Ordinanza cautelare 20 novembre 2021
Decreto presidenziale 10 febbraio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/06/2025, n. 12297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12297 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12297/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10082/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10082 del 2021, proposto da RA IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso e Cinzia Ganzerli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
MI Lichinchi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. 442 del 22.07.2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell''Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l''Emilia Romagna ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 510/2020 per la Regione Emilia Romagna per la classe di concorso “A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado”, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell''Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
3. del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
4. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l''assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
5. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
6. della griglia di valutazione dell''elaborato della ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 51,5/75 per i cinque quesiti e 1/5 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 52,5/80;
7. del provvedimento del Ministero dell''Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell''intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
8. del giudizio sintetico “insufficiente” comminato alla ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il suo mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
9. del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all''art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, 49 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che nel corso dell’udienza straordinaria del 20 giugno 2025, è stato dato avviso a verbale della possibile improcedibilità del ricorso, rilevata d’Ufficio, in ragione della mancata esecuzione da parte della ricorrente dell’ordine di integrazione del contraddittorio disposto con decreto presidenziale n. 646/2025;
Considerato che con il citato decreto n. 646 del 10 febbraio 2025, che risulta regolarmente comunicato alla parte ricorrente con PEC del 10 febbraio 2025, il Presidente della Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizzando la notificazione del ricorso per pubblici proclami “ mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione e con le modalità stabilite nell’ordinanza n. 836/2019 ”.
Considerato altresì che il provvedimento da ultimo richiamato ha stabilito di dar luogo all’integrazione del contraddittorio “ nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento ”.
Ritenuto che, a fronte della chiarezza del dato testuale e in mancanza di prospettazioni difensive versate in atti a seguito della citata ordinanza n. 646 del 10 febbraio 2025 da parte della ricorrente – che si è limitata a depositare in data 11 giugno 2025, in vista dell’odierna udienza di trattazione del merito, un atto di richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione orale “ sulla base dei documenti e degli scritti difensivi già depositati ”-, non resta al Collegio che prendere atto che l’ordine di integrazione del contraddittorio non risulta essere stato adempiuto, attesa la mancanza di prove documentali al riguardo;
Ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato improcedibile, attesa il carattere perentorio del termine fissato per il deposito degli atti inerenti all'intervenuta integrazione del contraddittorio, la cui violazione comporta l'improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo;
Ritenuti sussistenti giusti motivi, in ragione della definizione in rito della causa e della mancanza di difese scritte da parte della resistente Amministrazione, per disporre la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO