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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/04/2024, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del
Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 8104/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
30 gennaio 2024
d a
in persona del legale rappresentante sig. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Daleffe Parte_2
del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
ATTRICE
c o n t r o
in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Di
Vita del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta nonché giusta autorizzazione a costituirsi in giudizio della
Controparte_2
CONVENUTO
In punto: appalto di opera pubblica.
CONCLUSIONI
Dell'attrice - 2 -
Come in foglio inviato per via telematica.
Del convenuto
Come in foglio inviato per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. Parte_1
conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale il
[...] [...]
. Controparte_1
Premesso di aver eseguito dei lavori in appalto, aventi ad oggetto la “Riqualificazione ingresso e parcheggio Cimitero della frazione Santa Croce”, esponeva l'attrice che aveva contestato la contabilità finale, apponendo al registro talune riserve, concernenti sia detrazioni che maggiori oneri.
Chiedeva, pertanto, previe le opportune declaratorie, il pagamento della somma di € 15.863,06= oltre ad iva.
Costituendosi in giudizio il Controparte_1
eccepita preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, nel merito contestava in toto gli assunti avversari.
Si opponeva, pertanto, all'accoglimento della domanda.
Esperita con insuccesso la procedura obbligatoria di negoziazione assistita, la causa veniva, quindi, istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 30 gennaio 2024 passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE - 3 -
La domanda è, in parte, fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto fondate talune riserve apposte dall'appaltatore, per il complessivo valore di €
8.448,04 =, da cui detrarre € 1.589,96= a titolo di “Ribasso d'asta per i lavori a misura” ed € 1.618,83= a titolo di “Importo riconosciuto dal
RUP con delibera del 14.9.2021”, pervenendo così alla definitiva somma di € 5.239,25= ancora all'impresa. Pt_3
Mentre il benchè formalmente insista nel rigetto della CP_1
domanda avversaria, aderisce sostanzialmente alla consulenza,
l'impresa critica l'elaborato peritale per il mancato riconoscimento,
totale o parziale, degli importi di cui alle riserve nn. 1, 2, 5, 8, 10, 11,
14, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 44.
Il Tribunale osserva quanto segue.
L'elaborato peritale appare ben motivato e immune da vizi logico – giuridici.
Il consulente tecnico d'ufficio ha formulato le proprie valutazioni circa la fondatezza delle riserve (dal punto di vista tecnico) sulla scorta dell'ispezione dei luoghi e dei documenti versati in atti, giustamente omettendo accertamenti di tipo “distruttivo”,
giacchè non richiesti nel corso delle operazioni peritali e comunque antieconomici.
Esso, pertanto, viene condiviso dal giudicante e può essere posto a fondamento della decisione.
Venendo alle specifiche critiche elevate dall'impresa, e concentrando l'attenzione, tra le riserve che non sono state - 4 -
riconosciute, o che sono state parzialmente riconosciute, su quelle di maggior rilievo economico, si osserva quanto segue.
La riserva n. 1 (€ 4.507,20=) riguarda la demolizione di roccia,
che non è stata riconosciuta data la mancanza di elementi sufficienti atti a dimostrarne la fondatezza (pp. 5 – 67 ctu arch. . Per_1
Il Comune sostiene che detta lavorazione era già ricompresa nella voce “scavo di sbancamento”, che includeva anche la rimozione dei trovanti rocciosi. L'impresa, per contro, assume che non si trattava di meri trovanti, bensì di vene di roccia, che sono state demolite mediante il martello pneumatico, tanto potendo evincersi dalle fotografie allegate.
In realtà, le fotografie sono state esaminate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha constatato un'esigua presenza di pietre frantumate a margine dello scavo, oggettivamente non rilevante ai fini dell'ammissione della riserva (p. 41 relazione ctu arch. . Per_1
La lacuna probatoria non è colmabile nemmeno a mezzo della prova testimoniale [n riferimento al cap. 1 della memoria istruttoria
(“è vero che ha eseguito le lavorazioni risultanti dal prospetto Parte_1
allegato alla lettera 27 febbraio 2021, in atti come documento 13 di parte attrice,
che si rammostra”), da leggersi in unione al quadro comparativo
(“Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,
incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a
più riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la
sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
le opere di - 5 -
presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi
devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01
a 5 dm³. Su strutture in: pietra naturale dura, da 2,01 a 5 dm³”)], giacchè detto cap. non ripropone il distinguo tra meri trovanti e vene di roccia, e pertanto, non è rilevante al fine di dimostrare che si fosse trattato di un quid pluris rispetto ad un semplice sbancamento.
