Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 955/2023 promossa
DA
, nato ad [...], il [...], residente a [...] Parte_1
Via Battelli, 19 ), elettivamente domiciliato ai fini del C.F._1 giudizio in Pesaro alla Via Giusti 11, presso lo studio dell'Avv. Novella Baronciani
che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata C.F._2 all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Pesaro, Piazza del Popolo n. 1, ed elettivamente domiciliato in Trento,
Via del Brennero n. 139 presso lo studio dell'Avv. Andrea Girardi
che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Anna Polito C.F._3
, lo rappresenta e difende in forza della procura alle liti C.F._4 rilasciata su separato supporto cartaceo, giusta determinazione del CP_1
n. 1741 d.d. 07.07.2023, versata nel fascicolo telematico da intendere in
[...] calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
pagina 1 di 17
CONCLUSIONI
Per l'attore
“In via principale, previa acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo, già prodotto in atti, instaurato in data 15 giugno 2022 r.g. n. 1428/2022 - Tribunale di Pesaro accertando e dichiarando che i danni e le lesioni riportate dal sig. nel sinistro avvenuto il 08.05.2022 sono ascrivibili alla Parte_1 responsabilità del ex art. 2051 c.c. per omessa manutenzione Controparte_1 della strada, e comunque per fatto riconducibile alla sfera di responsabilità del
, così come confermato dall'atp espletata dal ctu geometra Controparte_1 [...]
Per_1
- condannare il detto ente al risarcimento dei danni patiti e patendi dal ricorrente
a seguito dell'occorso determinati alla luce dell'ATP e valutati dal CTU Dott.
quantificati secondo le Tabelle del Tribunale di Milano 2021 a titolo di Per_1 danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile, danno biologico temporaneo, spese mediche, spese sostenute, spese atp per un totale di Euro 57.384,65 o quella minore o maggiore che risulterà di giustizia- oltre spese di giudizio”.
Per il convenuto
“- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, ha Parte_1 evocato in giudizio il chiedendo l'accertamento e la Controparte_1 dichiarazione della responsabilità esclusiva del convenuto per i danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 8.5.2022, dei quali ha chiesto il ristoro come da conclusioni sopra riportate.
pagina 2 di 17 Si è costituito in giudizio il , deducendo l'infondatezza della Controparte_1 domanda per carenza di prova del fatto storico, per assenza della qualità di custode in capo al e per difetto degli elementi costitutivi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. ed eccependo, altresì, la responsabilità esclusiva del danneggiato nella verificazione del sinistro. Il convenuto ha, inoltre, contestato il quantum debeatur così come indicato dall'attore.
All'esito dell'udienza del 13.11.2023, ritenuto che la causa richiedeva un'istruttoria non sommaria, dovendosi ricostruire l'esatta dinamica del sinistro attraverso l'assunzione di prova testimoniale, peraltro già articolata da parte ricorrente, anche alla luce delle contestazioni sollevate da parte resistente, è stato disposto il mutamento del rito da rito semplificato a rito ordinario. Quindi, a fronte dell'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda sollevata da parte resistente, rilevato che, effettivamente, nel ricorso introduttivo non risultava sufficientemente specificato il petitum con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati, genericità che non consentiva alla parte resistente di prendere posizione sulla quantificazione dei danni, né al giudice di espletare efficacemente il tentativo di conciliazione, è stata dichiarata la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. con assegnazione a parte attrice di termine perentorio per integrare la domanda.
All'udienza del 25.3.2024, effettuata l'integrazione della domanda e preso atto della indisponibilità alla conciliazione manifestata dal convenuto, depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., con ordinanza in data 28.6.2024 è stata ammessa la prova per testi dedotta da parte attrice, assunta alla successiva udienza del
18.11.2024 mediante escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2
. Testimone_3
Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del
10.3.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previo deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 189 c.p.c.
