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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 756/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. all'udienza dell'11/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 756/2025 promossa in grado d'appello da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Mazzi e domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso il suo studio di Milano, via Giuseppe Pecchio, 9,
-appellante- contro CP_
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Clara Tommaselli e Roberto Maio e domicilio P.IVA_1 eletto presso la sede dell'Avvocatura dell in Milano, via Savarè, 1, CP_2
-appellato- CONCLUSIONI Per l'appellante: “a) IN VIA PRINCIPALE:
1) accertare e dichiarare che l'appellante è rimasto creditore nella seguente misura: della differenza CP_ pari ad € 2.604,99 a titolo di omissione contributiva per TFR destinato al fondo tesoreria
2) conseguentemente condannare l' Controparte_3 in persona del suo legale rapp.te protempore Presidente in carica, con sede legale in
[...]
Roma, Via Ciro il Grande 21 e sede provinciale competente in MONZA, a pagare all'appellante la differenza pari ad € 2.604,99, a titolo di omissione contributiva per TFR destinato al fondo tesoreria CP_ CP_
o versare tale somma al fondo di garanzia ex lege 297/1982, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o di quelle diverse ,più esatte somme, anche maggiori, che risultassero dovute , oltre gli eventuali maturandi, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.pc., a favore del sott. Avv. Antistatario IN VIA SUBORDINATA in caso di eventuale rigetto dell'appello compensare in toto o in parte e/o ridurre tra le parti le spese del giudizio stante il valore della causa, le pronunce giurisprudenziali contrastanti;
Il tutto previo accertamento del diritto della parte ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo CP_ di TESORERIA le somme maturate a titolo di omissione contributiva TFr destinato al fondo tesoreria alle dipendenze della Soc. fallita comprensive di interessi e rivalutazione”. Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
pagina 1 di 7 Ad integrale conferma della sent. n. 358/2025 del Tribunale di Monza, rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito ed istruttoria che si rendesse necessaria od opportuna in relazione alle deduzioni di controparte o d'ufficio, e con riserva di produrre gli eventuali documenti utili che dovessero pervenire dai competenti uffici amministrativi.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 358/2025, pubblicata in data 19.5.2025 e non notificata, il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell quale gestore del Fondo di Tesoreria, volta a sentire accertare e dichiarare il suo credito di euro 2.604,99 a titolo di omissione contributiva per TFR destinato al fondo predetto e condannare l Gestione Fondo di Tesoreria, al pagamento in suo favore di detta somma o al versamento della CP_1 CP_ stessa al Fondo di Garanzia Il giudice di primo grado, premessa la natura previdenziale (non retributiva) della prestazione azionata CP_ dal ricorrente nei confronti dell quale gestore del Fondo di Tesoreria (con richiamo della sentenza n. 25305/2023 della Corte di Cassazione), ha rigettato il ricorso, a spese integralmente compensate attesa l'incertezza interpretativa sulle norme applicate, in ragione dell'accertata decadenza sostanziale di cui all'art. 47, comma 3, del DPR 639/1970, essendo trascorso più di un anno tra la data del 1.11.2021, di scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 gg: 120 gg
+ 180 gg), computati dalla data di presentazione dalla richiesta di prestazione, vale a dire dal 5.1.2021 (in quanto il provvedimento di diniego dell'8.10.2021 non era stato impugnato in via amministrativa), e quella di esercizio dell'azione, avvenuto con il deposito, in data 21.3.2024, del ricorso giudiziale. Con ricorso depositato in data 15.7.2025 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, Pt_1 ribadendo, in sostanza, le difese già svolte in prime cure e censurando la sentenza perché asseritamente erronea, illogica e illegittima, sulla base dei motivi di seguito sintetizzati. 1) “La reale ricostruzione del diritto dell'appellante a titolo di omissione dei versamenti CP_ dell'azienda poi fallita al Fondo Tesoreria non considerata dal Tribunale”. Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe considerato le seguenti circostanze:
- che egli aveva maturato dal 2010 al 2019 (cessazione del rapporto) un TFR di complessivi euro CP_ 8.377,23 tutto a carico del Fondo di Tesoreria (importo accertato nel provvedimento di ammissione al passivo del fallimento della datrice di lavoro e riferito sia alle quote di T.F.R. omesso che a quelle versate dall'azienda);
- che il T.F.R. versato dall'azienda al suddetto pari a euro 6.166,72, gli era stato corrisposto CP_3 CP_ direttamente su sua richiesta dall quale gestore di detto stante il rifiuto del CP_3 curatore di dichiarazione d'incapienza;
- che il TFR rimasto in azienda, dedotto quanto regolarmente versato al Fondo di Tesoreria, era pari a euro 12.509,59, come da provvedimento di ammissione al passivo riguardante le quote di omissione al Fondo Tesoreria;
CP_
- che l gestione Fondo di Garanzia, gli aveva corrisposto il TFR maturato ante 2007
(dall'assunzione al 31.12.2006), pari a euro 8.186,00;
- che la domanda di pagamento diretto al fondo di Tesoreria, previa richiesta d'intervento del servizio ispettivo, per le quote di omissione contributiva e sulla base del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. era stata dallo stesso avanzata pagina 2 di 7 in data 17.1.2023 e seguita da sollecito del marzo 2023, mentre la domanda di pagamento diretto del TFR versato al Fondo di Tesoreria (non omesso), fatta precedentemente, era già stata accolta (con l'erogazione dell'importo di euro 6.166,72);
- che dall'estratto contributivo erano emerse omissioni di versamento dal 2017 al 2019 e anche negli anni precedenti (2013-2014), risultando una differenza creditoria in suo favore pari, in assunto, ad euro 4.323,59 a titolo di omissione contributiva tesoreria (totale TFR maturato dal 1994 al 2019: euro 26.026,84 – euro 13.517,25 TFR versato dall'azienda alla tesoreria: euro 12.509,59 – euro 8.186,00).
2) Omessa pronuncia del giudice di I grado circa l'ammissione del credito a titolo di TFR nel passivo del fallimento e sua impugnazione Con il secondo motivo d'appello, il ricorrente lamenta che il primo giudice non avrebbe considerato l'incontrovertibilità dei crediti dallo stesso azionati, in quanto accertati in sede fallimentare.
3) Omessa pronuncia circa il Fondo di Tesoreria, la natura del TFR destinato ad esso e le norme applicabili Con il terzo motivo, l'appellante ribadisce che il TFR destinato al fondo di Tesoreria mantiene la sua natura di retribuzione differita. Ribadisce, infine, la mancata prescrizione delle pretese creditorie, osservando che i crediti di lavoro si prescrivono in cinque anni, che il corso della prescrizione è stato interrotto dalla domanda di ammissione al passivo e che la prescrizione è rimasta sospesa per tutta la durata della procedura concorsuale, mentre i crediti previdenziali, quali quello nei confronti del Fondo di Tesoreria, si prescrivono in dieci anni. Pur dicendosi consapevole dei precedenti allo stesso sfavorevoli di questa Corte d'Appello in cause identiche alla presente (sent. n. 205/2025 e n. 169/2025), sostiene che la Cassazione, con sentenza n. 1934/2025, avrebbe cambiato orientamento. Insiste, quindi, perché, in riforma della sentenza appellata, siano accolte le conclusioni dallo stesso rassegnate nel ricorso di primo grado. CP_ L si è costituito con memoria difensiva depositata in data 11.9.2025, chiedendo di confermare la sentenza appellata, avendo il primo giudice correttamente accertato l'intervenuta decadenza sostanziale, in quanto il provvedimento di diniego della prestazione previdenziale emesso in data 8.10.2021 non era stato impugnato in sede giudiziale entro il termine decadenziale di un anno decorrente dal 301° giorno successivo alla domanda d'intervento del Fondo di Garanzia del 5.1.2021 (ossia dall'1.11.2021), con conseguente impossibilità per il ricorrente di ottenere il pagamento della quota residua (non esposta in estratto) a carico del Fondo di Garanzia e legittimità CP_ del provvedimento con cui l in data 23.9.2021, aveva accolto la domanda d'intervento del Fondo di Tesoreria per le quote di TFR presenti in estratto. All'udienza dell'11.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Per le ragioni di seguito esposte, l'appello non può trovare accoglimento. Va, in primo luogo, osservato che le domande svolte dal ricorrente nel presente giudizio sono CP_ dirette ad ottenere il pagamento da parte dell , Gestione Fondo di Tesoreria, delle quote di T.F.R. che la datrice di lavoro ha omesso di versare a detto Fondo o, in alternativa, il versamento CP_ della corrispondente provvista dal Fondo di Tesoreria al Fondo di Garanzia ex l. 297/1982. Lo stesso appellante, a fondamento delle proprie domande, qualifica l'omesso pagamento di tali CP_ quote da parte della datrice di lavoro al Fondo di Tesoreria quale “omissione contributiva” e pagina 3 di 7 invoca il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma primo, c.c. Non v'è dubbio, quindi, che l'azione, per come promossa, presupponga la natura previdenziale della prestazione fatta valere in adesione al principio, fatto proprio da una parte della giurisprudenza della Cassazione (a partire da Cass n. 25035/2023 e dalle coeve Cass. nn. 25205, 25207, 25208/2023, seguite, in senso conforme, da Cass. n. 11569/2024), secondo cui “Il trattamento di CP_ fine rapporto (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1° gennaio 2007, dal Fondo di tesoreria costituisce una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c. e, conseguentemente, essa è assoggettata alle previsioni di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991”.
