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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/01/2024, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 2009/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato a norma dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
“ , Parte_1 Parte_2
”, ,
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Paone e Daniele Piazza ed Pt_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori a Chiavari (Genova) Corso Garibaldi
n. 9/4A,
-attori-
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Controparte_1
Bossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Via Manzoni
n. 46,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
1 *Per gli attori “ , Parte_1 [...]
”, Parte_2 Parte_1 Parte_2
, come in memoria conclusiva:
[...] Parte_2
“a) in via principale: dichiarare nulli, annullare e comunque revocare l'ordinanza
ingiunzione e il contestuale atto di irrogazione di sanzione accessoria, oggetto di ricorso,
con conseguente annullamento della sanzione principale e accessoria (in accoglimento
del primo motivo) ovvero della sola sanzione accessoria, previa occorrendo
disapplicazione dell'art. 19 co. 3 del disciplinare integrativo del REO dell Parte_3
– anno 2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell n. 11 del
[...] CP_2
21/3/22 (in accoglimento del secondo motivo);
b) in via alternativa: in accoglimento del terzo motivo, dichiarare comunque nulla,
annullare e revocare le sanzioni principale e accessoria;
c) in subordine, occorrendo rideterminare nel minimo edittale la sola sanzione pecuniaria,
con ogni conseguente pronuncia;
d) in ogni caso, con vittoria di spese”.
*Per il convenuto come in memoria Controparte_1
conclusiva:
“si insiste per il rigetto del ricorso o, in subordine, per la declaratoria di estinzione del
giudizio per sopravvenuto difetto di interesse concreto ad agire (o per la ragione meglio
vista) o, nel denegato caso di suo accoglimento, per la compensazione delle spese di
lite”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
2 Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2021 “ , Parte_1
”, Parte_2 Parte_1 [...]
, proponevano opposizione avverso il Parte_2 Parte_2
provvedimento sanzionatorio adottato dall' in seguito Controparte_3
all'accertamento espletato dalla di cui al verbale n. Organizzazione_1
47/2022 per violazione dell'art. 22 del DM del 24.02.2015.
A sostegno dell'opposizione parte attrice esponeva in fatto che la società ''Il Pontiletto'',
svolgendo attività di servizi nel settore della nautica da diporto, compresa la locazione di imbarcazioni da diporto, concedeva, con sottoscrizione di apposito contratto di locazione giornaliera, al sig. l'imbarcazione n. 9, destinata ad un utente esperto, Controparte_4
munito di idonea patente nautica, il quale ha restituito a fine giornata l'imbarcazione senza null'altro riferire. In seguito alla suddetta locazione, alla ricorrente veniva notificato verbale n. 47/2022 nel quale l'ufficio di Levanto riferiva di aver elevato contestazione al Org_2
sig. perché navigava in zona C delle 5 terre su imbarcazione priva di autorizzazione CP_4
all'accesso e la società ''Il Pontiletto'', individuata come coobbligata in solido, restava in attesa della notifica della sanzione pecuniaria per procedere al pagamento e poi chiederne il rimborso al trasgressore. In data 23.9.2022, invece, venivano notificati due distinti atti:
ordinanza di ingiunzione per il fatto contestato al trasgressore, individuando ''Il Parte_1
come coobbligato, e una sanzione accessoria, prot. U. 23.9.22 n. 9522, del divieto di partecipare al bando o di presentare domanda per l'assegnazione delle autorizzazioni dell'Ente per i due successivi anni solari, nella quale la società risulta essere individuata quale trasgressore e contro la quale proponeva formale opposizione.
''Il adduceva a sostegno della sua opposizione i seguenti motivi: Parte_1
1. Omessa contestazione degli estremi della violazione prima dell'irrogazione della sanzione e assenza e contraddittorietà della motivazione;
3 2. Violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria ed illegittimità della sanzione accessoria irrogata;
Parte
3. Insussistenza dell'esercizio di attività di locazione all'interno dell' poiché il trasgressore identificato negli atti è il sig. e non la società locatrice. CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l Controparte_3
che contestava quando dedotto da parte ricorrente e eccependo l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Con ordinanza del 13.02.2023, il Giudice sospendeva l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria e fissava l'udienza per la discussione della causa e la pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c.
Osservato
*Il ricorso proposto da parte ricorrente è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In particolare, risulta fondato il secondo motivo di cui all'atto introduttivo ovvero la violazione del principio di legalità stante l'assenza di una legge che legittimi l
[...]
ad irrogare sanzioni atipiche diverse da quella Controparte_3
pecuniaria. Orbene, come già esposto nell'ordinanza del 13.2.2023, che si intende integralmente qui riportata, nessuna delle normative citate da parte resistente nei propri scritti difensivi legittima l'ente ad irrogare la sanzione accessoria del divieto di partecipare al bando per l'assegnazione delle autorizzazioni dell' Organizzazione_3
Terre . In tali termini, l'art. 30, co. 2 L. N. 394/1991, fonte primaria Organizzazione_4
che legittima l'Ente ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette, non legittima, di converso, l'ente ad irrogare sanzioni accessorie di tipo diverso rispetto a quelle pecuniarie.
