Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1029/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1029/2025 promosso da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. RICCI Parte_1
MASSIMILIANO;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
MARGARUCCI JOLITA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“A) ACCORDI PERSONALI E PATRIMONIALI
Salvo quanto consensualmente stabilito al seguente capo B) in ordine alla regolarizzazione dell'intestazione degli immobili di proprietà, nel confermare che i ricorrenti, con separata e scrittura, hanno già definito tutti gli ulteriori aspetti economici tra loro pendenti e quelli relativi ai conti correnti, ai veicoli di proprietà ed agli altri loro averi, le parti stabiliscono quanto segue:
1 i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di fissare la propria dimora ove credano più opportuno;
2 i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o divorzile in quanto entrambi economicamente indipendenti;
1
entrambi maggiorenni ma ancora non economicamente indipendenti;
4 i figli, pur risiedendo stabilmente presso la casa familiare sita in SI (An), via Fermi n.3 dove hanno la loro residenza, domiciliano per tre/quattro giorni alla settimana, a settimane alterne, presso l'abitazione paterna sita a SI (An), via Rinaldi n.7;
5 quanto al mantenimento di entrambi figli, sin dal mese di novembre 2024, le parti hanno concordemente deciso che il IG. oltre al contributo diretto garantito ai figli per Parte_1
quanto indicato al punto 4 e fino a quanto gli stessi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, provveda anche in via indiretta al mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2
con il versamento in loro favore della complessiva somma mensile di euro 600,00 (euro
[...]
300,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6 per espresso accordo dei genitori, entro il giorno 15 di ogni mese, il padre corrisponderà direttamente nelle mani di entrambi i figli maggiorenni la somma di:
- euro 300,00 mediane versamento sul c/c intestato a – iban: Persona_1
[...];
- euro 300,00 mediante versamento sul c/c intesato a iban: Persona_2
[...];
Il IG. dovrà entro il termine di cui sopra, inviare le contabili bancarie dei predetti Parte_1 versamenti alla IG.ra tramite l'applicazione WhatsApp al numero +39 Controparte_1
366.7154611.
Qualora il IG. non provvedesse al versamento delle suddette somme e alla comunicazione Per_1
di cui sopra entro il 20 di ogni mese, il contributo di mantenimento in favore dei figli ritornerà ad essere versato direttamente nelle mani della IG.ra dietro semplice richiesta scritta della CP_1
medesima;
7 oltre al suddetto assegno di mantenimento per i figli, il IG. contribuirà, previa Parte_1
esibizione della relativa documentazione (scontrini, fatture, ricevute, e/o altro) nella misura del 70% alle spese straordinarie previste con protocollo del Tribunale di Ancona del 10 luglio 2024 e successive integrazioni e/o modifiche che entrambi i coniugi riconoscono valido e vigente fra loro.
Resta inteso che tutte le spese di rilevante importo (oltre euro 500,00) dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
8 con riferimento all'abitazione familiare sita a SI (An) in via Fermi n.3, assegnata per espresso accordo tra le parti alla SI.ra , di proprietà al 74% del IG. e Parte_2 Parte_1
del 26% della IG.ra , per effetto del trasferimento di cui al seguente capo B.1, Controparte_1
2 le parti concordano che, il diritto alla predetta assegnazione perdurerà fino a quando sussisteranno le condizioni di legge e solo in seguito le parti si impegneranno a rivalutare le modalità e le condizioni di godimento del suddetto immobile.
B) ACCORDO TRASFERIMENTO QUOTE IMMOBILI
Oltre a quanto consensualmente stabilito al punto A) in ordine alla regolarizzazione dei rapporti personali e patrimoniali, cosi come previsto da precedenti accordi e per la sistemazione dei rapporti familiari, i sottoscritti intendono trasferire tramite Notaio le quote di proprietà dei seguenti immobili:
B.1 Immobile sito in SI (An), via E. Fermi n.3 (catasto fabbricati Comune di SI, foglio 71 particella 994 sub 31 piano T cat. C/6, sub 36 piano 2 cat. A/2).
