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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17291 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile - in persona del giudice dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., ult. comma, nella causa civile in I° grado iscritta al n° 48087/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza in presenza del 25.11.2025, vertente
TRA
(CF , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Angelo Lanza (CF , giusta C.F._2
procura in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Franco Sacchetti, 9, pec:
; - ricorrente;
Email_1
E
- (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Ing. , con sede in Roma, Via Giulio Caccini n. 1, CP_2
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Gaetano Donizetti n. 20, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Marini (PEC Email_2
dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - resistente;
E CONTRO
- C.F./P.I. , con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Roma, Via Parigi, n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_4
in atti, dall'Avv. Domenico Morabito (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe
Mazzini n. 134 (P.E.C. ) Email_3
– terza chiamata;
E CONTRO
(C.F. , con sede in Mogliano Controparte_5 P.IVA_3
Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona dell'amministratore delegato, Sig. e del dirigente, Sig. Controparte_6 CP_7
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Gentile (C.F.
[...]
), in virtù di procura generale alle liti rilasciata C.F._4
per atto Notaio rep. 186905 racc. 30367 del Persona_1
18 dicembre 2014 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
- terza chiamata;
Email_4
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051/2043 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 25.11.2025 le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha riservato la decisione ai sensi dell' art 281 sexies c.p.c. ult. comma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies, c.p.c. esponeva che: Parte_1
- il 9 febbraio 2024 alle 9.40, in compagnia della figlia e altri testimoni, scopriva che un albero di oltre 20 metri era caduto sopra il proprio autoveicolo Fiat Punto DL821DE, parcheggiato in Roma alla via F. Belloni, all'altezza del civico 24, radicato presso il parco di CP_1
- sul luogo interveniva la Polizia Locale Gruppo VIII, che redigeva verbale, confermando che la proprietà del terreno era della convenuta;
- l'evento cagionava gravi danni al veicolo per un importo preventivato di
€ 13.009,70, nonché all'istante per il mancato utilizzo del mezzo dalla data del sinistro fino a quella del risarcimento;
- nonostante la diffida dell'8 aprile 2024 e l'invito alla negoziazione assistita del 9 maggio 2024, la convenuta non provvedeva al risarcimento del danno;
- così concludeva la ricorrente:
“1) accertata e dichiarata la responsabilità oggettiva della proprietaria convenuta dell'immobile e dell'albero quale pertinenza per i danni cagionati all'attrice;
2) condannare la resistente al pagamento della somma di €
13.009,70, oltre interessi e rivalutazione, oltre danno da indisponibilità del mezzo.
Con condanna alle spese di lite del presente procedimento da distrarsi.
Oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi da ogni singola causale”.
Si costituiva il , impugnando e contestando ogni Controparte_1
contraria istanza e deduzione poiché infondata in fatto ed in diritto, assumendo la sua mancanza di responsabilità, atteso che la porzione di terreno da dove si assume (ma non si prova) essere caduto l'albero, era stato oggetto di interventi previsti nel contratto di appalto, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il giorno 09/08/2023, serie 3 n. 1961, in forza del quale con verbale di consegna ed inizio lavori del
31/07/2023, la Società appaltatrice era stata Controparte_3
immessa nel possesso esclusivo delle aree de quibus, al momento del sinistro il possesso e la custodia dei luoghi ove era avvenuto il fatto incombevano esclusivamente in capo alla summenzionata Società appaltatrice, tanto più che questa aveva proceduto e provvedeva in totale autonomia all'esecuzione delle opere oggetto del contratto, senza alcuna ingerenza e/o intervento del Consorzio committente, inoltre era possibile ipotizzare che la caduta fosse riconducibile proprio ai lavori che si stavano eseguendo sull'appezzamento di terreno in questione, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_3
per essere garantita e manlevata da ogni e qualsiasi eventuale
[...]
pretesa, evidenziando la carenza delle allegazioni poste a corredo dell'atto introduttivo, contestando anche il quantum della pretesa attorea, fondato su un mero preventivo di spesa, evidenziando che la vettura danneggiata era stata immatricolata il 31.7.2007 e dunque era vecchia di 17 anni al momento dell'evento ed il valore di mercato oscillava tra un minimo di € 2.000,00 ed un massimo di € 2.500,00, assumendo il totale difetto di prova del lamentato danno da fermo tecnico, così infine concludendo,
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente autorizzare la chiamata in causa del terzo siccome formulata e differire l'udienza di prima comparizione;
- nel merito rigettare tutte le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto;
- sempre nel merito, nella denegata ipotesi di condanna a qualsiasi titolo ed in qualsiasi misura del a favore della Controparte_1
ricorrente, accertare e dichiarare che la terza chiamata in causa
è tenuta a garantire e manlenvare il Controparte_3 CP_1
medesimo da ogni e qualsiasi richiesta e pretesa formulata nel presente giudizio nei suoi confronti.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_3
eccependo la nullità dell'atto e l'infondatezza della domanda attorea, evidenziando che la ricorrente sembrava voler invocare la responsabilità ex art. 2051 c.c., senza però offrire alcuna prova che il
[...]
era il proprietario del terreno ove insisteva l'arbusto che CP_1
nella sua caduta investiva la sua vettura, rilevando che la parte non aveva nemmeno provato di essere proprietaria della vettura in questione, non aveva peraltro la parte attrice offerto alcuna emergenza istruttoria in grado di dare come acquisite e certe le ragioni in fatto e diritto che legittimerebbero il diritto al risarcimento, in violazione dell'art. 163
c.p.c., contestando anche il quantum della pretesa attorea, contestando altresì gli assunti del posti a fondamento della Controparte_1
chiamata in causa, assumendo l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento della detta chiamata in causa per l'eventuale manleva, evidenziando, a riprova del fatto che al momento dell'evento non si stavano eseguendo interventi su quell'area da parte dell'impresa che la determina della Polizia Roma Capitale del Controparte_3
19 febbraio 2024 istituiva il divieto di sosta in via Francesco Belloni solamente a decorrere dal 26 febbraio 2024 e pertanto solo dopo tale data iniziavano i lavori programmati nell'area ove insisteva l'alberatura de qua, chiedendo in ogni caso di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere da Controparte_5
questa manlevata in caso di soccombenza, così infine concludendo:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale, ogni contraria eccezione, ragione
e conclusione disattesa:
1) In via preliminare autorizzare la chiamata in causa del terzo per i motivi dedotti nel presente atto, Controparte_5
differendo l'udienza già fissata per la data del 08/04/2025 dinanzi al G.I. Dott.ssa Emanuela Schillaci, per consentirne la chiamata in giudizio; 2) dichiarare la nullità ex art. 163 c.p.c. del ricorso introduttivo, per i motivi esposti nel presente atto;
3) Nel merito rigettare, in ogni caso, la domanda formulata dalla parte ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto e carente sotto il profilo probatorio;
4) Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda introduttiva, dichiarare la estraneità nella causazione del danno della terza chiamata in causa per tutte le ragioni esposte e documentate nel presente giudizio.
5) In via di estremo subordine, ove venisse accertata la responsabilità della nella causazione Controparte_3
dell'evento dedotta da parte ricorrente, accertare e dichiarare tenuta al pagamento diretto di tutti i danni ritenuti di giustizia la
Compagnia Assicuratrice e comunque Controparte_5
dichiarare la stessa Compagnia Assicuratrice tenuta a manlevare la da ogni pretesa formulata dalla ricorrente Controparte_3
nei con-fronti delle parti costituite.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima Controparte_5
si costituiva, rilevando che la è assicurata con Controparte_3
(già in virtù della Controparte_5 Controparte_8
citata polizza “ n. Controparte_9
05113712000367 stipulata in data 12 aprile 2020, evidenziando che la
Polizza in questione, nella Sezione Responsabilità civile generale, all'art.
RCT1, prevede che la compagnia assicurativa “si obbliga a tenere indenne
l' , nel limite del massimale Assicurato e fermi i limiti di Parte_2
indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi
e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per: • morte e lesioni personali;
• distruzione o deterioramento materiale di cose;
in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata, purché svolta direttamente dall' o dagli addetti dell ”, Parte_2 Parte_2
sottolineando che l'attività in questione consiste nel “giardinaggio e silvicoltura (con abbattimento di piante) – con attività di installazione, manutenzione, riparazione, presso terzi”, evidenziando come, nel caso di specie, non era dimostrato che la caduta dell'albero fosse derivata dai lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice anzi, al contrario, risultava per tabulas che l'albero si trovasse in un'area non ancora raggiunta dall'intervento manutentivo dell'assicurata, come ricavabile dalla determina della Polizia Roma Capitale del 19 febbraio 2024, evidenziando dunque, l'estraneità dell'assicurata ai fatti contestati e, di conseguenza, la propria carenza di legittimazione passiva, per assenza di copertura assicurativa, nonché la carenza di legittimazione passiva della non risultando che la ditta appaltatrice Controparte_3
avesse acquisito il possesso e la custodia del parco, vista anche l'ampiezza dell'area oggetto di appalto e la molteplicità degli interventi da eseguire che colliderebbe con qualsivoglia passaggio tout court del possesso e della custodia dell'intera area, non essendo dimostrata alcuna correlazione tra il fatto oggetto di causa e i lavori svolti dalla ditta appaltatrice, inoltre, solo a decorrere dal 26 febbraio 2024, iniziavano i lavori programmati nell'area in cui insisteva l'albero coinvolto nel sinistro, dunque, secondo il programma concordato con Controparte_3
la stessa stazione appaltante, il 19 febbraio 2024 non aveva la disponibilità dell'area in cui si era verificato il sinistro, contestando anche la pretesa attorea, infondata e non provata, evidenziando in ogni caso la presenza, nel contratto assicurativo, di un limite di indennizzo e applicazione di scoperto, così da ultimo concludendo:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ed in ogni caso rigettare Controparte_5
la domanda di manleva avanzata da nei Controparte_3
confronti della esponente, per assenza della copertura assicurativa;
in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra perché infondate in fatto e in diritto Parte_1
e, comunque, non provate e, in ogni caso, rigettare ogni domanda e pretesa avanzata nei confronti della dal Controparte_3
e/o da qualsiasi altra parte del presente Controparte_1
giudizio; in via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna della
[...]
e di accertamento dell'operatività della polizza CP_3
reclamata n. 05113712000367, limitare la condanna in manleva di
tenendo conto dello scoperto contrattuale e Controparte_5
dei limiti di cui in parte motiva.
Con vittoria di spese e compensi di legge”.
La causa, documentalmente istruita, era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025 e in detta udienza il giudice riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame del rapporto dell'autorità versato in atti, può agevolmente evincersi che in data 9.2.2024 la vettura Fiat Punto tg. DL821DE, parcheggiata in via F. Belloni 24 a Roma, era travolta e danneggiata da un albero che, cadendo, si abbatteva sulla vettura in sosta. Ciò posto, parte attrice non si è offerta di provare la propria legittimazione attiva e la legittimazione passiva del convenuto. CP_1
La legittimazione attiva di parte attrice emerge tuttavia dalla documentazione versata in atti dalla difesa del convenuto
[...]
che ha prodotto il certificato PRA della vettura CP_1
incidentata, dal quale risulta, effettivamente, che la vettura era intestata a , odierna attrice. Parte_1
Quanto alla legittimazione passiva del non Controparte_1
emergono elementi tali da far ritenere provato che l'albero che crollò sull'automobile in sosta insistesse nella proprietà gestita dal CP_1
convenuto.
Nulla è dato evincere, sul punto, dall'esame del rapporto dei vigili intervenuti sul luogo del fatto.
Nemmeno sono state prodotte fotografie volte ad illustrare lo stato dei luoghi e la posizione dell'albero caduto (a nulla valendo, a tal fine, che
Roma Capitale, a seguito di richiesta dei danni, abbia rappresentato in una nota del 21.5.2024, che “ … l'area dalla quale è caduto l'albero è di proprietà del …”). Controparte_1
Ne consegue che, avendo il contestato la propria CP_1
legittimazione passiva, rilevato che la parte istante non si è peritata di depositare in atti documentazione attestante la posizione dell'albero e, di conseguenza, la proprietà dello stesso (e il potere di custodia), ne deriva che la domanda, come proposta, deve essere rigettata.
Le domande di manleva restano assorbite.
L'esito del giudizio e gli accertamenti in fatto giustificano la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
dichiara assorbite le domande di manleva Controparte_1
avanzate dal nei confronti della e da CP_1 Controparte_3
quest'ultima nei confronti di e compensa fra le Controparte_5
parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 9.12.2025. Il Giudice