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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 982/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.2.2025, assunto in decisione in data 10.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Luca Manici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ON (MB), Via Carlo Prina n. 22;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
AR Petrachi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Presicce-Acquarica (LE), Via Roma n. 16;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con obbligo di vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto, con espresso ordine ai Comuni di Pellezzano (SA) e di ON (MB) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre. Dare atto che i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assolvendo di comune accordo agli obblighi relativi alle decisioni di maggiore interesse, in particolar modo per quanto riguarda l'istruzione, l'educazione, la religione, il tempo libero e la salute, tenendo conto, altresì, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di AR;
dare atto che i coniugi decideranno separatamente in ordine alle sole e limitate questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui AR sarà collocato presso ciascuno di loro.
3) Assegnare l'unità immobiliare adibita a residenza familiare e sita ON (MB), Via Muratori n. 6, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione della quota pari del 50% (diconsi cinquanta per cento) ciascuno, con annessa cantina ed autorimessa, alla sig.ra la quale continuerà ad abitarla, con quanto Parte_1
l'arreda, unitamente al figlio , così provvedendo ella stessa al pagamento integrale delle Persona_1 inerenti e connesse spese ordinarie (spese condominiali, luce, gas, telefono, tassa sui rifiuti, ecc.), avendo prima d'ora provveduto a volturare a proprio nome tutte le relative utenze ed i servizi;
4) Il sig. si impegna fin d'ora a cedere e trasferire a titolo gratuito, in favore della sig.ra Parte_2 che sin da ora accetta, la propria quota di proprietà in ragione del 50% dell'unità Parte_1 immobiliare adibita a residenza familiare e sita in ON (MB), Via Muratori n. 6, con annessa cantina ed autorimessa, entro sessanta (60) giorni dall'intervenenda sentenza di separazione, considerando espressamente il predetto termine come non essenziale nell'interesse di entrambi;
i coniugi dichiarano che il citato trasferimento è condizione nonché elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. La predetta unità immobiliare è costituita da un appartamento al piano secondo, composto da tre locali e servizi con annessa cantina ed autorimessa al piano cantinato e risulta essere meglio identificata al Catasto Fabbricati del Comune di ON (MB) come segue: foglio 74, mappale 11, subalterno 17, Via
Ludovico Antonio Muratori n. 6, piano 2/ S1, categoria A/2, classe 4, vani 6, superficie catastale totale 104 mq., escluse aree scoperte 97 mq., R.C. Euro 1.131,04 (quanto all'appartamento ed alla cantina); foglio 74, mappale 11, subalterno 48, Via Renato Fucini n. 4, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq. 17, superficie catastale totale 17 mq., R.C. Euro 110,63 (quanto all'autorimessa. Confini da nord in senso orario: area comune condominiale per due lati, appartamento di terzi, vano scala comune, appartamento di terzi (quanto all'appartamento); passaggio comune per due lati, cantine di terzi per due lati (quanto alla cantina); box di terzi, terrapieno, box di terzi, passaggio comune (quanto all'autorimessa).
pagina 2 di 5 Le spese tutte dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile saranno a totale carico della Sig. Parte_1
[...]
5) Dare atto che i coniugi provvederanno, in ragione del 50% (diconsi cinquanta per cento) ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie relative all'unità immobiliare di cui sopra ed ancorché provvederanno, in ragione del 50% (diconsi cinquanta per cento) ciascuno, al pagamento delle rate di mutuo a scadere, rispettivamente, maturate entro il termine di giorni sessanta dalla sottoscrizione del presente atto (per quanto riguarda il pagamento del mutuo, nello specifico, il sig. si farà carico ancora delle rate a scadere di Per_1 febbraio e marzo p.v.); conseguentemente, decorso detto termine, tutte le spese anzidette saranno a totale carico della Sig. dare atto, altresì, che il conto corrente in essere presso Banca CR ASTI di Parte_3
ON (IBAN: IT 51 G 06085 20400 000000022515) cointestato ad entrambi i coniugi, sarà dagli stessi dedicato esclusivamente al pagamento delle rate di mutuo e verrà, pertanto, definitivamente chiuso successivamente al trasferimento dell'immobile; le somme presenti sul conto alla data della chiusura dello stesso saranno divise nella misura del 50% ciascuno tra la sig.ra ed il sig. . Parte_1 Parte_2
6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del figlio minore, dare atto che il sig. , Parte_2 essendosi trasferito nella sua Provincia di origine (Lecce), durante il periodo scolastico del minore avrà la facoltà di vedere e tenere con sé AR nello stesso Comune di residenza del minore medesimo (oggigiorno
ON) ovvero in Comuni ad esso limitrofi, anche per più giorni consecutivi, per un massimo di cinque (5) giorni al mese, inclusi eventuali week-end, fatti salvi eventuali impedimenti che comunicherà alla madre con congruo preavviso e tenuto conto dei rispettivi orari lavorativi. Al di fuori del calendario scolastico e, dunque, in coincidenza con la chiusura delle scuole, fatto salvo in ogni caso il rispetto degli impegni extrascolastici del figlio minore, il padre avrà facoltà di tenere con sé AR anche presso la Provincia di Lecce, anche per più giorni consecutivi, per un massimo di cinque (5) giorni al mese, inclusi eventuali week-end. In alternativa a quanto sopra, il sig. potrà vedere e tenere con sé AR, sia in periodo scolastico che durante la Per_1 chiusura delle scuole, per due week-end al mese alternati, anche presso la Provincia di Lecce, potendo in tal caso prelevarlo al termine dell'orario scolastico dell'ultimo giorno settimanale di scuola (il venerdì) e ricondurlo entro le ore 20:00 della domenica;
il minore sarà in ogni caso prelevato presso l'abitazione materna direttamente dal padre e ivi ricondotto dallo stesso al termine del periodo. Dare atto che, in ogni caso durante il periodo estivo, il sig. potrà tenere con sé AR per quindici giorni anche non consecutivi Parte_2 durante il mese di luglio e parimenti durante il mese di agosto, da concordarsi con la sig.ra Parte_1 entro il 31 maggio di ogni anno. Dare atto, in ogni caso, che sono fatti salvi i diversi accordi tra i coniugi, in considerazione degli impegni lavorativi degli stessi nonché del calendario scolastico e degli impegni ricreativi e sportivi di AR. Dare atto, altresì, che i periodi festivi, secondo il calendario scolastico di AR (carnevale,
Pasqua e tutte le altre festività), saranno ripartiti equamente tra i coniugi e saranno, così, trascorsi da AR medesimo con la madre e con il padre, di anno in anno, con il criterio dell'alternanza. Per quanto riguarda, pagina 3 di 5 ancora, le festività Natalizie, dare atto che AR trascorrerà, sempre secondo il criterio dell'alternanza, il periodo intercorrente tra la fine dell'attività scolastica e fino al 30/12 di ogni anno con un genitore e dal
31/12 di ogni anno e fino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro. Dare atto, per tutto quanto previsto in seno al presente paragrafo, che sono fatti salvi, comunque, i diversi accordi tra i coniugi.
7) Porre a carico del sig. ed in favore della sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento ordinario del figlio AR, l'importo mensile di €. 300,00 (diconsi euro trecento/00) per dodici mensilità, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat costo vita degli operai ed impiegati;
porre a carico di entrambi coniugi, in ragione del 50% (diconsi cinquanta per cento) cadauno, il pagamento delle spese mediche, di cura ed assistenziali non mutuabili (non coperte dal SSR) nonché delle spese scolastiche e di istruzione nell'interesse di AR, altresì per il materiale didattico ed ancorché delle spese ricreative e sportive, secondo quanto stabilito nel protocollo adottato dal Tribunale di ON che i coniugi dichiarano di ben conoscere per averne ricevuto copia previa lettura;
dare atto che le testé dette somme, se versate interamente da un solo coniuge, verranno rimborsate per il 50% (diconsi cinquanta per cento) dall'altro entro dieci giorni dall'esborso, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
8) Dare atto che l'assegno unico in favore del figlio minore sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
per tale motivo, successivamente alla scadenza dell'anno in corso (febbraio 2025) ed a decorrere
[...] dal 1° marzo 2025, la sig.ra presenterà domanda per la percezione integrale dell'assegno Parte_1 unico universale, per la qual cosa, il sig. s'impegna sin da ora a prestare la propria Parte_2 collaborazione per quanto necessario od anche solo opportuno ai fini della stessa.
9) Assegnare al sig. l'autovettura Hyundai Tucson tg. FP902NR già in uso ed intestazione Parte_2 allo stesso nonché alla sig.ra l'autovettura Fiat 500 tg. FE072GZ anche questa già in uso Parte_1 ed intestazione alla stessa.
10) Prendere atto che il sig. e dichiarano di percepire entrambi reddito Parte_2 Parte_1 da lavoro dipendente e dare atto che i coniugi dichiarano, pertanto, di non avere alcunché a pretendere, l'uno dall'altra e viceversa, a titolo di mantenimento e/o alimenti.
11) Dare atto che gli odierni ricorrenti concedono fin d'ora reciproca autorizzazione per il rilascio dei loro passaporti e/o equipollenti documenti di identità, con riferimento, altresì, al figlio minorenne AR.
12) Compensare integralmente tra i coniugi le spese legali.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.5.2013 a Parte_1 Parte_2
Pellezzano;
- Dall'unione è nato AR, in data 7.1.2017.
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
10.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (AR, 7.1.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 14.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Pellezzano in data 25.5.2013 (Atto n. 7, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pellezzano), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Pellezzano, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in ON, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.2.2025, assunto in decisione in data 10.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Luca Manici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ON (MB), Via Carlo Prina n. 22;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
AR Petrachi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Presicce-Acquarica (LE), Via Roma n. 16;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con obbligo di vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto, con espresso ordine ai Comuni di Pellezzano (SA) e di ON (MB) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre. Dare atto che i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assolvendo di comune accordo agli obblighi relativi alle decisioni di maggiore interesse, in particolar modo per quanto riguarda l'istruzione, l'educazione, la religione, il tempo libero e la salute, tenendo conto, altresì, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di AR;
dare atto che i coniugi decideranno separatamente in ordine alle sole e limitate questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui AR sarà collocato presso ciascuno di loro.
3) Assegnare l'unità immobiliare adibita a residenza familiare e sita ON (MB), Via Muratori n. 6, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione della quota pari del 50% (diconsi cinquanta per cento) ciascuno, con annessa cantina ed autorimessa, alla sig.ra la quale continuerà ad abitarla, con quanto Parte_1
l'arreda, unitamente al figlio , così provvedendo ella stessa al pagamento integrale delle Persona_1 inerenti e connesse spese ordinarie (spese condominiali, luce, gas, telefono, tassa sui rifiuti, ecc.), avendo prima d'ora provveduto a volturare a proprio nome tutte le relative utenze ed i servizi;
4) Il sig. si impegna fin d'ora a cedere e trasferire a titolo gratuito, in favore della sig.ra Parte_2 che sin da ora accetta, la propria quota di proprietà in ragione del 50% dell'unità Parte_1 immobiliare adibita a residenza familiare e sita in ON (MB), Via Muratori n. 6, con annessa cantina ed autorimessa, entro sessanta (60) giorni dall'intervenenda sentenza di separazione, considerando espressamente il predetto termine come non essenziale nell'interesse di entrambi;
i coniugi dichiarano che il citato trasferimento è condizione nonché elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. La predetta unità immobiliare è costituita da un appartamento al piano secondo, composto da tre locali e servizi con annessa cantina ed autorimessa al piano cantinato e risulta essere meglio identificata al Catasto Fabbricati del Comune di ON (MB) come segue: foglio 74, mappale 11, subalterno 17, Via
Ludovico Antonio Muratori n. 6, piano 2/ S1, categoria A/2, classe 4, vani 6, superficie catastale totale 104 mq., escluse aree scoperte 97 mq., R.C. Euro 1.131,04 (quanto all'appartamento ed alla cantina); foglio 74, mappale 11, subalterno 48, Via Renato Fucini n. 4, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq. 17, superficie catastale totale 17 mq., R.C. Euro 110,63 (quanto all'autorimessa. Confini da nord in senso orario: area comune condominiale per due lati, appartamento di terzi, vano scala comune, appartamento di terzi (quanto all'appartamento); passaggio comune per due lati, cantine di terzi per due lati (quanto alla cantina); box di terzi, terrapieno, box di terzi, passaggio comune (quanto all'autorimessa).
pagina 2 di 5 Le spese tutte dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile saranno a totale carico della Sig. Parte_1
[...]
5) Dare atto che i coniugi provvederanno, in ragione del 50% (diconsi cinquanta per cento) ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie relative all'unità immobiliare di cui sopra ed ancorché provvederanno, in ragione del 50% (diconsi cinquanta per cento) ciascuno, al pagamento delle rate di mutuo a scadere, rispettivamente, maturate entro il termine di giorni sessanta dalla sottoscrizione del presente atto (per quanto riguarda il pagamento del mutuo, nello specifico, il sig. si farà carico ancora delle rate a scadere di Per_1 febbraio e marzo p.v.); conseguentemente, decorso detto termine, tutte le spese anzidette saranno a totale carico della Sig. dare atto, altresì, che il conto corrente in essere presso Banca CR ASTI di Parte_3
ON (IBAN: IT 51 G 06085 20400 000000022515) cointestato ad entrambi i coniugi, sarà dagli stessi dedicato esclusivamente al pagamento delle rate di mutuo e verrà, pertanto, definitivamente chiuso successivamente al trasferimento dell'immobile; le somme presenti sul conto alla data della chiusura dello stesso saranno divise nella misura del 50% ciascuno tra la sig.ra ed il sig. . Parte_1 Parte_2
6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del figlio minore, dare atto che il sig. , Parte_2 essendosi trasferito nella sua Provincia di origine (Lecce), durante il periodo scolastico del minore avrà la facoltà di vedere e tenere con sé AR nello stesso Comune di residenza del minore medesimo (oggigiorno
ON) ovvero in Comuni ad esso limitrofi, anche per più giorni consecutivi, per un massimo di cinque (5) giorni al mese, inclusi eventuali week-end, fatti salvi eventuali impedimenti che comunicherà alla madre con congruo preavviso e tenuto conto dei rispettivi orari lavorativi. Al di fuori del calendario scolastico e, dunque, in coincidenza con la chiusura delle scuole, fatto salvo in ogni caso il rispetto degli impegni extrascolastici del figlio minore, il padre avrà facoltà di tenere con sé AR anche presso la Provincia di Lecce, anche per più giorni consecutivi, per un massimo di cinque (5) giorni al mese, inclusi eventuali week-end. In alternativa a quanto sopra, il sig. potrà vedere e tenere con sé AR, sia in periodo scolastico che durante la Per_1 chiusura delle scuole, per due week-end al mese alternati, anche presso la Provincia di Lecce, potendo in tal caso prelevarlo al termine dell'orario scolastico dell'ultimo giorno settimanale di scuola (il venerdì) e ricondurlo entro le ore 20:00 della domenica;
il minore sarà in ogni caso prelevato presso l'abitazione materna direttamente dal padre e ivi ricondotto dallo stesso al termine del periodo. Dare atto che, in ogni caso durante il periodo estivo, il sig. potrà tenere con sé AR per quindici giorni anche non consecutivi Parte_2 durante il mese di luglio e parimenti durante il mese di agosto, da concordarsi con la sig.ra Parte_1 entro il 31 maggio di ogni anno. Dare atto, in ogni caso, che sono fatti salvi i diversi accordi tra i coniugi, in considerazione degli impegni lavorativi degli stessi nonché del calendario scolastico e degli impegni ricreativi e sportivi di AR. Dare atto, altresì, che i periodi festivi, secondo il calendario scolastico di AR (carnevale,
Pasqua e tutte le altre festività), saranno ripartiti equamente tra i coniugi e saranno, così, trascorsi da AR medesimo con la madre e con il padre, di anno in anno, con il criterio dell'alternanza. Per quanto riguarda, pagina 3 di 5 ancora, le festività Natalizie, dare atto che AR trascorrerà, sempre secondo il criterio dell'alternanza, il periodo intercorrente tra la fine dell'attività scolastica e fino al 30/12 di ogni anno con un genitore e dal
31/12 di ogni anno e fino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro. Dare atto, per tutto quanto previsto in seno al presente paragrafo, che sono fatti salvi, comunque, i diversi accordi tra i coniugi.
7) Porre a carico del sig. ed in favore della sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento ordinario del figlio AR, l'importo mensile di €. 300,00 (diconsi euro trecento/00) per dodici mensilità, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat costo vita degli operai ed impiegati;
porre a carico di entrambi coniugi, in ragione del 50% (diconsi cinquanta per cento) cadauno, il pagamento delle spese mediche, di cura ed assistenziali non mutuabili (non coperte dal SSR) nonché delle spese scolastiche e di istruzione nell'interesse di AR, altresì per il materiale didattico ed ancorché delle spese ricreative e sportive, secondo quanto stabilito nel protocollo adottato dal Tribunale di ON che i coniugi dichiarano di ben conoscere per averne ricevuto copia previa lettura;
dare atto che le testé dette somme, se versate interamente da un solo coniuge, verranno rimborsate per il 50% (diconsi cinquanta per cento) dall'altro entro dieci giorni dall'esborso, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
8) Dare atto che l'assegno unico in favore del figlio minore sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
per tale motivo, successivamente alla scadenza dell'anno in corso (febbraio 2025) ed a decorrere
[...] dal 1° marzo 2025, la sig.ra presenterà domanda per la percezione integrale dell'assegno Parte_1 unico universale, per la qual cosa, il sig. s'impegna sin da ora a prestare la propria Parte_2 collaborazione per quanto necessario od anche solo opportuno ai fini della stessa.
9) Assegnare al sig. l'autovettura Hyundai Tucson tg. FP902NR già in uso ed intestazione Parte_2 allo stesso nonché alla sig.ra l'autovettura Fiat 500 tg. FE072GZ anche questa già in uso Parte_1 ed intestazione alla stessa.
10) Prendere atto che il sig. e dichiarano di percepire entrambi reddito Parte_2 Parte_1 da lavoro dipendente e dare atto che i coniugi dichiarano, pertanto, di non avere alcunché a pretendere, l'uno dall'altra e viceversa, a titolo di mantenimento e/o alimenti.
11) Dare atto che gli odierni ricorrenti concedono fin d'ora reciproca autorizzazione per il rilascio dei loro passaporti e/o equipollenti documenti di identità, con riferimento, altresì, al figlio minorenne AR.
12) Compensare integralmente tra i coniugi le spese legali.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.5.2013 a Parte_1 Parte_2
Pellezzano;
- Dall'unione è nato AR, in data 7.1.2017.
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
10.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (AR, 7.1.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 14.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Pellezzano in data 25.5.2013 (Atto n. 7, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pellezzano), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Pellezzano, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in ON, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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