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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/06/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – Terza Sezione Civile – in persona del Giudice Unico, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2863/2024 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 166, comma 2 C.C.I.I.
TRA
(C.F. ), dichiarata Parte_1 P.IVA_1 dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 11 del 15.02.2023, in persona del suo curatore p.t., Avv. Giovanni Rago, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella
Indinnimeo;
ATTRICE
CONTRO
partita iva e c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante sig. rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Alfredo Lovelli;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: cfr. verbale di udienza del 12.03.2025, in atti
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Liquidazione Giudiziale Pt_1 Pt_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno la Parte_1 [...]
chiedendo: “1) in accoglimento della proposta azione Controparte_1 revocatoria, accertare e dichiarare inefficace nei confronti della procedura di Liquidazione Giudiziale della n. 11/2023 e, per l'effetto, Parte_1 revocare ex art. 166, comma 2 C.C.I.I., il pagamento sopra descritto, eseguito dalla società (poi in Parte_2 Parte_3 favore della convenuta Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in San Martino in
[...]
Campo, frazione di Perugia (PG), Via delle Fascine n. 4, (C.F. e P.IVA
), nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di ammissione P.IVA_2 alla procedura di liquidazione giudiziale (periodo sospetto) e precisamente: il pagamento della complessiva somma di euro 7.877,65, disposto con bonifico bancario il 07.07.2022 e, conseguentemente, per l'effetto, 2) condannare la convenuta , in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in San Martino in Campo, frazione di Perugia (PG), Via delle Fascine n. 4, (C.F. e P.IVA a restituire alla P.IVA_2
Liquidazione Giudiziale della in persona del Curatore pro Parte_1 tempore, l'importo complessivo di euro 7.877,65, oltre interessi legali e rivalutazioni come per legge, dal dovuto e fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
In particolare, l'attrice rappresentava:
- che con sentenza n. 11 del 15.02.2023, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
Parte_1
- che con ricorso ex art. 201 CCII, depositato in data 30.03.2023, la aveva presentato domanda di ammissione al passivo Controparte_1 della procedura per il complessivo importo di euro 12.206,18 di cui euro
10.159,44 per fatture non pagate, oltre interessi moratori, in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1891/2022 reso in data
22.11.2022 dal Tribunale di Perugia, ottenuto a seguito del mancato pagamento di fatture relative a fornitura di carni;
- che, dall'esame della documentazione contabile della società, era stato rilevato che nei sei mesi antecedenti la data del deposito della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale avvenuta il 27.10.2022, la in bonis, poi Parte_2 Parte_3 aveva eseguito alcuni pagamenti in favore della CP_3 [...] per un importo complessivo di euro 7.877,65 con Controparte_1 bonifico bancario disposto in data 07.07.2022;
- che sussistevano i presupposti per la declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, del predetto pagamento e conseguente revoca dello stesso, effettuato dalla società in bonis nel c.d. periodo sospetto, di cui all'art. 166 CCII, attesa la sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza da parte della società convenuta, al momento del citato pagamento, dello stato di decozione in cui versava la debitrice, successivamente ammessa alla procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un unico pagamento, relativo a più fatture, eseguito con notevole ritardo rispetto alle scadenze delle stesse, risalenti al mese di novembre 2021, a saldo parziale del credito scaduto, solo a seguito di formale intimazione.
Rilevava, altresì, l'attrice che proprio la consapevolezza della gravissima situazione debitoria della debitrice aveva spinto la convenuta a fare ricorso alle vie legali per il recupero del credito vantato.
Infine, evidenziava l'attrice che l'avvenuta chiusura, già nel mese di luglio
2022, dei tre punti vendita in cui veniva svolta l'attività d'impresa, le diffuse campagne mediatiche, anche legate alle vicende relative alla sorte dei lavoratori dipendenti, nonché la stessa messa in liquidazione volontaria della erano sintomatici della situazione di crisi economica e Parte_2 finanziaria di cui la convenuta non poteva non essere a conoscenza, facendo uso della normale diligenza, anche attraverso la lettura del bilancio di esercizio, relativo all'anno 2021, depositato prima dell'impugnato pagamento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 18.7.2024 Controparte_1
in persona del legale rappresentante, che contestava in toto la
[...] domanda chiedendo: “voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice
[...]
nei confronti della convenuta Parte_1 CP_1
2) condannare, IN OGNI CASO, l'attrice al pagamento delle spese e
[...] competenze del giudizio”. A sostegno della difesa, la convenuta deduceva: la mancata diffida stragiudiziale alla restituzione del pagamento delle somme delle quali si chiede la revocatoria;
la non assoggettabilità a revocatoria del pagamento per cui è causa, trovando applicazione la previsione di cui al terzo comma, lett.
a) dell'art. 166 CCII, ai sensi del quale non sono soggetti a revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso, trattandosi di pagamento effettuato nell'esercizio di attività di impresa nei normali termini d'uso, in costanza di un rapporto commerciale duraturo e continuo nel tempo, caratterizzato da frequenti e consistenti ritardi nei pagamenti, con riferimento ai quali venivano inviati, già dal 2010, numerosi solleciti;
la mancata conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice, non essendo sussistenti, al momento in cui veniva eseguito l'impugnato pagamento, indici sintomatici dello stato di crisi attraversato dall'odierna attrice.
In particolare, la convenuta, nell'evidenziare che era prassi usata dalla debitrice pagare in ritardo, eseguendo un unico pagamento ad estinzione di somme portate in più fatture, contestava la sussistenza della scientia decoctionis evidenziando che gli articoli di stampa locale richiamati dall'attrice, erano successivi al pagamento;
il bilancio di esercizio al 31.12.21 era stato pubblicato soltanto in data 18.7.22, dopo il pagamento di cui si chiedeva la revocatoria;
il bilancio del 2020, depositato a settembre 2021, riportava una crescita dei ricavi;
alla data del pagamento del 7/7/2022 per cui è causa, la debitrice non aveva mai subito protesti.
In ogni caso, la convenuta rilevava che non sussistevano i presupposti dell'azione proposta ed, in particolare, della scientia decoctionis, il cui onere probatorio era a carico di parte attrice.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 6.11.24 il
Giudice, disposta la trasformazione della causa in rito sommario, in quanto documentale e di facile spedizione e concesso il termine per il deposito di memorie conclusionali, fissava per la trasmissione della causa in decisione,
l'udienza del 12.03.25 in cui lo scrivente magistrato, nuovo assegnatario della causa, ha trattenuto la stessa in decisione.
Tanto premesso, il quadro normativo di riferimento, come è noto, è rappresentato in primo luogo dall'art. 166 co. 2 CCII, che prevede che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”, con i limiti, per quel che qui interessa, imposti dal successivo comma 3 lett. a) che sottrae all'azione revocatoria “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
Analogamente alla disposizione di cui all'art. 67 secondo comma l. fall., la norma in esame consente al curatore di agire per ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati con mezzi normali, al fine di recuperare all'attivo della procedura il denaro oggetto dell'atto dispositivo e assicurare il rispetto della par condicio creditorum. Al fine di contemperare le esigenze di ripristino della par condicio con quelle di tutela dei terzi e di certezza delle situazioni giuridiche, la disposizione pone un limite temporale alla revocabilità degli atti. È possibile, infatti, domandare la declaratoria di inefficacia dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (quale è il pagamento per cui è causa), se effettuati nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda qui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 170 CCII prevede, poi, sempre con riguardo all'individuazione del periodo c.d. sospetto, che
“Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
Così delineato il perimetro teorico in cui si muove la revocatoria di un pagamento, nessun dubbio si pone in ordine alla sussistenza dell'eventus damni, posto che “In tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. "periodo sospetto" anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito” (cfr.
Cass. Civ. 02/05/2023 n. 11357).