Accertamento della responsabilità
La domanda attorea si fonda sulle seguenti allegazioni in fatto:
pagina 3 di 17 -alle ore 12:30 del giorno 8.5.2022 il stava percorrendo la Via Parte_1
Cesare Battisti del Comune di Pesaro con direzione porto, quando, giunto all'altezza del civico 191, incorreva sullo spigolo di un tombino carrabile in ghisa, che, così come rappresentato dalle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi in atti, sporgeva impropriamente dal manto del marciapiede;
-il perdeva l'equilibrio e rovinava a terra, procurandosi lesioni in vari Pt_1 parti del corpo;
-assistevano al sinistro i sigg. e , che Testimone_1 Testimone_4 apprendevano visivamente la dinamica del sinistro;
-nell'occorso il riportava vistose ferite, sicché i presenti allertavano il Pt_1
118, il cui personale interveniva prontamente, provvedendo a trasportare l'infortunato presso il Pronto Soccorso di Pesaro, ove, all'esito degli accertamenti del caso, veniva diagnosticata la “frattura scomposta pluriframmentaria intrarticolare distale del radio sinistro”, che rendeva necessario un intervento di
“riduzione e sintesi con placca volare da ricostruzione distale e viti in titanio”, con prognosi di giorni 30 s.c.;
-la malattia proseguiva per ulteriore periodo, così come da documentazione medica versata in atti;
-l'attore agiva preliminarmente con richiesta di ATP avanti al Tribunale di Pesaro, chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio “ai fini dell'eventuale composizione della lite, affinché provveda alla verifica dello stato dei luoghi, meglio descritti nell'elaborato peritale di cui al doc. 2) allegato che qui si intendono integralmente trascritti, all'accertamento delle cause ed alla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito della caduta, come da certificazione medica che si produce con richiesta di conciliazione delle parti ex art. 696 bis c.p.c.”.
-nel giudizio per ATP (rubricato a n. 1428/2022 r.g.) veniva nominato quale c.t.u. il geom. il quale rispondeva ai quesiti proposti esponendo che: Persona_1
A) l'attraversamento stradale sulla careggiata che va dal civico 160 e 191 è stato realizzato da in data 18/11/2021 al fine di una riparazione che ha comportato la Controparte_2 sostituzione di un allaccio del gas dal civico 191 al civico 160. Il pozzetto è di proprietà di
pagina 4 di 17 e serve per emergenza per eventuali nuovi allacci. (vedi lettera di Controparte_2 del 09/01/2021 prot. 294/23 ALLEGATO 1); Controparte_2
B) Il punto esatto di caduta non è accertabile o dimostrabile dal sottoscritto, si precisa che è già stato dichiarato dal ricorrente. Si può solo accertare che viste le condizioni attuali del raccordo tra la pavimentazione ed il bordo superiore del coperchio in ghisa possono essere da inciampo. Il fattore che ha probabilmente contribuito al danneggiamento del raccordo pozzetto/asfalto è dovuto ad un errata posa in opera della pavimentazione in conglomerato bituminoso del marciapiede circostante, in quanto verso lo spigolo in esame è risultato incoerente e di poca estensione. Gli agenti atmosferici hanno contribuito al deterioramento
e distaccamento del materiale di raccordo.
C) Il titolare del passo carrabile autorizzato con autorizzazione n. 3813 del 30/09/09, non è tenuto alla manutenzione del marciapiedi. (Vedi lettera del del Controparte_1
22/12/2022 prot. 77114/2022 ALLEGATO 2).
-la quantificazione delle lesioni veniva, invece, affidata nello stesso ATP al dott.
il quale riconosceva al postumi permanenti in Persona_2 Parte_1 misura del 12-13% con I.T.T. di gg. 12; I.T.P. al 75% di gg. 25; I.T.P. al 50% di gg. 30 ed I.T.P. al 25% di gg. 68, oltre spese mediche documentate.
***** ***** *****
In diritto, l'attore ha dedotto che la responsabilità per i danni subiti era da ascriversi al ex art. 2051 c.c., in qualità di ente proprietario Controparte_1 della strada, per omessa manutenzione del manto del marciapiede e, in ogni caso, per omessa segnalazione del pericolo causato dal tombino rialzato, che costituiva insidia per il pedone.
La difesa di parte attrice ha escluso potesse ravvisarsi una condotta incauta e non improntata ai canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico, atteso che “il tombino, dello stesso colore del manto stradale, si trovava vicino al margine della strada prospiciente ad un cancello, circostanze che rendevano inverosimile potersi avvedere di tale ostacolo”.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha eccepito, in primis, il difetto di CP_1 allegazione circa la ricostruzione della dinamica del sinistro, rilevando, in particolare, la mancata individuazione del punto esatto di caduta, anche all'esito della c.t.u. in seno al procedimento per ATP;
ha, quindi, sostenuto l'assenza della qualità di custode in capo all'Ente, da individuarsi, piuttosto, in capo al frontista pagina 5 di 17 del passo carrabile oppure in capo a che aveva realizzato il Controparte_2 tombino nell'anno 2021. L'ente convenuto ha, altresì, negato l'operatività della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., sostenendo che l'evento era ascrivibile a responsabilità esclusiva dell'attore, il quale poteva prevedere lo stato di pericolo, che avrebbe potuto evitare semplicemente utilizzando l'ordinaria diligenza, poiché il tombino era a margine del marciapiede e, per le condizioni di tempo e di luogo, perfettamente visibile.
Parte attrice ha contestato le allegazioni di controparte, deducendo che, contrariamente all'assunto di parte convenuta, era stato lo stesso CP_1
- con missiva del 22.12.2022 a firma dell'Arch. del
[...] Per_3 CP_1
(all. 2, relazione c.t.u. OM. - a chiarire che
[...] Persona_4 [...] non aveva eseguito interventi sul marciapiede oggetto dell'infortunio. CP_2
Nella medesima comunicazione, inoltre, il escludeva un onere di CP_1 manutenzione in capo al frontista, . Quest'ultimo, peraltro, Controparte_3 aveva riferito al c.t.u. dell'esistenza di un contenzioso con il , in Controparte_1 quanto l'ammaloramento dell'asfalto aveva provocato infiltrazione di acqua nel suo garage.
Parte attrice ha poi dedotto che la dinamica del sinistro, così come esposta, aveva trovato pieno riscontro nelle risultanze dell'ATP e che la situazione di pericolo non era prevedibile, dal momento che il rialzo del tombino non era e non poteva essere facilmente apprezzabile né agevolmente visibile, non solo dal ma Pt_1 da qualunque altro pedone che ivi transitasse, sicché non ricorrevano nella specie né il criterio della prevedibilità, né quello di visibilità dello stato di pericolo del tratto stradale.
***** ***** *****
Così sommariamente ricostruito il thema decidendum, alla luce delle prospettazioni difensive delle parti, va osservato, in diritto, che secondo il consolidato e costante orientamento del Supremo Collegio, recentemente riaffermato con ordinanza del 27.8.2020 n. 17873, la responsabilità ex art. 2051
c.c. “[…] postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e di una relazione di fatto tra il custode e la cosa stessa, […]; ad integrare la
pagina 6 di 17 responsabilità è, quindi, necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
"cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, […]; si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, quello del terzo e quello dello stesso danneggiato".
Quanto ai criteri di accertamento del nesso di causalità, la Suprema Corte, con l'ordinanza sopra citata, ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità espresso da Cass. SS. UU. n. 576/2008, secondo cui: “il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" […]”. Quindi, osserva la Corte, ai fini della configurabilità della responsabilità, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con un elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (Cass. 25243/2006).
La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che, laddove la cosa sia inerte, ai fini della prova del nesso causale, si rende necessario dimostrare che lo stato dei luoghi pagina 7 di 17 presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione [cfr. in questi termini, Cass. Sez. 3, sent. n. 6306 del
13.3.2013, secondo cui: “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che
l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)”].
Nel valutare la condotta della parte danneggiata occorre ulteriormente considerare che il principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione impone l'osservanza di un dovere generale di ragionevole cautela
(cfr. Cass. ord. n. 9315 del 3.4.2019, secondo cui: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro").
pagina 8 di 17 La Suprema Corte si è successivamente impegnata a chiarire i passi logici che il giudice di merito deve percorrere;
il riferimento è a Cass. civ. n. 2240, 2241,
2242 e 2243 del 2018, menzionate anche nella motivazione dell'ordinanza n.
8216 del 2021, che così afferma: “…come è noto questa Corte, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che:
a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo,
o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.
1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
pagina 9 di 17 rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro;
questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre Cass.
12/11/2020, n. 25460; 29/01/2019, n. 2345; 03/04/2019, n. 9315) e che sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno, devono ritenersi rispettati nella specie… in tale prospettiva può bensì ammettersi che "sebbene il caso fortuito possa essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato, è tuttavia necessario che risulti anche escluso - con onere probatorio a carico del custode - qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa e l'evento dannoso, sì da individuarne la causa esclusiva nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno".
Da ultimo Cass. SS.UU. con ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943 ha confermato il suddetto consolidato orientamento, ribadendo il principio di diritto secondo cui, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., rientrando invece nell'oggetto dell'accertamento del giudice solo il profilo relativo al giudizio di causalità.
In altre parole, la verifica deve essere compiuta sul piano puramente oggettivo, nel quale va verificato se il nesso causale sia stato eliso da fattori imprevedibili e/o inevitabili, mentre non sono di alcuna rilevanza i profili soggettivi, che tutt'al più possono essere valorizzati per far valere la responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.
All'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa pagina 10 di 17 custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante, ed a nulla rileva il rispetto degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode ai fini dell'esonero della responsabilità.
***** ***** *****
Ciò premesso, l'attore ha invocato la responsabilità del , ente Controparte_1 proprietario della strada, in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c., sostenendo l'esistenza di rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e deducendo, in particolare, che la caduta era stata provocata dalla presenza di una sporgenza di un tombino rispetto al manto del marciapiede, che, oltre a non essere segnalato, non era neppure agevolmente visibile.
La presenza della sporgenza del tombino sulla quale è incorso l'attore è stata ampiamente documentata e, del resto, neppure è stata contestata da parte convenuta, la quale ha sostenuto che essa era percepibile (criterio della visibilità), in quanto nell'ora in cui si è verificato il sinistro (ore 12:30) vi era sufficiente luce naturale che illuminava il marciapiede, ed era, comunque riconoscibile dall'attore
(criterio della prevedibilità), in quanto nella zona le condizioni dei marciapiedi erano tutte analoghe, vista la presenza di radici degli alberi che, affiorando sulla superficie, avevano deformato il manto e considerato, altresì, che il non CP_1 aveva ricevuto ulteriori denunce di sinistro per episodi analoghi. Ad avviso di parte convenuta, si tratta di circostanze tutte idonee ad integrare la responsabilità esclusiva o concorrente del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
All'esito dell'istruttoria è emerso che il tombino sul quale è inciampato il Pt_1 si trova sul marciapiede di una strada comunale, tombino che, al momento del sinistro, era privo di qualsiasi segnalazione di pericolo e di protezione, sebbene collocato all'interno di un marciapiede dedicato esclusivamente al transito pedonale.
Risulta adeguatamente provato dall'attore il rapporto di custodia tra la cosa ed il convenuto, secondo i principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza CP_1 di legittimità (“…in materia di responsabilità ex articolo 2051 del c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la
pagina 11 di 17 propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”; v. Cass. civ. sez. III,
08/07/2024, n.18518): nessun dubbio, invero, pare sussistere quanto al fatto che l'obbligo di custodia gravasse sull'ente convenuto, non essendo individuabile alcun obbligo di manutenzione in capo al frontista, né, tanto meno, in capo a che non ha eseguito alcun intervento nell'area del Parte_2 marciapiede avanti al civico n. 191. Tali circostanze trovano conferma sia nella comunicazione del gestore dei servizi di pubblica utilità nel territorio marchigiano
(all. 1 CTU OM. , sia in quella dello stesso ed in particolare Per_1 CP_1 nella nota del 22.12.2022 a firma del responsabile del servizio manutenzioni e viabilità, Arch. (all. 2 c.t.u. geom. . CP_4 Per_1
Dalla relazione del medesimo c.t.u. geom. alle cui conclusioni si ritiene Per_1 di aderire integralmente, si ricava che il danneggiamento del raccordo pozzetto/asfalto – elemento che ha cagionato la caduta – “è dovuto ad un'errata posa in opera della pavimentazione in conglomerato bituminoso del marciapiede circostante, in quanto verso lo spigolo in esame è risultato incoerente e di poca estensione. Gli agenti atmosferici hanno contribuito al deterioramento e distaccamento del materiale di raccordo”.
Dall'espletata istruttoria orale è emerso che è caduto proprio a Parte_1 causa della presenza della sporgenza del tombino conseguente al distacco del materiale di raccordo, non segnalato ed almeno in parte coperto da fogliame (v. deposizione del teste , escusso all'udienza del 18.11.2024: Testimone_3
“quel giorno avevo parcheggiato lì nei pressi per recarmi nella farmacia di Via
Fiume e mentre stavo camminando ho visto una persona che stava camminando davanti a me a trenta metri che è caduta. Siccome altre persone sono andate a soccorrerla, ho proseguito per la mia strada e sono andato nella farmacia di Via
Fiume. Uscito dalla farmacia ho fatto lo stesso percorso per riprendere l'auto e voltandomi verso il punto dove era caduta quella persona, mi sono avvicinato, ho riconosciuto il ho visto che aveva il viso sporco di sangue, il mi Pt_1 Pt_1 ha fatto vedere dove era caduto e cioè un tombino ricoperto di foglie. Il tombino era rialzato, perché mancava il cemento”). Il teste ha poi aggiunto che in Tes_3
pagina 12 di 17 quel frangente il non aveva le mani impegnate, non recando con sé Pt_1 alcun oggetto (“né guinzaglio né le altre cose indicate nel capitolo”).
La ricostruzione del fatto offerta dal teste trova riscontro nelle Tes_3 dichiarazioni rese dal teste (anch'egli escusso all'udienza del Testimone_1
18.11.2024), il quale ha riferito testualmente: “io stavo camminando sullo stesso marciapiede in direzione porto e mentre mi accingevo ad attraversare la strada guardando alla mia destra per vedere se sopraggiungessero delle auto, visto che la strada è a senso unico, e girandomi con le spalle sulla mia strada, guardando un po' indietro, con la coda dell'occhio, ho notato che il era a terra. Non Pt_1 ho visto esattamente l'atto della caduta a terra, il era già a terra quando Pt_1
l'ho notato”; il teste ha aggiunto che il “era molto dolorante” e, quanto Pt_1 alle condizioni del marciapiede, ha precisato di aver visto “che il marciapiede era accidentato e il tombino appariva un po' sopraelevato”.
Ulteriore riscontro alle modalità di ricostruzione dell'evento allegate da parte attrice si rinviene nelle dichiarazioni che, nell'immediatezza del fatto, lo stesso ha reso agli operatori del 118 intervenuti, ai quali lo stesso ha riferito di Pt_1
“aver inciampato su un tombino mentre camminava”, così come riportato nella scheda di intervento compilata in quel frangente (all.
3-4 del ricorso).
La presenza della sporgenza del tombino è stata confermata anche dal consulente tecnico incaricato dall'attore, OM. , il quale, escusso Testimone_2 all'udienza del 18.11.2024, ha dichiarato quanto segue: “dalla mia relazione leggo che il dislivello era anche di più, forse 6 centimetri. Al momento del sopralluogo non ho notato nessun segnale di pericolo o di protezione. Ho visto che c'era un po' di sporcizia intorno al tombino e prima di prendere le misure ho un po' pulito per poter appoggiare la stecca del metro”. Si tratta di considerazioni del tutto analoghe a quelle esposte dal c.t.u., geom. nella propria relazione in Per_1 sede di procedimento di ATP.
Di particolare rilevanza è la circostanza, riferita dallo stesso secondo Tes_2 cui il , successivamente al sinistro per cui è causa, ha eseguito Controparte_1 interventi di manutenzione proprio sulla via in cui si è verificato il sinistro, al fine eliminare fonti di potenziale pericolo per i passanti, anche in considerazione del pagina 13 di 17 fatto che la via è sita in zona centrale di elevato passaggio (il teste ha così riferito: “siccome sono ritornato sul posto per un mio lavoro ho visto che la zona lì
è stata un po' rimessa a posto”).
In conclusiva sintesi, sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie può ritenersi sussistente la responsabilità esclusiva dell'Ente convenuto, posto che la sporgenza del tombino rappresentava un pericolo non prevedibile ed evitabile dall'attore, al quale nulla può essere imputato. Non sono, in effetti, rilevabili comportamenti anomali o colposi da parte della vittima che possano aver avuto un'efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso, tale da recidere od attenuare il collegamento causale tra la res in custodia (la strada comunale) e l'evento lesivo verificatosi (la caduta). Il tombino sporgeva (peraltro, in maniera solo parziale) per circa 6 cm, che rappresenta una misura non adeguatamente esigua per poter essere evitato con l'ordinario incedere, né così elevata per poter essere agevolmente percepito come un ostacolo. Oltretutto, nel caso di specie,
l'ostacolo è risultato particolarmente insidioso, in quanto la conformazione della sporgenza ha permesso il depositarsi di fogliame, che ha reso ancora meno visibile il rialzo rispetto al manto del marciapiede, tanto più che, come si evince dalle immagini fotografiche versate in atti, il tombino non aveva colore diverso rispetto all'asfalto di copertura, circostanza che avrebbe potuto rendere meglio percepibile l'insidia.
****** ****** ******
Quantificazione del danno
Passando ora alla liquidazione del danno, possono richiamarsi le conclusioni del
CTU nominato nell'ambito del procedimento di ATP, secondo cui dal sinistro sono derivati postumi permanenti in misura del 12-13% con I.T.T. di gg. 12; I.T.P. al
75% di gg. 25; I.T.P. al 50% di gg. 30 ed I.T.P. al 25% di gg. 68.
Il c.t.u. ha risposto in modo esaustivo e coerente ai quesiti formulati e nessuna osservazione è stata formulata dai consulenti di parte. Ritiene, pertanto, il giudicante di dover recepire integralmente le conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio.
pagina 14 di 17 Alla luce di tali considerazioni, nell'ottica di una valutazione equitativa del danno effettivo, ritiene il giudicante che la liquidazione del danno biologico e temporaneo debba comunque avvenire prendendo a riferimento gli importi standard indicati nella tabella milanese, includendo nel risarcimento oltre alla voce del danno cd. biologico dinamico-relazionale, anche la voce relativa alla sofferenza psicofisica interiore, avuto riguardo alle valutazioni espresse dal c.t.u. nella parte in cui evidenzia l'esistenza di reliquati dolorosi e, quindi, di uno stato di sofferenza psico-fisica.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle tabelle di Milano aggiornate all'anno
2024 e dell'età del danneggiato al momento del sinistro (68 anni) in relazione alla percentuale di invalidità del 12%, può essere liquidato l'importo di € 29.130,00 per danno biologico permanente e l'importo di € 7.216,25 per danno biologico temporaneo (parametrato sull'importo giornaliero di € 115,00, che è il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, comprensivo della componente per danno biologico/dinamicorelazionale e quella per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile).
Non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione, stante la mancata allegazione di elementi specifici che possano rendere motivata una personalizzazione distinta, in aggiunta alla componente morale e da limitazione alla vita di relazione già riconosciuta nella Tabella del Tribunale di Milano.
Il convenuto va, quindi, condannato a corrispondere all'attore la somma di €
36.346,25 (€ 29.130 + € 7.216,25), oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (sent. n.
1712/1995) sulla somma via via rivalutata dal verificarsi dell'evento di danno alla data della liquidazione. Dalla data della pronuncia, che ha operato la trasformazione da debito di valore in debito di valuta, decorrono gli interessi come per legge.
Quanto al danno patrimoniale, l'attore ha documentato le spese sostenute per i trattamenti sanitari e gli esborsi per medicinali, che il c.t.u. ha ritenuto congrui e pagina 15 di 17 giustificati. Essi ammontano a complessivi € 1.992,10. In particolare, possono ritenersi giustificate parte delle spese documentate nell'allegato n. 7 dell'atto introduttivo, in quanto in nesso di causa con il sinistro e congrue per entità
(trattasi, in particolare, delle spese sostenute per i trattamenti sanitari e gli esborsi per medicinali: visita ortopedica dott. fatt. 506/2022 per € 162,00; Per_5
EMG arto sup. sx. 9840/2022 per € 152,00; TK 73588-89-90 del 16.8.2022 per €
36,20; € 12,90, € 2,00; fatt. del 2.9.2022 di € 162,00; fatt. 810/2022 di €
162,00; fatt. 12419/2022 di € 112,00; fisioclinics fatt. 6359/2022 di € 294,00; fisioclinics fatt. 7246/2022 di € 221,00; fisioclinics fatt. 8792/2022 di € 148,00; fisioclinics fatt. 9099/2022 di € 148,00; TC torace fatt. 1272/2022 di € 140,00; visita pneumologica fatt. 19318/2022 di € 120,00; fatt. 9370/2022 di € 120,00).
Non risultano, invece, giustificate le spese per il trasporto (fatt. 25E del
22.6.2022 € 951,60 e fatt. 26E dell'8.7.2022 per € 1.024,80), tenuto conto del fatto che, in base alle stesse allegazioni attoree, il durante il periodo di Pt_1 malattia non ha svolto attività lavorativa. Non appare giustificata neppure la spesa di € 600,00 relativa all'ottica Venturi, per difetto di prova dei relativi fatti costitutivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore di causa (importo riconosciuto compreso nello scaglione di valore da € 26.001 a € 52.000), avuto riguardo ai valori medi per le fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€ 1.204,00) istruttoria (€
1.806,00) e decisionale (€ 2.905,00) e così per complessivi € 7.616,00, oltre spese generali, CPA ed iva se dovuta.
Quanto alle spese dell'ATP ante causam, queste devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e, “in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art.
pagina 16 di 17 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. civ. Sez. II° ord. n. 21085 del 19.7.2023).
Vanno, quindi, poste definitivamente a carico della parte soccombente le spese legali per il procedimento di ATP, liquidate in complessivi € 3.056,00, nonché le spese di c.t.u., come liquidate nella fase di ATP, oltre alle spese per il CTP geom. per € 1.024,80 (fatt. 44/2022) e quelle per il compenso relativo Testimone_2 alla consulenza del dott. per “assistenza CTU” nell'importo di € Persona_6
252,00, in quanto congrue e funzionali alla difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la responsabilità esclusiva del per i danni subiti dall'attore, condanna il convenuto al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore dell'attore, liquidati in complessivi € 36.087,25 per danno non patrimoniale ed in € 1.992,10 per danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali per il procedimento di ATP e per il presente giudizio, liquidate, rispettivamente, in € 3.056,00 per compenso e in € 259,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compenso e in € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, Cpa ed IVA come per legge, oltre alle spese sostenute per la difesa in giudizio, liquidate in € 1.024,80 per la consulenza prestata dal geom. e in € 252,00 per la consulenza prestata dal Testimone_2 dott. Persona_6
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., così come liquidate nella fase di ATP.
Così deciso in Pesaro, il 9.4.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
pagina 17 di 17