email_1
contro
C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore amministratore unico, sig. con CP_2
sede in Brescia, Via Oberdan n. 2, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Giorgio Bonomi, C.F.: ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso lo Studio dello stesso in Brescia Viale Stazione, n. 63,
e contro
C.F. ), con sede in Gardone Controparte_3 P.IVA_2
Val Trompia (BS), Via G. Matteotti n. 303, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo
Lombardi, C.F. , fax 030/3751921, pec: C.F._4
1
presso il suo studio in Brescia, via Gramsci n. 30,
e contro
- contumace CP_4
Oggetto: garanzia per vizi dell'opera, riduzione prezzo e risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 07/02/2018 il Sig.
chiedeva “in via principale, accertati i fatti lamentati da Parte_1
accertata altresì la responsabilità della Parte_1
resistente/convenuta per avere mal progettato e/o mal eseguito e/o mal diretto i lavori, e comunque accertate le difformità, i difetti e i vizi lamentati da parte ricorrente/attrice, letti gli artt. 1667 e 1668 C.C., condannare la società P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a versare al signor
quale riduzione del prezzo e/o risarcimento danni la Parte_1
complessiva somma di € 6.415,98, o quella diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
- in via subordinata, accertati i fatti lamentati da parte ricorrente/attrice, accertata altresì la responsabilità della resistente/convenuta, condannare la società Controparte_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_1
risarcire al signor tutti i danni dallo stesso patiti e Parte_1
corrispondenti alla somma di € 6.415,98, o a quella diversa somma che il
Tribunale riterrà di giustizia”.
Assumeva l'attore di essersi rivolto, nel Novembre 2015, a
[...]
per l'acquisto e l'installazione di una caldaia a pellet e che CP_1
il sig. legale rappresentante della società, dopo un CP_2
sopralluogo presso l'abitazione ne consigliava un determinato modello assicurandolo che ne avrebbe effettuato l'installazione ed il collegamento
2 all'impianto già esistente nonché l'adeguamento in modo che l'acqua calda per il riscaldamento fosse prodotta da tale fonte.
Dopo la sottoscrizione della conferma d'ordine in data 24 novembre 2015 il signor commissionava i lavori alla ditta ed i CP_2 Controparte_3
lavori venivano eseguiti dal Sig. e da un suo Persona_1
collaboratore.
In data 03/12/2015 veniva emessa la fattura n. 318/2015 dell'importo di €
7.210,50 dove veniva specificato il costo della caldaia a pellet per €
3.100,00 oltre iva e il costo di tutte le altre componenti e delle opere di installazione della stufa e del collegamento all'impianto da un tecnico specializzato.
Il signor effettuava il pagamento ed eseguiti i lavori veniva Pt_1
rilasciata la dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte da parte del signor , CP_4
Affermava inoltre l'attore che dopo pochi giorni si manifestavano problemi di funzionamento poiché l'abitazione era quasi sempre priva di riscaldamento e pertanto Non Solo NO effettuava una serie di interventi che non risultavano risolutivi.
Il sig. quindi si rivolgeva allo studio Beta Tau Tecnologica Srl per Pt_1
ottenere una relazione tecnica inerente l'impianto di riscaldamento con particolare riferimento ai generatori di calore. Tale relazione veniva inviata con raccomandata in data 8 novembre 2016 alla società . CP_1
In data 07/03/2017 signor depositava presso il Tribunale di Pt_1
Brescia il ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti della società e della ditta individuale . Non Solo CP_1 CP_4
NO chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa delle società
Thermorossi Spa e che si costituivano, mentre il signor Controparte_3
restava contumace. Veniva espletata la CTU che ripartiva delle CP_4
quote di responsabilità fra committente e appaltatore.
3 L'attore ritenendo che l'impresa appaltatrice fosse tenuta CP_1
alla garanzia per vizi, difetti e difformità dell'opera ai sensi degli articoli
1667 e 1668 c. c. e che non era stata in grado di porvi rimedio prima dell'azione di ATP e che fosse rimasta inattiva dopo detta azione decideva di rivolgersi al Tribunale di Brescia depositando il ricorso ex art. 702 bis cpc.
