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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/08/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente rel.
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5650/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 26.2.2025, con ordinanza del 27.2.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Palma II trav. sx n°10 – C.F. - rappresentata e difesa, per procura a C.F._1
margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 5.7.2024, dagli
Avv.ti. Benedetta Torrese (C.F.: ) - PEC: C.F._2
e Raffaele Torrese (C.F.: ) - PEC Email_1 C.F._3 ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Torre del Greco alla Email_2
via Sedivola n. 85
APPELLANTE
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI-CONTUMACI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., depositato in data 19.5.2022, Parte_1 conveniva, innanzi al Tribunale di Nola, , Controparte_1 Controparte_4
e , quali coeredi di al fine di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 farsi autorizzare ai sensi dell'art. 524 c.c. ad accettare l'eredità di in luogo e Persona_1
per conto di . Controparte_1
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda, la ricorrente assumeva che, in forza della sentenza n. 2150/2014 del tribunale di Torre
Annunziata, che aveva posto a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrisponderle l'assegno mensile di € 480,00 per il mantenimento della figlia, rimasto inadempiuto, aveva sottoposto a pignoramento la quota indivisa di 2/9 dell'intero patrimonio immobiliare del debitore ma che, nel corso della procedura esecutiva RGE
1/2016, era emerso che i cespiti pignorati pro quota erano pervenuti al debitore esecutato per successione ereditaria dalla madre deceduta il 12.7.2006, e mancava la Persona_1
trascrizione dell'accettazione dell'eredità, ai fini della continuità delle formalità; per cui essa deducente aveva promosso ricorso ex art. 481 c.c. conclusosi con ordinanza del tribunale di Torre Annunziata del 27.4.2022 con cui si era dato atto dell'inutile spirare del termine assegnato, con conseguente perdita definitiva di del Controparte_1 diritto di accettare l'eredità materna. Lamentando gli effetti pregiudizievoli in danno di essa creditrice di tale condotta omissiva del debitore esecutato, essendosi trovata nella materiale impossibilità di agire esecutivamente sui beni allo stesso devoluti per successione dalla di lui madre, chiedeva di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 524 c.c., in nome e in luogo di
, ad accettare l'eredità relitta dalla de cuius Controparte_1 Persona_1
1.2 Nella contumacia dei resistenti, il tribunale adito, con ordinanza pubblicata il
22.11.2022, comunicata il 23.11.2022, qui impugnata, rigettava la domanda e dichiarava nulla essere dovuto per le spese processuali.
1.2.3.A fondamento della decisione, il Giudice di prime cure preliminarmente dichiarava il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_4 Controparte_3
quali chiamati all'eredità di aderendo Controparte_2 Persona_1
all'orientamento di legittimità secondo cui l'unico legittimato passivo della domanda proposta ex art. 524 c.c. è il chiamato all'eredità nella cui posizione l'istante intende surrogarsi.
Per il resto, osservava, richiamando sul punto un recente precedente di legittimità, che l'art. 524 c.c. poteva trovare applicazione fin tanto che il debitore rivestiva la qualità di chiamato all'eredità e, dunque, a condizione che non fossero per lui spirati i termini di legge per accettare l'eredità ex art. 480 c.c., dovendosi tutelare le legittime aspettative dei successivi accettanti, legate alla decorrenza del termine prescrizionale per l'azione dei creditori
Rilevava, quindi, che nella specie, il ricorso ex art. 481 c.c. era stato proposto dalla ricorrente il 21.3.2019, allorchè era già decorso per il resistente il termine decennale per poter accettare l'eredità, sicché la stessa non poteva essere autorizzata ad accettare l'eredità in luogo del resistente.
Quale ulteriore ragione del rigetto, il primo giudice aggiungeva che, in ogni caso, la Pt_1
non aveva dimostrato che la rinuncia da parte del chiamato le avesse arrecato danni, in quanto non risultava dimostrata l'incapienza del patrimonio del debitore a soddisfare le ragioni creditorie.
2. Avverso tale pronuncia, con citazione ex art. 702 quater c.p.c. spedita per la notifica a mezzo del servizio postale il 20.12.2022 ha spiegato appello la deducendo due Pt_1
motivi.
