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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1889/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1889/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Musella;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Pierini;
Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione ex art.473-bis.28 c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti per la ricorrente come da foglio depositato il 30.4.2025
“Tutto ciò premesso, con le presenti note, la ricorrente insiste nuovamente per
l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nelle proprie memorie e, contestualmente, precisa come segue le proprie
Conclusioni
Chiedendo all'll.mo Tribunale adito di:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
per esclusiva responsabilità di quest'ultimo e quindi con addebito CP_1
Pagina 1 nei confronti del marito, stante le violazioni dei doveri coniugali, così come descritti in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non, nei confronti della ricorrente, per la somma che
l'Onorevole Giudicante riterrà di Giustizia.
Disciplinare le condizioni di separazione sulla base del piano genitoriale proposto e rappresentato all'interno del ricorso introduttivo.
Con vittoria di spese, compensi e accessori.
Si ripropone il piano genitoriale rappresentato, nella sua forma sintetica e con le seguenti condizioni così sintetizzate:
Modalità di affido minori: esclusivo alla madre.
Collocazione minori: presso la madre;
Assegnazione casa coniugale: alla madre;
Diritti di visita paterni: sospesi e subordinati agli esiti positivi percorsi sociali a carico del padre;
Periodi di festività e ferie: seguono i diritti di visita paterni;
Mantenimento ordinario minori: € 600,00 a figlio, a carico del padre;
Assegno unico universale figli: integralmente alla madre;
Spese straordinarie: al 50% tra i genitori;
Mantenimento coniuge: € 600,00 alla moglie, a carico del marito;
Rilascio documenti validi per espatrio per madre e figli.” per il convenuto come da foglio depositato il 30.4.2025
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
Pronunciarsi la separazione dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
Affido condiviso dei figli minori con assegnazione della casa familiare alla Sig.ra
e diritto di visita come indicazioni che l'Ill.mo Giudicante, tenuto conto Pt_1
che il resistente è presente solo nei fine settimana per motivi di lavoro, vorrà indicare;
Si insiste sulla richiesta di restituzione della somma versata dal medesimo per
l'importo del mutuo nella somma complessiva di € 41.880,00 nonché dell'importo di finanziamento dell'automobile della Pt_1
Prevedere a titolo di mantenimento dei figli minori la somma complessiva di €
600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Pagina 2 Rigettare la richiesta di addebito della separazione perchè falsa e non provata e rigettare la richiesta di ordine di protezione per abusi familiari;
Con vittoria di spese compensi ed accessori.
Il tutto previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel ricorso e nelle memorie di rito ex art. 473bis n. 17 u.c. cpc, da intendersi integralmente richiamate e riportate nel presente scritto conclusivo, senza che l'omessa trascrizione integrale di esse ne implichi rinuncia, e ferma in ogni caso
l'ammissione delle istanze di revoca dei provvedimenti urgenti formulate in corso di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di separazione personale nei confronti del coniuge , Controparte_1
con il quale ha contratto matrimonio il 16.5.2015 a San NZ (PU).
Si è ritualmente costituito . Controparte_1
In data 4.2.2025 si è svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi.
Procedendo alla decisione, il collegio osserva quanto segue.
- Risulta dagli atti e dai documenti prodotti che (nato a [...] Controparte_1
nel 1978) e (nata a [...] nel 1985) si sono sposati il 16.5.2015 a Parte_1
San NZ (doc. 1 della ricorrente). La coppia ha avuto tre figli: nata Per_1
Perso il 28.2.2007, nato il [...] e nata il [...], tutti e tre ancora Per_2 studenti. L'ultima residenza della famiglia è stata fissata a Mondolfo, in un immobile acquistato da in costanza di matrimonio, ricorrendo ad un Parte_1
mutuo bancario ipotecario contratto dai suoi genitori, rinegoziato nel 2018 (doc.
6 della ricorrente). Prima di trasferirsi a Mondolfo il nucleo familiare aveva vissuto a San NZ presso i genitori di , i quali hanno sempre Parte_1
collaborato nella gestione dei nipoti e hanno continuato a fornire il loro aiuto anche dopo il trasferimento della residenza a Mondolfo (v. relazioni dei servizi sociali e consultorio familiare).
dal 2017 circa è occupato alle dipendenze di una impresa che Controparte_1
opera nel settore delle costruzioni e appalti pubblici in tutta Italia, dal 2022 presta lavoro in un cantiere a AR con la mansione di gruista, rientrando a casa tendenzialmente nei week-end. è commessa gastronoma in Parte_1
un supermercato a Fano.
Pagina 3 Entrambi i coniugi hanno chiesto che sia dichiarata la separazione. La domanda va accolta in quanto è pacifico che sia venuta meno nella coppia l'affectio coniugale e che non vi sia possibilità di ristabilire la comunione materiale e spirituale.
- La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al convenuto, il quale avrebbe posto in essere condotte maltrattanti contro moglie e figli e avrebbe omesso di contribuire alle esigenze economiche della famiglia. Il convenuto ha contestato la fondatezza della domanda.
È opportuno ricordare che il coniuge che avanza domanda di addebito della separazione ha l'onere di allegare e dimostrare non solo la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, ma anche il rapporto eziologico tra la suddetta violazione e la fine del matrimonio.
Nel caso di specie l'onere probatorio non può dirsi assolto.
I coniugi vivono separati di fatto da novembre 2023, dopo una violenta lite tra e il suocero, nella quale è rimasta coinvolta anche la figlia Controparte_1
attinta con un colpo alla testa dal padre. In seguito a tale episodio è Per_1
stata applicata a dal GIP di Pesaro la misura del divieto di Controparte_1
avvicinamento (doc.15 della ricorrente).
La crisi coniugale tuttavia ha origini ben più risalenti nel tempo, come emerge dagli atti e dai documenti prodotti. I fatti occorsi a novembre 2023 - e successivamente - sono piuttosto l'epilogo grave di un rapporto matrimoniale che di fatto era già finito, caratterizzato da una perdurante lontananza fisica e da disaffezione reciprocamente maturata nel tempo, fino alla insofferenza. Non
è contestato che da alcuni anni i momenti di coabitazione fossero limitati al fine- settimana e negli ultimi tempi ancor di meno. All'udienza del 4.2.2025 la ricorrente, sentita personalmente, ha dichiarato di avere deciso di separarsi quando il marito ha iniziato ad andare a lavorare fuori Regione, nel 2017; ha dichiarato che i coniugi cercarono di portare avanti il matrimonio senza riuscirvi.
Anche agli operatori del consultorio familiare ha dichiarato “quando Parte_1
ha iniziato a lavorare fuori, io mi sono abituata a stare da sola, e mi faceva
'ombra' già da giovedì quando sapevo che sarebbe rientrato”. Emerge quindi che la relazione coniugale si è progressivamente deteriorata. Nel 2023 Pt_1
ha manifestato al marito la volontà di separarsi, si era rivolta ad un legale,
[...]
non era d'accordo; nella coppia c'erano anche questioni di Controparte_1
Pagina 4 natura economica da risolvere – ad esempio quella del rimborso del mutuo - che hanno contribuito a complicare la situazione e ad inasprire il confronto, fino a giungere all'epilogo del novembre 2023.
La prova del nesso di causalità tra le violenze verbali e psicologiche che la ricorrente imputa al convenuto e la crisi coniugale non è stata fornita dalla ricorrente (viene confermata l'ordinanza istruttoria dell'11.4.2025: “i capitoli di prova formulati dalla ricorrente nella memoria del 15.1.2025 non vanno ammessi in quanto: i n. 1, 3, 5, 7 sono generici, privi di una collocazione temporale, non riferiti a fatti specifici;
il n.2 ha ad oggetto un episodio (offesa verbale) non sufficiente per condurre ad una pronuncia di addebito;
i n.4, 8, 9 sono irrilevanti (tra l'altro il n.9 è smentito da quanto dichiarato recentemente dalla ricorrente ai servizi sociali a proposito della organizzazione familiare quotidiana); il n.6 verte su fatti sostanzialmente non contestati, in quanto è pacifico che il convenuto da anni è un lavoratore pendolare.”).
La circostanza che in data 14.3.2025 sia stata emessa dal GUP di Pesaro a carico del convenuto una sentenza penale di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia non è sufficiente per ritenere soddisfatto l'onere probatorio nel presente procedimento civile. La sentenza è stata pronunciata in un giudizio svolto con rito abbreviato - sostanzialmente sulla base delle dichiarazioni delle persone offese - e non è passata in giudicato (è disponibile il dispositivo, mentre non risulta che il giudice abbia depositato la motivazione).
Soprattutto non vi è prova del rapporto di derivazione causale tra le condotte per le quali è stata emessa la pronuncia penale – la cui collocazione temporale
è alquanto sfumata, ad eccezione dell'episodio di novembre 2023 verificatosi quando la crisi era ormai conclamata - e la crisi matrimoniale.
Non può dirsi neppure che abbia omesso di contribuire Controparte_1
economicamente alle necessità della famiglia e con ciò abbia reso intollerabile la prosecuzione del matrimonio, in quanto non è stato contestato che egli avesse fornito alla moglie il bancomat del suo conto corrente, non è stato contestato che la famiglia avesse acquistato due automobili – entrambe intestate alla moglie – per il cui pagamento stipulò Controparte_1
personalmente due finanziamenti;
è documentato che egli partecipava al rimborso del mutuo ipotecario richiesto alla banca dal suocero in occasione dell'acquisto della casa familiare di proprietà di (dall'estratto conto Parte_1
Pagina 5 del suo conto corrente risultano bonifici periodici almeno fino a dicembre 2023 in favore del suocero intestatario del mutuo).
- Vanno ora esaminate le domande riguardanti i figli.
La figlia è ormai maggiorenne, quindi non va previsto alcun Per_1
affidamento.
È pacifico che il rapporto tra la ragazza e il padre sia tuttora burrascoso.