Si costituiva NON SOLO contestando la tardività della CP_1
denuncia di qualsiasi vizio, difetto o difformità e l'intervenuta prescrizione dell'azione. Faceva presente che l'attore aveva dichiarato che si manifestavano problemi di funzionamento già dopo 5 giorni dalla dichiarazione di conformità dell'impianto del 21/12/2015 mentre la raccomandata inviata dall'avv. Trombini per conto dello stesso Pt_1
risaliva al mese di novembre 2016. Contestava inoltre che il dies a quo potesse collocarsi all'esito dell'ATP dato che la trasmissione dell'elaborato peritale era avvenuta il 01/09/2017 mentre la raccomandata dell'avv.
Trombini, per l'attore, risaliva al 30/11/2017.
Sosteneva, inoltre, la convenuta, che l'acquisto della stufa a pellet da parte dell'attore, rendeva applicabili le norme in materia di vendita, e non di appalto, i cui termini di decadenza e prescrizione erano ancora più stringenti (8 giorni dalla scoperta per la denuncia dei vizi nella vendita o di
6 mesi nell'appalto, e di un anno dalla consegna per l'azione nella vendita e due anni nell'appalto).
Affermava che l'attore avesse accettato senza riserve o contestazioni e che l'assenza di anomalie fosse confermata dalle prove eseguite a seguito dell'installazione il 21/12/2015.
Evidenziava anche come l'impianto fosse già presente nell'immobile, costituito da riscaldamento radiante a pavimento e termoarredi serviti da caldaia a gas alla quale il ricorrente aveva voluto collegare una caldaia a pellet.
4 Rilevava che il collegamento idraulico fosse stato effettuato da mentre quello elettrico era stato eseguito dal sig. Controparte_3
e da suo padre e che, inoltre, aveva provveduto a febbraio 2016 a Pt_1
spostare la collocazione della caldaia e della canna fumaria di sua spontanea volontà, senza che fosse seguita alcuna dichiarazione di conformità.
Evidenziava come la CTU in sede di Atp, avesse dato atto dell'errato utilizzo della stufa da parte del e che, comunque, la fattura di Pt_1 [...]
n. 318/2015 prevedeva la fornitura e l'installazione della stufa CP_1
ma non la realizzazione di impianto di riscaldamento.
Contestava, inoltre, l'importo richiesto di € 6.415,08.
Concludeva chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di che aveva installato e collegato la stufa all'impianto e Controparte_3
di che aveva effettuato lavori attinenti allo scarico della CP_4
canna fumaria nonché rilasciato la certificazione di conformità in data
21/12/2015.
Chiedeva quindi: In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione o delle domande proposte da per la carenza di legittimazione passiva della Parte_1
convenuta e/o per intervenute decadenza e/o prescrizione delle azioni e di ogni altro diritto prospettati dall'attore.
Nel merito in via riconvenzionale chiedeva di rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente nei confronti della convenuta non solo bagno perché infondate in fatto e in diritto comunque inammissibile anche per carenza di legittimazione passiva decadenza o prescrizione, in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle domande attoree e di dichiarazione di responsabilità di anche concorrente CP_1
e/o solidale con e/o con Controparte_5 CP_4
condannare in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro e titolare dell'omonima ditta rispondere CP_6 CP_4
5 direttamente alle pretese del signor e in ogni caso per le stesse Pt_1
manlevare e/o comunque tenere indenne la società convenuta a rifondere in via di regresso o rivalsa nelle somme che dovesse CP_1
essere tenuta a pagare al ricorrente per loro conto.
Previa riduzione del quantum richiesto alla luce di quanto esposto in narrativa in ragione delle somme pretese poiché superiori alle quantificazioni stabilite dal CTU nonché della concorrente responsabilità dell'attore.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto Controparte_3
affermato e dedotto da parte attrice e da parte convenuta, nonché chiamanta, NON SOLO CP_1
Affermava che per espressa ammissione delle altre parti il rapporto contrattuale principale si era instaurato tra il e la Pt_1 CP_1
e che la aveva unicamente
[...] Controparte_3
provveduto al collegamento della stufa su richiesta di Controparte_1
successivamente, e sempre su richiesta di (che, si è Controparte_1
appreso in sede di Atp, ne aveva avuto richiesta dalla Beta-Tau), aveva aggiunto uno scambiatore di calore.
