Articolo 159 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 158Articolo 160
Versione
14 aprile 1979
Art. 159.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Entrata in vigore il 14 aprile 1979