TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4429/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4429/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. CONVERTINI ANTONIO e , CP_1 P.IVA_1
con elezione di domicilio in Via Cisternino 99 70010 LOCOROTONDO (BA) Italia presso l'avv. CONVERTINI ANTONIO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. LATTANZIO CP_2 P.IVA_2
MASSIMILIANO e , con elezione di domicilio in VIA SANT'ANNA N.33/A null 70043
MONOPOLI, presso l'avv. LATTANZIO MASSIMILIANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 03/12/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 6 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.01.2018, otteneva dal Tribunale di Bari il CP_2
decreto ingiuntivo n. 153/2018 con il quale veniva ingiunto alla il pagamento CP_1 della somma di € 40.000,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria, in forza della fattura n. 33/2017.
Con atto di citazione notificato il 19.03.2018, la proponeva opposizione CP_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo, non contestando l'esistenza del credito portato dalla fattura, ma eccependo in compensazione un proprio controcredito derivante da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con il in data CP_2
02.04.2010. In particolare, l'opponente deduceva che il si era impegnato ad CP_2 acquistare un immobile commerciale al prezzo di € 150.000,00 oltre IVA, versando un acconto di € 10.000,00, e chiedeva l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare con condanna al pagamento del saldo prezzo.
Si costituiva in giudizio , contestando l'ammissibilità della domanda CP_2
riconvenzionale per difetto di collegamento con la domanda principale e l'operatività della compensazione per mancanza del requisito dell'esigibilità del controcredito. In via subordinata, eccepiva la nullità del contratto preliminare per violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 122/2005, chiedendo in tal caso la restituzione dell'acconto versato.
Alla prima udienza del 25.07.2018, il Giudice rinviava la causa al 02.10.2019 per la trattazione, autorizzando il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Dopo il deposito delle memorie, all'udienza del 29.11.2019 il Giudice proponeva alle parti la definizione bonaria della controversia, con rinvio al 03.06.2020.
Dopo una serie di rinvii dovuti all'emergenza epidemiologica, la causa veniva rinviata al
06.10.2021 e successivamente al 29.04.2022.
All'udienza del 29.04.2022, preso atto del fallimento delle trattative per una definizione bonaria, le parti chiedevano un rinvio per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza fuori udienza, il Giudice rinviava al 10.10.2022 per l'audizione del testimone di parte attrice.
Su richiesta congiunta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.05.2023.
pagina 2 di 6 Dopo ulteriori rinvii e un nuovo tentativo di conciliazione, all'udienza del 03.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
DIRITTO
1. Sulla non contestazione del credito monitorio
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.1
Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato l'esistenza del credito di € CP_1
40.000,00 portato dalla fattura n. 33/2017, posto a fondamento dell'azione monitoria, limitandosi ad eccepire la compensazione con un proprio controcredito.
2. Sull'eccezione di compensazione e sulla domanda riconvenzionale
L'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente non può trovare accoglimento per difetto del requisito dell'esigibilità del controcredito ex art. 1243 c.c.
Infatti, il credito che l'opponente pretende di compensare deriva da un contratto preliminare di compravendita e rappresenta il saldo del prezzo pattuito.
Come correttamente evidenziato dall'opposto, tale credito non è attualmente esigibile e non potrà diventarlo se non con il passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.2
La giurisprudenza ha infatti chiarito che l'obbligo di pagamento del saldo prezzo diviene liquido ed esigibile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. risulta inammissibile per difetto di collegamento con la domanda principale, non potendo in alcun modo incidere sull'eccezione di compensazione che è destinata al rigetto per carenza del presupposto dell'esigibilità.
3. Sulla domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente risulta inammissibile per difetto di collegamento con la domanda principale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 23781/2014)3, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la proposizione di domanda riconvenzionale da parte dell'opponente è ammissibile solo quando sussistano i presupposti di cui all'art. 36
c.p.c.. La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale non va intesa in senso restrittivo, nel senso cioè che entrambe debbano necessariamente dipendere da un unico ed identico titolo, essendo invece sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus.
Nel caso di specie, tuttavia, tale collegamento oggettivo è del tutto assente. Infatti, il credito azionato in via monitoria deriva da un contratto di appalto stipulato tra le parti il
13.02.2010, mentre la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. si fonda su un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 02.04.2010, ossia su un titolo completamente autonomo e distinto.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Roma n. 19318/2017), il collegamento oggettivo tra la domanda principale e quella riconvenzionale non sussiste quando le rispettive cause petendi sono affatto diverse e le questioni che le domande implicano sono parimenti eterogenee, come nel caso in cui la domanda riconvenzionale abbia ad oggetto un rapporto contrattuale diverso da quello posto a fondamento della domanda principale.