Peraltro, anche nel caso in cui (in aderenza all'opposto orientamento della giurisprudenza di CP_ legittimità, che riconosce alle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria natura retributiva e, in caso d'inadempimento del datore di lavoro e in presenza dei presupposti di cui alla l. 297/1982, le riconduce all'intervento del Fondo di Garanzia, orientamento al quale questa Corte, anche da ultimo, ha dato seguito con le recenti sentenze n. 169/2025 e n. 205/2025) la domanda, pur non essendo stata formulata dal ricorrente in questi termini, fosse riqualificata da codesto Collegio come volta, in definitiva, ad ottenere il pagamento delle medesime quote di TFR (di cui la datrice di CP_ lavoro ha omesso il versamento al Fondo di Tesoreria) da parte dell , quale gestore del Fondo di Garanzia, è altrettanto indubbio che la prestazione dedotta in giudizio resti, comunque, di carattere previdenziale. Il Collegio ritiene, pertanto, che, ai fini della decisione della presente controversia, non sia affatto indispensabile attendere che le Sezioni Unite della Cassazione si pronuncino sulla questione, loro da ultimo devoluta, in presenza di orientamenti contrastanti in seno alla stessa, circa la natura retributiva o contributiva delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, con l'ordinanza interlocutoria n. 25175/2025 della Sezione Lavoro (nella quale è stato evidenziato che, a fronte del recente revirement in ordine al carattere previdenziale di tali quote di T.F.R., altre pronunce di poco precedenti o coeve – la n. 16266 del 2023 e le nn. 25025 e 22044 del 2023- e successive – la n. 16928 del 2024 e la n. 10082 del 2025- hanno ribadito, conformandosi all'indirizzo più risalente, la natura retributiva dei crediti vantati dal lavoratore per le quote di T.F.R. maturate e non versate dal CP_ datore di lavoro con organico di almeno cinquanta dipendenti, al Fondo di Tesoreria e ciò ai fini di confermare la permanenza in capo al datore di lavoro della legittimazione passiva rispetto alla relativa obbligazione e, in caso d'insolvenza, la possibilità del lavoratore di accedere alla CP_ prestazione previdenziale a carico del Fondo di Garanzia ). CP_ La prestazione fatta valere dall'odierno appellante presuppone, infatti, in ogni caso, che l (vuoi quale gestore del Fondo di Tesoreria, vuoi quale gestore del Fondo di Garanzia) debba rispondere, quale “garante”, delle quote di T.F.R. inadempiute dal datore di lavoro e rientra, pertanto, tra le prestazioni previdenziali di carattere non pensionistico di cui all'art. 24 della l. 88/1989, con conseguente assoggettamento dell'azione volta al suo conseguimento al termine decadenziale annuale di cui al comma 4° dell'art. 47 del DPR 639/1970, articolo che, per miglior comprensione, si trascrive per intero:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
pagina 4 di 7 Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro Controparte_3 aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”. L'applicabilità del termine decadenziale a tale tipologia di azione è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla prestazione relativa al TFR a carico del Fondo di Garanzia, ha così statuito, enunciando un principio valevole anche per il TFR di cui sia chiamato a rispondere il Fondo di Tesoreria (a prescindere dal versamento o meno della relativa
“contribuzione” da parte del datore di lavoro):
“La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.” (così Cassazione civile, sez. lav., 08/07/2014, n.15531, che richiama Cass. n. 19992/2009). L'azione sfuggirebbe al regime decadenziale solo nel caso in cui, ravvisato il carattere retributivo delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, la domanda fosse volta al conseguimento a carico di detto Fondo delle quote di T.F.R. versate dal datore di lavoro presso lo stesso (dovendosi al riguardo richiamare quanto al riguardo statuito da codesta Corte nella sentenza n. 205/2025: “Si deve infine osservare che la natura retributiva del TFR corrisposto dal Fondo tesoreria esclude l'applicabilità della decadenza prevista dall'art. 47 , comma 3 D.P.R .639/1970 , come sostituito dall'art. 4 comma 1 D.L. 19.9.1992 n. 384”); ma non è questo il caso qui controverso. Privo di pertinenza è, inoltre, il precedente della Cassazione citato dall'appellante (n. 1934/2025), in quanto tale pronuncia riguarda il diverso principio per cui l'azione avente per oggetto la prestazione previdenziale è subordinata al previo accertamento del credito per TFR nei confronti del datore di lavoro (essendosi nella citata pronuncia affermato che “Allorché il lavoratore presenti pagina 5 di 7 CP_ all' quale gestore del "Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto", la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell' di adempiere CP_2 tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata CP_3 dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 c.c.