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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice Rel. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3750/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Martina Brutti come da mandato difensivo in atti
RICORRENTE contro
) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Mico Ghirlanda come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le conformi conclusioni per la pronuncia di separazione personale.
Conclusioni del PM: “ Si associa”
pagina 1 di 2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva a norma dell'art. 709 bis c.p.c.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ZEVIO perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
Il Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice Rel. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3750/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Martina Brutti come da mandato difensivo in atti
RICORRENTE contro
) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Mico Ghirlanda come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le conformi conclusioni per la pronuncia di separazione personale.
Conclusioni del PM: “ Si associa”
pagina 1 di 2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva a norma dell'art. 709 bis c.p.c.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ZEVIO perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
Il Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 2 di 2