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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12429 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI
nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 41102 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, rimessa in decisione all'udienza del 29.5.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
e elett.te dom.ti in Roma, via Botta 45 83, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2 Alessandro Trani, che le rappresenta e difende con gli avv.ti Gianluigi Villaschi e Eugenia Gatti di Milano per procura in atti appellanti
E
, e , elett.te dom.ti in Roma, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 via Tibullo 10, presso lo studio dell'avv. Fabio Collavini, che li rappresenta e difende come da procura in atti appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2953/2023 – risarcimento danni e pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per parte appellante conclusioni come da atto depositato telematicamente entro i termini concessi ex art. 352 c.p.c. conformemente alle conclusioni dell'atto introduttivo;
per gli appellati conclusioni come da comparsa di risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Par Con atto di citazione notificato il 3.9.2023 la e la proponevano appello avverso Pt_1 Parte_2
la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2953/2023, pubblicata il 6.2.2023 e non notificata, con la quale – in parziale accoglimento della domanda di , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 – le odierne appellanti erano state condannate in solido al pagamento della somma di €
[...]
1.200,00 per ciascuno dei convenuti di cui € 600,00 per compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 12,5,6,7 del Reg. CE 261/04 e la sola ( ) era stata condannata al Parte_2 Parte_3
pagamento dell'ulteriore somma di € 100,00 in favore di ciascun attore ai sensi dell'art. 46 del d.lgs.
79/1. Con la stessa sentenza le società convenute erano state. altresì. condannate al pagamento delle spese di lite.
Parte appellante, con sei motivi di impugnazione, censurava la decisione del Giudice di Pace e chiedeva – in riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensione della sua efficacia esecutiva –
che venisse rigettata l'avversa domanda di pagamento e, in subordine, che venisse limitata la condanna al pagamento della somma di € 600,00 ciascuno già offerta in pagamento alle controparti;
vinte le spese del doppio grado.
In via istruttoria le appellanti reiteravano le richieste di prova orale.
All'udienza del 25.1.2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti;
veniva rigettata la richiesta di inibitoria;
venivano altresì disattese le istanze istruttorie.
Con comparsa depositata il 5.2.2024 si costituivano tardivamente gli appellati chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato, per le motivazioni esposte, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza del 29.5.2025 la causa è
stata trattenuta in decisione ex art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere revocata la dichiarazione di contumacia dei convenuti/appellati tardivamente costituiti.
Giova premettere che sono inammissibili ex art. 345 c.p.c. i nuovi documenti depositati in questo grado (fatta salva la giurisprudenza sempre producibile) e specialmente quelli allegati alle note conclusionali. Come già rilevato con l'ordinanza del 25.1.2024 sono inammissibili le prove orali di parte appellante,
vertendo su circostanze in parte generiche o valutative, irrilevanti o documentali.
Merita, altresì, osservare che parte appellata, costituitasi tardivamente, non ha proposto appello incidentale in relazione a quelle domande avanzate in primo grado e non accolte dal primo giudice.
Non appaiono, infine, ammissibili le nuove richieste, avanzate tardivamente e irritualmente dagli appellati nell'ultima nota conclusionale depositata il 9.5.2025, per la rimessione alla Corte di
Giustizia Europea ovvero alla Corte Costituzionale. Peraltro le questioni adombrate non risultano rilevanti, dovendo pur sempre essere rimessa alla valutazione del giudicante – nell'ambito dei suoi poteri di valutazione della prova – la ravvisabilità o meno, nella fattispecie dedotta, delle circostanze eccezionali escludenti la responsabilità del vettore.
Ciò posto la causa può essere decisa in applicazione del principio della ragione più liquida.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
I motivi 2-3-4 possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Con tali motivi gli appellanti lamentano, in sintesi, l'errata valutazione delle prove da parte del primo giudice, il mancato assolvimento dell'onere probatorio di controparte nonché il mancato riconoscimento, nel caso in esame, dell'evento eccezionale tale da escludere la responsabilità del vettore.
Il primo giudice, nella sentenza impugnata, ha riconosciuto agli attori (odierni appellati) in primo luogo la somma di € 1.200,00 ciascuno, di cui € 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo ex artt. 12,5,6,7 del reg. CE n. 261/04 ed il resto come danno morale per l'oggettivo disagio conseguente all'atterraggio di emergenza.
E' risaputo che nella fattispecie in esame il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004 (v.
ex multis Cass. 17644/2025; 1584/2018…).
Invero l'art. 5 comma 3 del citato Reg. Ce 261/04 prevede che il vettore aereo non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione (o ritardo) del volo è dovuta circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Inoltre l'art. 19 della Convenzione di Montreal riconosce che il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Nel caso di specie è pacifico che il volo di ritorno del viaggio NO 337 del 9.1.2020 Nosy Be – Roma
Fiumicino – Milano Malpensa è giunto a destinazione con circa 17 ore di ritardo a causa di un problema verificatosi a bordo, che ha costretto a un atterraggio di emergenza in Sudan.
Orbene reputa il giudicante che dalle risultanze processuali emerge come il ritardo sia ascrivibile a un evento di forza maggiore improvviso, non prevedibile né evitabile, anche adottando tutte le misure del caso, e quindi che esso è dipeso da cause del tutto eccezionali.
Vengono in rilevo in primo luogo le dichiarazioni testimoniali rese in altri giudizi, relativi al medesimo evento, e pacificamente utilizzabili ex art. 116 c.p.c. (giurisprudenza consolidata, cfr. ex multis Cass.
7767/2007; 8603/2017…).
Infatti dai verbali di udienza di altri giudizi, prodotti in primo grado (e non oggetto di specifiche contestazioni) emerge che il teste ha riferito, in più circostanze, che il ritardo in Tes_1
partenza è stato minimo di circa 20 minuti, come risulta anche dal quaderno tecnico redatto dal
Comandante del volo, nella sua veste di pubblico ufficiale;
che i controlli erano stati effettuati con esito positivo;
che dopo circa 5 ore di volo era stato rilevato del fumo nella cabina di pilotaggio e che, pertanto, era stato effettuato un atterraggio di emergenza nell'aeroporto più vicino ( in Per_1
Sudan); che era stato inviato da Milano Malpensa un aereo sostitutivo vuoto per riportare a destinazione i passeggeri;
che, nel frattempo, i passeggeri erano stati assistiti e alloggiati in Hotel a
, con interessamento anche dell'Ambasciata Italiana per quei passeggeri sprovvisti di visto;
Per_1 che l'evento era stato comunicato ad;
che da controlli effettuati ex post era risultato che l'odore CP_4
di fumo era dipeso da un corto circuito di un contatore elettrico interno alla porta della cabina di pilotaggio (docc. B-E).
Peraltro le dichiarazioni testimoniali suddette trovano riscontro anche nella documentazione prodotta dagli appellanti in primo grado, che è perfettamente ammissibile e che non è stata correttamente valutata dal primo giudice.
E' pur vero che alcuni documenti sono in lingua inglese e non sono stati tradotti, ma per alcuni di essi il contenuto è stato riportato nella comparsa di risposta in primo grado (pag. 12) e nell'atto di appello (pag. 9) e non è stato specificamente contestato;
in alcuni casi il contenuto dei documenti appare perfettamente comprensibile e, per di più, è stato anche confermato dal teste elle sue Tes_1
dichiarazioni.
Inoltre la circostanza che durante la traversata non si fosse verificato un “incendio” a bordo (come erroneamente affermato dal primo giudice in sentenza) bensì si fosse avvertito un mero odore di bruciato (dovuto al cortocircuito) è stata riferita espressamente dagli stessi attori in primo grado nell'atto di citazione introduttivo (pag. 2).
Sempre nell'atto di citazione in primo grado gli attori confermano di essere stati ospitati in un Hotel
a , dopo l'atterraggio di emergenza, come risulta anche dall'elenco del Regency Hotel Per_1
prodotto in primo grado dai convenuti.
Alla luce di quanto precede, inoltre, risulta smentita anche l'affermazione del GdP per cui
“sembrerebbe che l'aeromobile avesse presentato delle problematiche al momento dell'imbarco
attesa la ritardata partenza”; affermazione che, oltre ad essere formulata in modo del tutto ipotetico,
è priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Da quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che – essendo stati effettuati i dovuti controlli prima del volo ed essendosi l'inconveniente elettrico manifestato improvvisamente dopo ben 5 ore dal decollo
– si sia trattato di un evento eccezionale, non prevedibile nè evitabile, che ha costretto il comandante ad effettuare l'atterraggio di emergenza, giustificato dall'esigenza di tutelare l'incolumità dei passeggeri e da ragioni di sicurezza.
L'improvvisa presenza di fumo e dell'odore di bruciato – manifestatasi a distanza di tempo dal decollo – non è, infatti, un evento inerente al normale svolgimento dell'attività del vettore aereo, ma
è qualcosa che sfugge all'effettivo controllo di quest'ultimo, trattandosi di evento non preventivabile e non ricollegabile, neanche in via presuntiva, a un eventuale difetto di manutenzione.
Gli appellati, pertanto, non hanno diritto al pagamento di alcuna compensazione pecuniaria.
Parimenti, per le stesse argomentazioni che precedono, deve escludersi il diritto al riconoscimento del danno morale, liquidato dal primo giudice per la situazione di oggettivo disagio a seguito dell'atterraggio di emergenza.
Premesso che, contrariamente a quanto affermato dal GdP in sentenza, tale danno non patrimoniale non è configurabile “in re ipsa” (cfr. Cass. 15352/2024); in ogni caso, stante la non prevedibilità e la non evitabilità dell'evento, nulla è comunque dovuto a titolo risarcitorio.
Con il quinto motivo parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata liquidata equitativamente agli attori la somma di € 100,00 ciascuno (a carico del solo operatore a titolo di vacanza rovinata. Pt_2
Anche tale motivo merita accoglimento.
Si osserva, infatti, che lo scalo di emergenza e il ritardo del volo si è verificato durante il viaggio di ritorno, ovvero al termine della vacanza, senza che ciò abbia quindi comportato particolari disagi durante la fruizione di tutti gli altri servizi di viaggio acquistati con il pacchetto turistico. L'evento non appare tale, pertanto, da aver compromesso la realizzazione della finalità turistica del viaggio e da consentire il superamento della soglia minima di lesione che giustifichi il risarcimento.
Si consideri, peraltro, che la misura della liquidazione equitativa non risulta essere stata in alcun modo motivata e appare svincolata da un qualsiasi oggettivo criterio di riferimento.
Restano assorbiti i motivi 1 e 6 e ogni altra questione. Atteso quanto innanzi, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda avanzata dagli attori in primo grado.
Si ravvisano giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali del doppio grado, tenuto conto della oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, che hanno prodotto anche pronunzie giudiziarie contrastanti con riferimento al medesimo fatto e alle domande avanzate in altre sedi da diversi passeggeri.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca la dichiarazione di contumacia degli appellati;
2) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Roma n. 2953/23,
rigetta la domanda avanzata dagli attori in primo grado;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, lì 11 settembre 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI
nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 41102 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, rimessa in decisione all'udienza del 29.5.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
e elett.te dom.ti in Roma, via Botta 45 83, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2 Alessandro Trani, che le rappresenta e difende con gli avv.ti Gianluigi Villaschi e Eugenia Gatti di Milano per procura in atti appellanti
E
, e , elett.te dom.ti in Roma, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 via Tibullo 10, presso lo studio dell'avv. Fabio Collavini, che li rappresenta e difende come da procura in atti appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2953/2023 – risarcimento danni e pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per parte appellante conclusioni come da atto depositato telematicamente entro i termini concessi ex art. 352 c.p.c. conformemente alle conclusioni dell'atto introduttivo;
per gli appellati conclusioni come da comparsa di risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Par Con atto di citazione notificato il 3.9.2023 la e la proponevano appello avverso Pt_1 Parte_2
la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2953/2023, pubblicata il 6.2.2023 e non notificata, con la quale – in parziale accoglimento della domanda di , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 – le odierne appellanti erano state condannate in solido al pagamento della somma di €
[...]
1.200,00 per ciascuno dei convenuti di cui € 600,00 per compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 12,5,6,7 del Reg. CE 261/04 e la sola ( ) era stata condannata al Parte_2 Parte_3
pagamento dell'ulteriore somma di € 100,00 in favore di ciascun attore ai sensi dell'art. 46 del d.lgs.
79/1. Con la stessa sentenza le società convenute erano state. altresì. condannate al pagamento delle spese di lite.
Parte appellante, con sei motivi di impugnazione, censurava la decisione del Giudice di Pace e chiedeva – in riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensione della sua efficacia esecutiva –
che venisse rigettata l'avversa domanda di pagamento e, in subordine, che venisse limitata la condanna al pagamento della somma di € 600,00 ciascuno già offerta in pagamento alle controparti;
vinte le spese del doppio grado.
In via istruttoria le appellanti reiteravano le richieste di prova orale.
All'udienza del 25.1.2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti;
veniva rigettata la richiesta di inibitoria;
venivano altresì disattese le istanze istruttorie.