Parte convenuta cita un florido quadro normativo in base al quale la Legge, per le Aree
Marine Protette, demanda a fonti secondarie la possibilità di prevedere e regolamentare
4 divieti e limitazioni in relazione alle attività da svolgere o sottoporre le stesse a particolari autorizzazioni. Da queste premesse, parte convenuta deduce la possibilità che le predette fonti secondarie possano quindi prevedere deroghe ai divieti generali previsti dalla Legge
e, di conseguenza, prevedere sanzioni per le violazioni commesse. Questa deduzione proposta si scontra con il dettato normativo di cui alla L. n. 394/1991 che fa esclusivo riferimento alla possibilità per l'Ente di irrogare 'sanzioni amministrative pecuniarie' e non anche a sanzioni di altro tipo tale per cui se la Legge consente all'Ente di individuare attraverso fonti secondarie divieti e limitazioni specifiche per la propria Area Marina
Protetta di competenza ciò non permette di dedurre che, in caso di violazione, l'Ente sia legittimato ad individuare sanzioni accessorie diverse da quella pecuniaria, poiché il dettato normativo al quale parte convenuta fa riferimento si riferisce a deroghe relative ai soli divieti ed alle sole limitazioni ma non anche a deroghe in materia di sanzioni.
Tutto ciò premesso il ricorso deve essere accolto.
*Il Giudice deve annullare l'ordinanza di irrogazione di sanzione amministrativa accessoria
Protocollo n. 0009522 del 23.09.2022 pronunciata dal Controparte_1
.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore degli attori
(creditori solidali), ed a carico del convenuto, nella misura di Euro 2.906,00 oltre accessori a titolo di onorari, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 in ragione delle limitate questioni di diritto e di fatto oggetto di causa, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di complessità bassa), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
A) Annulla l'ordinanza di irrogazione di sanzione amministrativa accessoria Protocollo n.
0009522 del 23.09.2022 pronunciata dal . Controparte_1
5 B) Condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
P processuali a favore di , Parte_1 [...]
”, Parte_2 Parte_1 [...]
, liquidandole in Euro 2.906,00 oltre accessori Parte_2 Parte_2
a titolo di onorari.
La Spezia, 18.01.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato a norma dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
“ , Parte_1 Parte_2
”, ,
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Paone e Daniele Piazza ed Pt_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori a Chiavari (Genova) Corso Garibaldi
n. 9/4A,
-attori-
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Controparte_1
Bossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Via Manzoni
n. 46,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
1 *Per gli attori “ , Parte_1 [...]
”, Parte_2 Parte_1 Parte_2
, come in memoria conclusiva:
[...] Parte_2
“a) in via principale: dichiarare nulli, annullare e comunque revocare l'ordinanza
ingiunzione e il contestuale atto di irrogazione di sanzione accessoria, oggetto di ricorso,
con conseguente annullamento della sanzione principale e accessoria (in accoglimento
del primo motivo) ovvero della sola sanzione accessoria, previa occorrendo
disapplicazione dell'art. 19 co. 3 del disciplinare integrativo del REO dell Parte_3
– anno 2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell n. 11 del
[...] CP_2
21/3/22 (in accoglimento del secondo motivo);
b) in via alternativa: in accoglimento del terzo motivo, dichiarare comunque nulla,
annullare e revocare le sanzioni principale e accessoria;
c) in subordine, occorrendo rideterminare nel minimo edittale la sola sanzione pecuniaria,
con ogni conseguente pronuncia;
d) in ogni caso, con vittoria di spese”.
*Per il convenuto come in memoria Controparte_1
conclusiva:
“si insiste per il rigetto del ricorso o, in subordine, per la declaratoria di estinzione del
giudizio per sopravvenuto difetto di interesse concreto ad agire (o per la ragione meglio
vista) o, nel denegato caso di suo accoglimento, per la compensazione delle spese di
lite”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
2 Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2021 “ , Parte_1
”, Parte_2 Parte_1 [...]
, proponevano opposizione avverso il Parte_2 Parte_2
provvedimento sanzionatorio adottato dall' in seguito Controparte_3
all'accertamento espletato dalla di cui al verbale n. Organizzazione_1
47/2022 per violazione dell'art. 22 del DM del 24.02.2015.
A sostegno dell'opposizione parte attrice esponeva in fatto che la società ''Il Pontiletto'',
svolgendo attività di servizi nel settore della nautica da diporto, compresa la locazione di imbarcazioni da diporto, concedeva, con sottoscrizione di apposito contratto di locazione giornaliera, al sig. l'imbarcazione n. 9, destinata ad un utente esperto, Controparte_4
munito di idonea patente nautica, il quale ha restituito a fine giornata l'imbarcazione senza null'altro riferire. In seguito alla suddetta locazione, alla ricorrente veniva notificato verbale n. 47/2022 nel quale l'ufficio di Levanto riferiva di aver elevato contestazione al Org_2
sig. perché navigava in zona C delle 5 terre su imbarcazione priva di autorizzazione CP_4
all'accesso e la società ''Il Pontiletto'', individuata come coobbligata in solido, restava in attesa della notifica della sanzione pecuniaria per procedere al pagamento e poi chiederne il rimborso al trasgressore. In data 23.9.2022, invece, venivano notificati due distinti atti:
ordinanza di ingiunzione per il fatto contestato al trasgressore, individuando ''Il Parte_1
come coobbligato, e una sanzione accessoria, prot. U. 23.9.22 n. 9522, del divieto di partecipare al bando o di presentare domanda per l'assegnazione delle autorizzazioni dell'Ente per i due successivi anni solari, nella quale la società risulta essere individuata quale trasgressore e contro la quale proponeva formale opposizione.
''Il adduceva a sostegno della sua opposizione i seguenti motivi: Parte_1
1. Omessa contestazione degli estremi della violazione prima dell'irrogazione della sanzione e assenza e contraddittorietà della motivazione;
3 2. Violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria ed illegittimità della sanzione accessoria irrogata;
Parte
3. Insussistenza dell'esercizio di attività di locazione all'interno dell' poiché il trasgressore identificato negli atti è il sig. e non la società locatrice. CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l Controparte_3
che contestava quando dedotto da parte ricorrente e eccependo l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Con ordinanza del 13.02.2023, il Giudice sospendeva l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria e fissava l'udienza per la discussione della causa e la pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c.
Osservato
*Il ricorso proposto da parte ricorrente è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In particolare, risulta fondato il secondo motivo di cui all'atto introduttivo ovvero la violazione del principio di legalità stante l'assenza di una legge che legittimi l
[...]
ad irrogare sanzioni atipiche diverse da quella Controparte_3
pecuniaria. Orbene, come già esposto nell'ordinanza del 13.2.2023, che si intende integralmente qui riportata, nessuna delle normative citate da parte resistente nei propri scritti difensivi legittima l'ente ad irrogare la sanzione accessoria del divieto di partecipare al bando per l'assegnazione delle autorizzazioni dell' Organizzazione_3
Terre . In tali termini, l'art. 30, co. 2 L. N. 394/1991, fonte primaria Organizzazione_4
che legittima l'Ente ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette, non legittima, di converso, l'ente ad irrogare sanzioni accessorie di tipo diverso rispetto a quelle pecuniarie.
Parte convenuta cita un florido quadro normativo in base al quale la Legge, per le Aree
Marine Protette, demanda a fonti secondarie la possibilità di prevedere e regolamentare
4 divieti e limitazioni in relazione alle attività da svolgere o sottoporre le stesse a particolari autorizzazioni. Da queste premesse, parte convenuta deduce la possibilità che le predette fonti secondarie possano quindi prevedere deroghe ai divieti generali previsti dalla Legge
e, di conseguenza, prevedere sanzioni per le violazioni commesse. Questa deduzione proposta si scontra con il dettato normativo di cui alla L. n. 394/1991 che fa esclusivo riferimento alla possibilità per l'Ente di irrogare 'sanzioni amministrative pecuniarie' e non anche a sanzioni di altro tipo tale per cui se la Legge consente all'Ente di individuare attraverso fonti secondarie divieti e limitazioni specifiche per la propria Area Marina
Protetta di competenza ciò non permette di dedurre che, in caso di violazione, l'Ente sia legittimato ad individuare sanzioni accessorie diverse da quella pecuniaria, poiché il dettato normativo al quale parte convenuta fa riferimento si riferisce a deroghe relative ai soli divieti ed alle sole limitazioni ma non anche a deroghe in materia di sanzioni.
Tutto ciò premesso il ricorso deve essere accolto.
*Il Giudice deve annullare l'ordinanza di irrogazione di sanzione amministrativa accessoria
Protocollo n. 0009522 del 23.09.2022 pronunciata dal Controparte_1
.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore degli attori
(creditori solidali), ed a carico del convenuto, nella misura di Euro 2.906,00 oltre accessori a titolo di onorari, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 in ragione delle limitate questioni di diritto e di fatto oggetto di causa, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di complessità bassa), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
A) Annulla l'ordinanza di irrogazione di sanzione amministrativa accessoria Protocollo n.
0009522 del 23.09.2022 pronunciata dal . Controparte_1
5 B) Condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
P processuali a favore di , Parte_1 [...]
”, Parte_2 Parte_1 [...]
, liquidandole in Euro 2.906,00 oltre accessori Parte_2 Parte_2
a titolo di onorari.
La Spezia, 18.01.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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