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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 6731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6731 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dr. Michele Magliulo Consigliere
Dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1618/2025 r.g., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 4169/2024, pubblicata l'11 ottobre 2024, vertente
TRA
la (C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'avv. BRUNELLA
BOTTACCHI
APPELLANTE pagina 1 di 11 CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù della Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. GIOVANNI DI CATERINO
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. CP_2 C.F._2
APPELLATA - CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“– nel merito accertare e dichiarare che i diritti connessi agli otto (8) Controparte_3
acquistati dai sigg. e in data 19.01.2000 e di cui si discute Parte_2 Controparte_1
sono prescritti senza che parte ricorrente li abbia esercitati tempestivamente e, per
l'effetto, rigettare la domanda proposta dai ricorrenti - appellati in quanto infondata in fatto
e in diritto, oltre che non provata;
- per l'effetto, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, quindi
accertare la legittima eccezione di prescrizione del diritto di rimborso dei buoni collocati in
favore degli odierni appellati con conseguente riforma della sentenza n. 4169/2024
pubblicata il 14.10.2024 nel giudizio iscritto al NRG n.5731/2023 resa dal Tribunale di
Napoli NORD in persona del giudice dott.ssa Boccia, NON NOTIFICATA per il decorso del
termine breve per l'impugnazione
pagina 2 di 11 -condannare parte appellata alla restituzione di quanto medio tempore corrisposto da
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado sia a titolo di sorta capitale che Parte_1
di spese di lite;
-condannare l'appellato al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1
doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata difesa:
-In via preliminare di rito:
-accertare l'inammissibilità dell'impugnazione per la sua tardività;
- accertare l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
Nel merito nella denegata ipotesi in cui il ricorso in appello dovesse essere dichiarato
ammissibile:
-rigettare l'appello in quanto destituito di fondamento;
Si chiede, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge allo
scrivente difensore antistatario”.
pagina 3 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 14 giugno 2023, e pedissequo decreto ritualmente notificati alla controparte, i coniugi e Controparte_1 [...]
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, CP_2 Parte_1
esponendo che:
a) in data 19 gennaio 2000, avevano sottoscritto, presso l'ufficio postale di SC (CE),
i seguenti otto buoni postali fruttiferi, per un totale nominale di £ 17.000.000 (diciassette milioni di lire):
- codice 01.302.824 14 per l'importo nominale di £ 10.000.000;
- codice 09.935.821 12 per l'importo nominale di £ 1.000.000;
- codice 09.935.822 12 per l'importo nominale di £ 1.000.000
- codice 09.935.823 12 per l'importo nominale di £ 1.000.000;
- codice 09.935.825 12 per l'importo nominale di £ 1.000.000;
- codice 09.935.826 12 per l'importo nominale di £ 1.000.000;
- codice 09.935.824 12 per l'importo nominale di £ 1.000.000;
- codice 09.935.827 12 per l'importo nominale di £ 1.000,000;
b) tutti i suddetti buoni postali risultavano privi di qualsivoglia indicazione circa l'appartenenza ad una serie di emissione e, nonostante la dicitura “non cedibile e pagabile
con gli interessi maturati presso qualunque Ufficio postale giusta la tabella a tergo” e quella posta a tergo degli stessi “il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto
indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il
termine…”, non presentavano nessuna tabella e indicazione circa la scadenza, ovvero pagina 4 di 11 l'ultimo periodo utile per produrre interessi, mentre nella parte in alto a destra presentavano una sbiadita dicitura “A Termine”;
c) nel mese di marzo dell'anno 2023, recatisi all'ufficio postale di emissione per il cambio dei buoni postali fruttiferi, avevano ricevuto un diniego, sia dall'addetto allo sportello che dal direttore della filiale, i quali avevano eccepito l'avvenuta prescrizione dei titoli;
d) , coadiuvata dalla figlia, aveva presentato un apposito reclamo alle CP_2 [...]