Con comparsa depositata il 5.2.2024 si costituivano tardivamente gli appellati chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato, per le motivazioni esposte, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza del 29.5.2025 la causa è
stata trattenuta in decisione ex art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere revocata la dichiarazione di contumacia dei convenuti/appellati tardivamente costituiti.
Giova premettere che sono inammissibili ex art. 345 c.p.c. i nuovi documenti depositati in questo grado (fatta salva la giurisprudenza sempre producibile) e specialmente quelli allegati alle note conclusionali. Come già rilevato con l'ordinanza del 25.1.2024 sono inammissibili le prove orali di parte appellante,
vertendo su circostanze in parte generiche o valutative, irrilevanti o documentali.
Merita, altresì, osservare che parte appellata, costituitasi tardivamente, non ha proposto appello incidentale in relazione a quelle domande avanzate in primo grado e non accolte dal primo giudice.
Non appaiono, infine, ammissibili le nuove richieste, avanzate tardivamente e irritualmente dagli appellati nell'ultima nota conclusionale depositata il 9.5.2025, per la rimessione alla Corte di
Giustizia Europea ovvero alla Corte Costituzionale. Peraltro le questioni adombrate non risultano rilevanti, dovendo pur sempre essere rimessa alla valutazione del giudicante – nell'ambito dei suoi poteri di valutazione della prova – la ravvisabilità o meno, nella fattispecie dedotta, delle circostanze eccezionali escludenti la responsabilità del vettore.
Ciò posto la causa può essere decisa in applicazione del principio della ragione più liquida.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
I motivi 2-3-4 possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Con tali motivi gli appellanti lamentano, in sintesi, l'errata valutazione delle prove da parte del primo giudice, il mancato assolvimento dell'onere probatorio di controparte nonché il mancato riconoscimento, nel caso in esame, dell'evento eccezionale tale da escludere la responsabilità del vettore.
Il primo giudice, nella sentenza impugnata, ha riconosciuto agli attori (odierni appellati) in primo luogo la somma di € 1.200,00 ciascuno, di cui € 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo ex artt. 12,5,6,7 del reg. CE n. 261/04 ed il resto come danno morale per l'oggettivo disagio conseguente all'atterraggio di emergenza.
E' risaputo che nella fattispecie in esame il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004 (v.
ex multis Cass. 17644/2025; 1584/2018…).
Invero l'art. 5 comma 3 del citato Reg. Ce 261/04 prevede che il vettore aereo non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione (o ritardo) del volo è dovuta circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Inoltre l'art. 19 della Convenzione di Montreal riconosce che il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Nel caso di specie è pacifico che il volo di ritorno del viaggio NO 337 del 9.1.2020 Nosy Be – Roma
Fiumicino – Milano Malpensa è giunto a destinazione con circa 17 ore di ritardo a causa di un problema verificatosi a bordo, che ha costretto a un atterraggio di emergenza in Sudan.
Orbene reputa il giudicante che dalle risultanze processuali emerge come il ritardo sia ascrivibile a un evento di forza maggiore improvviso, non prevedibile né evitabile, anche adottando tutte le misure del caso, e quindi che esso è dipeso da cause del tutto eccezionali.
Vengono in rilevo in primo luogo le dichiarazioni testimoniali rese in altri giudizi, relativi al medesimo evento, e pacificamente utilizzabili ex art. 116 c.p.c. (giurisprudenza consolidata, cfr. ex multis Cass.
7767/2007; 8603/2017…).
Infatti dai verbali di udienza di altri giudizi, prodotti in primo grado (e non oggetto di specifiche contestazioni) emerge che il teste ha riferito, in più circostanze, che il ritardo in Tes_1
partenza è stato minimo di circa 20 minuti, come risulta anche dal quaderno tecnico redatto dal
Comandante del volo, nella sua veste di pubblico ufficiale;
che i controlli erano stati effettuati con esito positivo;
che dopo circa 5 ore di volo era stato rilevato del fumo nella cabina di pilotaggio e che, pertanto, era stato effettuato un atterraggio di emergenza nell'aeroporto più vicino ( in Per_1
Sudan); che era stato inviato da Milano Malpensa un aereo sostitutivo vuoto per riportare a destinazione i passeggeri;
che, nel frattempo, i passeggeri erano stati assistiti e alloggiati in Hotel a
, con interessamento anche dell'Ambasciata Italiana per quei passeggeri sprovvisti di visto;
Per_1 che l'evento era stato comunicato ad;
che da controlli effettuati ex post era risultato che l'odore CP_4
di fumo era dipeso da un corto circuito di un contatore elettrico interno alla porta della cabina di pilotaggio (docc. B-E).