Per espresso accordo, le parti confermano che: le spese per l'acquisto ed i relativi oneri e spese straordinarie, fiscali e tributarie dell'immobile sito a SI (An) in via Fermi n.3 (casa coniugale), sono state pagate per il 74% dal IG. Parte_1
e per il restante 26% dalla IG.ra e, pertanto, con il presente atto i sottoscritti Controparte_1
si obbligano a regolarizzare tale aspetto con formale intestazione delle predette quote di proprietà.
B.2 Immobile sito in SI (An) in via Artigiani n.14 (catasto fabbricati Comune di SI, foglio 52 particella 331 sub.9, foglio 52 particella 336, cat. A/3).
Per espresso accordo, le parti confermano che: le spese per l'acquisto ed i relativi oneri e spese straordinarie, fiscali e tributarie dell'immobile sito a SI (An) in via Artigiani n.14, sono state pagate per il 100% dal IG. e, pertanto, Parte_1
con il presente atto i sottoscritti si obbligano a regolarizzare tale aspetto con formale intestazione della predetta quota di proprietà.
Per quanto sopra, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi nel giudizio di “divorzio” e trovando in esso la sua causa, ed essendo detto accordo funzionale ed indispensabile al fine di definire le questioni di carattere patrimoniale e di risoluzione della crisi coniugale, ad integrale tacitazione delle medesime, la IG.ra si Controparte_1 obbliga quanto prima e comunque entro e non oltre 60 gg dalla data di deposito dell'emananda
Sentenza di Cessazione degli effetti civili del matrimonio, a rinunciare, cedere e/o trasferire con idoneo atto notarile, senza eccezione alcune e senza richiedere alcun compenso, al IG. Parte_1
che accetta:
[...]
B1) la propria quota di proprietà, pari al 24%, dell'immobile sito a SI (An), via E. Fermi n.3
(catasto fabbricati Comune di SI, foglio 71 particella 994 sub 31 piano T cat. C/6, sub 36 piano 2 cat. A/2);
B2) la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito a SI (An) in via Artigiani n.14
(catasto fabbricati Comune di SI, foglio 52 particella 331 sub.9, foglio 52 particella 336, cat. A/3).
3 Per l'effetto di quanto sopra:
B1) l'immobile sito a SI (An) in via E. Fermi n.3, risulterà intestato come segue:
• proprietà al 74% IG. Parte_1
• proprietà al 26% IG.ra Controparte_1
B2) l'immobile sito a SI (An) in via Artigiani n.14 risulterà intestato con proprietà al 100% in favore del IG. Parte_1
In sede di rogito notarile, le parti concordano sin d'ora nel richiedere l'esenzione dall'imposta per il/i trasferimento/i immobiliare/i, siccome discendente/i dall'esecuzione di accordo convenuto in sede di separazione, qui ribadito, in quanto tale accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Con l'adempimento di quanto previsto nel presente capo B), da intendersi anche come adempimento degli obblighi nascenti dal divorzio, le parti dichiarano di aver risolto l'aspetto relativo all'esatta intestazione degli immobili ed alle rispettive quote di proprietà.
Le spese notarili e di voltura nonché di ogni altro relativo adempimento di natura fiscale-burocratica occorrente per il passaggio di proprietà ed intestazione dei predetti beni immobili, per espresso accordo delle parti, saranno integralmente sostenute dal IG. il quale avrà la facoltà Parte_1
di scegliere il Notaio di fiducia.
Le parti, nel confermare quanto congiuntamente stabilito ai precedenti capo A) e capo B), stabiliscono che
- le condizioni previste nel presente accordo hanno validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
- contribuiranno per la metà (al 50% ciascuno) alle spese necessarie per la presente procedura e per la registrazione e trascrizione presso i Pubblici Registri della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio conseguente al presente giudizio, e, sempre per la metà (al 50% ciascuno), alle relative spese e compensi dei rispettivi legali;
- sono entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono senza riserva alcuna”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a MO (AN) il 15.03.1998.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 122 del 18.01.2017 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 12.01.2017. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MO (AN) il
15.03.1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MO (AN) al n. 2, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 1998.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a MO (AN) il 15/03/1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
MO (AN) al n. 2, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 1998; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 04.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
5