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione”). Ciò premesso, non v'è dubbio che, nel caso esaminato, il termine decadenziale, come accertato dal primo giudice, sia inutilmente spirato. Infatti, ripercorrendo la vicenda, la domanda d'intervento del Fondo di Tesoreria, tesa al pagamento diretto del TFR maturato nel periodo 12/04/2010 -16/05/2019 presso la società PLURIMA industrial Società Cooperativa ( matr. , è stata presentata dal P.IVA_2 P.IVA_3 CP_ ricorrente in data 20/9/2021 e il relativo procedimento amministrativo è stato definito dall con provvedimento del 23.9.2021, recante il suo parziale accoglimento, limitatamente alle quote effettivamente versate presso il Fondo dalla datrice di lavoro ossia per l'importo netto di euro CP_ 4.900,14 (vd. docc. 1 e 3 fascicolo di primo grado . CP_ Anche la domanda proposta a carico del Fondo di Garanzia presentata in data 4.1.2021, è CP_ stata per questa parte rigettata dall con provvedimento dell'8.10.2021, per le seguenti ragioni:
“L'importo di TFR e' di competenza del Fondo di Tesoreria di Milano, da richiedere con mod. CP_ MV34).” (vd. doc. 6 fascicolo di primo grado . Nessuno di tali provvedimenti è stato impugnato in via amministrativa dal ricorrente, il quale, in luogo di proporre la domanda giudiziale entro il termine decadenziale di cui all'art. 47, comma 2, del sopra citato DPR, ha avanzato, con PEC del 17 gennaio 2023, un'ulteriore richiesta, a carico del CP_ Fondo di Tesoreria, ricevendo dall in data 27.1.2023, risposta negativa (“la pratica di tfr tesoreria è stata liquidata con valuta 30/9/2021, non ci sono altri importi da corrispondere”) e, quindi, ha proposto il ricorso giudiziale solamente in data 21.3.2024. Quanto, invero, alla prestazione qui azionata a carico del Fondo di Tesoreria, il termine di decadenza annuale deve farsi decorrere dalla data del riconoscimento parziale della prestazione, ossia dalla data del 23.9.2021 e risulta inutilmente spirato in data 23.9.2022. Tale decorrenza è stata chiarita dalla Cassazione sia con riferimento al termine decadenziale triennale di cui al primo comma dell'art. 47 del DPR citato in relazione ai trattamenti pensionistici riconosciuti in misura parziale (“In tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione)”: vd. Cass. n. 22820/2021) che con riferimento al termine annuale di cui al terzo comma del medesimo DPR in relazione alle incidenze dell'indennità di volo sull'indennità di maternità (vd. Cass. n. 12400/2024, recante -a sua volta- l'enunciazione del seguente principio di diritto: “In tema di decadenza, il dies a pagina 6 di 7 quo previsto dall'art. 47, comma 6, del d.P.R. n. 639 del 1970 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione temporanea o del trattamento pensionistico, sicché i termini della procedura amministrativa pregressa sono esclusi dal relativo computo.”). CP_ Peraltro, anche avuto riguardo al provvedimento di diniego emesso dall in data 8.10.2021 con riferimento alla richiesta avanzata a carico del Fondo di Garanzia, in difetto d'impugnazione del provvedimento stesso, il termine di 300 gg + 1 anno è inutilmente spirato senza tempestiva proposizione del ricorso giudiziale, avendo lo stesso iniziato a decorrere dalla data di proposizione CP_ della relativa domanda amministrativa, ossia dal 4.1.2021 (vd. doc. 4 fascicolo di primo grado . Le esposte considerazioni conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente condanna CP_ dell'appellante, in quanto soccombente, a rifondere all le spese processuali del grado, liquidate, in assenza di attività istruttoria, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, nell'importo di euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014. Essendo l'appellante esente dal pagamento del CU, non si dà luogo al suo raddoppio ex art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. 228/2012.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 358/2025 del Tribunale di Monza;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%). Milano, 11/11/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. all'udienza dell'11/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 756/2025 promossa in grado d'appello da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Mazzi e domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso il suo studio di Milano, via Giuseppe Pecchio, 9,
-appellante- contro CP_
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Clara Tommaselli e Roberto Maio e domicilio P.IVA_1 eletto presso la sede dell'Avvocatura dell in Milano, via Savarè, 1, CP_2
-appellato- CONCLUSIONI Per l'appellante: “a) IN VIA PRINCIPALE:
1) accertare e dichiarare che l'appellante è rimasto creditore nella seguente misura: della differenza CP_ pari ad € 2.604,99 a titolo di omissione contributiva per TFR destinato al fondo tesoreria
2) conseguentemente condannare l' Controparte_3 in persona del suo legale rapp.te protempore Presidente in carica, con sede legale in
[...]