Perso I due figli minorenni (nato nel 2009) e (nata nel 2018) vengono Per_2
affidati in modo esclusivo alla madre, come chiesto dalla ricorrente. I servizi sociali di Mondolfo e il consultorio familiare, incaricati di approfondire le rispettive capacità genitoriali, hanno riscontrato significative criticità in capo a
. Nella relazione datata 3.4.2025 il consultorio familiare scrive: Controparte_1
“dalla valutazione effettuata emerge in sintesi, nel sig. un profilo CP_1 scarsamente compatibile con un adeguato esercizio della genitorialità”. In particolare sono state riscontrate limitate capacità riflessive e introspettive, limitata capacità organizzativa e scarso dialogo con scuola, servizi sanitari e servizi sociali, limitata conoscenza dello sviluppo dei minori e limitata differenziazione della percezione dei loro bisogni, difficoltà a fornire ai minori un sentimento di sicurezza e supporto nel funzionamento sociale, limitate competenze empatiche e di immedesimazione con il punto di vista dell'altro, limitate capacità di accogliere e contenere le richieste emotive dei figli, approccio ai problemi riduttivo e scarsa capacità di riflettere sul proprio ruolo all'interno dei problemi genitoriali, gestione degli impulsi non adeguata.
Attualmente il figlio rifiuta di vedere e sentire il padre. Agli operatori ha Per_2
riferito di sentirsi molto arrabbiato con lui. Gli operatori danno atto della profonda rabbia sviluppata dal ragazzo, originata dall'eccessivo coinvolgimento subìto.
La scarsa collaborazione di rispetto alle esigenze dei figli è Controparte_1
emersa anche quando si è presentata la necessità di chiedere in Comune il
Perso rilascio di un documento di identità per la figlia per l'iscrizione ad un corso di danza;
non è contestato che abbia reagito negando la sua Controparte_1
firma, senza valida motivazione.
Il provvedimento applicativo della misura cautelare consentiva comunque a
“l'esercizio delle prerogative di genitore” con modalità protetta Controparte_1
(doc.15 della ricorrente); tuttavia non risulta che il convenuto si sia
Pagina 6 tempestivamente interessato, né attivato per chiedere ai servizi sociali l'organizzazione di alcun incontro, neppure con la figlia più piccola. Solo verso la fine di questa causa si è rivolto alla di AR (nella CP_1 Pt_2 attestazione della - prodotta dal convenuto all'ultima udienza - si legge Pt_2 che in data 13.5.2025 si è svolto un incontro conoscitivo, “tale accesso non è nato su base volontaria ma su indicazione del legale del sig. e CP_1 all'esito dell'incontro la ha orientato il convenuto al polo sociale di Pt_2
competenza territoriale per riallacciare i rapporti con i figli).
Dopo l'inizio della separazione telefonava per sentire la bambina con CP_1 chiamate continue e senza preavviso, poco funzionali all'interesse della minore, anziché attenersi ad orari concordati.
Considerata l'attuale situazione, un affidamento congiunto risulterebbe di nocumento per i minori, i quali pertanto vengono affidati in via esclusiva alla madre. In proposito il consultorio ha verificato che possiede “un Parte_1
profilo sufficientemente compatibile con un adeguato esercizio della genitorialità” e ha suggerito per lei un percorso di sostegno individuale che lo stesso consultorio sta già predisponendo.
I figli restano collocati presso la madre.
Per quanto riguarda i rapporti padre-figli minori, vengono recepite le indicazioni date dal consultorio di Fano: il figlio presenta “una condizione di fragilità Per_2
emotiva tale per cui risulta non ancora pronto alla ripresa degli incontri con il padre;
appare necessario attendere i tempi del minore, anche aiutandolo in un percorso di supporto psicoeducativo specifico per la sua problematica”; “si Perso ritiene che le videochiamate con la figlia minore debbano proseguire in una modalità più strutturata, ovvero in tempi e modalità preventivamente concordate;
si ritiene che chiamate continue e senza preavviso, come ad oggi avvengono, non siano funzionali”. Il consultorio ha puntualizzato che, a causa dei limitati livelli di introspezione di un percorso psicologico di CP_1
sostegno e recupero delle funzioni genitoriali rischia di risultare inefficace, sarebbero invece di maggiore utilità incontri assistiti durante i quali il padre possa essere monitorato e contestualmente indirizzato ad un corretto approccio. Gli incontri tra il padre e i figli potranno essere introdotti sotto la vigilanza dei servizi sociali, nel momento in cui i servizi in equipe con il consultorio riterranno che sia possibile una ripresa delle visite senza nocumento
Pagina 7 per i minori e senza costrizione, con le tempistiche e la gradualità più rispondenti all'interesse dei minori. A tal fine è onere del convenuto attivarsi rivolgendosi ai servizi e al consultorio territorialmente competenti;
va dato atto che c'è stato un primo contatto del convenuto con la di AR - a maggio Pt_2
2025 - che lo ha orientato al polo sociale di competenza territoriale, come viene riportato nella attestazione della già sopra menzionata. Pt_2
Perso Fin da subito potrà sentire la figlia con chiamate o video- CP_1
chiamate a giorni alterni (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) nella fascia oraria tra le 19 e le 19,30, salvo diverso accordo dei genitori.