La riserva n. 8 (€ 2.503,40=) riguarda le murature in calcestruzzo, e non è stata riconosciuta, avendo il consulente quantificato il volume complessivo in mc. 6,91, ossia in una misura inferiore alla determinazione della direzione lavori (pp. 13 – 14 relazione ctu arch. . Per_1
L'impresa sostiene che si dovevano considerare le misure indicate nel proprio all. 5, che riporta anche le altezze.
L'osservazione non è pertinente, avendo il consulente effettuato un proprio rilievo di dettaglio, che in sé e per sé non è stato nemmeno contestato.
La riserva n. 30 (€ 1.885,23=) riguarda i reinterri, e non è stata riconosciuta giacchè ricompresa in un'altra voce sempre di reinterri
(pp. 25 – 26 relazione ctu arch. . Per_1
L'impresa si limita ad osservare che tale lavorazione era stata ordinata, insieme ad altre, mediante un messaggio whatsapp.
L'osservazione non è pertinente, giacchè la riserva non è stata ammessa per un'altra, diversa ragione, ossia la ricomprensione della lavorazione in un'altra tipologia di reinterri.
La riserva n. 35 (€ 4.764,24=) riguarda le ore in economia, ed è - 6 -
stata ammessa per € 2.706,84=, avendo il consulente riconosciuto 73
ore di manodopera, a fronte delle 128 pretese dall'impresa (pp. 26-28
relazione ctu arch. . Per_1
Vero è che mancava il giornale di cantiere, ma è altrettanto vero che l'onere della prova, circa il numero delle ore lavorate,
incombeva all'attrice, la quale non può certo pretendere di assolverlo mediante i propri “appunti”.
Anche per questa riserva la lacuna probatoria non è colmabile a mezzo della prova testimoniale, giacchè il cap. 1 è del tutto generico sulle lavorazioni cui si riferiscono le ore dell'operaio specializzato edile di terzo livello.
La riserva n. 37 (€ 4.000,00=) riguarda i ponteggi e/o il trabattello utilizzati per la realizzazione della copertura, e non è stata ammessa in quanto il consulente ha ritenuto che il ponteggio è stato sovrastimato dalla direzione lavori e che il trabattello è stato ampiamente remunerato nella contabilità finale (pp. 30 – 31 relazione ctu arch. . Per_1
L'impresa sostiene che non si trattava di una copertura ordinaria, e che, per poterla realizzare, si era reso necessario procedere continuativamente al montaggio e smontaggio dei ponteggi etc., tenuto conto anche delle interferenze dovute all'accesso del pubblico nel cimitero durante tutto il cantiere.
La circostanza, tuttavia, non è stata né tempestivamente allegata né in ogni caso provata.
Per il resto si rimanda interamente alla relazione del consulente - 7 -
tecnico d'ufficio e alla risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte.
Di qui il parziale accoglimento della domanda, nei limiti di cui alla consulenza.
La domanda afferente agli interessi di mora ex art. 113 bis
Codice Appalti è inammissibile e comunque infondata.
E' inammissibile, in quanto si tratta di una domanda nuova.
Invero essa riguarda gli interessi sul periodo 23 marzo 2021/12
novembre 2021, in relazione al ritardo maturato nel pagamento dello stato di avanzamento lavori.
Nessuna richiesta in tal senso era stata formulata prima della comparsa conclusionale.
Ben altro sono gli interessi richiesti in citazione e in precisazione delle conclusioni, vale a dire gli “interessi di mora,
anche anatocistici, dalla data della domanda, nella misura stabilita
dalla legislazione sulle opere pubbliche, dal dovuto al saldo, sul
complessivo importo di euro 57.380,24”.
E' comunque infondata, in quanto l'art. 113 bis dispone che “I
pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non
superiore a sessanta giorni e purchè ciò sia oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche”. - 8 -
Nella fattispecie concreta, viceversa, non vi sono stati pagamenti in acconto, bensì un pagamento unico e a saldo.
Oltretutto il contratto (punto 7 della determina n. 566/2019, doc. 2
convenuto) prevede che la liquidazione della spesa avvenga con successiva determinazione, ad intervenuta esigibilità della stessa ed a ricevimento di fattura elettronica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, evincibile dal decisum, possono liquidarsi in complessivi € 2.540,00=, oltre ad anticipazioni documentate
(contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Le spese di consulenza, nella misura già stabilita in istruttoria,
vanno poste a carico di entrambe le parti in ugual misura tra di loro.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di € 5.239,25= oltre ad iva,
oltre a interessi legali nella misura stabilita dalla legislazione sulle opere pubbliche dalla domanda al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite,
liquidate in complessivi € 2.540,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica),
a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle - 9 -
successive occorrende;
- spese di consulenza a carico di entrambe le parti in ugual misura tra di loro.
Così deciso in Bergamo il 30 aprile 2024.
