Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973.