è autorizzata a richiedere il rilascio dei documenti di identità per i Parte_1 figli validi per l'espatrio, anche senza l'assenso di . Controparte_1
- La casa familiare viene assegnata alla ricorrente.
- Passando ad esaminare le questioni economiche, viene previsto che versi a per il mantenimento ordinario dei figli Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio).
L'importo è stato quantificato avendo riguardo alle esigenze dei figli, al loro collocamento presso la madre e alle rispettive capacità lavorative e reddituali dei genitori, inclusi i sussidi pubblici per i figli che verranno incassati direttamente e integralmente da . Parte_1
ha una busta paga netta di circa 1.400 euro mensili, percepisce Parte_1
l'AUU pari a circa 700 euro mensili e l'indennità di frequenza per il figlio Per_2 di 309 euro mensili. I suoi genitori tuttora la coadiuvano nell'accudimento dei figli, in particolare della più piccola che frequenta la scuola elementare. È proprietaria della casa familiare.
ha una busta paga-base di circa 1.800 euro, che sale fino a Controparte_1
2.000 euro in caso di straordinari (la circostanza trova riscontro negli estratti del suo conto corrente) a cui si aggiunge la “cassa edile” erogata in due ratei annuali di circa euro 1.650 ciascuno. Non è contestato che sta rimborsando due finanziamenti accesi per acquistare le due automobili entrambe intestate alla moglie, una delle quali in uso al marito;
le due rate mensili ammontano a euro
250 e 300 circa. Il datore di lavoro gli mette a disposizione vitto e alloggio, quindi non ha spese di locazione. Non ha proprietà immobiliari.
Pagina 8 Valutato il quadro complessivo, viene confermato il mantenimento di euro
750,00 complessivi già previsto provvisoriamente nella'rdinanza del 5.2.2025, con decorrenza da febbraio 2025, come indicato nell'ordinanza.
Oltre all'assegno di euro 750,00 mensili, rimborserà a Controparte_1 Pt_1
la metà delle spese straordinarie per i figli, individuate come da protocollo
[...]
in materia di famiglia in uso al Tribunale.
- La ricorrente ha chiesto che sia previsto anche un assegno per il suo mantenimento.
La domanda non può essere accolta.
ha chiesto genericamente la corresponsione di un mantenimento Parte_1
senza allegare specificamente che per effetto della separazione non sia più in grado di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
al contrario nel ricorso afferma che era lei a sostenere il peso economico della famiglia.
Va aggiunto che se da un lato lo stipendio di è superiore a Controparte_1
quello di , è vero anche che è onerato dal Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'assegno per i figli e dal rimborso dei finanziamenti, di contro incassa l'AUU e l'indennità di frequenza;
pertanto il divario tra le Parte_1
rispettive entrate in concreto si riduce notevolmente. Non va dimenticato che durante il matrimonio è riuscita anche ad acquistare un immobile.
- È inammissibile la domanda avanzata dal convenuto avente ad oggetto la condanna della ricorrente alla restituzione di somme. Come eccepito d'ufficio già alla prima udienza, nella causa di separazione non sono ammissibili le domande che hanno un contenuto che esula da quello tipico della separazione
(v. Cass. n.4367/2003, n.11828/2009, n.10356/2005, n.6424/2017). Lo stesso dicasi per la domanda di risarcimento avanzata dalla ricorrente, domanda che peraltro è stata trasposta in sede penale e sulla quale il GUP si è già pronunciato.
- In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1889/2024
R.G. promossa da
Pagina 9 ; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda ed istanza disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
che hanno contratto matrimonio il 16.5.2015 a San NZ (PU);
[...]
2) rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Parte_1
3) i due figli minorenni sono affidati in modo esclusivo a , la quale Parte_1
potrà richiedere il rilascio dei documenti di identità per i figli anche senza il consenso del padre;
4) i figli minorenni sono collocati presso la madre, con cui abita anche la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
5) allo stato attuale non vengono calendarizzati incontri tra il padre e i figli minorenni;
gli incontri tra il padre e i figli potranno essere introdotti sotto la vigilanza dei servizi sociali, al verificarsi delle condizioni indicate nella motivazione di questa sentenza e con le tempistiche e modalità ivi descritte;
Perso
può sentire la figlia con chiamate o video-chiamate a Controparte_1
giorni alterni (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) nella fascia oraria tra le 19
e le 19,30, salvo diverso accordo dei genitori;
6) la casa familiare è assegnata a;
Parte_1
7) l'AUU dei figli e l'indennità di frequenza del figlio verranno percepiti Per_2
per intero da;
Parte_1
8) verserà a entro il giorno 10 di ogni mese un Controparte_1 Parte_1
assegno di euro 750,00 complessivi come contributo al mantenimento ordinario dei tre figli;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
Pagina 10 9) le spese straordinarie dei tre figli verranno sostenute dai genitori per il 50% ciascuno e verranno individuate come da protocollo in materia di famiglia in uso al Tribunale;
10) rigetta la domanda di assegno di mantenimento per;
Parte_1
11) dichiara inammissibili la domanda di condanna al pagamento di somme avanzata da e la domanda di risarcimento avanzata da Controparte_1
; Parte_1
12) spese di causa compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 27 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 11
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1889/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Musella;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Pierini;
Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione ex art.473-bis.28 c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti per la ricorrente come da foglio depositato il 30.4.2025
“Tutto ciò premesso, con le presenti note, la ricorrente insiste nuovamente per
l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nelle proprie memorie e, contestualmente, precisa come segue le proprie
Conclusioni
Chiedendo all'll.mo Tribunale adito di:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
per esclusiva responsabilità di quest'ultimo e quindi con addebito CP_1
Pagina 1 nei confronti del marito, stante le violazioni dei doveri coniugali, così come descritti in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non, nei confronti della ricorrente, per la somma che
l'Onorevole Giudicante riterrà di Giustizia.
Disciplinare le condizioni di separazione sulla base del piano genitoriale proposto e rappresentato all'interno del ricorso introduttivo.
Con vittoria di spese, compensi e accessori.
Si ripropone il piano genitoriale rappresentato, nella sua forma sintetica e con le seguenti condizioni così sintetizzate:
Modalità di affido minori: esclusivo alla madre.
Collocazione minori: presso la madre;
Assegnazione casa coniugale: alla madre;
Diritti di visita paterni: sospesi e subordinati agli esiti positivi percorsi sociali a carico del padre;
Periodi di festività e ferie: seguono i diritti di visita paterni;
Mantenimento ordinario minori: € 600,00 a figlio, a carico del padre;
Assegno unico universale figli: integralmente alla madre;
Spese straordinarie: al 50% tra i genitori;
Mantenimento coniuge: € 600,00 alla moglie, a carico del marito;
Rilascio documenti validi per espatrio per madre e figli.” per il convenuto come da foglio depositato il 30.4.2025
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
Pronunciarsi la separazione dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
Affido condiviso dei figli minori con assegnazione della casa familiare alla Sig.ra
e diritto di visita come indicazioni che l'Ill.mo Giudicante, tenuto conto Pt_1
che il resistente è presente solo nei fine settimana per motivi di lavoro, vorrà indicare;
Si insiste sulla richiesta di restituzione della somma versata dal medesimo per
l'importo del mutuo nella somma complessiva di € 41.880,00 nonché dell'importo di finanziamento dell'automobile della Pt_1
Prevedere a titolo di mantenimento dei figli minori la somma complessiva di €
600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Pagina 2 Rigettare la richiesta di addebito della separazione perchè falsa e non provata e rigettare la richiesta di ordine di protezione per abusi familiari;
Con vittoria di spese compensi ed accessori.
Il tutto previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel ricorso e nelle memorie di rito ex art. 473bis n. 17 u.c. cpc, da intendersi integralmente richiamate e riportate nel presente scritto conclusivo, senza che l'omessa trascrizione integrale di esse ne implichi rinuncia, e ferma in ogni caso
l'ammissione delle istanze di revoca dei provvedimenti urgenti formulate in corso di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di separazione personale nei confronti del coniuge , Controparte_1
con il quale ha contratto matrimonio il 16.5.2015 a San NZ (PU).
Si è ritualmente costituito . Controparte_1
In data 4.2.2025 si è svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi.
Procedendo alla decisione, il collegio osserva quanto segue.
- Risulta dagli atti e dai documenti prodotti che (nato a [...] Controparte_1
nel 1978) e (nata a [...] nel 1985) si sono sposati il 16.5.2015 a Parte_1
San NZ (doc. 1 della ricorrente). La coppia ha avuto tre figli: nata Per_1
Perso il 28.2.2007, nato il [...] e nata il [...], tutti e tre ancora Per_2 studenti. L'ultima residenza della famiglia è stata fissata a Mondolfo, in un immobile acquistato da in costanza di matrimonio, ricorrendo ad un Parte_1
mutuo bancario ipotecario contratto dai suoi genitori, rinegoziato nel 2018 (doc.
6 della ricorrente). Prima di trasferirsi a Mondolfo il nucleo familiare aveva vissuto a San NZ presso i genitori di , i quali hanno sempre Parte_1
collaborato nella gestione dei nipoti e hanno continuato a fornire il loro aiuto anche dopo il trasferimento della residenza a Mondolfo (v. relazioni dei servizi sociali e consultorio familiare).
dal 2017 circa è occupato alle dipendenze di una impresa che Controparte_1
opera nel settore delle costruzioni e appalti pubblici in tutta Italia, dal 2022 presta lavoro in un cantiere a AR con la mansione di gruista, rientrando a casa tendenzialmente nei week-end. è commessa gastronoma in Parte_1
un supermercato a Fano.
Pagina 3 Entrambi i coniugi hanno chiesto che sia dichiarata la separazione. La domanda va accolta in quanto è pacifico che sia venuta meno nella coppia l'affectio coniugale e che non vi sia possibilità di ristabilire la comunione materiale e spirituale.
- La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al convenuto, il quale avrebbe posto in essere condotte maltrattanti contro moglie e figli e avrebbe omesso di contribuire alle esigenze economiche della famiglia. Il convenuto ha contestato la fondatezza della domanda.
È opportuno ricordare che il coniuge che avanza domanda di addebito della separazione ha l'onere di allegare e dimostrare non solo la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, ma anche il rapporto eziologico tra la suddetta violazione e la fine del matrimonio.
Nel caso di specie l'onere probatorio non può dirsi assolto.
I coniugi vivono separati di fatto da novembre 2023, dopo una violenta lite tra e il suocero, nella quale è rimasta coinvolta anche la figlia Controparte_1
attinta con un colpo alla testa dal padre. In seguito a tale episodio è Per_1
stata applicata a dal GIP di Pesaro la misura del divieto di Controparte_1
avvicinamento (doc.15 della ricorrente).
La crisi coniugale tuttavia ha origini ben più risalenti nel tempo, come emerge dagli atti e dai documenti prodotti. I fatti occorsi a novembre 2023 - e successivamente - sono piuttosto l'epilogo grave di un rapporto matrimoniale che di fatto era già finito, caratterizzato da una perdurante lontananza fisica e da disaffezione reciprocamente maturata nel tempo, fino alla insofferenza. Non
è contestato che da alcuni anni i momenti di coabitazione fossero limitati al fine- settimana e negli ultimi tempi ancor di meno. All'udienza del 4.2.2025 la ricorrente, sentita personalmente, ha dichiarato di avere deciso di separarsi quando il marito ha iniziato ad andare a lavorare fuori Regione, nel 2017; ha dichiarato che i coniugi cercarono di portare avanti il matrimonio senza riuscirvi.
Anche agli operatori del consultorio familiare ha dichiarato “quando Parte_1
ha iniziato a lavorare fuori, io mi sono abituata a stare da sola, e mi faceva
'ombra' già da giovedì quando sapevo che sarebbe rientrato”. Emerge quindi che la relazione coniugale si è progressivamente deteriorata. Nel 2023 Pt_1
ha manifestato al marito la volontà di separarsi, si era rivolta ad un legale,
[...]
non era d'accordo; nella coppia c'erano anche questioni di Controparte_1
Pagina 4 natura economica da risolvere – ad esempio quella del rimborso del mutuo - che hanno contribuito a complicare la situazione e ad inasprire il confronto, fino a giungere all'epilogo del novembre 2023.
La prova del nesso di causalità tra le violenze verbali e psicologiche che la ricorrente imputa al convenuto e la crisi coniugale non è stata fornita dalla ricorrente (viene confermata l'ordinanza istruttoria dell'11.4.2025: “i capitoli di prova formulati dalla ricorrente nella memoria del 15.1.2025 non vanno ammessi in quanto: i n. 1, 3, 5, 7 sono generici, privi di una collocazione temporale, non riferiti a fatti specifici;
il n.2 ha ad oggetto un episodio (offesa verbale) non sufficiente per condurre ad una pronuncia di addebito;
i n.4, 8, 9 sono irrilevanti (tra l'altro il n.9 è smentito da quanto dichiarato recentemente dalla ricorrente ai servizi sociali a proposito della organizzazione familiare quotidiana); il n.6 verte su fatti sostanzialmente non contestati, in quanto è pacifico che il convenuto da anni è un lavoratore pendolare.”).
La circostanza che in data 14.3.2025 sia stata emessa dal GUP di Pesaro a carico del convenuto una sentenza penale di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia non è sufficiente per ritenere soddisfatto l'onere probatorio nel presente procedimento civile. La sentenza è stata pronunciata in un giudizio svolto con rito abbreviato - sostanzialmente sulla base delle dichiarazioni delle persone offese - e non è passata in giudicato (è disponibile il dispositivo, mentre non risulta che il giudice abbia depositato la motivazione).
Soprattutto non vi è prova del rapporto di derivazione causale tra le condotte per le quali è stata emessa la pronuncia penale – la cui collocazione temporale
è alquanto sfumata, ad eccezione dell'episodio di novembre 2023 verificatosi quando la crisi era ormai conclamata - e la crisi matrimoniale.
Non può dirsi neppure che abbia omesso di contribuire Controparte_1
economicamente alle necessità della famiglia e con ciò abbia reso intollerabile la prosecuzione del matrimonio, in quanto non è stato contestato che egli avesse fornito alla moglie il bancomat del suo conto corrente, non è stato contestato che la famiglia avesse acquistato due automobili – entrambe intestate alla moglie – per il cui pagamento stipulò Controparte_1
personalmente due finanziamenti;
è documentato che egli partecipava al rimborso del mutuo ipotecario richiesto alla banca dal suocero in occasione dell'acquisto della casa familiare di proprietà di (dall'estratto conto Parte_1
Pagina 5 del suo conto corrente risultano bonifici periodici almeno fino a dicembre 2023 in favore del suocero intestatario del mutuo).
- Vanno ora esaminate le domande riguardanti i figli.
La figlia è ormai maggiorenne, quindi non va previsto alcun Per_1
affidamento.
È pacifico che il rapporto tra la ragazza e il padre sia tuttora burrascoso.