Peraltro le dichiarazioni testimoniali suddette trovano riscontro anche nella documentazione prodotta dagli appellanti in primo grado, che è perfettamente ammissibile e che non è stata correttamente valutata dal primo giudice.
E' pur vero che alcuni documenti sono in lingua inglese e non sono stati tradotti, ma per alcuni di essi il contenuto è stato riportato nella comparsa di risposta in primo grado (pag. 12) e nell'atto di appello (pag. 9) e non è stato specificamente contestato;
in alcuni casi il contenuto dei documenti appare perfettamente comprensibile e, per di più, è stato anche confermato dal teste elle sue Tes_1
dichiarazioni.
Inoltre la circostanza che durante la traversata non si fosse verificato un “incendio” a bordo (come erroneamente affermato dal primo giudice in sentenza) bensì si fosse avvertito un mero odore di bruciato (dovuto al cortocircuito) è stata riferita espressamente dagli stessi attori in primo grado nell'atto di citazione introduttivo (pag. 2).
Sempre nell'atto di citazione in primo grado gli attori confermano di essere stati ospitati in un Hotel
a , dopo l'atterraggio di emergenza, come risulta anche dall'elenco del Regency Hotel Per_1
prodotto in primo grado dai convenuti.
Alla luce di quanto precede, inoltre, risulta smentita anche l'affermazione del GdP per cui
“sembrerebbe che l'aeromobile avesse presentato delle problematiche al momento dell'imbarco
attesa la ritardata partenza”; affermazione che, oltre ad essere formulata in modo del tutto ipotetico,
è priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Da quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che – essendo stati effettuati i dovuti controlli prima del volo ed essendosi l'inconveniente elettrico manifestato improvvisamente dopo ben 5 ore dal decollo
– si sia trattato di un evento eccezionale, non prevedibile nè evitabile, che ha costretto il comandante ad effettuare l'atterraggio di emergenza, giustificato dall'esigenza di tutelare l'incolumità dei passeggeri e da ragioni di sicurezza.
L'improvvisa presenza di fumo e dell'odore di bruciato – manifestatasi a distanza di tempo dal decollo – non è, infatti, un evento inerente al normale svolgimento dell'attività del vettore aereo, ma
è qualcosa che sfugge all'effettivo controllo di quest'ultimo, trattandosi di evento non preventivabile e non ricollegabile, neanche in via presuntiva, a un eventuale difetto di manutenzione.
Gli appellati, pertanto, non hanno diritto al pagamento di alcuna compensazione pecuniaria.
Parimenti, per le stesse argomentazioni che precedono, deve escludersi il diritto al riconoscimento del danno morale, liquidato dal primo giudice per la situazione di oggettivo disagio a seguito dell'atterraggio di emergenza.
Premesso che, contrariamente a quanto affermato dal GdP in sentenza, tale danno non patrimoniale non è configurabile “in re ipsa” (cfr. Cass. 15352/2024); in ogni caso, stante la non prevedibilità e la non evitabilità dell'evento, nulla è comunque dovuto a titolo risarcitorio.
Con il quinto motivo parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata liquidata equitativamente agli attori la somma di € 100,00 ciascuno (a carico del solo operatore a titolo di vacanza rovinata. Pt_2
Anche tale motivo merita accoglimento.
Si osserva, infatti, che lo scalo di emergenza e il ritardo del volo si è verificato durante il viaggio di ritorno, ovvero al termine della vacanza, senza che ciò abbia quindi comportato particolari disagi durante la fruizione di tutti gli altri servizi di viaggio acquistati con il pacchetto turistico. L'evento non appare tale, pertanto, da aver compromesso la realizzazione della finalità turistica del viaggio e da consentire il superamento della soglia minima di lesione che giustifichi il risarcimento.
Si consideri, peraltro, che la misura della liquidazione equitativa non risulta essere stata in alcun modo motivata e appare svincolata da un qualsiasi oggettivo criterio di riferimento.
Restano assorbiti i motivi 1 e 6 e ogni altra questione. Atteso quanto innanzi, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda avanzata dagli attori in primo grado.
Si ravvisano giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali del doppio grado, tenuto conto della oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, che hanno prodotto anche pronunzie giudiziarie contrastanti con riferimento al medesimo fatto e alle domande avanzate in altre sedi da diversi passeggeri.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca la dichiarazione di contumacia degli appellati;
2) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Roma n. 2953/23,
rigetta la domanda avanzata dagli attori in primo grado;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, lì 11 settembre 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)