IL GIUDICE
Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del
Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 8104/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
30 gennaio 2024
d a
in persona del legale rappresentante sig. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Daleffe Parte_2
del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
ATTRICE
c o n t r o
in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Di
Vita del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta nonché giusta autorizzazione a costituirsi in giudizio della
Controparte_2
CONVENUTO
In punto: appalto di opera pubblica.
CONCLUSIONI
Dell'attrice - 2 -
Come in foglio inviato per via telematica.
Del convenuto
Come in foglio inviato per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. Parte_1
conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale il
[...] [...]
. Controparte_1
Premesso di aver eseguito dei lavori in appalto, aventi ad oggetto la “Riqualificazione ingresso e parcheggio Cimitero della frazione Santa Croce”, esponeva l'attrice che aveva contestato la contabilità finale, apponendo al registro talune riserve, concernenti sia detrazioni che maggiori oneri.
Chiedeva, pertanto, previe le opportune declaratorie, il pagamento della somma di € 15.863,06= oltre ad iva.
Costituendosi in giudizio il Controparte_1
eccepita preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, nel merito contestava in toto gli assunti avversari.
Si opponeva, pertanto, all'accoglimento della domanda.
Esperita con insuccesso la procedura obbligatoria di negoziazione assistita, la causa veniva, quindi, istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 30 gennaio 2024 passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE - 3 -
La domanda è, in parte, fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto fondate talune riserve apposte dall'appaltatore, per il complessivo valore di €
8.448,04 =, da cui detrarre € 1.589,96= a titolo di “Ribasso d'asta per i lavori a misura” ed € 1.618,83= a titolo di “Importo riconosciuto dal
RUP con delibera del 14.9.2021”, pervenendo così alla definitiva somma di € 5.239,25= ancora all'impresa. Pt_3
Mentre il benchè formalmente insista nel rigetto della CP_1
domanda avversaria, aderisce sostanzialmente alla consulenza,
l'impresa critica l'elaborato peritale per il mancato riconoscimento,
totale o parziale, degli importi di cui alle riserve nn. 1, 2, 5, 8, 10, 11,
14, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 44.
Il Tribunale osserva quanto segue.
L'elaborato peritale appare ben motivato e immune da vizi logico – giuridici.
Il consulente tecnico d'ufficio ha formulato le proprie valutazioni circa la fondatezza delle riserve (dal punto di vista tecnico) sulla scorta dell'ispezione dei luoghi e dei documenti versati in atti, giustamente omettendo accertamenti di tipo “distruttivo”,
giacchè non richiesti nel corso delle operazioni peritali e comunque antieconomici.
Esso, pertanto, viene condiviso dal giudicante e può essere posto a fondamento della decisione.
Venendo alle specifiche critiche elevate dall'impresa, e concentrando l'attenzione, tra le riserve che non sono state - 4 -
riconosciute, o che sono state parzialmente riconosciute, su quelle di maggior rilievo economico, si osserva quanto segue.
La riserva n. 1 (€ 4.507,20=) riguarda la demolizione di roccia,
che non è stata riconosciuta data la mancanza di elementi sufficienti atti a dimostrarne la fondatezza (pp. 5 – 67 ctu arch. . Per_1
Il Comune sostiene che detta lavorazione era già ricompresa nella voce “scavo di sbancamento”, che includeva anche la rimozione dei trovanti rocciosi. L'impresa, per contro, assume che non si trattava di meri trovanti, bensì di vene di roccia, che sono state demolite mediante il martello pneumatico, tanto potendo evincersi dalle fotografie allegate.
In realtà, le fotografie sono state esaminate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha constatato un'esigua presenza di pietre frantumate a margine dello scavo, oggettivamente non rilevante ai fini dell'ammissione della riserva (p. 41 relazione ctu arch. . Per_1
La lacuna probatoria non è colmabile nemmeno a mezzo della prova testimoniale [n riferimento al cap. 1 della memoria istruttoria
(“è vero che ha eseguito le lavorazioni risultanti dal prospetto Parte_1
allegato alla lettera 27 febbraio 2021, in atti come documento 13 di parte attrice,
che si rammostra”), da leggersi in unione al quadro comparativo
(“Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,
incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a
più riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la
sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
le opere di - 5 -
presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi
devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01
a 5 dm³. Su strutture in: pietra naturale dura, da 2,01 a 5 dm³”)], giacchè detto cap. non ripropone il distinguo tra meri trovanti e vene di roccia, e pertanto, non è rilevante al fine di dimostrare che si fosse trattato di un quid pluris rispetto ad un semplice sbancamento.
La riserva n. 8 (€ 2.503,40=) riguarda le murature in calcestruzzo, e non è stata riconosciuta, avendo il consulente quantificato il volume complessivo in mc. 6,91, ossia in una misura inferiore alla determinazione della direzione lavori (pp. 13 – 14 relazione ctu arch. . Per_1
L'impresa sostiene che si dovevano considerare le misure indicate nel proprio all. 5, che riporta anche le altezze.
L'osservazione non è pertinente, avendo il consulente effettuato un proprio rilievo di dettaglio, che in sé e per sé non è stato nemmeno contestato.
La riserva n. 30 (€ 1.885,23=) riguarda i reinterri, e non è stata riconosciuta giacchè ricompresa in un'altra voce sempre di reinterri
(pp. 25 – 26 relazione ctu arch. . Per_1
L'impresa si limita ad osservare che tale lavorazione era stata ordinata, insieme ad altre, mediante un messaggio whatsapp.
L'osservazione non è pertinente, giacchè la riserva non è stata ammessa per un'altra, diversa ragione, ossia la ricomprensione della lavorazione in un'altra tipologia di reinterri.
La riserva n. 35 (€ 4.764,24=) riguarda le ore in economia, ed è - 6 -
stata ammessa per € 2.706,84=, avendo il consulente riconosciuto 73
ore di manodopera, a fronte delle 128 pretese dall'impresa (pp. 26-28
relazione ctu arch. . Per_1
Vero è che mancava il giornale di cantiere, ma è altrettanto vero che l'onere della prova, circa il numero delle ore lavorate,
incombeva all'attrice, la quale non può certo pretendere di assolverlo mediante i propri “appunti”.
Anche per questa riserva la lacuna probatoria non è colmabile a mezzo della prova testimoniale, giacchè il cap. 1 è del tutto generico sulle lavorazioni cui si riferiscono le ore dell'operaio specializzato edile di terzo livello.
La riserva n. 37 (€ 4.000,00=) riguarda i ponteggi e/o il trabattello utilizzati per la realizzazione della copertura, e non è stata ammessa in quanto il consulente ha ritenuto che il ponteggio è stato sovrastimato dalla direzione lavori e che il trabattello è stato ampiamente remunerato nella contabilità finale (pp. 30 – 31 relazione ctu arch. . Per_1
L'impresa sostiene che non si trattava di una copertura ordinaria, e che, per poterla realizzare, si era reso necessario procedere continuativamente al montaggio e smontaggio dei ponteggi etc., tenuto conto anche delle interferenze dovute all'accesso del pubblico nel cimitero durante tutto il cantiere.
La circostanza, tuttavia, non è stata né tempestivamente allegata né in ogni caso provata.
Per il resto si rimanda interamente alla relazione del consulente - 7 -
tecnico d'ufficio e alla risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte.
Di qui il parziale accoglimento della domanda, nei limiti di cui alla consulenza.
La domanda afferente agli interessi di mora ex art. 113 bis
Codice Appalti è inammissibile e comunque infondata.
E' inammissibile, in quanto si tratta di una domanda nuova.
Invero essa riguarda gli interessi sul periodo 23 marzo 2021/12
novembre 2021, in relazione al ritardo maturato nel pagamento dello stato di avanzamento lavori.
Nessuna richiesta in tal senso era stata formulata prima della comparsa conclusionale.
Ben altro sono gli interessi richiesti in citazione e in precisazione delle conclusioni, vale a dire gli “interessi di mora,
anche anatocistici, dalla data della domanda, nella misura stabilita
dalla legislazione sulle opere pubbliche, dal dovuto al saldo, sul
complessivo importo di euro 57.380,24”.
E' comunque infondata, in quanto l'art. 113 bis dispone che “I
pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non
superiore a sessanta giorni e purchè ciò sia oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche”. - 8 -
Nella fattispecie concreta, viceversa, non vi sono stati pagamenti in acconto, bensì un pagamento unico e a saldo.
Oltretutto il contratto (punto 7 della determina n. 566/2019, doc. 2
convenuto) prevede che la liquidazione della spesa avvenga con successiva determinazione, ad intervenuta esigibilità della stessa ed a ricevimento di fattura elettronica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, evincibile dal decisum, possono liquidarsi in complessivi € 2.540,00=, oltre ad anticipazioni documentate
(contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Le spese di consulenza, nella misura già stabilita in istruttoria,
vanno poste a carico di entrambe le parti in ugual misura tra di loro.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di € 5.239,25= oltre ad iva,
oltre a interessi legali nella misura stabilita dalla legislazione sulle opere pubbliche dalla domanda al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite,
liquidate in complessivi € 2.540,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica),
a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle - 9 -
successive occorrende;
- spese di consulenza a carico di entrambe le parti in ugual misura tra di loro.
Così deciso in Bergamo il 30 aprile 2024.
IL GIUDICE
Dott. Cesare Massetti