2.1. Con il primo mezzo lamenta l'erroneità della decisione per aver assegnato rilievo dirimente al decorso del termine di prescrizione decennale (e non di decadenza, come indicato nel provvedimento impugnato) del diritto ad accettare l'eredità da parte del debitore esecutato, sebbene né quest'ultimo né gli altri coeredi evocati in causa avessero eccepito l'intervenuta prescrizione, che il giudice di prime cure non avrebbe potuto rilevare d'ufficio, come invece accaduto. Richiama, a favore di tale tesi, un precedente di legittimità (sentenza n. 12646/2020) secondo cui il chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione.
Aggiunge che il tribunale nolano, affermando che nel 2019, quando era stata proposta l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., era già elasso il termine decennale per accettare l'eredità (decorrente dal 2006 di decesso della de cuius), si sarebbe sostituito al tribunale di
Torre Annunziata adito ex art. 481 c.c. andando ad incidere su una vicenda giudiziaria da quel tribunale già affrontata e decisa con ordinanza passata in giudicato, avendo quel giudice assegnato il termine per l'accettazione dell'eredità. Sostiene, quindi, che nell'ambito del giudizio ex art. 524 c.c. spiegato dal creditore del debitore chiamato all'eredità, i coeredi del debitore hanno la facoltà di eccepire la prescrizione del diritto del debitore convenuto ad accettare l'eredità, con la conseguenza che laddove non sollevino tale eccezione, il diritto del debitore esecutato ad accettare l'eredità non si consuma. Nel caso di specie, i coeredi del debitore esecutato, benchè regolarmente citati, non si erano costituiti, e il diritto di
[...]
ad accettare l'eredità materna si era estinto non per prescrizione (non Controparte_1
eccepita dai coeredi) bensì per l'inutile decorso del termine assegnatogli ai sensi dell'art. 481 c.c. dal tribunale di torre Annunziata, ossia nel 2022.
2.2. Con il secondo mezzo protesta l'erroneità della ordinanza impugnata per aver ritenuto non provato il danno subito da essa istante per la mancata accettazione dell'eredità da parte del suo debitore, assumendo, di contro, che l'azione ex art. 524 c.c., avendo natura cautelare, non richiedeva, ai fini della sua ammissibilità, la prova certa della sussistenza di un danno patrimoniale arrecato alle ragioni creditorie , essendo sufficiente che all'esito della rinuncia del chiamato all'eredità, l'escussione del credito risultasse per il creditore più difficoltosa o comunque meno probabile.
2.3. Ha, quindi, chiesto, in riforma dell'ordinanza impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 524 c.c. autorizzare l'appellante
ad accettare in nome e luogo del sig. , Parte_1 Controparte_1
l'eredità relitta e in suo favore devoluta dalla de cuius nata a [...] il Persona_1
4.1.1958 e deceduta in San Giuseppe Vesuviano il 12 luglio 2006, ed avente ad oggetto i seguenti cespiti immobiliari: 1) abitazione di tipo popolare in Striano alla Via Antonietta
De Pace snc, piano T, giusta variazione nel classamento del 8/6/2005 n. 88165.1/2005, riportato in NCEU del Comune di Striano al foglio 9, particella 430, sub 4, classe 3, 1,5 vani, R.C. € 44,16, cat. A/4; 2) abitazione di tipo popolare in Striano alla Via Antonietta De
Pace snc, piano 1, giusta variazione nel classamento del 8/6/2005 n. 88165.1/2005, riportato in NCEU del Comune di Striano al foglio 9, particella 430, sub 5, classe 4, 4 vani,
R.C. € 138,41, cat. A/4; 3) magazzino e locale deposito in Striano alla via Antonietta De Pace, piano S1, giusta variazione del 29/11/2005 n. 110809.1/2005, riportato in NCEU del
Comune di Striano al foglio 9, particella 430, sub 6, classe 3, 23 mq, R.C. € 40,39, cat. C/2;
4) fabbricato in Striano alla via Palma n. 10, piano T, riportato in NCEU del Comune di
Striano al foglio 4, particella 1517, sub 2, 140 mq, cat. C3; 5) abitazione di tipo civile in
Striano alla via Palma n. 10, piano 1-2, giusta variazione del 15/10/2010 n. 68089.1/2010, riportato in NCEU del Comune di Striano al foglio 4, particella 1517, sub 3, 5,5 vani, cat.
