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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 756/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 47/2024 depositato il 06/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Partinico - Piazza Umberto I N. 3 90047 Partinico PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019-2675 DEL 19.05.2023 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna l'Avviso di accertamento IMU 2019 n. IMU_2019-2675 emesso dal Comune di Partinico, che conviene in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2.
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento IMU 2019 per un importo complessivo di € 27.269,00, sostenendo di non essere soggetto passivo in quanto non titolare di alcun diritto reale sugli immobili oggetto di imposizione.
Il Comune chiede il rigetto del ricorso, sostenendo invece che:
il ricorrente risiede stabilmente nell'immobile dal 1995; dagli accertamenti risulta che ha avuto la disponibilità dei terreni e dell'immobile, avendovi realizzato opere e impianti (impianto di frantumazione, successivamente villa destinata alla famiglia); una sentenza civile/penale del Tribunale di Palermo conferma tale disponibilità di fatto;
il possesso rilevante ai fini IMU coincide con l'“esercizio di fatto di un diritto reale”, come da giurisprudenza richiamata sia dal Comune sia dal ricorrente stesso (Cass. 2966/2022; Cass. 6064/2017;
Cass. 7800/2019).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La controversia ruota attorno al concetto di possesso fiscalmente rilevante. Secondo il combinato disposto dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dell'art. 9, comma 1, D.lgs. 23/2011, l'IMU colpisce il soggetto che detiene il potere di fatto sulla cosa in modo corrispondente alla titolarità di un diritto reale. La giurisprudenza di legittimità – espressamente richiamata dagli atti delle parti – ha chiarito in più occasioni che:
il possesso è “potere di fatto corrispondente al contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale” (Cass.
2966/2022) non è necessario che tale potere trovi fondamento in un valido titolo civilistico;
è sufficiente che il soggetto si comporti come proprietario o come titolare di un diritto reale, traendone utilità piena e esclusiva;
persino nelle ipotesi di occupazione senza titolo, il “possesso” può essere fiscalmente imputato.
Il Comune ha documentato che:
il sig. Ricorrente_1 risiede anagraficamente nell'immobile dal 03/04/1995; sull'area e sul fabbricato ha realizzato o comunque mantenuto strutture e opere durevoli (impianto di frantumazione, poi villa) come emerge dal decreto del 27.07.2004 del Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione;
il ricorrente ha esercitato una disponibilità piena, continuativa e non occasionale sugli immobili, incompatibile con una mera detenzione precaria. A maggior conferma di quanto dichiarato dall'Ente è stato prodotto il predetto decreto del Tribunale di Palermo del 27.07.2004, dal quale si evince chiaramente che il sig. Ric._1 aveva la disponibilità dei terreni tanto da impiantarvi un impianto di frantumazione e successivamente una villa adibita ad abitazione della propria famiglia. Tutti questi elementi integrano gli estremi del “possesso” richiesto dalla normativa IMU e dalla giurisprudenza.
Il ricorrente ha prodotto visure catastali storiche per sostenere la titolarità dei beni in capo a terzi.
Le visure;
tuttavia, non contrastano il fatto che il ricorrente abbia possesso di fatto, nonostante la formale intestazione catastale a terzi. Il quadro probatorio prodotto dal Comune prevale in quanto è corroborato da sentenza giudiziaria e coerente con la nozione di possesso rilevante ai fini tributari, peraltro neppure smentito dalla parte ricorrente e comunque pienamente provato. L'avviso risulta dunque legittimo, non sussistendo alcuna delle dedotte violazioni dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
1. Rigetta il ricorso
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 oltre accessori di legge, a favore del Comune di Partinico
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 47/2024 depositato il 06/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Partinico - Piazza Umberto I N. 3 90047 Partinico PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019-2675 DEL 19.05.2023 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna l'Avviso di accertamento IMU 2019 n. IMU_2019-2675 emesso dal Comune di Partinico, che conviene in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2.
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento IMU 2019 per un importo complessivo di € 27.269,00, sostenendo di non essere soggetto passivo in quanto non titolare di alcun diritto reale sugli immobili oggetto di imposizione.
Il Comune chiede il rigetto del ricorso, sostenendo invece che:
il ricorrente risiede stabilmente nell'immobile dal 1995; dagli accertamenti risulta che ha avuto la disponibilità dei terreni e dell'immobile, avendovi realizzato opere e impianti (impianto di frantumazione, successivamente villa destinata alla famiglia); una sentenza civile/penale del Tribunale di Palermo conferma tale disponibilità di fatto;
il possesso rilevante ai fini IMU coincide con l'“esercizio di fatto di un diritto reale”, come da giurisprudenza richiamata sia dal Comune sia dal ricorrente stesso (Cass. 2966/2022; Cass. 6064/2017;
Cass. 7800/2019).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La controversia ruota attorno al concetto di possesso fiscalmente rilevante. Secondo il combinato disposto dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dell'art. 9, comma 1, D.lgs. 23/2011, l'IMU colpisce il soggetto che detiene il potere di fatto sulla cosa in modo corrispondente alla titolarità di un diritto reale. La giurisprudenza di legittimità – espressamente richiamata dagli atti delle parti – ha chiarito in più occasioni che:
il possesso è “potere di fatto corrispondente al contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale” (Cass.
2966/2022) non è necessario che tale potere trovi fondamento in un valido titolo civilistico;
è sufficiente che il soggetto si comporti come proprietario o come titolare di un diritto reale, traendone utilità piena e esclusiva;
persino nelle ipotesi di occupazione senza titolo, il “possesso” può essere fiscalmente imputato.
Il Comune ha documentato che:
il sig. Ricorrente_1 risiede anagraficamente nell'immobile dal 03/04/1995; sull'area e sul fabbricato ha realizzato o comunque mantenuto strutture e opere durevoli (impianto di frantumazione, poi villa) come emerge dal decreto del 27.07.2004 del Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione;
il ricorrente ha esercitato una disponibilità piena, continuativa e non occasionale sugli immobili, incompatibile con una mera detenzione precaria. A maggior conferma di quanto dichiarato dall'Ente è stato prodotto il predetto decreto del Tribunale di Palermo del 27.07.2004, dal quale si evince chiaramente che il sig. Ric._1 aveva la disponibilità dei terreni tanto da impiantarvi un impianto di frantumazione e successivamente una villa adibita ad abitazione della propria famiglia. Tutti questi elementi integrano gli estremi del “possesso” richiesto dalla normativa IMU e dalla giurisprudenza.
Il ricorrente ha prodotto visure catastali storiche per sostenere la titolarità dei beni in capo a terzi.
Le visure;
tuttavia, non contrastano il fatto che il ricorrente abbia possesso di fatto, nonostante la formale intestazione catastale a terzi. Il quadro probatorio prodotto dal Comune prevale in quanto è corroborato da sentenza giudiziaria e coerente con la nozione di possesso rilevante ai fini tributari, peraltro neppure smentito dalla parte ricorrente e comunque pienamente provato. L'avviso risulta dunque legittimo, non sussistendo alcuna delle dedotte violazioni dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
1. Rigetta il ricorso
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 oltre accessori di legge, a favore del Comune di Partinico
Il Relatore Il Presidente