Roma, Via Ciro il Grande 21 e sede provinciale competente in MONZA, a pagare all'appellante la differenza pari ad € 2.604,99, a titolo di omissione contributiva per TFR destinato al fondo tesoreria CP_ CP_
o versare tale somma al fondo di garanzia ex lege 297/1982, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o di quelle diverse ,più esatte somme, anche maggiori, che risultassero dovute , oltre gli eventuali maturandi, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.pc., a favore del sott. Avv. Antistatario IN VIA SUBORDINATA in caso di eventuale rigetto dell'appello compensare in toto o in parte e/o ridurre tra le parti le spese del giudizio stante il valore della causa, le pronunce giurisprudenziali contrastanti;
Il tutto previo accertamento del diritto della parte ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo CP_ di TESORERIA le somme maturate a titolo di omissione contributiva TFr destinato al fondo tesoreria alle dipendenze della Soc. fallita comprensive di interessi e rivalutazione”. Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
pagina 1 di 7 Ad integrale conferma della sent. n. 358/2025 del Tribunale di Monza, rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito ed istruttoria che si rendesse necessaria od opportuna in relazione alle deduzioni di controparte o d'ufficio, e con riserva di produrre gli eventuali documenti utili che dovessero pervenire dai competenti uffici amministrativi.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 358/2025, pubblicata in data 19.5.2025 e non notificata, il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell quale gestore del Fondo di Tesoreria, volta a sentire accertare e dichiarare il suo credito di euro 2.604,99 a titolo di omissione contributiva per TFR destinato al fondo predetto e condannare l Gestione Fondo di Tesoreria, al pagamento in suo favore di detta somma o al versamento della CP_1 CP_ stessa al Fondo di Garanzia Il giudice di primo grado, premessa la natura previdenziale (non retributiva) della prestazione azionata CP_ dal ricorrente nei confronti dell quale gestore del Fondo di Tesoreria (con richiamo della sentenza n. 25305/2023 della Corte di Cassazione), ha rigettato il ricorso, a spese integralmente compensate attesa l'incertezza interpretativa sulle norme applicate, in ragione dell'accertata decadenza sostanziale di cui all'art. 47, comma 3, del DPR 639/1970, essendo trascorso più di un anno tra la data del 1.11.2021, di scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 gg: 120 gg
+ 180 gg), computati dalla data di presentazione dalla richiesta di prestazione, vale a dire dal 5.1.2021 (in quanto il provvedimento di diniego dell'8.10.2021 non era stato impugnato in via amministrativa), e quella di esercizio dell'azione, avvenuto con il deposito, in data 21.3.2024, del ricorso giudiziale. Con ricorso depositato in data 15.7.2025 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, Pt_1 ribadendo, in sostanza, le difese già svolte in prime cure e censurando la sentenza perché asseritamente erronea, illogica e illegittima, sulla base dei motivi di seguito sintetizzati. 1) “La reale ricostruzione del diritto dell'appellante a titolo di omissione dei versamenti CP_ dell'azienda poi fallita al Fondo Tesoreria non considerata dal Tribunale”. Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe considerato le seguenti circostanze:
- che egli aveva maturato dal 2010 al 2019 (cessazione del rapporto) un TFR di complessivi euro CP_ 8.377,23 tutto a carico del Fondo di Tesoreria (importo accertato nel provvedimento di ammissione al passivo del fallimento della datrice di lavoro e riferito sia alle quote di T.F.R. omesso che a quelle versate dall'azienda);
- che il T.F.R. versato dall'azienda al suddetto pari a euro 6.166,72, gli era stato corrisposto CP_3 CP_ direttamente su sua richiesta dall quale gestore di detto stante il rifiuto del CP_3 curatore di dichiarazione d'incapienza;
- che il TFR rimasto in azienda, dedotto quanto regolarmente versato al Fondo di Tesoreria, era pari a euro 12.509,59, come da provvedimento di ammissione al passivo riguardante le quote di omissione al Fondo Tesoreria;
CP_
- che l gestione Fondo di Garanzia, gli aveva corrisposto il TFR maturato ante 2007
(dall'assunzione al 31.12.2006), pari a euro 8.186,00;
- che la domanda di pagamento diretto al fondo di Tesoreria, previa richiesta d'intervento del servizio ispettivo, per le quote di omissione contributiva e sulla base del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. era stata dallo stesso avanzata pagina 2 di 7 in data 17.1.2023 e seguita da sollecito del marzo 2023, mentre la domanda di pagamento diretto del TFR versato al Fondo di Tesoreria (non omesso), fatta precedentemente, era già stata accolta (con l'erogazione dell'importo di euro 6.166,72);
- che dall'estratto contributivo erano emerse omissioni di versamento dal 2017 al 2019 e anche negli anni precedenti (2013-2014), risultando una differenza creditoria in suo favore pari, in assunto, ad euro 4.323,59 a titolo di omissione contributiva tesoreria (totale TFR maturato dal 1994 al 2019: euro 26.026,84 – euro 13.517,25 TFR versato dall'azienda alla tesoreria: euro 12.509,59 – euro 8.186,00).
2) Omessa pronuncia del giudice di I grado circa l'ammissione del credito a titolo di TFR nel passivo del fallimento e sua impugnazione Con il secondo motivo d'appello, il ricorrente lamenta che il primo giudice non avrebbe considerato l'incontrovertibilità dei crediti dallo stesso azionati, in quanto accertati in sede fallimentare.
3) Omessa pronuncia circa il Fondo di Tesoreria, la natura del TFR destinato ad esso e le norme applicabili Con il terzo motivo, l'appellante ribadisce che il TFR destinato al fondo di Tesoreria mantiene la sua natura di retribuzione differita. Ribadisce, infine, la mancata prescrizione delle pretese creditorie, osservando che i crediti di lavoro si prescrivono in cinque anni, che il corso della prescrizione è stato interrotto dalla domanda di ammissione al passivo e che la prescrizione è rimasta sospesa per tutta la durata della procedura concorsuale, mentre i crediti previdenziali, quali quello nei confronti del Fondo di Tesoreria, si prescrivono in dieci anni. Pur dicendosi consapevole dei precedenti allo stesso sfavorevoli di questa Corte d'Appello in cause identiche alla presente (sent. n. 205/2025 e n. 169/2025), sostiene che la Cassazione, con sentenza n. 1934/2025, avrebbe cambiato orientamento. Insiste, quindi, perché, in riforma della sentenza appellata, siano accolte le conclusioni dallo stesso rassegnate nel ricorso di primo grado. CP_ L si è costituito con memoria difensiva depositata in data 11.9.2025, chiedendo di confermare la sentenza appellata, avendo il primo giudice correttamente accertato l'intervenuta decadenza sostanziale, in quanto il provvedimento di diniego della prestazione previdenziale emesso in data 8.10.2021 non era stato impugnato in sede giudiziale entro il termine decadenziale di un anno decorrente dal 301° giorno successivo alla domanda d'intervento del Fondo di Garanzia del 5.1.2021 (ossia dall'1.11.2021), con conseguente impossibilità per il ricorrente di ottenere il pagamento della quota residua (non esposta in estratto) a carico del Fondo di Garanzia e legittimità CP_ del provvedimento con cui l in data 23.9.2021, aveva accolto la domanda d'intervento del Fondo di Tesoreria per le quote di TFR presenti in estratto. All'udienza dell'11.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Per le ragioni di seguito esposte, l'appello non può trovare accoglimento. Va, in primo luogo, osservato che le domande svolte dal ricorrente nel presente giudizio sono CP_ dirette ad ottenere il pagamento da parte dell , Gestione Fondo di Tesoreria, delle quote di T.F.R. che la datrice di lavoro ha omesso di versare a detto Fondo o, in alternativa, il versamento CP_ della corrispondente provvista dal Fondo di Tesoreria al Fondo di Garanzia ex l. 297/1982. Lo stesso appellante, a fondamento delle proprie domande, qualifica l'omesso pagamento di tali CP_ quote da parte della datrice di lavoro al Fondo di Tesoreria quale “omissione contributiva” e pagina 3 di 7 invoca il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma primo, c.c. Non v'è dubbio, quindi, che l'azione, per come promossa, presupponga la natura previdenziale della prestazione fatta valere in adesione al principio, fatto proprio da una parte della giurisprudenza della Cassazione (a partire da Cass n. 25035/2023 e dalle coeve Cass. nn. 25205, 25207, 25208/2023, seguite, in senso conforme, da Cass. n. 11569/2024), secondo cui “Il trattamento di CP_ fine rapporto (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1° gennaio 2007, dal Fondo di tesoreria costituisce una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c. e, conseguentemente, essa è assoggettata alle previsioni di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991”.
Peraltro, anche nel caso in cui (in aderenza all'opposto orientamento della giurisprudenza di CP_ legittimità, che riconosce alle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria natura retributiva e, in caso d'inadempimento del datore di lavoro e in presenza dei presupposti di cui alla l. 297/1982, le riconduce all'intervento del Fondo di Garanzia, orientamento al quale questa Corte, anche da ultimo, ha dato seguito con le recenti sentenze n. 169/2025 e n. 205/2025) la domanda, pur non essendo stata formulata dal ricorrente in questi termini, fosse riqualificata da codesto Collegio come volta, in definitiva, ad ottenere il pagamento delle medesime quote di TFR (di cui la datrice di CP_ lavoro ha omesso il versamento al Fondo di Tesoreria) da parte dell , quale gestore del Fondo di Garanzia, è altrettanto indubbio che la prestazione dedotta in giudizio resti, comunque, di carattere previdenziale. Il Collegio ritiene, pertanto, che, ai fini della decisione della presente controversia, non sia affatto indispensabile attendere che le Sezioni Unite della Cassazione si pronuncino sulla questione, loro da ultimo devoluta, in presenza di orientamenti contrastanti in seno alla stessa, circa la natura retributiva o contributiva delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, con l'ordinanza interlocutoria n. 25175/2025 della Sezione Lavoro (nella quale è stato evidenziato che, a fronte del recente revirement in ordine al carattere previdenziale di tali quote di T.F.R., altre pronunce di poco precedenti o coeve – la n. 16266 del 2023 e le nn. 25025 e 22044 del 2023- e successive – la n. 16928 del 2024 e la n. 10082 del 2025- hanno ribadito, conformandosi all'indirizzo più risalente, la natura retributiva dei crediti vantati dal lavoratore per le quote di T.F.R. maturate e non versate dal CP_ datore di lavoro con organico di almeno cinquanta dipendenti, al Fondo di Tesoreria e ciò ai fini di confermare la permanenza in capo al datore di lavoro della legittimazione passiva rispetto alla relativa obbligazione e, in caso d'insolvenza, la possibilità del lavoratore di accedere alla CP_ prestazione previdenziale a carico del Fondo di Garanzia ). CP_ La prestazione fatta valere dall'odierno appellante presuppone, infatti, in ogni caso, che l (vuoi quale gestore del Fondo di Tesoreria, vuoi quale gestore del Fondo di Garanzia) debba rispondere, quale “garante”, delle quote di T.F.R. inadempiute dal datore di lavoro e rientra, pertanto, tra le prestazioni previdenziali di carattere non pensionistico di cui all'art. 24 della l. 88/1989, con conseguente assoggettamento dell'azione volta al suo conseguimento al termine decadenziale annuale di cui al comma 4° dell'art. 47 del DPR 639/1970, articolo che, per miglior comprensione, si trascrive per intero:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
pagina 4 di 7 Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro Controparte_3 aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”. L'applicabilità del termine decadenziale a tale tipologia di azione è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla prestazione relativa al TFR a carico del Fondo di Garanzia, ha così statuito, enunciando un principio valevole anche per il TFR di cui sia chiamato a rispondere il Fondo di Tesoreria (a prescindere dal versamento o meno della relativa
“contribuzione” da parte del datore di lavoro):
“La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.” (così Cassazione civile, sez. lav., 08/07/2014, n.15531, che richiama Cass. n. 19992/2009). L'azione sfuggirebbe al regime decadenziale solo nel caso in cui, ravvisato il carattere retributivo delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, la domanda fosse volta al conseguimento a carico di detto Fondo delle quote di T.F.R. versate dal datore di lavoro presso lo stesso (dovendosi al riguardo richiamare quanto al riguardo statuito da codesta Corte nella sentenza n. 205/2025: “Si deve infine osservare che la natura retributiva del TFR corrisposto dal Fondo tesoreria esclude l'applicabilità della decadenza prevista dall'art. 47 , comma 3 D.P.R .639/1970 , come sostituito dall'art. 4 comma 1 D.L. 19.9.1992 n. 384”); ma non è questo il caso qui controverso. Privo di pertinenza è, inoltre, il precedente della Cassazione citato dall'appellante (n. 1934/2025), in quanto tale pronuncia riguarda il diverso principio per cui l'azione avente per oggetto la prestazione previdenziale è subordinata al previo accertamento del credito per TFR nei confronti del datore di lavoro (essendosi nella citata pronuncia affermato che “Allorché il lavoratore presenti pagina 5 di 7 CP_ all' quale gestore del "Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto", la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell' di adempiere CP_2 tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata CP_3 dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 c.c.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione”). Ciò premesso, non v'è dubbio che, nel caso esaminato, il termine decadenziale, come accertato dal primo giudice, sia inutilmente spirato. Infatti, ripercorrendo la vicenda, la domanda d'intervento del Fondo di Tesoreria, tesa al pagamento diretto del TFR maturato nel periodo 12/04/2010 -16/05/2019 presso la società PLURIMA industrial Società Cooperativa ( matr. , è stata presentata dal P.IVA_2 P.IVA_3 CP_ ricorrente in data 20/9/2021 e il relativo procedimento amministrativo è stato definito dall con provvedimento del 23.9.2021, recante il suo parziale accoglimento, limitatamente alle quote effettivamente versate presso il Fondo dalla datrice di lavoro ossia per l'importo netto di euro CP_ 4.900,14 (vd. docc. 1 e 3 fascicolo di primo grado . CP_ Anche la domanda proposta a carico del Fondo di Garanzia presentata in data 4.1.2021, è CP_ stata per questa parte rigettata dall con provvedimento dell'8.10.2021, per le seguenti ragioni:
“L'importo di TFR e' di competenza del Fondo di Tesoreria di Milano, da richiedere con mod. CP_ MV34).” (vd. doc. 6 fascicolo di primo grado . Nessuno di tali provvedimenti è stato impugnato in via amministrativa dal ricorrente, il quale, in luogo di proporre la domanda giudiziale entro il termine decadenziale di cui all'art. 47, comma 2, del sopra citato DPR, ha avanzato, con PEC del 17 gennaio 2023, un'ulteriore richiesta, a carico del CP_ Fondo di Tesoreria, ricevendo dall in data 27.1.2023, risposta negativa (“la pratica di tfr tesoreria è stata liquidata con valuta 30/9/2021, non ci sono altri importi da corrispondere”) e, quindi, ha proposto il ricorso giudiziale solamente in data 21.3.2024. Quanto, invero, alla prestazione qui azionata a carico del Fondo di Tesoreria, il termine di decadenza annuale deve farsi decorrere dalla data del riconoscimento parziale della prestazione, ossia dalla data del 23.9.2021 e risulta inutilmente spirato in data 23.9.2022. Tale decorrenza è stata chiarita dalla Cassazione sia con riferimento al termine decadenziale triennale di cui al primo comma dell'art. 47 del DPR citato in relazione ai trattamenti pensionistici riconosciuti in misura parziale (“In tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione)”: vd. Cass. n. 22820/2021) che con riferimento al termine annuale di cui al terzo comma del medesimo DPR in relazione alle incidenze dell'indennità di volo sull'indennità di maternità (vd. Cass. n. 12400/2024, recante -a sua volta- l'enunciazione del seguente principio di diritto: “In tema di decadenza, il dies a pagina 6 di 7 quo previsto dall'art. 47, comma 6, del d.P.R. n. 639 del 1970 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione temporanea o del trattamento pensionistico, sicché i termini della procedura amministrativa pregressa sono esclusi dal relativo computo.”). CP_ Peraltro, anche avuto riguardo al provvedimento di diniego emesso dall in data 8.10.2021 con riferimento alla richiesta avanzata a carico del Fondo di Garanzia, in difetto d'impugnazione del provvedimento stesso, il termine di 300 gg + 1 anno è inutilmente spirato senza tempestiva proposizione del ricorso giudiziale, avendo lo stesso iniziato a decorrere dalla data di proposizione CP_ della relativa domanda amministrativa, ossia dal 4.1.2021 (vd. doc. 4 fascicolo di primo grado . Le esposte considerazioni conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente condanna CP_ dell'appellante, in quanto soccombente, a rifondere all le spese processuali del grado, liquidate, in assenza di attività istruttoria, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, nell'importo di euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014. Essendo l'appellante esente dal pagamento del CU, non si dà luogo al suo raddoppio ex art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. 228/2012.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 358/2025 del Tribunale di Monza;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%). Milano, 11/11/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
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