Perso I due figli minorenni (nato nel 2009) e (nata nel 2018) vengono Per_2
affidati in modo esclusivo alla madre, come chiesto dalla ricorrente. I servizi sociali di Mondolfo e il consultorio familiare, incaricati di approfondire le rispettive capacità genitoriali, hanno riscontrato significative criticità in capo a
. Nella relazione datata 3.4.2025 il consultorio familiare scrive: Controparte_1
“dalla valutazione effettuata emerge in sintesi, nel sig. un profilo CP_1 scarsamente compatibile con un adeguato esercizio della genitorialità”. In particolare sono state riscontrate limitate capacità riflessive e introspettive, limitata capacità organizzativa e scarso dialogo con scuola, servizi sanitari e servizi sociali, limitata conoscenza dello sviluppo dei minori e limitata differenziazione della percezione dei loro bisogni, difficoltà a fornire ai minori un sentimento di sicurezza e supporto nel funzionamento sociale, limitate competenze empatiche e di immedesimazione con il punto di vista dell'altro, limitate capacità di accogliere e contenere le richieste emotive dei figli, approccio ai problemi riduttivo e scarsa capacità di riflettere sul proprio ruolo all'interno dei problemi genitoriali, gestione degli impulsi non adeguata.
Attualmente il figlio rifiuta di vedere e sentire il padre. Agli operatori ha Per_2
riferito di sentirsi molto arrabbiato con lui. Gli operatori danno atto della profonda rabbia sviluppata dal ragazzo, originata dall'eccessivo coinvolgimento subìto.
La scarsa collaborazione di rispetto alle esigenze dei figli è Controparte_1
emersa anche quando si è presentata la necessità di chiedere in Comune il
Perso rilascio di un documento di identità per la figlia per l'iscrizione ad un corso di danza;
non è contestato che abbia reagito negando la sua Controparte_1
firma, senza valida motivazione.
Il provvedimento applicativo della misura cautelare consentiva comunque a
“l'esercizio delle prerogative di genitore” con modalità protetta Controparte_1
(doc.15 della ricorrente); tuttavia non risulta che il convenuto si sia
Pagina 6 tempestivamente interessato, né attivato per chiedere ai servizi sociali l'organizzazione di alcun incontro, neppure con la figlia più piccola. Solo verso la fine di questa causa si è rivolto alla di AR (nella CP_1 Pt_2 attestazione della - prodotta dal convenuto all'ultima udienza - si legge Pt_2 che in data 13.5.2025 si è svolto un incontro conoscitivo, “tale accesso non è nato su base volontaria ma su indicazione del legale del sig. e CP_1 all'esito dell'incontro la ha orientato il convenuto al polo sociale di Pt_2
competenza territoriale per riallacciare i rapporti con i figli).
Dopo l'inizio della separazione telefonava per sentire la bambina con CP_1 chiamate continue e senza preavviso, poco funzionali all'interesse della minore, anziché attenersi ad orari concordati.
Considerata l'attuale situazione, un affidamento congiunto risulterebbe di nocumento per i minori, i quali pertanto vengono affidati in via esclusiva alla madre. In proposito il consultorio ha verificato che possiede “un Parte_1
profilo sufficientemente compatibile con un adeguato esercizio della genitorialità” e ha suggerito per lei un percorso di sostegno individuale che lo stesso consultorio sta già predisponendo.
I figli restano collocati presso la madre.
Per quanto riguarda i rapporti padre-figli minori, vengono recepite le indicazioni date dal consultorio di Fano: il figlio presenta “una condizione di fragilità Per_2
emotiva tale per cui risulta non ancora pronto alla ripresa degli incontri con il padre;
appare necessario attendere i tempi del minore, anche aiutandolo in un percorso di supporto psicoeducativo specifico per la sua problematica”; “si Perso ritiene che le videochiamate con la figlia minore debbano proseguire in una modalità più strutturata, ovvero in tempi e modalità preventivamente concordate;
si ritiene che chiamate continue e senza preavviso, come ad oggi avvengono, non siano funzionali”. Il consultorio ha puntualizzato che, a causa dei limitati livelli di introspezione di un percorso psicologico di CP_1
sostegno e recupero delle funzioni genitoriali rischia di risultare inefficace, sarebbero invece di maggiore utilità incontri assistiti durante i quali il padre possa essere monitorato e contestualmente indirizzato ad un corretto approccio. Gli incontri tra il padre e i figli potranno essere introdotti sotto la vigilanza dei servizi sociali, nel momento in cui i servizi in equipe con il consultorio riterranno che sia possibile una ripresa delle visite senza nocumento
Pagina 7 per i minori e senza costrizione, con le tempistiche e la gradualità più rispondenti all'interesse dei minori. A tal fine è onere del convenuto attivarsi rivolgendosi ai servizi e al consultorio territorialmente competenti;
va dato atto che c'è stato un primo contatto del convenuto con la di AR - a maggio Pt_2
2025 - che lo ha orientato al polo sociale di competenza territoriale, come viene riportato nella attestazione della già sopra menzionata. Pt_2
Perso Fin da subito potrà sentire la figlia con chiamate o video- CP_1
chiamate a giorni alterni (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) nella fascia oraria tra le 19 e le 19,30, salvo diverso accordo dei genitori.
è autorizzata a richiedere il rilascio dei documenti di identità per i Parte_1 figli validi per l'espatrio, anche senza l'assenso di . Controparte_1
- La casa familiare viene assegnata alla ricorrente.
- Passando ad esaminare le questioni economiche, viene previsto che versi a per il mantenimento ordinario dei figli Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio).
L'importo è stato quantificato avendo riguardo alle esigenze dei figli, al loro collocamento presso la madre e alle rispettive capacità lavorative e reddituali dei genitori, inclusi i sussidi pubblici per i figli che verranno incassati direttamente e integralmente da . Parte_1
ha una busta paga netta di circa 1.400 euro mensili, percepisce Parte_1
l'AUU pari a circa 700 euro mensili e l'indennità di frequenza per il figlio Per_2 di 309 euro mensili. I suoi genitori tuttora la coadiuvano nell'accudimento dei figli, in particolare della più piccola che frequenta la scuola elementare. È proprietaria della casa familiare.
ha una busta paga-base di circa 1.800 euro, che sale fino a Controparte_1
2.000 euro in caso di straordinari (la circostanza trova riscontro negli estratti del suo conto corrente) a cui si aggiunge la “cassa edile” erogata in due ratei annuali di circa euro 1.650 ciascuno. Non è contestato che sta rimborsando due finanziamenti accesi per acquistare le due automobili entrambe intestate alla moglie, una delle quali in uso al marito;
le due rate mensili ammontano a euro
250 e 300 circa. Il datore di lavoro gli mette a disposizione vitto e alloggio, quindi non ha spese di locazione. Non ha proprietà immobiliari.
Pagina 8 Valutato il quadro complessivo, viene confermato il mantenimento di euro
750,00 complessivi già previsto provvisoriamente nella'rdinanza del 5.2.2025, con decorrenza da febbraio 2025, come indicato nell'ordinanza.
Oltre all'assegno di euro 750,00 mensili, rimborserà a Controparte_1 Pt_1
la metà delle spese straordinarie per i figli, individuate come da protocollo
[...]
in materia di famiglia in uso al Tribunale.
- La ricorrente ha chiesto che sia previsto anche un assegno per il suo mantenimento.
La domanda non può essere accolta.
ha chiesto genericamente la corresponsione di un mantenimento Parte_1
senza allegare specificamente che per effetto della separazione non sia più in grado di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
al contrario nel ricorso afferma che era lei a sostenere il peso economico della famiglia.
Va aggiunto che se da un lato lo stipendio di è superiore a Controparte_1
quello di , è vero anche che è onerato dal Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'assegno per i figli e dal rimborso dei finanziamenti, di contro incassa l'AUU e l'indennità di frequenza;
pertanto il divario tra le Parte_1
rispettive entrate in concreto si riduce notevolmente. Non va dimenticato che durante il matrimonio è riuscita anche ad acquistare un immobile.
- È inammissibile la domanda avanzata dal convenuto avente ad oggetto la condanna della ricorrente alla restituzione di somme. Come eccepito d'ufficio già alla prima udienza, nella causa di separazione non sono ammissibili le domande che hanno un contenuto che esula da quello tipico della separazione
(v. Cass. n.4367/2003, n.11828/2009, n.10356/2005, n.6424/2017). Lo stesso dicasi per la domanda di risarcimento avanzata dalla ricorrente, domanda che peraltro è stata trasposta in sede penale e sulla quale il GUP si è già pronunciato.
- In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1889/2024
R.G. promossa da
Pagina 9 ; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda ed istanza disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
che hanno contratto matrimonio il 16.5.2015 a San NZ (PU);
[...]
2) rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Parte_1
3) i due figli minorenni sono affidati in modo esclusivo a , la quale Parte_1
potrà richiedere il rilascio dei documenti di identità per i figli anche senza il consenso del padre;
4) i figli minorenni sono collocati presso la madre, con cui abita anche la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
5) allo stato attuale non vengono calendarizzati incontri tra il padre e i figli minorenni;
gli incontri tra il padre e i figli potranno essere introdotti sotto la vigilanza dei servizi sociali, al verificarsi delle condizioni indicate nella motivazione di questa sentenza e con le tempistiche e modalità ivi descritte;
Perso
può sentire la figlia con chiamate o video-chiamate a Controparte_1
giorni alterni (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) nella fascia oraria tra le 19
e le 19,30, salvo diverso accordo dei genitori;
6) la casa familiare è assegnata a;
Parte_1
7) l'AUU dei figli e l'indennità di frequenza del figlio verranno percepiti Per_2
per intero da;
Parte_1
8) verserà a entro il giorno 10 di ogni mese un Controparte_1 Parte_1
assegno di euro 750,00 complessivi come contributo al mantenimento ordinario dei tre figli;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
Pagina 10 9) le spese straordinarie dei tre figli verranno sostenute dai genitori per il 50% ciascuno e verranno individuate come da protocollo in materia di famiglia in uso al Tribunale;
10) rigetta la domanda di assegno di mantenimento per;
Parte_1
11) dichiara inammissibili la domanda di condanna al pagamento di somme avanzata da e la domanda di risarcimento avanzata da Controparte_1
; Parte_1
12) spese di causa compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 27 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
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