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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 28271/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Monteleone Gianluca, in virtù di procura speciale CP_1 in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Borca Simona, in virtù di procura speciale in atti Controparte_2 ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non CP_1 Controparte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 02/12/2024 e CP_1 CP_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, in quanto rispondente all'interesse del minore e non ostandovi circostanze di fatto o di diritto, per quanto emerso in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 dimora abituale e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della stessa presso ciascun genitore. In particolare, ciascun genitore, nel periodo di competenza, si impegna a garantire alla figlia le frequentazioni scolastiche ed extrascolastiche Per_1 (sport, feste di compleanno, uscite con amici) ed eventuali visite mediche ordinarie e straordinarie nonché ad assisterla - direttamente o indirettamente - nello studio e nell'espletamento dei compiti scolastici a lei affidati.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra le parti anche alla luce delle esigenze lavorative delle stesse e di quelle della minore, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia Persona_2
-a weekend alternati dal venerdì dall'uscita della scuola (o in alternativa alle ore 16,00 prelevandola presso la casa materna) fino al lunedì successivo allorquando l'accompagnerà presso la scuola materna (o in alternativa fino alle 8,30 allorquando l'accompagnerà presso la casa materna);
-nella settimana cui la minore trascorrerà il weekend con la madre, trascorrerà due pomeriggi Per_1 a settimana - martedì e giovedì - dall'uscita di scuola (o in alternativa dalle ore 16,00 prelevandola presso la casa materna) fino al mattino successivo allorquando l'accompagnerà a scuola (o in alternativa fino alle 8,30 allorquando l'accompagnerà presso la casa materna);
-nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, trascorrerà un pomeriggio Per_1 a settimana - mercoledì - dall'uscita di scuola (o in alternativa dalle ore 16,00 prelevandola presso la casa materna) fino al mattino successivo allorquando l'accompagnerà a scuola (o in alternativa fino alle 8,30 allorquando l'accompagnerà presso la casa materna);
-metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti, ad anni alterni, il 24 e 25 dicembre e il 31 dicembre e 1° gennaio. Negli anni pari, la minore trascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti il 24 e 25 dicembre con la madre e con il padre la metà delle vacanze natalizie comprendenti il 31 dicembre e 1gennaio;
-metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni, se possibile, il giorno della Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo. Negli anni pari la minore trascorrerà con la madre metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti la Pasqua e con il padre metà delle vacanze pasquali comprendenti il Lunedì dell'Angelo;
-le singole festività e i ponti scolastici - salvo diversi accordi - seguiranno il normale calendario delle visite sopra indicato;
-durante le vacanze estive, intese come periodo di vacanze dal lavoro dei genitori, la figlia trascorrerà con il padre almeno 15 giorni consecutivi e con la madre almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 30 maggio. Il restante periodo di vacanze estive, intese come periodo di chiusura delle scuole, verrà gestito secondo il calendario ordinario sopra indicato;
DÀ ATTO, in punto assegnazione della casa familiare sita in Almese, via Bunino 58 – di proprietà di entrambi i genitori – che le parti concordano che rimarrà nella disponibilità del sig.
[...]
, il quale si farà carico in via esclusiva delle rate di mutuo a decorrere dall'allontanamento CP_2 dalla stessa della sig.ra . Le parti si riservano di regolare con separata scrittura privata CP_1 le sorti della proprietà dell'immobile in questione;
DISPONE il mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori, i quali concordano Persona_2 di farsi carico nella misura del 50% delle spese scolastiche e extrascolastiche ordinarie e di quelle mediche non coperte dal S.S.N. purché debitamente documentate e di quelle scolastiche, extrascolastiche e mediche straordinarie purché previamente concordate e documentate, il tutto in conformità al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati pubblicato dal Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che la figlia resterà fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% così come l'assegno unico relativo alla figlia verrà percepito da entrambi i Persona_2 genitori nella misura del 50%.
DÀ ATTO che i sigg.ri e stabiliscono che le condizioni di cui ai CP_1 Controparte_2 punti a) (modalità di affidamento), b) (rate mutuo) e c) (mantenimento diretto) sono per essi stessi vincolanti già dalla data di deposito del presente ricorso e, pertanto, si obbligano a rispettare sin da subito quanto stabilito.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 28271/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Monteleone Gianluca, in virtù di procura speciale CP_1 in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Borca Simona, in virtù di procura speciale in atti Controparte_2 ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non CP_1 Controparte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 02/12/2024 e CP_1 CP_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, in quanto rispondente all'interesse del minore e non ostandovi circostanze di fatto o di diritto, per quanto emerso in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 dimora abituale e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della stessa presso ciascun genitore. In particolare, ciascun genitore, nel periodo di competenza, si impegna a garantire alla figlia le frequentazioni scolastiche ed extrascolastiche Per_1 (sport, feste di compleanno, uscite con amici) ed eventuali visite mediche ordinarie e straordinarie nonché ad assisterla - direttamente o indirettamente - nello studio e nell'espletamento dei compiti scolastici a lei affidati.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra le parti anche alla luce delle esigenze lavorative delle stesse e di quelle della minore, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia Persona_2
-a weekend alternati dal venerdì dall'uscita della scuola (o in alternativa alle ore 16,00 prelevandola presso la casa materna) fino al lunedì successivo allorquando l'accompagnerà presso la scuola materna (o in alternativa fino alle 8,30 allorquando l'accompagnerà presso la casa materna);
-nella settimana cui la minore trascorrerà il weekend con la madre, trascorrerà due pomeriggi Per_1 a settimana - martedì e giovedì - dall'uscita di scuola (o in alternativa dalle ore 16,00 prelevandola presso la casa materna) fino al mattino successivo allorquando l'accompagnerà a scuola (o in alternativa fino alle 8,30 allorquando l'accompagnerà presso la casa materna);
-nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, trascorrerà un pomeriggio Per_1 a settimana - mercoledì - dall'uscita di scuola (o in alternativa dalle ore 16,00 prelevandola presso la casa materna) fino al mattino successivo allorquando l'accompagnerà a scuola (o in alternativa fino alle 8,30 allorquando l'accompagnerà presso la casa materna);
-metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti, ad anni alterni, il 24 e 25 dicembre e il 31 dicembre e 1° gennaio. Negli anni pari, la minore trascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti il 24 e 25 dicembre con la madre e con il padre la metà delle vacanze natalizie comprendenti il 31 dicembre e 1gennaio;
-metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni, se possibile, il giorno della Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo. Negli anni pari la minore trascorrerà con la madre metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti la Pasqua e con il padre metà delle vacanze pasquali comprendenti il Lunedì dell'Angelo;
-le singole festività e i ponti scolastici - salvo diversi accordi - seguiranno il normale calendario delle visite sopra indicato;
-durante le vacanze estive, intese come periodo di vacanze dal lavoro dei genitori, la figlia trascorrerà con il padre almeno 15 giorni consecutivi e con la madre almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 30 maggio. Il restante periodo di vacanze estive, intese come periodo di chiusura delle scuole, verrà gestito secondo il calendario ordinario sopra indicato;
DÀ ATTO, in punto assegnazione della casa familiare sita in Almese, via Bunino 58 – di proprietà di entrambi i genitori – che le parti concordano che rimarrà nella disponibilità del sig.
[...]
, il quale si farà carico in via esclusiva delle rate di mutuo a decorrere dall'allontanamento CP_2 dalla stessa della sig.ra . Le parti si riservano di regolare con separata scrittura privata CP_1 le sorti della proprietà dell'immobile in questione;
DISPONE il mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori, i quali concordano Persona_2 di farsi carico nella misura del 50% delle spese scolastiche e extrascolastiche ordinarie e di quelle mediche non coperte dal S.S.N. purché debitamente documentate e di quelle scolastiche, extrascolastiche e mediche straordinarie purché previamente concordate e documentate, il tutto in conformità al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati pubblicato dal Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che la figlia resterà fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% così come l'assegno unico relativo alla figlia verrà percepito da entrambi i Persona_2 genitori nella misura del 50%.
DÀ ATTO che i sigg.ri e stabiliscono che le condizioni di cui ai CP_1 Controparte_2 punti a) (modalità di affidamento), b) (rate mutuo) e c) (mantenimento diretto) sono per essi stessi vincolanti già dalla data di deposito del presente ricorso e, pertanto, si obbligano a rispettare sin da subito quanto stabilito.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.