Con riferimento all'elemento oggettivo dell'azione revocatoria proposta, si rileva che la domanda di parte attrice ha ad oggetto il pagamento eseguito dalla in favore della mediante bonifico Parte_1 Controparte_1 bancario del 7.7.2022 dell'importo complessivo di € 7.877,65 (cfr. all. 4 e 5 in produzione di parte attrice).
In proposito, si osserva che non è contestato che la Società in bonis, nel periodo c.d. sospetto, avuto riguardo al deposito della domanda di liquidazione giudiziale, avvenuta in data 27.10.2022, (cfr. all. 3 in produzione di parte attrice) abbia effettuato il pagamento per cui è causa in favore della convenuta.
Ciò che è contestato tra le parti è l'esistenza dell'elemento soggettivo – scientia decoctionis - in capo alla convenuta al momento in cui veniva eseguito il pagamento oggetto di domanda revocatoria, nonché l'applicazione o meno, all'odierna fattispecie, della causa di esenzione da revocatoria prevista dal comma 3 dell'art. 166 CCII alla lettera a), che sancisce l'irrevocabilità dei pagamenti eseguiti nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso.
Muovendo dall'esame di quest'ultimo aspetto, va anzitutto premesso, in diritto, che per principio interpretativo consolidato - formatosi con riferimento all'art. 67, 3° c., lett. a) della precedente L. Fall.-, in tema di revocatoria fallimentare la detta norma «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento (cfr.
Cass. 27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass.
5587/2018 e Cass.7580/2019; conf. Cass. 19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/2022, 18360/2022...)» (Cass.
n. 12837 del 2023).
Sempre con riferimento alla corrispondente formulazione della legge fallimentare, la Suprema Corte ha, di recente chiarito, all'esito di un ampio percorso argomentativo che appare pienamente condivisibile, che “In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite” (cfr. Cass. civile sez. I, 22/11/2024, n.30127).
Nel caso in esame, dalle prove acquisite al processo, non è emerso che la modalità di pagamento accertata sia idonea ad integrare la causa di esenzione prevista dall'art. 67 comma 3 lett. a) l.f. nel senso precisato ad opera della giurisprudenza citata, cui questo Giudice ritiene di aderire.
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta risulta che, non di rado, la
[...]
al di là delle previsioni contrattuali, saldava con un unico Parte_1 pagamento diverse fatture ma, si osserva, non con i tempi e con le modalità verificatesi in relazione al pagamento di cui è causa.
Invero, effettivamente, la creditrice era solita inviare alla debitrice un sollecito di pagamento delle fatture di volta in volta scadute – decorsi 30 giorni dall'invio delle fatture (cfr. all.ti 6, 7, 9 e 10 alla produzione di parte convenuta); tuttavia, emerge anche che, a fronte di un ritardo mai avuto in precedente (cfr. all. 5 in produzione di parte convenuta), il pagamento per cui è causa, inizialmente sollecitato con la consueta messa in mora, veniva eseguito soltanto dopo che la creditrice aveva diffidato la società in bonis a provvedere al pagamento delle fatture scadute, tra cui quelle relative alla mensilità di novembre 2021, dapprima avvertendola espressamente che, in mancanza, avrebbe sospeso la fornitura (cfr. pec del 5.4.22 in produzione di parte convenuta tra le intimazioni formali di pagamento anno
2017 – 2022) e successivamente che avrebbe affidato l'incarico di recupero del credito ad un legale (cfr. pec del 3.5.22 in produzione di parte convenuta tra le intimazioni formali di pagamento anno 2017 – 2022), dunque, con modalità, in fatto, differenti da quelle precedentemente eseguite ed accettate e che avevano caratterizzato il concreto rapporto tra le parti.
Trattasi, in sostanza, di forniture regolate in modo diverso dalle consolidate precedenti pratiche commerciali invalse tra le parti.
Si esclude, pertanto, che possa invocarsi, nel caso di specie, la causa di esenzione prevista dall'art. dell'art. 166, III comma, CCII.
Esclusa, quindi, l'irrevocabilità dei pagamenti in oggetto ai sensi dell'art. 166
C.C.I.I e rilevato, in ogni caso, che risulta prodotta agli atti comunicazione inviata dal Curatore, con pec del 6.12.2023, al difensore della convenuta nella quale espressamente si dava atto che, dalle indagini svolte e dalla documentazione acquisita (sia con riferimento al profilo oggettivo che soggettivo), erano emersi atti suscettibili di revocatoria ex art. 166 CCII per Euro 7.877,65, (cfr. all. 2 memorie ex art. 171 ter II termine di parte attrice), per quanto concerne la sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che: - la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'art. 67, comma 2, l. fall., dev'essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. n. 25635 del 2017); - agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato (Cass. n. 27070 del 2022, in motiv.; Cass. n. 25635 del
2017), la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi (Cass. n.
3081 del 2018; Cass. n. 13169 del 2020), sempre che questi (come ad es. protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte dell'acquirente (Cass. n. 14978 del
2007; Cass. n. 5265 del 2010; Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 29257 del
2019; Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 13169 del 2020), nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il venditore
(cfr. Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 18196 del 2012; più di recente, Cass. n. 13445 del 2023) (cfr. Cassazione civile sez. I,
22/04/2024, n.10780).
Secondo la Corte di Cassazione, la prova può dirsi raggiunta con la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo, e precisamente quando la probabilità della “scientia decoctionis” trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito (Cass. I, 12/5/98, n° 4769; Cass. I,
08/04/2009, n. 8566; Cass. VI, 03/05/2012, n. 6686; Cass. I, 14/09/2022,
n. 27070; nel senso ancora più rigoroso della “conoscenza effettiva e concreta”, cfr., in pari data, Cass. I, 12/5/98, n° 4765; Cass. I, 13/09/2000,
n. 12057; Cass. I, 11/09/2007, n. 19088; Cass. VI, 16/12/2020, n. 28792;
Cass. VI, 11/08/2021, n. 22698; sul “collegamento tra il terzo ed i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza”, cfr. Cass. I, 23/1/04, n. 1151), e quando le circostanze concrete che consentano di affermare l'avvenuta percezione, da parte dell'accipiens, dei sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (Cass. I, 28/8/04, n. 17213; Cass. I, 10/05/2006, n. 10800;
Cass. I, 28/02/2007, n. 4762) e salva, sempre, la prova contraria da parte del convenuto, in ordine alla dimostrazione di circostanze specifiche e concrete per le quali non era stato in grado di conoscere lo stato del debitore usando la normale ed ordinaria diligenza (Cass. I, 23/1/97, n. 699; Cass. I,
28/04/1998, n. 4318; Cass. I, 21/12/1998, n. 12736).
Particolare pregnanza ha, in taluni casi, il principio secondo cui, ai fini della menzionata prova della conoscenza effettiva, assume specifico rilievo la natura di operatore economico qualificato della controparte e la sua capacità di apprezzare in modo adeguato l'esistenza di uno stato di insolvenza (Cass.
I, 27/4/98, n. 4277; 10/11/2000, n° 14647; n° 1719/01, cit.; I, 3/8/2007,
n. 17049; I, 30/7/2012, n. 13540; Cass. I, 11/05/2016, n. 9621).
Con particolare riferimento all'onere probatorio del curatore, "in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l. fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare" (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022).
La Suprema Corte quindi afferma che, a fronte di un onere probatorio suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt.
2727 e 2729 c.c., occorre che il giudice valuti che gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei a far ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023).
Ciò posto, nel caso in esame, gli elementi individuati e documentati dalla liquidazione giudiziale non possono non essere valutati alla luce della tipologia degli operatori coinvolti in causa;
della collocazione territoriale degli stessi;
delle pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti;
della pubblicazione, ai fini della conoscibilità da parte dei terzi, dei dati rilevatori dello stato di dissesto della debitrice al momento in cui veniva eseguito l'impugnato pagamento del 7.7.2022.
In particolare, dalla documentazione in atti emerge che, tra la convenuta avente sede legale a Perugia, operante in materia di Controparte_1 offerta e commercializzazione delle carni (cfr. all. 10 in produzione di parte attrice) e la società in bonis, con sede legale in Salerno, Parte_1 avente ad oggetto sociale la gestione di supermercati con la relativa vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti freschi e congelati (cfr. all. 7 al fascicolo del monitorio dell'allegato 8 di parte convenuta), sin dal 2009, era sorto un rapporto di fornitura di merci (carne) nel corso del quale la società fornitrice aveva sempre tempestivamente sollecitato, con atto di “sollecito di pagamento”, l'adempimento delle fatture scadute di volta in volta (cfr. all.ti 6 e 7 in produzione di parte convenuta) che venivano successivamente pagate anche con un unico bonifico (cfr. all. 10 in produzione di parte convenuta).
La convenuta ha dato prova che, a fronte del notevole ritardo maturato sulle somme portate nelle fatture relative alla mensilità di novembre 2021, oggetto dell'impugnato pagamento, e dell'impossibilità di raggiungere telefonicamente la debitrice, la stessa, con la diligenza che, da parte sua, ha sempre contraddistinto l'intero corso del rapporto, ha diffidato la debitrice a provvedere avvertendola che, in mancanza, avrebbe sospeso la fornitura e ad avrebbe adito le azioni legali, provvedendo, successivamente all'intervenuto pagamento parziale ricevuto, oggi impugnato, a dare corso alle minacciate azioni legali (cfr. all.ti 8 e 9 in produzione di parte attrice).
Risulta, inoltre, che gli articoli di stampa allegati dalla liquidazione giudiziale, evidenzianti lo stato di difficoltà economico-finanziario attraversato dalla sono successivi alla data del pagamento Parte_4 per cui è causa (cfr. all. 14 in produzione di parte attrice); non vi è prova dell'avvenuta conoscenza da parte della creditrice della chiusura di tre punti vendita di Salerno della debitrice, non essendo utili allo scopo le fotografie allegate dall'attrice, riportanti, tra l'altro, data successiva all'impugnato pagamento e considerato, oltretutto, che la fornitrice ha sede legale in Perugia (cfr. all. 13 in produzione di parte attrice); soltanto in data 30.9.2022, successiva al pagamento per cui è causa, è stato elevato il primo protesto nei confronti della debitrice (cfr. all. 12 in produzione di parte attrice); la messa in liquidazione volontaria della è avvenuta soltanto Parte_1 in data 23.9.2022, successiva al pagamento de quo ((cfr. all. 12 in produzione di parte attrice sopra richiamato).
Dunque, emerge con sufficiente evidenza l'assenza di circostanze concrete che consentono di affermare l'avvenuta percezione, da parte della creditrice, dei sintomi conoscibili dello stato di insolvenza.
Deve, inoltre, rilevarsi che, anche nel caso in cui fosse stata data prova dell'avvenuta pubblicazione, in data antecedente al pagamento ricevuto dalla fornitrice, del bilancio di esercizio al 31.12.21, riportante la grave situazione di dissesto della società in bonis, ciò non sarebbe stato sufficiente a dare prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della
[...] in mancanza degli ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti Parte_1 richiamati dalla giurisprudenza e da questo Giudice condivisa.
Pertanto, considerato che gli elementi indiziari offerti dalla liquidazione giudiziale sulla conoscenza dello stato di insolvenza non risultano sufficienti, né singolarmente né cumulativamente considerati, al fine di desumerne la prova della scientia decoctionis da parte del soggetto creditore, deve in definitiva affermarsi l'infondatezza delle pretese di parte attrice.
In ragione del rigetto integrale della domanda, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, per tutte le fasi ai sensi del DM 147/2022, sulla base dello scaglione da 5.201,00 a
26.000,00 euro secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed ai minimi per la fase istruttoria-trattazione, in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
1) RIGETTA la domanda di revocatoria ex art. 166 comma 2, CCII proposta dalla Liquidazione Giudiziale della (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo curatore p.t.;
2) CONDANNA la Liquidazione Giudiziale della al Parte_1 pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.237,00 per competenze, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno, 21.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante