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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/05/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6378/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Alessandro Costa, presso il cui studio in Bari, alla via M.
Giannini n. 1/G, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Gui do Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 28 maggio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 28.08.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di invalidità civile, riconosciuto dal c.t.u. nominato nella fase sommaria con decorrenza differita.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 genericità e l'infondatezza nel merito.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti e circostanze che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
2. Ancora in via preliminare, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
3. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di invalidità civile ex art. 12 legge n. 1118/71.
Com'è noto, la pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della
Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti
2 dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
4. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nella fase sommaria e convocato a rendere chiarimenti in questa sede, dott. , le cui conclusioni Persona_1 appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, versa nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta di pensione di invalidità civile dal 19.04.2024.
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da “Insufficienza cardiaca cronica in attuale discreto compenso cardiocircolatorio in paziente con cuore polmonare cronico. Ipertensione polmonare
a riposo. Portatrice di P.M. Anemia macrocitica. Insufficienza renale cronica”, ha, per quanto concerne più specificamente la decorrenza del requisito sanitario, osservato che “(…) Proprio sulla base della documentazione medica presente nel fascicolo telematico attentamente visionata, oltre che sui dati clinici-anamnestici abbiamo escluso che la ricorrente sia affetta da Malattia Celiaca. La diagnosi di
Malattia Celiaca viene fatta solo su base clinica (disturbi gastroenterici, addominalgie, diarrea) confermata da specifici esami ematochimici (dosaggio dei valori di AGA+ iTGA + eventuale EMA). Nessun sintomo gastroenterico è stato denunciato in sede di raccolta anamnestica e nessun dato ematochimico specifico è presente nei numerosi esami di laboratorio presentati. Peraltro la ricorrente non segue una dieta priva di glutine che per tale patologia è la terapia da seguire.
Anche per le Discopatie Lombari non vi è riscontro di visita specialistica e di specifici esami per immagini (RM\ Rx ) che evidenziano la presenza di discopatie .
La lieve sintomatologia rilevata in sede di visita è verosimilmente da ascriversi a fenomeni artrosici fisiologici in un soggetto di 65 anni. Per quanto riguarda infine la insufficienza renale cronica questa viene nel caso specifico diagnosticata solo da valori ematochimici ed è presente in soggetti con scompenso cardiaco. Pur volendola
3 quantificare inserendola nel codice 6482 (31%-\41%) porterebbe la invalidità ad una percentuale del 96%.”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili: esso, in particolare, ha specificato le ragioni che hanno indotto a non riconoscere alcune patologie (in particolare la celiachia e le discopatie lombari), evidenziando sul punto l'insufficienza della documentazione medica prodotta, anche in considerazione del quadro complessivo emerso dall'esame di tutta la documentazione medica.
Ne consegue, quindi, che correttamente il consulente d'ufficio ha fatto decorrere il requisito sanitario dall'aprile 2024, ancorandolo a un dato ritenuto, correttamente, sufficientemente certo in termini di peggioramento del quadro clinico, ossia il certificato dell'aprile 2024, da cui risulta che “la paziente dopo un periodo di apparente benessere pur con attenta assunzione di una complessa terapia farmacologica giornaliera, si ricovera presso la U.O. di Medicina Interna del
P.O. di Cesena per scompenso cardiocircolatorio”.
Né è possibile retrodatare, anche d'ufficio, ulteriormente tale momento se si considera che a ciò è di ostacolo quanto indicato nel verbale della visita della commissione medica, che evidenzia una condizione non totalmente sovrapponibile a quella che è invece puntualmente ricostruita nella certificazione richiamata.
Né sono condivisibili le osservazioni di parte, che contestano la datazione operata dal c.t.u. ed evidenziano la sovrapponibilità del quadro clinico valutato dalla commissione medica con quello risultante dalla certificazione geriatrica;
sul punto, infatti, deve osservarsi che l'operazione di datazione della decorrenza di un requisito sanitario presenta, per natura, in quanto tesa a individuare nel tempo un momento preciso in cui può ritenersi sussistente la condizione della parte che giustifica il riconoscimento del requisito sanitario richiesto, un margine di controvertibilità e opinabilità perché implica una valutazione ex post di un quadro clinico che può mutare, ad esempio, per un improvviso aggravamento, anche da un giorno all'altro; da qui la necessità di ancorare tale datazione a certificazioni e elementi documentali, per così dire certi e, qualora ciò non sia possibile, di farla decorrere dalla visita peritale in cui è il consulente tecnico d'ufficio stesso che riscontra ictu oculi una determinata condizione.
4 Nel caso di specie il consulente d'ufficio ha correttamente motivato tale datazione facendo riferimento, come evidenziato, a un dato documentale certo e che, soprattutto, descrive in maniera puntuale e analitica, non solo la condizione di salute della parte, ma anche le ragioni della relativa diagnosi, il che consente, quindi, di ritenere che certamente al momento della visita dell'aprile 2024 il quadro clinico complessivo della ricorrente era quello “fotografato” dalla suddetta certificazione;
cosa che, invece, non è possibile fare, con altrettanta certezza, rispetto a un momento antecedente.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire la pensione di invalidità civile dal 19.04.2024, data dalla quale l'ha fatto decorrere il c.t.u. sulla scorta dell'aggravamento del quadro clinico.
Spese processuali
In considerazione del fatto che il requisito sanitario non è stato accertato con decorrenza dalla proposizione della domanda amministrativa ma da epoca successiva, anche rispetto al deposito del ricorso per a.t.p., e sulla base di una situazione medica aggravatasi rispetto al momento della presentazione della domanda amministrativa e alla visita della commissione medica per l'invalidità civile e di cui, quindi, quest'ultima non ha potuto tener conto nel momento in cui ha espresso il giudizio di invalidità, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, considerato che, al momento della visita della commissione medica d'invalidità civile il giudizio svolto da quest'ultima era corretto.
Così sul punto, Corte di Cassazione, ordinanza n. 5422/2025 del 01.03.2025, con specifico riferimento all'ipotesi di riconoscimento con decorrenza differita del requisito sanitario e alla possibilità di disporre compensazione delle spese processuali, che ha specificamente affermato che “Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non
è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed
5 esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé
(quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del
2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione)”.
Le spese di CTU e del relativo supplemento, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6378/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo a
[...]
per percepire la pensione di invalidità civile dal 19.04.2024; Parte_1
2. compensa le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 28.05.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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