TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/10/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IO LI
Sezione Lavoro
N.R.G. 292/2024
Il Giudice dott.ssa Silvia Cavallari nella causa proposta da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
PQM
Il Tribunale nella causa n. 292 /2024, ogni altra domanda, eccezione rigettate, così decide:
1)Accerta l'insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento intimato a con lettera del 29/8/2023 e per l'effetto annulla il licenziamento e Parte_1 condanna a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro Controparte_1
e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 7.045,95 ) per dodici mensilità, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
3) Condanna a rimborsare al ricorrente € 259,00 per esborsi Controparte_1
e €12.000,00 per spese legali oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Termine per il deposito della sentenza do gg 60.
Reggio Emilia, così deciso il 15/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Sezione Lavoro
N.R.G. 292/2024
Il Giudice dott.ssa Silvia Cavallari nella causa proposta da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
PQM
Il Tribunale nella causa n. 292 /2024, ogni altra domanda, eccezione rigettate, così decide:
1)Accerta l'insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento intimato a con lettera del 29/8/2023 e per l'effetto annulla il licenziamento e Parte_1 condanna a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro Controparte_1
e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 7.045,95 ) per dodici mensilità, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
3) Condanna a rimborsare al ricorrente € 259,00 per esborsi Controparte_1
e €12.000,00 per spese legali oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Termine per il deposito della sentenza do gg 60.
Reggio Emilia, così deciso il 15/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari