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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8279/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/12/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8279/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/01/1982;
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/03/1989, entrambi con il patrocinio dell'avv. DE MAIO NICOLA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti chiedono congiuntamente che l'On.le Tribunale adito voglia emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio sulla base delle seguenti condizioni e conclusioni i) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, con esonero reciproco dal mantenimento economico. ii) Il sig. acquisterà la quota del 50% di proprietà della sig.ra Parte_1 Parte_2
della casa coniugale sita in Sesto S.G. (MI), Via Cesare Battisti n. 125, come da allegata
[...] scrittura privata e successivo rogito notarile, accollandosi l'intera quota del mutuo acceso presso il relativo istituto bancario, mutuo allo stato cointestato tra i coniugi, così da risultare unico proprietario e unico soggetto tenuto al pagamento degli oneri condominiali e delle spese fisse (luce, gas, acqua, telefono, ecc.).
iii) La minore manterrà la residenza presso la casa sita in Sesto Persona_1
S.G. (MI), Via Cesare Battisti n. 125 e, come da separazione, manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevendo da entrambi la prescritta cura, educazione, istruzione e assistenza materiale e morale, conservando altresì rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori, oltre alla paritaria condivisione dei tempi, hanno concordato, come da separazione, di alternare i fine settimana e tutte le festività. iv) Entrambi i genitori convengono di sostenere al 50%, in favore della figlia, le spese per i beni di prima necessità e per il vestiario. Saranno altresì a carico di ciascun genitore, sempre nella misura rispettiva del 50%, le spese della mensa scolastica, i costi accessori della scuola, i costi per le attività sportive e di altre attività ludiche e ricreative.
Per quanto non espressamente disciplinato in questa sede, entrambi i coniugi si adegueranno alle “Linee guida” indicate dal Tribunale di Monza concernenti le spese per i figli. v) Il sig. , nell'esclusivo interesse della minore, verserà alla sig.ra Parte_1 una somma mensile di euro 300,00=, concedendo, inoltre, che il Parte_2 previsto assegno unico e universale INPS, eventualmente rivalutato a norma di legge, venga accreditato alla sig.ra Parte_2 vi) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza 25.01.2024 (sent. n. 266/24 – pubbl. in data 26.01.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (n. 10.06.2016) e, per le Persona_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2
12/12/2024, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Palermo (PA) in data 08/08/2015 Parte_1 Parte_2
(atto n. 366, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo (PA)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Palermo (PA) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 06.02.2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/12/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8279/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/01/1982;
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/03/1989, entrambi con il patrocinio dell'avv. DE MAIO NICOLA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti chiedono congiuntamente che l'On.le Tribunale adito voglia emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio sulla base delle seguenti condizioni e conclusioni i) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, con esonero reciproco dal mantenimento economico. ii) Il sig. acquisterà la quota del 50% di proprietà della sig.ra Parte_1 Parte_2
della casa coniugale sita in Sesto S.G. (MI), Via Cesare Battisti n. 125, come da allegata
[...] scrittura privata e successivo rogito notarile, accollandosi l'intera quota del mutuo acceso presso il relativo istituto bancario, mutuo allo stato cointestato tra i coniugi, così da risultare unico proprietario e unico soggetto tenuto al pagamento degli oneri condominiali e delle spese fisse (luce, gas, acqua, telefono, ecc.).
iii) La minore manterrà la residenza presso la casa sita in Sesto Persona_1
S.G. (MI), Via Cesare Battisti n. 125 e, come da separazione, manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevendo da entrambi la prescritta cura, educazione, istruzione e assistenza materiale e morale, conservando altresì rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori, oltre alla paritaria condivisione dei tempi, hanno concordato, come da separazione, di alternare i fine settimana e tutte le festività. iv) Entrambi i genitori convengono di sostenere al 50%, in favore della figlia, le spese per i beni di prima necessità e per il vestiario. Saranno altresì a carico di ciascun genitore, sempre nella misura rispettiva del 50%, le spese della mensa scolastica, i costi accessori della scuola, i costi per le attività sportive e di altre attività ludiche e ricreative.
Per quanto non espressamente disciplinato in questa sede, entrambi i coniugi si adegueranno alle “Linee guida” indicate dal Tribunale di Monza concernenti le spese per i figli. v) Il sig. , nell'esclusivo interesse della minore, verserà alla sig.ra Parte_1 una somma mensile di euro 300,00=, concedendo, inoltre, che il Parte_2 previsto assegno unico e universale INPS, eventualmente rivalutato a norma di legge, venga accreditato alla sig.ra Parte_2 vi) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza 25.01.2024 (sent. n. 266/24 – pubbl. in data 26.01.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (n. 10.06.2016) e, per le Persona_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2
12/12/2024, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Palermo (PA) in data 08/08/2015 Parte_1 Parte_2
(atto n. 366, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo (PA)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Palermo (PA) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 06.02.2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona