Articolo 1 della Legge 29 novembre 1957, n. 1224
Articolo 2
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14 gennaio 1958
Art. 1.
In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766 , e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'art. 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296 .
Entrata in vigore il 14 gennaio 1958