Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5708/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Geremia Casaburi Presidente
dott.ssa Valeria Ferraro Giudice rel.
dott.ssa Lucia Paura Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza, all'udienza del 28 gennaio 2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al N° 5708/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,
TRA
, elett.te domiciliata in Napoli, alla piazza del Gesù Parte_1
Nuovo 33 presso lo studio dell'avv. Nicoletta Muccio e Francesco Maria Confes-
sore, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di cita-
zione
-ATTRICE-
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, elett.te domiciliata in Napoli, al centro Direzionale Controparte_1
isola A/7 presso lo studio degli avv.ti Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
-CONVENUTA -
elett.te domiciliati in Napoli, alla Via Pale- Controparte_2
poli, n. 21, presso lo studio degli avv.ti Carlo Morace e Marco Morace, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
-TERZA CHIAMATA -
avente ad oggetto: RESPONSABILITA' LIQUIDATORE.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, ha inteso far va- Parte_1
lere la responsabilità di , in qualità di liquidatore della società Controparte_1
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Immobiliare Salerno s.a.s. di ON ME & co. di cui l'attrice era socia,
per aver proposto ai soci la vendita dell'intero compendio immobiliare facente capo alla predetta società per una cifra (€. 300.000,00) giudicata del tutto inade-
guata rispetto al reale valore dello stesso, onde la richiesta di revoca della conve-
nuta dall'incarico di liquidatrice e condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva , chiedendo, ed ottenendo, in via preliminare Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa,
e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto infondata CP_2
in fatto ed in diritto, ed agendo, in via riconvenzionale, al fine di ottenere la con-
danna dell'attrice al risarcimento del danno all'immagine procurato alla convenu-
ta (oltre ad un non meglio precisato danno patrimoniale).
Si costituivano, infine, gli chiedendo, in via principale, Controparte_2
il rigetto della domanda di garanzia proposta dalla convenuta ed, in via subordi-
nata, il rigetto della domanda attorea.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la presente domanda vada dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Ed, invero, come documentalmente dimostrato dalla convenuta, questa, nelle mo-
re della definizione del presente giudizio, ha provveduto alla vendita del com-
pendio immobiliare della società, successivamente trasmettendo ai soci il bilan-
cio finale di liquidazione e proponendo anche il relativo piano di riparto. In as-
senza di impugnazione nel termine di legge, comunicava ai soci l'approvazione del bilancio di liquidazione e del piano di riparto, provvedendo, altresì, a versare,
in favore di ciascun socio – ivi compresa l'odierna attrice – la quota di spettanza e cancellando, infine, la società dal Registro delle Imprese.
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Da quanto illlustrato discende l'applicazione, alla vicenda in esame, del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 2311 cc, a norma del quale, “Con l'approvazio-
ne del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci”.
Orbene, in virtù dell'art. 100 c.p.c., “Per proporre una domanda o per contraddi-
re alla stessa è necessario avervi interesse”. Tale norma contempla il necessario requisito dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione, il quale si risolve nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridica-
mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass.
6749/2012; Cass. 8464/2011).
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'interesse ad agire in giudi-
zio trascende cioè il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, do-
vendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale
da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice
che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica,
ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una
situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimo-
niale dell'agente” (Cass. n. 12548/2002).
Peraltro, la verifica dell'interesse ad agire dev'essere scrutinata dal giudice preli-
minarmente rispetto al merito della domanda, ed è rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, salvo l'operatività del giudicato (Cass. 971/2008;
Cass. 15084/2006).
Per altro verso, la Suprema Corte di legittimità ha da sempre rilevato che “l'inte-
resse ad agire… deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione
(o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione
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quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va va-
lutato” (cfr., Cassazione civile sez. I, 07/02/2024, n.3449).
Riportando le predette coordinate applicative alla vicenda odierna, rilevato che la non ha impugnato il bilancio alla stessa comunicato, deve concludersi Parte_1
che la stessa abbia, in tal modo, inequivocabilmente dimostrato la propria acquie-
scenza nei confronti dell'operato della convenuta con la conseguenza – per vero imposta dal riferito effetto liberatorio di cui al citato art. 2311 cc – che la stessa non può più dolersi della dedotta condotta, a suo dire, negligente, tenuta dalla
. CP_1
Per altro verso, le contestazioni relative alle modalità di comunicazione del bi-
lancio ed al contenuto dello stesso (di cui alle note di udienza dell'11.11.2024
depositate da parte attrice) appaiono, in questa sede, del tutto irrilevanti trattan-
dosi di doglianze che, è appena il caso di precisare, andavano proposte nelle for-
me e nei termini legislativamente previsti (ovvero tramite impugnazione del bi-
lancio).
Pertanto, la domanda attorea va dichiarata integralmente inammissibile.
Dalla inammissibilità della domanda attorea discende l'assorbimento della do-
manda di garanzia fatta valere dalla convenuta nei confronti della compagnia as-
sicurativa.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, la stessa – della quale va, in ogni caso, rimarcata la assoluta genericità - va rigettata in assenza totale di prova sul punto.
Per quanto concerne le spese, seguono la soccombenza (ivi incluse quelle di
CTU) e si liquidano come in dispositivo mentre, nei rapporti tra la convenuta e la
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terza chiamata se ne dispone l'integrale compensazione in ragione dell'assorbimento della domanda.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda attorea;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) condanna , al pagamento, in favore di parte conve- Parte_1
nuta, delle spese del giudizio che liquida in €. 3.809, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procu-
ratori costituiti per dichiarazione di fattone anticipo;
d) compensa le spese nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Nola, 28 gennaio 2025
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE
Dott. Geremia Casaburi Dott. ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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