Rilevava come già evidenziato nel procedimento per Atp (anche da Non
Solo NO) il Possessi ha però dichiaratamente modificato più volte la collocazione della stufa alterandone altresì le caratteristiche tecniche iniziali con multipli interventi di dubbia efficacia e regolarità. E ciò senza coinvolgere chicchessia, né la convenuta principale , né il CP_1
sig. , né tantomeno CP_4 Controparte_3
L'installazione della stufa era stata operata da altri ). CP_4
Mentre l'incarico complessivo, frutto della trattativa con la proprietà
(Possessi), era stato assunto solo ed esclusivamente da Controparte_1
[...]
6 Affermava che in ordine all'incarico ricevuto e come eseguito non fosse mai pervenuta a contestazione alcuna prima dell'ATP né Controparte_3
dalla proprietà né da Come già fatto in sede di CP_1
procedimento di Atp rinnovava l'eccezione di tardività nella segnalazione dei vizi sia da parte del sia da parte di Pt_1 Controparte_1
Successivamente aveva chiesto a Controparte_1 Controparte_3
un nuovo intervento, differente dal primo, e quindi l'aggiunta di uno scambiatore di calore. Anche in ordine a tale secondo incarico non è mai pervenuta a contestazione alcuna prima dell'Atp né dalla Controparte_3
proprietà né da . Quindi rinnovava l'eccezione di tardività CP_1
nella segnalazione dei vizi.
Contestava anche la domanda relativa al “trafilamento di fluido”, già specificata al dalla relazione della Beta Tau Tecnologica (di cui Pt_1
ha certamente avuto conoscenza in tale occasione) e nemmeno specificata in sede di ricorso per Atp.
Contestava la valutazione del CTU circa una corresponsabilità di unitamente all'elettricista, in quanto congiuntamente Controparte_3
avrebbero dovuto comprendere e risolvere il problema del trafilamento di fluido descritto ampiamente nella relazione peritale, in quanto a non era stato conferito un incarico complesso Controparte_3
comprensivo, da una parte, della progettazione dell'impianto termico e dall'altra, appunto, dell'istallazione del detto impianto.
Contestava inoltre l'esistenza di interventi riparatori o integrativi di quant'altro effettuati da ed anche il merito della Ctu. Controparte_3
Ciò nonostante, faceva presente di avere offerto la somma omnicomprensiva di € 425,00 quale indicata in Ctu per il solo caso di accordo tombale ma di non aver ricevuto risposta. Tale somma in ogni caso veniva comunque offerta nuovamente da ciò senza Controparte_3
riconoscimento alcuno e unicamente a titolo transattivo e in un'ottica di composizione bonaria.
7 Chiedeva, pertanto, In Via Principale: rigettare le domande avanzate nei suoi confronti da nonché dall'attore (nonché da ogni Controparte_1
eventuale altra parte processuale eventualmente costituita) in quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese di causa e di Atp interamente rifuse.
Il giudice, con ordinanza del 07/01/2018, ritenendo che le difese delle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, trasformava il rito in quello ordinario, concessi i termini ex art. 183 cpc ammetteva le prove che venivano espletate all'udienza dell'udienza del 11/12/2019 e 15/11/2021.
A seguito di rinvii dati dall'emergenza coronavirus, con ordinanza del
01/09/2021 la causa veniva coassegnata alla sottoscritta.
All'udienza del 26/07/2024 le parti concludevano come da fogli depositati, quindi la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è improcedibile.
Ai sensi dell'art. 1495 c.c. il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta.
Nel caso in oggetto l'attore dichiara più volte, in tutti i propri atti difensivi, che effettuata l'installazione, verso la fine di dicembre 2015, dopo pochi giorni si manifestavano problemi di funzionamento.
L'unica lettera raccomandata inviata a , è datata Controparte_1
08/11/20216, ricevuta il 15/11/2016 come rilevato più volte dall'attore.
Tale raccomandata risulta successiva alla relazione effettuata dalla Beta-
Tau Tecnologica Srl, che è stata allegata alla stessa, ed incaricata dall'attore.
Tale relazione non evidenzia un mancato funzionamento della caldaia ma rileva l'esistenza di due caldaie che servono lo stesso impianto, non a norma, un accumulo sottodimensionato e consiglia una diversa gestione del calore….
Non è possibile considerare come denuncia vizi l'invio di tale relazione che con una dichiarazione complessa di per sé non chiarisce esattamente quale
8 sia il vizio ed in ogni caso va tenuto conto del fatto che l'attore dichiara che dopo pochi giorni, cinque, si manifestavano problemi di funzionamento.
La denuncia dei vizi poteva essere effettuata semplicemente con una dichiarazione che dicesse che il riscaldamento non funzionava o quant'altro avesse notato l'attore.
Nel caso di specie trattasi di vendita in quanto dalla fattura n. 318/2015, prodotta in atti risulta che il sig. abbia acquistato una stufa a pellet Pt_1
con installazione della stessa e non la realizzazione di un impianto che, di fatto, era già esistente, così come l'altra caldaia a gas metano Hermann
Saunier Duval alla quale il ricorrente aveva affiancato mediante collegamento, una caldaia a pellet per il riscaldamento.
Successivamente alla dichiarazione di conformità del sig. CP_4
del 21/12/2015, il sig. provvedeva autonomamente a spostare la Pt_1
caldaia a pellet in un altro locale, nel sottoscala, modificando la canna fumaria, senza effettuare altra dichiarazione di conformità, come descritto nella CTU effettuata nel procedimento per ATP r.g. n. 4158/2017.
La circostanza risulta confermata dal padre del sig. , sig. Parte_1
il quale dichiara, inoltre, che ciò avveniva a febbraio 2016, CP_7
“quando avevamo già eseguito (usando il plurale come a dichiarare che interventi erano stati effettuati da lui e dal figlio) gli interventi indicati nel cap. n. 13 (interventi per rimuovere la valvola termostatica e sostituire i tubi di collegamento esistenti, installazione pompa di rilancio).
Il Consulente rilevava una impostazione di funzionamento della stufa non idoneo, cioè giornaliero ad orario, mentre in occasione delle operazioni peritali il sig. (azienda produttrice della Controparte_8
stufa, non presente nella causa in oggetto ma solo nel procedimento di
ATP) commutava il funzionamento da programmazione chrono ad automatico.
Rilevava inoltre che la canna fumaria realizzata dal sig. aveva dei Pt_1
valori di tiraggio non idonei al funzionamento della stufa.
9 Il CTU proseguiva descrivendo le opere da effettuare ed i relativi costi, per quanto attiene alla canna fumaria imputandone una parte, 50%, al ricorrente, e l'atra metà al sig. , e per quanto riguarda il CP_4
collegamento elettrico delle pompe, il 50% all'elettricista (non presente in causa) e l'atro 50% ad oltre all'installazione delle valvole Controparte_3
termostatiche al 50% al sig. e l'altro ad il tutto Pt_1 Controparte_3
per un toltale di € 1.600,00.
Idroapplicazioni, come descritto dal CTU, aveva effettuato a febbraio
2016, talune lavorazioni, come la rimozione delle valvole e la sostituzione dei tubi di collegamento ma talune lavorazioni sono state effettuate anche dall'attore con il padre e dal loro elettricista, come confermato anche dal teste , padre dell'attore. CP_7
Il teste ha confermato di avere consegnato la stufa, di Testimone_1
essere tornato la mattina dopo e di averla trovata già posizionata nel locale termico e sballata. Effettuato il collegamento alla canna fumaria, alcuni mesi dopo veniva chiamato dal per malfunzionamento e Pt_1
constatava che i cassetti erano pieni di cenere, ed eseguito lo svuotamento la macchina funzionava regolarmente.
Il Sig. fratello dell'attore, ha dichiarato di avere sentito il Testimone_2
sig. (Non Solo NO) dire che “tanto era tutto compreso, nel CP_2
prezzo e che si trattava di un pacchetto nel quale erano compresi installazione e eventuali soluzioni di problemi”.
Conferma che si sia trattato di installazione, non di realizzazione di impianto. Tali fatti e la suddivisione delle responsabilità spartizione effettuata dal CTU, non fanno che ulteriormente confermare che sull'installazione e collegamento della stufa a pellet sono intervenuti vari soggetti, a cominciare dall'attore e ciò esclude possa essersi trattato di appalto.
Va escluso che gli interventi effettuati da Idroapplicazioni richiesti dal Non
possano integrare un riconoscimento di vizi della cosa venduta CP_1
10 da parte del venditore, che non risulta essere stata affetta da vizi.
Pertanto al caso in oggetto va applicata la disciplina della vendita, ma, in realtà, se anche si fosse trattato di appalto nulla cambia poiché non risulta in atti alcuna denuncia di vizi neppure entro 60 giorni dalla scoperta, indirizzata a , ma neppure ad CP_1 Controparte_3
“In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per
l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” Questo il principio ribadito nell'ordinanza della Cassazione del 9 maggio 2023 n. 12337.
L'azione proposta risulta improcedibile per la mancanza dei presupposti fondamentali riguardo la presenza di vizi o difformità nel bene o nell'opera, la tempestiva denuncia di tali vizi da parte dell'acquirente o committente e la sussistenza di un nesso causale tra i vizi e il contratto.
Va tenuto conto del fatto che in seguito alla procedura di consulenza tecnica preventiva NON senza nulla riconoscere, per Controparte_1
mero spirito conciliativo si è dichiarata disponibile a offrire la somma di euro 275,00 oltre IVA (cfr. all. U – Comp. costituz. NSB) di modo che unitamente alle quote ascritte al (525,00 euro oltre IVA), a Pt_1
(425,00 euro oltre IVA) e a Controparte_3 CP_4
(375,00 euro oltre IVA) concorresse a determinare il totale dei costi quantificati dal CTU in euro 1.600,00 oltre IVA, 275,00 + 525,00 + 425,00
+ 375,00 = 1.600,00 euro oltre Iva.
Anche la terza chiamata (pag. 8 Comp. Controparte_3
costit.), ha ribadito la propria disponibilità a offrire la somma di euro
425,00 di modo che con il concorso conciliativo di tutte le parti la controversia trovasse una definizione.
Dopo l'instaurazione del presente giudizio, nel quale il ricorrente chiede il pagamento della somma di € 6.415,98, in sede di comparizione parti
11 all'udienza del 18/06/18, pur ribadendo le proprie difese NON SOLO per spirito bonario si è dichiarata disponibile a offrire il CP_1
maggiori importo transattivo di € 800,00 unitamente all'importo di €
500,00 offerto da e, comunque, ad anticipare Controparte_3
al l'importo complessivo di euro 2.000,00 anche per Pt_1
e con riserva di chiedere la Controparte_3 CP_4
rifusione per le quote di loro competenza.
L'importo di 2.000,00 euro è superiore non solo all'importo totale dei costi quantificato dal CTU ma anche all'importo dei costi allegati per gli interventi eseguiti dal signor Pt_1
L'attore, che non ha accettato la proposta transattiva avanzata da parte convenuta e parte chiamata, sia in occasione dell'ATP che nel presente giudizio, il cui totale superava l'importo totale delle spese indicate dal Ctu per rimediare agli incovenienti pari ad € 1.600,00 va condannato ex art 96 cpc, al pagamento della somma di € 1.000,00 a favore di parte convenuta oltre alla rifusione delle spese legali. Controparte_9
La domanda va pertanto respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore;
- Respinge la domanda dell'attore;
- Condanna alle spese di lite in favore di parte Parte_1
convenuta quantificate, per la fase di Controparte_1
merito, in € 2.600,00 oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA, per la fase di ATP € 846,00 oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA oltre alla somma di € 500,00 ex art. 96 cpc;
- Condanna alle spese di lite in favore di parte Parte_1
chiamata quantificate in € 2.600,00 oltre Controparte_3
12 anticipazioni, spese generali, IVA e CPA per la fase di merito, € 846,00 oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA per la fase di ATP.
Così deciso in Brescia lì, 19 Giugno 2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
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