A2; 2) ai sensi degli artt. 2643 n.ro 14 e 2652 n.ro 1 c.c. ordinare al competente
Conservatore dei RR.II. la trascrizione della emittenda sentenza, senza veruna sua responsabilità; 3) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge e con attribuzione al sottoscritto difensore.”
3. Gli appellati indicati in epigrafe non si sono costituiti, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'appello ( quanto a a seguito di rinnovazione della Controparte_1
notifica nel rispetto dei termini a comparire) e ne è stata dichiarata la contumacia.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
5. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 27.2.2025, in esito all'udienza del 26.2.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
7. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione spedita per la notifica il 20.12.2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata, avvenuta in data 23.11.2022.
8. Tanto debitamente premesso, il gravame è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
8.1. Ed invero, la ragione più liquida che milita in favore della conferma della impugnata decisione è quella oggetto del primo motivo di gravame afferente la questione della prescrizione del diritto ad accettare l'eredità da parte del debitore esecutato.
8.1.1.La soluzione ermeneutica adottata dal primo giudice, secondo cui l'iniziativa del creditore ex art. 524 c.c. presuppone che il debitore esecutato sia ancora in termini , ex art. 480 c.c., per accettare l'eredità alla quale è chiamato, trova sostegno nell'orientamento di legittimità espresso non solo nel precedente richiamato nella gravata ordinanza ( la sentenza della Suprema Corte n. 15664 del 2020 che ha deciso un caso analogo a quello in esame) ma altresì nelle successive e più recenti pronunce del giudice della nomofilachia (cfr. Cass.
Ordinanza 2534//2023; Cass. Sez. 2, n. 33479 dell'11.11.2021) che hanno riaffermato l'esclusione del ricorso all'impugnazione della rinuncia all'eredità ai sensi dell'art. 524 cod. civ. allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto in capo al debitore ai sensi dell'art. 480 cod civ. facendo espresso richiamo al principio, già sancito nella sentenza n.
15664 del 2020, secondo cui “L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale”.
8.1.2.Tale affermazione si fonda, a sua volta, sull'orientamento di legittimità secondo cui è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 cod. civ., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi (Cass. n. 16426/2012). In tal caso, a differenza che nell'ipotesi in cui la perdita del potere di accettare l'eredità, con la conseguente decadenza, scaturisca dalla stessa decorrenza del termine di cui all'art. 481 c.c.,
l'impossibilità di adire l'eredità preesiste alla fissazione del termine, e quindi non è dato sollecitare il chiamato al compimento di un atto che per effetto del decorso del tempo ha già perso il potere di compiere.
8.1.3. Le argomentazioni critiche svolte dall'appellante non sono idonee a sovvertire i formanti di legittimità sopra riportati cui si è uniformata la gravata decisione.
8.1.4. Ed infatti, la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità non viene in rilievo nella controversia in esame quale eccezione di parte, non rilevabile d'ufficio, ma quale condizione di ammissibilità dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., con cui è possibile chiedere al giudice di fissare un termine entro cui il chiamato manifesti la propria volontà di accettare l'eredità o di rinunciarvi, sempre che detto termine sia anteriore alla scadenza di quello di prescrizione ex art. 480 c.c.
Ne consegue, quindi, che il controllo sulla ricorrenza di tale presupposto rientra nei poteri del giudice, senza che sia necessaria l'eccezione di parte, contrariamente a quanto opinato dall'appellante.
8.1.5. Neanche è fondato il rilievo secondo cui vi sarebbe violazione del giudicato per essere stato già concesso dal tribunale di Torre Annunziata il termine ex art. 481 c.c. per accettare l'eredità, presupponente la verifica della permanenza del relativo diritto in capo all'interrogando, in quanto l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. non è volta a dirimere un conflitto tra diritti ma incide sul solo diritto potestativo del chiamato all'eredità e, pertanto, non è inidonea al giudicato ( cfr. Cass. Ordinanza 28666/2024).
8.2. Sulla scorta di tali considerazioni, il primo motivo va integralmente respinto e, in quanto sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto della domanda ex art. 524 c.c., rende superfluo l'esame del secondo mezzo, che resta assorbito.
9. In considerazione della contumacia degli appellati, non è luogo a provvedere sulle spese del presente grado.
10. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nola all'esito del procedimento recante Rg n. 3305/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) dichiara non doversi provvedere sulle spese del grado stante la contumacia degli appellati;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente rel.
