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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/11/2024, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n°5645/2023 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 09/10/2023 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Silvia Parte_1
Bertolin ricorrente contro
nato a [...] il [...] con l'avv. Annina De CP_1
Martin Mattiò
resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: separazione giudiziale
Causa rimessa al collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 01.10.2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del
29/10/2024
Conclusioni in punto status: per la ricorrente: “pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione” per il resistente: “pronunciare la separazione personale dei coniugi anche in via provvisoria”
MOTIVI DELLA DECISIONE 2
Con ricorso depositato in data 09.10.2023 premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 23.06.2012 in CP_1
Galzignano Terme, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Galzignano Terme al n. 5, parte II, serie A dell'anno 2012, e che dall'unione erano nati i figli (nato il Per_1
Per 28.11.2009), (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_3
Per_
(nata il [...]), chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
In data 10.01.2024 si costituiva il resistente che, CP_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, aderiva alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse.
****
All'udienza del 09.02.2024 le parti comparivano personalmente avanti al
Giudice delegato, rendevano le dichiarazioni riportate a verbale e il
Giudice riservava la decisione in punto di provvedimenti temporanei e urgenti. Con ordinanza depositata in data 17.02.2024 il Giudice del. adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della minore: “1. autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. affida i figli minorenni in maniera congiunta a entrambi i genitori con loro collocazione preso la madre;
3. assegna alla madre la casa familiare sita in Galzignano Terme viale del lavoro affinché continui a viverci unitamente ai figli;
4. il padre sarà con i figli: - tutti i martedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà a scuola;
- il padre, nelle settimane in cui non vedrà i figli nel week end, starà con gli stessi anche il venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina quando li riaccompagnerà a scuola ovvero presso l'abitazione materna;
- due fine settimana alternati al mese dal venerdì sera compresa la cena al lunedì mattina quando li accompagnerà
a scuola o dalla madre in periodo di sospensione scolastica entro le
10:00; - una settimana durante le vacanze invernali comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
3 giorni durante le vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
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Lunedì dell'Angelo; 2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in un periodo da comunicare entro giorno 31.5 di ogni anno;
le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza; -in ogni caso va precisato che le parti potranno concordare anche tempi diversi nel rispetto delle reciproche esigenze e di quelle prioritarie dei figli.
5. parte resistente continuerà a provvedere al pagamento della rata CP_1 del mutuo e della rata di finanziamento contratti per l'abitazione familiare di Galzignano Terme;
6. determina il contributo dovuto da a per il mantenimento dei figli minori CP_1 Parte_1
nella misura di euro 500 mensili ciascuno (per un totale di euro 2.000) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova;
7. determina in euro 300 mensili l'assegno di mantenimento per la coniuge da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT” e fissava udienza al 24.09.2024 per tentativo di conciliazione, formulando alle parti la seguente proposta conciliativa: “accordo conforme alle condizioni sopra indicate con rinuncia alla domanda di addebito”.
Successivamente le parti depositavano note scritte in vista dell'udienza e il Giudice con ordinanza depositata in data 01.10.2024, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ritenuto di disporre la richiesta ctu in punto collocamento e diritto di visita dei minori, nominava all'uopo la dott.ssa e, rilevato che parte Persona_5
ricorrente aveva chiesto pronuncia di sentenza non definitiva di separazione e che la medesima istanza era stata formulata anche dalla parte resistente nell'atto di citazione, rilevato che sul punto la causa era matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione in punto status.
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Tanto evidenziato, la domanda di separazione proposta da entrambe le parti merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del 09.02.2024 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Poiché l'istruttoria sulle altre domande deve essere proseguita, la causa va rimessa nel ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite avverrà in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del CP_1
comune di Galzignano Terme di annotare la sentenza nei registri (atto n.
5, parte II, serie A dell'anno 2012 del registro degli atti di matrimonio);
2. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2024
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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