Peraltro, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale discende anche dall'impossibilità che essa possa fondare l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente. Come già rilevato, infatti, il credito che l'opponente pretende di compensare non è attualmente esigibile e non potrà diventarlo se non con il passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.
In una situazione del genere, il simultaneus processus risulta privo di qualsivoglia giustificazione: il titolo della contro pretesa è completamente indipendente da quello 3 La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile anche quando non riguardi lo stesso titolo dedotto in ingiunzione, purché vi sia un collegamento obiettivo tra le contrapposte pretese tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus. A tal fine, è sufficiente che le domande si riferiscano a rapporti di garanzia (come fideiussioni) prestati dalle stesse persone a favore dello stesso debitore principale nei confronti della medesima banca creditrice, senza che assuma rilievo decisivo la circostanza che il numero dei coobbligati nelle diverse fideiussioni non sia identico. Il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nella valutazione di tale connessione, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità salvo vizi logici o giuridici evidenti. pagina 4 di 6 della domanda principale (contratto preliminare di vendita, per l'una; contratto di appalto, per l'altra); la contro pretesa, poi, non è nemmeno astrattamente configurabile come fatto estintivo o modificativo della domanda principale e non può in nessun modo incidere sulle sorti della domanda principale, stante l'esigibilità del credito fatto valere in via principale e l'inesigibilità di quello fatto valere in via riconvenzionale con conseguente inoperatività della disciplina della compensazione.
Ne consegue l'inammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale, con assorbimento di ogni ulteriore questione, compresa l'eccezione di nullità del contratto preliminare.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te-nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 26.000,01 a € 52.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
851,00, Introduttiva €. 602,00 Trattazione €. 903,00, Decisoria €. 1.453,00 Totale €.
3.809,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 153/2018 emesso dal
Tribunale di Bari;
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in €. 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale civile Bari sentenza n. 2285 del 24 maggio 2018 2 Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 43306 del 25 ottobre 2023 pagina 3 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4429/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. CONVERTINI ANTONIO e , CP_1 P.IVA_1
con elezione di domicilio in Via Cisternino 99 70010 LOCOROTONDO (BA) Italia presso l'avv. CONVERTINI ANTONIO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. LATTANZIO CP_2 P.IVA_2
MASSIMILIANO e , con elezione di domicilio in VIA SANT'ANNA N.33/A null 70043
MONOPOLI, presso l'avv. LATTANZIO MASSIMILIANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 03/12/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 6 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.01.2018, otteneva dal Tribunale di Bari il CP_2
decreto ingiuntivo n. 153/2018 con il quale veniva ingiunto alla il pagamento CP_1 della somma di € 40.000,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria, in forza della fattura n. 33/2017.
Con atto di citazione notificato il 19.03.2018, la proponeva opposizione CP_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo, non contestando l'esistenza del credito portato dalla fattura, ma eccependo in compensazione un proprio controcredito derivante da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con il in data CP_2
02.04.2010. In particolare, l'opponente deduceva che il si era impegnato ad CP_2 acquistare un immobile commerciale al prezzo di € 150.000,00 oltre IVA, versando un acconto di € 10.000,00, e chiedeva l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare con condanna al pagamento del saldo prezzo.
Si costituiva in giudizio , contestando l'ammissibilità della domanda CP_2
riconvenzionale per difetto di collegamento con la domanda principale e l'operatività della compensazione per mancanza del requisito dell'esigibilità del controcredito. In via subordinata, eccepiva la nullità del contratto preliminare per violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 122/2005, chiedendo in tal caso la restituzione dell'acconto versato.
Alla prima udienza del 25.07.2018, il Giudice rinviava la causa al 02.10.2019 per la trattazione, autorizzando il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Dopo il deposito delle memorie, all'udienza del 29.11.2019 il Giudice proponeva alle parti la definizione bonaria della controversia, con rinvio al 03.06.2020.
Dopo una serie di rinvii dovuti all'emergenza epidemiologica, la causa veniva rinviata al
06.10.2021 e successivamente al 29.04.2022.
All'udienza del 29.04.2022, preso atto del fallimento delle trattative per una definizione bonaria, le parti chiedevano un rinvio per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza fuori udienza, il Giudice rinviava al 10.10.2022 per l'audizione del testimone di parte attrice.
Su richiesta congiunta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.05.2023.
pagina 2 di 6 Dopo ulteriori rinvii e un nuovo tentativo di conciliazione, all'udienza del 03.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
DIRITTO
1. Sulla non contestazione del credito monitorio
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.1
Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato l'esistenza del credito di € CP_1
40.000,00 portato dalla fattura n. 33/2017, posto a fondamento dell'azione monitoria, limitandosi ad eccepire la compensazione con un proprio controcredito.
2. Sull'eccezione di compensazione e sulla domanda riconvenzionale
L'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente non può trovare accoglimento per difetto del requisito dell'esigibilità del controcredito ex art. 1243 c.c.
Infatti, il credito che l'opponente pretende di compensare deriva da un contratto preliminare di compravendita e rappresenta il saldo del prezzo pattuito.
Come correttamente evidenziato dall'opposto, tale credito non è attualmente esigibile e non potrà diventarlo se non con il passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.2
La giurisprudenza ha infatti chiarito che l'obbligo di pagamento del saldo prezzo diviene liquido ed esigibile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. risulta inammissibile per difetto di collegamento con la domanda principale, non potendo in alcun modo incidere sull'eccezione di compensazione che è destinata al rigetto per carenza del presupposto dell'esigibilità.
3. Sulla domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente risulta inammissibile per difetto di collegamento con la domanda principale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 23781/2014)3, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la proposizione di domanda riconvenzionale da parte dell'opponente è ammissibile solo quando sussistano i presupposti di cui all'art. 36
c.p.c.. La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale non va intesa in senso restrittivo, nel senso cioè che entrambe debbano necessariamente dipendere da un unico ed identico titolo, essendo invece sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus.
Nel caso di specie, tuttavia, tale collegamento oggettivo è del tutto assente. Infatti, il credito azionato in via monitoria deriva da un contratto di appalto stipulato tra le parti il
13.02.2010, mentre la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. si fonda su un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 02.04.2010, ossia su un titolo completamente autonomo e distinto.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Roma n. 19318/2017), il collegamento oggettivo tra la domanda principale e quella riconvenzionale non sussiste quando le rispettive cause petendi sono affatto diverse e le questioni che le domande implicano sono parimenti eterogenee, come nel caso in cui la domanda riconvenzionale abbia ad oggetto un rapporto contrattuale diverso da quello posto a fondamento della domanda principale.
Peraltro, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale discende anche dall'impossibilità che essa possa fondare l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente. Come già rilevato, infatti, il credito che l'opponente pretende di compensare non è attualmente esigibile e non potrà diventarlo se non con il passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.
In una situazione del genere, il simultaneus processus risulta privo di qualsivoglia giustificazione: il titolo della contro pretesa è completamente indipendente da quello 3 La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile anche quando non riguardi lo stesso titolo dedotto in ingiunzione, purché vi sia un collegamento obiettivo tra le contrapposte pretese tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus. A tal fine, è sufficiente che le domande si riferiscano a rapporti di garanzia (come fideiussioni) prestati dalle stesse persone a favore dello stesso debitore principale nei confronti della medesima banca creditrice, senza che assuma rilievo decisivo la circostanza che il numero dei coobbligati nelle diverse fideiussioni non sia identico. Il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nella valutazione di tale connessione, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità salvo vizi logici o giuridici evidenti. pagina 4 di 6 della domanda principale (contratto preliminare di vendita, per l'una; contratto di appalto, per l'altra); la contro pretesa, poi, non è nemmeno astrattamente configurabile come fatto estintivo o modificativo della domanda principale e non può in nessun modo incidere sulle sorti della domanda principale, stante l'esigibilità del credito fatto valere in via principale e l'inesigibilità di quello fatto valere in via riconvenzionale con conseguente inoperatività della disciplina della compensazione.
Ne consegue l'inammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale, con assorbimento di ogni ulteriore questione, compresa l'eccezione di nullità del contratto preliminare.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te-nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 26.000,01 a € 52.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
851,00, Introduttiva €. 602,00 Trattazione €. 903,00, Decisoria €. 1.453,00 Totale €.
3.809,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 153/2018 emesso dal
Tribunale di Bari;
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in €. 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale civile Bari sentenza n. 2285 del 24 maggio 2018 2 Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 43306 del 25 ottobre 2023 pagina 3 di 6