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5650/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 26.2.2025, con ordinanza del 27.2.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Palma II trav. sx n°10 – C.F. - rappresentata e difesa, per procura a C.F._1
margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 5.7.2024, dagli
Avv.ti. Benedetta Torrese (C.F.: ) - PEC: C.F._2
e Raffaele Torrese (C.F.: ) - PEC Email_1 C.F._3 ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Torre del Greco alla Email_2
via Sedivola n. 85
APPELLANTE
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI-CONTUMACI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., depositato in data 19.5.2022, Parte_1 conveniva, innanzi al Tribunale di Nola, , Controparte_1 Controparte_4
e , quali coeredi di al fine di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 farsi autorizzare ai sensi dell'art. 524 c.c. ad accettare l'eredità di in luogo e Persona_1
per conto di . Controparte_1
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda, la ricorrente assumeva che, in forza della sentenza n. 2150/2014 del tribunale di Torre
Annunziata, che aveva posto a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrisponderle l'assegno mensile di € 480,00 per il mantenimento della figlia, rimasto inadempiuto, aveva sottoposto a pignoramento la quota indivisa di 2/9 dell'intero patrimonio immobiliare del debitore ma che, nel corso della procedura esecutiva RGE
1/2016, era emerso che i cespiti pignorati pro quota erano pervenuti al debitore esecutato per successione ereditaria dalla madre deceduta il 12.7.2006, e mancava la Persona_1
trascrizione dell'accettazione dell'eredità, ai fini della continuità delle formalità; per cui essa deducente aveva promosso ricorso ex art. 481 c.c. conclusosi con ordinanza del tribunale di Torre Annunziata del 27.4.2022 con cui si era dato atto dell'inutile spirare del termine assegnato, con conseguente perdita definitiva di del Controparte_1 diritto di accettare l'eredità materna. Lamentando gli effetti pregiudizievoli in danno di essa creditrice di tale condotta omissiva del debitore esecutato, essendosi trovata nella materiale impossibilità di agire esecutivamente sui beni allo stesso devoluti per successione dalla di lui madre, chiedeva di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 524 c.c., in nome e in luogo di
, ad accettare l'eredità relitta dalla de cuius Controparte_1 Persona_1
1.2 Nella contumacia dei resistenti, il tribunale adito, con ordinanza pubblicata il
22.11.2022, comunicata il 23.11.2022, qui impugnata, rigettava la domanda e dichiarava nulla essere dovuto per le spese processuali.
1.2.3.A fondamento della decisione, il Giudice di prime cure preliminarmente dichiarava il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_4 Controparte_3
quali chiamati all'eredità di aderendo Controparte_2 Persona_1
all'orientamento di legittimità secondo cui l'unico legittimato passivo della domanda proposta ex art. 524 c.c. è il chiamato all'eredità nella cui posizione l'istante intende surrogarsi.
Per il resto, osservava, richiamando sul punto un recente precedente di legittimità, che l'art. 524 c.c. poteva trovare applicazione fin tanto che il debitore rivestiva la qualità di chiamato all'eredità e, dunque, a condizione che non fossero per lui spirati i termini di legge per accettare l'eredità ex art. 480 c.c., dovendosi tutelare le legittime aspettative dei successivi accettanti, legate alla decorrenza del termine prescrizionale per l'azione dei creditori
Rilevava, quindi, che nella specie, il ricorso ex art. 481 c.c. era stato proposto dalla ricorrente il 21.3.2019, allorchè era già decorso per il resistente il termine decennale per poter accettare l'eredità, sicché la stessa non poteva essere autorizzata ad accettare l'eredità in luogo del resistente.
Quale ulteriore ragione del rigetto, il primo giudice aggiungeva che, in ogni caso, la Pt_1
non aveva dimostrato che la rinuncia da parte del chiamato le avesse arrecato danni, in quanto non risultava dimostrata l'incapienza del patrimonio del debitore a soddisfare le ragioni creditorie.
2. Avverso tale pronuncia, con citazione ex art. 702 quater c.p.c. spedita per la notifica a mezzo del servizio postale il 20.12.2022 ha spiegato appello la deducendo due Pt_1
motivi.
2.1. Con il primo mezzo lamenta l'erroneità della decisione per aver assegnato rilievo dirimente al decorso del termine di prescrizione decennale (e non di decadenza, come indicato nel provvedimento impugnato) del diritto ad accettare l'eredità da parte del debitore esecutato, sebbene né quest'ultimo né gli altri coeredi evocati in causa avessero eccepito l'intervenuta prescrizione, che il giudice di prime cure non avrebbe potuto rilevare d'ufficio, come invece accaduto. Richiama, a favore di tale tesi, un precedente di legittimità (sentenza n. 12646/2020) secondo cui il chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione.
Aggiunge che il tribunale nolano, affermando che nel 2019, quando era stata proposta l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., era già elasso il termine decennale per accettare l'eredità (decorrente dal 2006 di decesso della de cuius), si sarebbe sostituito al tribunale di
Torre Annunziata adito ex art. 481 c.c. andando ad incidere su una vicenda giudiziaria da quel tribunale già affrontata e decisa con ordinanza passata in giudicato, avendo quel giudice assegnato il termine per l'accettazione dell'eredità. Sostiene, quindi, che nell'ambito del giudizio ex art. 524 c.c. spiegato dal creditore del debitore chiamato all'eredità, i coeredi del debitore hanno la facoltà di eccepire la prescrizione del diritto del debitore convenuto ad accettare l'eredità, con la conseguenza che laddove non sollevino tale eccezione, il diritto del debitore esecutato ad accettare l'eredità non si consuma. Nel caso di specie, i coeredi del debitore esecutato, benchè regolarmente citati, non si erano costituiti, e il diritto di
[...]
ad accettare l'eredità materna si era estinto non per prescrizione (non Controparte_1
eccepita dai coeredi) bensì per l'inutile decorso del termine assegnatogli ai sensi dell'art. 481 c.c. dal tribunale di torre Annunziata, ossia nel 2022.
2.2. Con il secondo mezzo protesta l'erroneità della ordinanza impugnata per aver ritenuto non provato il danno subito da essa istante per la mancata accettazione dell'eredità da parte del suo debitore, assumendo, di contro, che l'azione ex art. 524 c.c., avendo natura cautelare, non richiedeva, ai fini della sua ammissibilità, la prova certa della sussistenza di un danno patrimoniale arrecato alle ragioni creditorie , essendo sufficiente che all'esito della rinuncia del chiamato all'eredità, l'escussione del credito risultasse per il creditore più difficoltosa o comunque meno probabile.
2.3. Ha, quindi, chiesto, in riforma dell'ordinanza impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 524 c.c. autorizzare l'appellante
ad accettare in nome e luogo del sig. , Parte_1 Controparte_1
l'eredità relitta e in suo favore devoluta dalla de cuius nata a [...] il Persona_1
4.1.1958 e deceduta in San Giuseppe Vesuviano il 12 luglio 2006, ed avente ad oggetto i seguenti cespiti immobiliari: 1) abitazione di tipo popolare in Striano alla Via Antonietta
De Pace snc, piano T, giusta variazione nel classamento del 8/6/2005 n. 88165.1/2005, riportato in NCEU del Comune di Striano al foglio 9, particella 430, sub 4, classe 3, 1,5 vani, R.C. € 44,16, cat. A/4; 2) abitazione di tipo popolare in Striano alla Via Antonietta De
Pace snc, piano 1, giusta variazione nel classamento del 8/6/2005 n. 88165.1/2005, riportato in NCEU del Comune di Striano al foglio 9, particella 430, sub 5, classe 4, 4 vani,
R.C. € 138,41, cat. A/4; 3) magazzino e locale deposito in Striano alla via Antonietta De Pace, piano S1, giusta variazione del 29/11/2005 n. 110809.1/2005, riportato in NCEU del
Comune di Striano al foglio 9, particella 430, sub 6, classe 3, 23 mq, R.C. € 40,39, cat. C/2;
4) fabbricato in Striano alla via Palma n. 10, piano T, riportato in NCEU del Comune di
Striano al foglio 4, particella 1517, sub 2, 140 mq, cat. C3; 5) abitazione di tipo civile in
Striano alla via Palma n. 10, piano 1-2, giusta variazione del 15/10/2010 n. 68089.1/2010, riportato in NCEU del Comune di Striano al foglio 4, particella 1517, sub 3, 5,5 vani, cat.
