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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1864.2021 del Ruolo Generale a.c.
TRA
LE ME, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall' Avv. Lauretta Gabriella, presso lo studio della quale elett.te domicilia in Trecase (NA) alla Via Vesuvio n. 43
- ricorrente -
E INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dai funzionari De Simone Sorrentino Ciro, Collaro Raffaela, Peluso Ilaria e Aprea Pasquale giusta procura generale alle liti, elett.te domiciliato come in atti resistente -
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 26.04.2021, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10.03.2021 con cui l'INPS rigettava la domanda proposta in data 23/06/2020 di riconoscimento della pensione di invalidità civile al fine di vedersi riconoscere lo stato di cieco civile parziale. Parte ricorrente, a fondamento della propria pretesa, ha evidenziato di essere già titolare di pensione di inabilità civile dal mese di ottobre 2011, in virtù della sentenza n. 633/14 con cui il Tribunale di Torre Annunziata, recependo le conclusioni rassegnate dal CTU, dott.ssa Apicella Anna, riconosceva la ricorrente inabile al 100% per la contestuale presenza di diverse minorazioni invalidanti tra cui la marcata riduzione del visus bilaterale maculare. Sulla base di tali premesse, parte ricorrente, esperito con esito negativo il ricorso amministrativo, ha adito il Giudice del Lavoro onde ottenere la condanna dell'Inps alla corresponsione della relativa prestazione di legge, dei ratei maturati e non riscossi, oltre accessori come per legge, nonché agli interessi legali avendo la medesima diritto di percepire la pensione di cieco parziale e la relativa indennità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Si è costituito l'Inps che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso. All'esito dell'espletamento della CTU medico legale e del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione. La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate. E' noto che la sentenza n. 346/1989 della Corte Costituzionale ha sancito il principio che la cecità parziale (c.d. minorazione plurivalente) concorre con altre minorazioni a determinare lo stato d'inabilità totale. Orbene, venendo al caso che ci occupa, va rilevato che la consulenza tecnica espletata nel corso del presente giudizio ha fugato ogni dubbio circa la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della prestazione oggetto di causa, sconfessando quanto argomentato dall'Istituto di previdenza che ha motivato il rigetto della domanda amministrativa sull'errata convinzione della insussistenza della pluriminorazione. In vero, il CTU VA EL ha chiarito che non possono essere condivise le argomentazioni che hanno indotto la CML Inps a negare la prestazione atteso che dalla documentazione medica agli atti sin dal 2020
(epoca della domanda amministrativa) sussiste lo status di cieca civile parziale e di invalida ultra sessantacinquenne con difficoltà gravi a compiere gli atti della vita quotidiana. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata. In applicazione degli esposti principi di diritto e dell'accertamento medico legale condiviso da questo Giudice, la ricorrente possiede il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire della prestazione richiesta.
Pag. 2 di 3 Per le ragioni esposte la domanda va accolta, assorbita ogni ulteriore questione. Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispoaitivo. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice così provvede:
1) Accoglie la domanda e dichiara il diritto della ricorrente LE ME a percepire la pensione di cieco parziale e la relativa indennità a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 23/06/2020 oltre accessori come per legge, nonché agli interessi legali a maturarsi sino all'effettivo soddisfo
2) condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 1278,00 dovuti per compenso professionale, oltre e, IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione al procuratore anticipatario.
3) Pone definitivamente a carico di INPS, IN P.L.R.P.T. le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto. Così deciso, Torre Annunziata, 2/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Emanuele Rocco
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SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1864.2021 del Ruolo Generale a.c.
TRA
LE ME, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall' Avv. Lauretta Gabriella, presso lo studio della quale elett.te domicilia in Trecase (NA) alla Via Vesuvio n. 43
- ricorrente -
E INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dai funzionari De Simone Sorrentino Ciro, Collaro Raffaela, Peluso Ilaria e Aprea Pasquale giusta procura generale alle liti, elett.te domiciliato come in atti resistente -
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 26.04.2021, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10.03.2021 con cui l'INPS rigettava la domanda proposta in data 23/06/2020 di riconoscimento della pensione di invalidità civile al fine di vedersi riconoscere lo stato di cieco civile parziale. Parte ricorrente, a fondamento della propria pretesa, ha evidenziato di essere già titolare di pensione di inabilità civile dal mese di ottobre 2011, in virtù della sentenza n. 633/14 con cui il Tribunale di Torre Annunziata, recependo le conclusioni rassegnate dal CTU, dott.ssa Apicella Anna, riconosceva la ricorrente inabile al 100% per la contestuale presenza di diverse minorazioni invalidanti tra cui la marcata riduzione del visus bilaterale maculare. Sulla base di tali premesse, parte ricorrente, esperito con esito negativo il ricorso amministrativo, ha adito il Giudice del Lavoro onde ottenere la condanna dell'Inps alla corresponsione della relativa prestazione di legge, dei ratei maturati e non riscossi, oltre accessori come per legge, nonché agli interessi legali avendo la medesima diritto di percepire la pensione di cieco parziale e la relativa indennità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Si è costituito l'Inps che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso. All'esito dell'espletamento della CTU medico legale e del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione. La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate. E' noto che la sentenza n. 346/1989 della Corte Costituzionale ha sancito il principio che la cecità parziale (c.d. minorazione plurivalente) concorre con altre minorazioni a determinare lo stato d'inabilità totale. Orbene, venendo al caso che ci occupa, va rilevato che la consulenza tecnica espletata nel corso del presente giudizio ha fugato ogni dubbio circa la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della prestazione oggetto di causa, sconfessando quanto argomentato dall'Istituto di previdenza che ha motivato il rigetto della domanda amministrativa sull'errata convinzione della insussistenza della pluriminorazione. In vero, il CTU VA EL ha chiarito che non possono essere condivise le argomentazioni che hanno indotto la CML Inps a negare la prestazione atteso che dalla documentazione medica agli atti sin dal 2020
(epoca della domanda amministrativa) sussiste lo status di cieca civile parziale e di invalida ultra sessantacinquenne con difficoltà gravi a compiere gli atti della vita quotidiana. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata. In applicazione degli esposti principi di diritto e dell'accertamento medico legale condiviso da questo Giudice, la ricorrente possiede il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire della prestazione richiesta.
Pag. 2 di 3 Per le ragioni esposte la domanda va accolta, assorbita ogni ulteriore questione. Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispoaitivo. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice così provvede:
1) Accoglie la domanda e dichiara il diritto della ricorrente LE ME a percepire la pensione di cieco parziale e la relativa indennità a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 23/06/2020 oltre accessori come per legge, nonché agli interessi legali a maturarsi sino all'effettivo soddisfo
2) condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 1278,00 dovuti per compenso professionale, oltre e, IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione al procuratore anticipatario.
3) Pone definitivamente a carico di INPS, IN P.L.R.P.T. le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto. Così deciso, Torre Annunziata, 2/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Emanuele Rocco
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