, che era stato riscontrato con la seguente risposta: “…Le comunichiamo che i Buoni Pt_1
Fruttiferi Postali appartenenti alla serie a termine “CC” sono da ritenersi prescritti. I buoni
fruttiferi postali appartenenti alla serie a termine “CC” sono stati emessi a seguito
dell'emanazione del Decreto del Ministro del Tesoro del 16 dicembre 1999 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.297 del 20/12/1999) e sono stati in collocamento: dal 21/12/1999 fino
al 04/03/2000; detti buoni garantivano dopo sei anni un interesse lordo pari al 25% del
capitale sottoscritto e dopo dieci anni un interesse lordo pari al 50% del capitale
sottoscritto”;
e) attraverso il riscontro delle i ricorrenti, quindi, erano venuti a conoscenza Parte_1
del fatto che i buoni sottoscritti in data 19.01.2000 appartenevano alla serie CC e che, di conseguenza, producevano interessi fino al decimo anno dall'emissione, per cui, attesa la prescrizione decennale a partire dalla data di cessazione di produzione di interessi, questa sarebbe maturata nell'anno 2020.
Ciò posto, i ricorrenti, evidenziando che i buoni sottoscritti non riportavano indicazioni, a stampa o con timbri, circa la durata e, quindi, circa la scadenza, deducevano di non essere stati posti nelle condizioni di conoscere il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, con conseguente imputazione all'intermediario convenuto della pagina 5 di 11 responsabilità per il mancato incasso per inadempimento degli obblighi informativi stabiliti
ex lege. Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e
dichiarare la legittimità del credito dei ricorrenti, con conseguente condanna delle
[...]
alla liquidazione dei buoni fruttiferi, per la somma nominale complessiva di Parte_1
£ 17.000.000 (ovvero € 8.779,77) oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione (ad oggi
€ 3.676,08); in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della prescrizione del
titolo, accertare l'inadempimento pre-contrattuale, contrattuale e la condotta omissiva
delle che hanno tutti portato all'affidamento dei ricorrenti e, per Parte_1
l'effetto, accertare che dette condotte hanno cagionato ai ricorrenti un danno patrimoniale
quantificato in € 8.779,77 (ovvero diciassette milioni di lire), oltre interessi legali dalla data
di sottoscrizione (ad oggi € 3.676,08), dichiarando conseguentemente Parte_1
tenuta al pagamento della predetta somma a titolo di risarcimento in favore degli stessi.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi
al sottoscritto avvocato antistatario”.
I.2. Si costituita tempestivamente in giudizio la impugnando Parte_1
integralmente quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
I.3. Con sentenza n. 4169/2024, pubblicata in data 11 ottobre 2024, il Tribunale di
Napoli Nord, II Sezione civile, così decideva:
“accerta il diritto dei ricorrenti e , in quanto non prescritto, al CP_2 Controparte_1
rimborso di capitale ed interessi di cui ai buoni postali fruttiferi per cui è causa;
condanna al rimborso del capitale di € 8.779,77 ed alla liquidazione degli Parte_1
interessi maturati in favore dei ricorrenti dalla data della sottoscrizione sino al soddisfo;
pagina 6 di 11 -condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida
in euro 267,00 per spese vive ed euro 2.540,00, oltre rimborso spese forfetario in ragione
del 15%, iva e cap come per legge con attribuzione al procuratore di parte ricorrente
dichiaratosi antistatario”.
II.1. La suddetta decisione veniva impugnata – con citazione per l'udienza del 15
ottobre 2025, notificata il 13 aprile 2025 – da la quale articolava Parte_1
sette motivi di gravame, così testualmente rubricati: “I - error in procedendo (ovverosia la
violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 , n.4, c.p.c.) nella parte in cui, nella
sentenza impugnata, il giudice Tribunale di Napoli Nord ha omesso di pronunciarsi sulla
eccezione di prescrizione dell'azione , sollevata da parte convenuta in primo grado;
II-
Errata interpretazione della disciplina prescrizionale VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL dm
19.12.2000- erronea applicazione del termine di prescrizione VIOLAZIONE DELL'ART. 4
DEL D.M. Tesoro 16 dicembre 1999 (G.U. 297 del 21/12/1999); III -Errata APPLICAZIONE
NELLA FATTISPECIE DELL'ART 3 DEL DM 19 12 2000; IV- ERRATA VALUTAZIONE SULLA
CONOSCIBILITA' DELLA PRESCRIZIONE DA PARTE DEL TITOLARE - VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DELLA CONOSCIBILITà LEGALE CON LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA
UFFICIALE DEI DECRETI MINISTERIALI;
V - violazione dell'art. 1227 c.c 1° e 2° co;
VI -
violazione della natura di titoli di legittimazione dei buoni postali Violazione del meccanismo
di integrazione di cui all'art 1339 c.c.; VII Errata interpretazione delle disposizioni di cui
all'art. 6 DM 19.12.2000”.
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 16 settembre 2025, si costituiva CP_1
, il quale concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità
[...]
dell'appello in quanto tardivo, ovvero, comunque, per violazione dell'art. 342 c.p.c.; in pagina 7 di 11 subordine, per il rigetto nel merito dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata;
in ogni caso, con vittoria delle spese, con attribuzione.
II.3. , alla quale l'appello risultava regolarmente notificato in data 13 CP_2
aprile 2025 (cfr. all. C all'atto di citazione in appello), non si costituiva in giudizio,
rimanendo contumace.
II.4. Con ordinanza del 16 ottobre 2025, era fissata la discussione orale della causa dinanzi al Collegio ai sensi dell'art.350 bis c.p.c. ed assegnato alle parti termine fino al 15
novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al 30
novembre 2025 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza dell'11 dicembre 2025, dopo la relazione del Consigliere Istruttore,
entrambe le parti si riportavano ai rispettivi atti e ne chiedevano l'accoglimento. La causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va accolta l'eccezione sollevata, in via pregiudiziale, da parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello, essendo stato il medesimo notificato tardivamente, oltre il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 del codice di rito.
Ed infatti la sentenza oggetto di gravame è stata depositata – e, dunque, pubblicata
(cfr. Cass., n. 10810/2025; Cass., n. 9917/2023; Cass., n. 6384/2017) – il giorno 11
ottobre 2024, come si evince chiaramente dalla stessa copia informatica della sentenza
(recante testualmente “n. cronol. 21808/2024 del 11/10/2024”) e come risulta anche dallo storico del fascicolo digitale di primo grado.
La sentenza non risulta notificata all'odierna appellante, soccombente in primo grado;
pertanto, il dies ad quem per la proposizione dell'appello è di sei mesi dalla pubblicazione pagina 8 di 11 della sentenza ex art. 327 c.p.c., e va individuato, in applicazione dell'art. 155 c.p.c., nella data di venerdì 11 aprile 2025; l'appello, invece, risulta notificato tramite PEC al difensore costituito dell'appellato in data 13 aprile 2025 (cfr. all. C all'atto di citazione in appello),
sicché esso è tardivo e dunque inammissibile (come peraltro riconosciuto dalla stessa appellante nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 16 ottobre 2025: “Il difensore
dell'appellante, preso atto della tardività dell'atto di appello, comunica che non intende
insistere nella domanda di impugnazione”).
In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, e la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata.
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014,
così come modificato dal D.M. n. 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014; cfr.,
sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali
successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla
determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il
compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo
scostamento e la misura di questo»).
pagina 9 di 11 Infine, giova rammentare che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord – II sezione civile n. 4169/2024, pubblicata l'11 ottobre 2024, così dispone:
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna la alla rifusione, in favore di , con Parte_1 Controparte_1
attribuzione all'avv. antistatario Giovanni Di Caterino, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per i compensi professionali, oltre al 13%
sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
pagina 10 di 11 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dr. Michele Magliulo Consigliere
Dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1618/2025 r.g., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 4169/2024, pubblicata l'11 ottobre 2024, vertente
TRA
la (C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'avv. BRUNELLA
BOTTACCHI
APPELLANTE pagina 1 di 11 CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù della Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. GIOVANNI DI CATERINO
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. CP_2 C.F._2
APPELLATA - CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“– nel merito accertare e dichiarare che i diritti connessi agli otto (8) Controparte_3
acquistati dai sigg. e in data 19.01.2000 e di cui si discute Parte_2 Controparte_1
sono prescritti senza che parte ricorrente li abbia esercitati tempestivamente e, per
l'effetto, rigettare la domanda proposta dai ricorrenti - appellati in quanto infondata in fatto
e in diritto, oltre che non provata;
- per l'effetto, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, quindi
accertare la legittima eccezione di prescrizione del diritto di rimborso dei buoni collocati in
favore degli odierni appellati con conseguente riforma della sentenza n. 4169/2024
pubblicata il 14.10.2024 nel giudizio iscritto al NRG n.5731/2023 resa dal Tribunale di
Napoli NORD in persona del giudice dott.ssa Boccia, NON NOTIFICATA per il decorso del
termine breve per l'impugnazione
pagina 2 di 11 -condannare parte appellata alla restituzione di quanto medio tempore corrisposto da
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado sia a titolo di sorta capitale che Parte_1
di spese di lite;
-condannare l'appellato al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1
doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata difesa:
-In via preliminare di rito:
-accertare l'inammissibilità dell'impugnazione per la sua tardività;
- accertare l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
Nel merito nella denegata ipotesi in cui il ricorso in appello dovesse essere dichiarato
ammissibile:
-rigettare l'appello in quanto destituito di fondamento;
Si chiede, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge allo
scrivente difensore antistatario”.
pagina 3 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 14 giugno 2023, e pedissequo decreto ritualmente notificati alla controparte, i coniugi e Controparte_1 [...]
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, CP_2 Parte_1
esponendo che:
a) in data 19 gennaio 2000, avevano sottoscritto, presso l'ufficio postale di SC (CE),
i seguenti otto buoni postali fruttiferi, per un totale nominale di £ 17.000.000 (diciassette milioni di lire):
- codice 01.302.824 14 per l'importo nominale di £ 10.000.000;
- codice 09.935.821 12 per l'importo nominale di £ 1.000.000;
- codice 09.935.822 12 per l'importo nominale di £ 1.000.000
- codice 09.935.823 12 per l'importo nominale di £ 1.000.000;
- codice 09.935.825 12 per l'importo nominale di £ 1.000.000;
- codice 09.935.826 12 per l'importo nominale di £ 1.000.000;
- codice 09.935.824 12 per l'importo nominale di £ 1.000.000;
- codice 09.935.827 12 per l'importo nominale di £ 1.000,000;
b) tutti i suddetti buoni postali risultavano privi di qualsivoglia indicazione circa l'appartenenza ad una serie di emissione e, nonostante la dicitura “non cedibile e pagabile
con gli interessi maturati presso qualunque Ufficio postale giusta la tabella a tergo” e quella posta a tergo degli stessi “il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto
indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il
termine…”, non presentavano nessuna tabella e indicazione circa la scadenza, ovvero pagina 4 di 11 l'ultimo periodo utile per produrre interessi, mentre nella parte in alto a destra presentavano una sbiadita dicitura “A Termine”;
c) nel mese di marzo dell'anno 2023, recatisi all'ufficio postale di emissione per il cambio dei buoni postali fruttiferi, avevano ricevuto un diniego, sia dall'addetto allo sportello che dal direttore della filiale, i quali avevano eccepito l'avvenuta prescrizione dei titoli;
d) , coadiuvata dalla figlia, aveva presentato un apposito reclamo alle CP_2 [...]
, che era stato riscontrato con la seguente risposta: “…Le comunichiamo che i Buoni Pt_1
Fruttiferi Postali appartenenti alla serie a termine “CC” sono da ritenersi prescritti. I buoni
fruttiferi postali appartenenti alla serie a termine “CC” sono stati emessi a seguito
dell'emanazione del Decreto del Ministro del Tesoro del 16 dicembre 1999 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.297 del 20/12/1999) e sono stati in collocamento: dal 21/12/1999 fino
al 04/03/2000; detti buoni garantivano dopo sei anni un interesse lordo pari al 25% del
capitale sottoscritto e dopo dieci anni un interesse lordo pari al 50% del capitale
sottoscritto”;
e) attraverso il riscontro delle i ricorrenti, quindi, erano venuti a conoscenza Parte_1
del fatto che i buoni sottoscritti in data 19.01.2000 appartenevano alla serie CC e che, di conseguenza, producevano interessi fino al decimo anno dall'emissione, per cui, attesa la prescrizione decennale a partire dalla data di cessazione di produzione di interessi, questa sarebbe maturata nell'anno 2020.
Ciò posto, i ricorrenti, evidenziando che i buoni sottoscritti non riportavano indicazioni, a stampa o con timbri, circa la durata e, quindi, circa la scadenza, deducevano di non essere stati posti nelle condizioni di conoscere il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, con conseguente imputazione all'intermediario convenuto della pagina 5 di 11 responsabilità per il mancato incasso per inadempimento degli obblighi informativi stabiliti
ex lege. Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e
dichiarare la legittimità del credito dei ricorrenti, con conseguente condanna delle
[...]
alla liquidazione dei buoni fruttiferi, per la somma nominale complessiva di Parte_1
£ 17.000.000 (ovvero € 8.779,77) oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione (ad oggi
€ 3.676,08); in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della prescrizione del
titolo, accertare l'inadempimento pre-contrattuale, contrattuale e la condotta omissiva
delle che hanno tutti portato all'affidamento dei ricorrenti e, per Parte_1
l'effetto, accertare che dette condotte hanno cagionato ai ricorrenti un danno patrimoniale
quantificato in € 8.779,77 (ovvero diciassette milioni di lire), oltre interessi legali dalla data
di sottoscrizione (ad oggi € 3.676,08), dichiarando conseguentemente Parte_1
tenuta al pagamento della predetta somma a titolo di risarcimento in favore degli stessi.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi
al sottoscritto avvocato antistatario”.
I.2. Si costituita tempestivamente in giudizio la impugnando Parte_1
integralmente quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
I.3. Con sentenza n. 4169/2024, pubblicata in data 11 ottobre 2024, il Tribunale di
Napoli Nord, II Sezione civile, così decideva:
“accerta il diritto dei ricorrenti e , in quanto non prescritto, al CP_2 Controparte_1
rimborso di capitale ed interessi di cui ai buoni postali fruttiferi per cui è causa;
condanna al rimborso del capitale di € 8.779,77 ed alla liquidazione degli Parte_1
interessi maturati in favore dei ricorrenti dalla data della sottoscrizione sino al soddisfo;
pagina 6 di 11 -condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida
in euro 267,00 per spese vive ed euro 2.540,00, oltre rimborso spese forfetario in ragione
del 15%, iva e cap come per legge con attribuzione al procuratore di parte ricorrente
dichiaratosi antistatario”.
II.1. La suddetta decisione veniva impugnata – con citazione per l'udienza del 15
ottobre 2025, notificata il 13 aprile 2025 – da la quale articolava Parte_1
sette motivi di gravame, così testualmente rubricati: “I - error in procedendo (ovverosia la
violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 , n.4, c.p.c.) nella parte in cui, nella
sentenza impugnata, il giudice Tribunale di Napoli Nord ha omesso di pronunciarsi sulla
eccezione di prescrizione dell'azione , sollevata da parte convenuta in primo grado;
II-
Errata interpretazione della disciplina prescrizionale VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL dm
19.12.2000- erronea applicazione del termine di prescrizione VIOLAZIONE DELL'ART. 4
DEL D.M. Tesoro 16 dicembre 1999 (G.U. 297 del 21/12/1999); III -Errata APPLICAZIONE
NELLA FATTISPECIE DELL'ART 3 DEL DM 19 12 2000; IV- ERRATA VALUTAZIONE SULLA
CONOSCIBILITA' DELLA PRESCRIZIONE DA PARTE DEL TITOLARE - VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DELLA CONOSCIBILITà LEGALE CON LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA
UFFICIALE DEI DECRETI MINISTERIALI;
V - violazione dell'art. 1227 c.c 1° e 2° co;
VI -
violazione della natura di titoli di legittimazione dei buoni postali Violazione del meccanismo
di integrazione di cui all'art 1339 c.c.; VII Errata interpretazione delle disposizioni di cui
all'art. 6 DM 19.12.2000”.
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 16 settembre 2025, si costituiva CP_1
, il quale concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità
[...]
dell'appello in quanto tardivo, ovvero, comunque, per violazione dell'art. 342 c.p.c.; in pagina 7 di 11 subordine, per il rigetto nel merito dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata;
in ogni caso, con vittoria delle spese, con attribuzione.
II.3. , alla quale l'appello risultava regolarmente notificato in data 13 CP_2
aprile 2025 (cfr. all. C all'atto di citazione in appello), non si costituiva in giudizio,
rimanendo contumace.
II.4. Con ordinanza del 16 ottobre 2025, era fissata la discussione orale della causa dinanzi al Collegio ai sensi dell'art.350 bis c.p.c. ed assegnato alle parti termine fino al 15
novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al 30
novembre 2025 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza dell'11 dicembre 2025, dopo la relazione del Consigliere Istruttore,
entrambe le parti si riportavano ai rispettivi atti e ne chiedevano l'accoglimento. La causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va accolta l'eccezione sollevata, in via pregiudiziale, da parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello, essendo stato il medesimo notificato tardivamente, oltre il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 del codice di rito.
Ed infatti la sentenza oggetto di gravame è stata depositata – e, dunque, pubblicata
(cfr. Cass., n. 10810/2025; Cass., n. 9917/2023; Cass., n. 6384/2017) – il giorno 11
ottobre 2024, come si evince chiaramente dalla stessa copia informatica della sentenza
(recante testualmente “n. cronol. 21808/2024 del 11/10/2024”) e come risulta anche dallo storico del fascicolo digitale di primo grado.
La sentenza non risulta notificata all'odierna appellante, soccombente in primo grado;
pertanto, il dies ad quem per la proposizione dell'appello è di sei mesi dalla pubblicazione pagina 8 di 11 della sentenza ex art. 327 c.p.c., e va individuato, in applicazione dell'art. 155 c.p.c., nella data di venerdì 11 aprile 2025; l'appello, invece, risulta notificato tramite PEC al difensore costituito dell'appellato in data 13 aprile 2025 (cfr. all. C all'atto di citazione in appello),
sicché esso è tardivo e dunque inammissibile (come peraltro riconosciuto dalla stessa appellante nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 16 ottobre 2025: “Il difensore
dell'appellante, preso atto della tardività dell'atto di appello, comunica che non intende
insistere nella domanda di impugnazione”).
In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, e la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata.
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014,
così come modificato dal D.M. n. 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014; cfr.,
sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali
successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla
determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il
compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo
scostamento e la misura di questo»).
pagina 9 di 11 Infine, giova rammentare che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord – II sezione civile n. 4169/2024, pubblicata l'11 ottobre 2024, così dispone:
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna la alla rifusione, in favore di , con Parte_1 Controparte_1
attribuzione all'avv. antistatario Giovanni Di Caterino, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per i compensi professionali, oltre al 13%
sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
pagina 10 di 11 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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