A2; 2) ai sensi degli artt. 2643 n.ro 14 e 2652 n.ro 1 c.c. ordinare al competente
Conservatore dei RR.II. la trascrizione della emittenda sentenza, senza veruna sua responsabilità; 3) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge e con attribuzione al sottoscritto difensore.”
3. Gli appellati indicati in epigrafe non si sono costituiti, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'appello ( quanto a a seguito di rinnovazione della Controparte_1
notifica nel rispetto dei termini a comparire) e ne è stata dichiarata la contumacia.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
5. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 27.2.2025, in esito all'udienza del 26.2.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
7. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione spedita per la notifica il 20.12.2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata, avvenuta in data 23.11.2022.
8. Tanto debitamente premesso, il gravame è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
8.1. Ed invero, la ragione più liquida che milita in favore della conferma della impugnata decisione è quella oggetto del primo motivo di gravame afferente la questione della prescrizione del diritto ad accettare l'eredità da parte del debitore esecutato.
8.1.1.La soluzione ermeneutica adottata dal primo giudice, secondo cui l'iniziativa del creditore ex art. 524 c.c. presuppone che il debitore esecutato sia ancora in termini , ex art. 480 c.c., per accettare l'eredità alla quale è chiamato, trova sostegno nell'orientamento di legittimità espresso non solo nel precedente richiamato nella gravata ordinanza ( la sentenza della Suprema Corte n. 15664 del 2020 che ha deciso un caso analogo a quello in esame) ma altresì nelle successive e più recenti pronunce del giudice della nomofilachia (cfr. Cass.
Ordinanza 2534//2023; Cass. Sez. 2, n. 33479 dell'11.11.2021) che hanno riaffermato l'esclusione del ricorso all'impugnazione della rinuncia all'eredità ai sensi dell'art. 524 cod. civ. allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto in capo al debitore ai sensi dell'art. 480 cod civ. facendo espresso richiamo al principio, già sancito nella sentenza n.
15664 del 2020, secondo cui “L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale”.
8.1.2.Tale affermazione si fonda, a sua volta, sull'orientamento di legittimità secondo cui è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 cod. civ., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi (Cass. n. 16426/2012). In tal caso, a differenza che nell'ipotesi in cui la perdita del potere di accettare l'eredità, con la conseguente decadenza, scaturisca dalla stessa decorrenza del termine di cui all'art. 481 c.c.,
l'impossibilità di adire l'eredità preesiste alla fissazione del termine, e quindi non è dato sollecitare il chiamato al compimento di un atto che per effetto del decorso del tempo ha già perso il potere di compiere.
8.1.3. Le argomentazioni critiche svolte dall'appellante non sono idonee a sovvertire i formanti di legittimità sopra riportati cui si è uniformata la gravata decisione.
8.1.4. Ed infatti, la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità non viene in rilievo nella controversia in esame quale eccezione di parte, non rilevabile d'ufficio, ma quale condizione di ammissibilità dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., con cui è possibile chiedere al giudice di fissare un termine entro cui il chiamato manifesti la propria volontà di accettare l'eredità o di rinunciarvi, sempre che detto termine sia anteriore alla scadenza di quello di prescrizione ex art. 480 c.c.
Ne consegue, quindi, che il controllo sulla ricorrenza di tale presupposto rientra nei poteri del giudice, senza che sia necessaria l'eccezione di parte, contrariamente a quanto opinato dall'appellante.
8.1.5. Neanche è fondato il rilievo secondo cui vi sarebbe violazione del giudicato per essere stato già concesso dal tribunale di Torre Annunziata il termine ex art. 481 c.c. per accettare l'eredità, presupponente la verifica della permanenza del relativo diritto in capo all'interrogando, in quanto l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. non è volta a dirimere un conflitto tra diritti ma incide sul solo diritto potestativo del chiamato all'eredità e, pertanto, non è inidonea al giudicato ( cfr. Cass. Ordinanza 28666/2024).
8.2. Sulla scorta di tali considerazioni, il primo motivo va integralmente respinto e, in quanto sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto della domanda ex art. 524 c.c., rende superfluo l'esame del secondo mezzo, che resta assorbito.
9. In considerazione della contumacia degli appellati, non è luogo a provvedere sulle spese del presente grado.
10. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nola all'esito del procedimento recante Rg n. 3305/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) dichiara non doversi provvedere sulle spese del grado stante la contumacia degli appellati;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello