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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/10/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ON
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 9432/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. CAVALLINI ALESSANDRO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 07/10/2025 le parti, con nota di deposito del 25/09/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in data 11.03.2010 in Verona, atto trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del predetto Comune al nr. 44, parte I per l'anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile dello stesso Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Disporsi l'assegnazione ex art. 337 sexies c.c. della casa coniugale sita in Verona, via Sant'Eurosia,
nr. 3 e relative pertinenze in favore della sig.ra affinché vi continui ad abitare unitamente Parte_1
alle figlie e sino al raggiungimento di parte di queste ultime della piena autonomia Per_1 Per_2
economica. Darsi atto che l'assegnazione in favore della sig.ra in forza dell'emananda Parte_1
sentenza di omologa passata in giudicato, sarà iscritta sulla casa coniugale catastalmente censita al
Catasto Fabbricati di Verona, Foglio 90, particella 68, sub. 8 (A/2), Foglio 90, particella 239, sub. 8
sub. 3 (C/6), sub. 16 (C/6), sub. 17 (C/6), sub. 18 (C/6), sub. 19 (C/6)
3) Darsi atto che il sig. si occuperà di provvedere al mantenimento diretto delle figlie e Pt_2 Per_1
sino al raggiungimento della piena autonomia economica, mantenendo contatti diretti con le Per_2
stesse e provvedendo a tutti i costi relativi alla formazione accademica, eventuali corsi o specializzazione post universitaria ed ogni altra spesa legata al soggiorno presso le rispettive sedi universitarie.
4) Porsi a carico del sig. al 100% le spese extra e straordinarie per le figlie come da Protocollo Pt_2
Famiglia del Tribunale di Verona attualmente vigente del 13.12.2024 (salvo ulteriori eventuali modifiche del Protocollo che dovessero essere approvate in futuro) che qui di seguito si riportano:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure pagina 2 di 6 odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1
medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché
prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione,
terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: rette e tasse universitarie per facoltà statali;
libri di testo, eventualmente anche usati;
costi per il trasporto pubblico;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: rette e tasse per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche,
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo, attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Laddove la sig.ra dovesse anticipare dette spese, il rimborso da parte del sig. dovrà Parte_1 Pt_2
avvenire entro trenta giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il pagamento.
pagina 3 di 6 5) Il sig. quale forma di mantenimento integrativo delle figlie, continuerà a sostenere in via Pt_2
esclusiva tutti i costi relativi alle utenze dell'abitazione coniugale (luce, acqua e gas) assegnata alla sig.ra come anche la “TARI” di competenza della sig.ra e delle figlie quali persone Parte_1 Parte_1
residenti presso l'ex casa famigliare. Il sig. altresì sosterrà in via esclusiva la tassa “IMU” Pt_2
gravante su detto immobile. Graveranno sul sig. anche le spese per la manutenzione ordinaria e Pt_2
straordinaria della casa coniugale di Verona, via Santa Eurosia, 3.
6) Darsi atto che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Parte_1
della moglie, la somma mensile di euro 500,00 con decorrenza dal mese di agosto 2025. Tale
versamento mensile sarà eseguito a mezzo di ordine continuativo di bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà soggetto, come Parte_1
per Legge, alla rivalutazione in base agli indici ISTAT con decorrenza dal mese di luglio 2026.
7) Darsi atto che la sig.ra continuerà a godere al 100% delle detrazioni fiscali riconosciute Parte_1
ai genitori in riferimento alle spese formativa – accademica – sanitarie sostenute nell'interesse delle figlie ancora non autonome dal punto di vista economico.
8) Darsi atto che laddove la sig.ra dovesse intraprendere una relazione di convivenza more Parte_1
uxorio presso l'abitazione coniugale alla stessa assegnata, le parti sin d'ora si danno atto reciprocamente che, dall'avvio dell'eventuale futura convivenza, la sig.ra si farà carico Parte_1
esclusivo delle utenze domestiche della casa coniugale (luce, acqua, gas) e delle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile. Il sig. continuerà a sostenere le spese per l'eventuale Pt_2
manutenzione straordinaria dell'immobile e la tassa “IMU”.
9) Darsi atto che il sig. sosterrà integralmente le spese di assistenza legale per il presente Pt_2
procedimento senza diritto di ripetizione nei confronti della sig.ra ” Parte_1
pagina 4 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 25/09/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole – nata a [...]
Verona in data 18.02.2001 e nata a [...] in data [...] maggiorenni, non autonome Per_2
dal punto di vista economico - e per esse i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ON (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 25/09/2025 e richiamate all'udienza del 07/10/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in ON il 11/03/2010 tra
[...]
e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Parte_1 Parte_2
ON (nr. 44, parte I, anno 2010), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 25/09/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ON perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/10/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ON
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 9432/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. CAVALLINI ALESSANDRO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 07/10/2025 le parti, con nota di deposito del 25/09/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in data 11.03.2010 in Verona, atto trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del predetto Comune al nr. 44, parte I per l'anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile dello stesso Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Disporsi l'assegnazione ex art. 337 sexies c.c. della casa coniugale sita in Verona, via Sant'Eurosia,
nr. 3 e relative pertinenze in favore della sig.ra affinché vi continui ad abitare unitamente Parte_1
alle figlie e sino al raggiungimento di parte di queste ultime della piena autonomia Per_1 Per_2
economica. Darsi atto che l'assegnazione in favore della sig.ra in forza dell'emananda Parte_1
sentenza di omologa passata in giudicato, sarà iscritta sulla casa coniugale catastalmente censita al
Catasto Fabbricati di Verona, Foglio 90, particella 68, sub. 8 (A/2), Foglio 90, particella 239, sub. 8
sub. 3 (C/6), sub. 16 (C/6), sub. 17 (C/6), sub. 18 (C/6), sub. 19 (C/6)
3) Darsi atto che il sig. si occuperà di provvedere al mantenimento diretto delle figlie e Pt_2 Per_1
sino al raggiungimento della piena autonomia economica, mantenendo contatti diretti con le Per_2
stesse e provvedendo a tutti i costi relativi alla formazione accademica, eventuali corsi o specializzazione post universitaria ed ogni altra spesa legata al soggiorno presso le rispettive sedi universitarie.
4) Porsi a carico del sig. al 100% le spese extra e straordinarie per le figlie come da Protocollo Pt_2
Famiglia del Tribunale di Verona attualmente vigente del 13.12.2024 (salvo ulteriori eventuali modifiche del Protocollo che dovessero essere approvate in futuro) che qui di seguito si riportano:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure pagina 2 di 6 odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1
medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché
prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione,
terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: rette e tasse universitarie per facoltà statali;
libri di testo, eventualmente anche usati;
costi per il trasporto pubblico;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: rette e tasse per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche,
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo, attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Laddove la sig.ra dovesse anticipare dette spese, il rimborso da parte del sig. dovrà Parte_1 Pt_2
avvenire entro trenta giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il pagamento.
pagina 3 di 6 5) Il sig. quale forma di mantenimento integrativo delle figlie, continuerà a sostenere in via Pt_2
esclusiva tutti i costi relativi alle utenze dell'abitazione coniugale (luce, acqua e gas) assegnata alla sig.ra come anche la “TARI” di competenza della sig.ra e delle figlie quali persone Parte_1 Parte_1
residenti presso l'ex casa famigliare. Il sig. altresì sosterrà in via esclusiva la tassa “IMU” Pt_2
gravante su detto immobile. Graveranno sul sig. anche le spese per la manutenzione ordinaria e Pt_2
straordinaria della casa coniugale di Verona, via Santa Eurosia, 3.
6) Darsi atto che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Parte_1
della moglie, la somma mensile di euro 500,00 con decorrenza dal mese di agosto 2025. Tale
versamento mensile sarà eseguito a mezzo di ordine continuativo di bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà soggetto, come Parte_1
per Legge, alla rivalutazione in base agli indici ISTAT con decorrenza dal mese di luglio 2026.
7) Darsi atto che la sig.ra continuerà a godere al 100% delle detrazioni fiscali riconosciute Parte_1
ai genitori in riferimento alle spese formativa – accademica – sanitarie sostenute nell'interesse delle figlie ancora non autonome dal punto di vista economico.
8) Darsi atto che laddove la sig.ra dovesse intraprendere una relazione di convivenza more Parte_1
uxorio presso l'abitazione coniugale alla stessa assegnata, le parti sin d'ora si danno atto reciprocamente che, dall'avvio dell'eventuale futura convivenza, la sig.ra si farà carico Parte_1
esclusivo delle utenze domestiche della casa coniugale (luce, acqua, gas) e delle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile. Il sig. continuerà a sostenere le spese per l'eventuale Pt_2
manutenzione straordinaria dell'immobile e la tassa “IMU”.
9) Darsi atto che il sig. sosterrà integralmente le spese di assistenza legale per il presente Pt_2
procedimento senza diritto di ripetizione nei confronti della sig.ra ” Parte_1
pagina 4 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 25/09/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole – nata a [...]
Verona in data 18.02.2001 e nata a [...] in data [...] maggiorenni, non autonome Per_2
dal punto di vista economico - e per esse i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ON (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 25/09/2025 e richiamate all'udienza del 07/10/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in ON il 11/03/2010 tra
[...]
e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Parte_1 Parte_2
ON (nr. 44, parte I, anno 2010), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 25/09/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ON perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/10/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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