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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 788/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 788/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 7 maggio 2025
d a
OGGETTO: (P. IVA Controparte_1
Leasing
, con sede in Cembra (TN) - vicolo dei Barbi n. 7, in persona P.IVA_1
CODICE: del legale rappresentante pro tempore,
143121
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GECELE CHRISTIAN del Foro di
Trento, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_2
mandataria, C.F. CP_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
(C.F. , con sede in Controparte_4 P.IVA_4
1 Milano (MI) - via Caldera n. 21, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DISCEPOLO DANIELA del Foro di Milano, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
e c o n t r o
(C.F. , già , Controparte_5 P.IVA_5 CP_5
con sede in Venezia Mestre (VE) - via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il tramite della propria mandataria
[...]
(C.F. , con sede in Venezia Mestre (VE) Controparte_6 P.IVA_6
- via Terraglio n. 63, in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DISCEPOLO DANIELA del Foro di Milano, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1404/2021, pubblicata il 21 maggio 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
- In via principale: ridurre l'importo dovuto, per le ragioni ed i motivi indicati in narrativa, alla somma di € 11.993,50 o al diverso, maggiore e minore importo di giustizia.
- In punto spese: disporre l'integrale, o in subordine parziale, compensazione delle spese di lite di primo grado.
Spese di lite rifuse.”.
Dell'appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente gravame ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. in quanto destituito di ogni fondamento giuridico
2 e fattuale nonché non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto.
In via ulteriormente subordinata preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata dichiarazione di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. del presente appello, dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le eccezioni proposte da
, Controparte_1 Parte_1 [...]
e per tutte le ragioni esposte in narrativa;
CP_1 Parte_2
In via principale nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Brescia in data 19 maggio 2021, n. 1404/2021 – R.G.
14587/2016 a conclusione del giudizio di opposizione.
In subordine nel merito:
- nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n. 1404/2021, condannare la società ed i Sig.ri Controparte_1 Pt_1
e al pagamento di € 21.612,80
[...] Controparte_1 Parte_2
oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze, compensi e spese, della fase monitoria, del giudizio di primo grado e del presente giudizio.”.
Della terza intervenuta
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente gravame ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. in quanto destituito di ogni fondamento giuridico
e fattuale nonché non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto.
In via ulteriormente subordinata preliminare:
3 nella denegata e non creduta ipotesi di mancata dichiarazione di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. del presente appello, dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le eccezioni proposte da
, Controparte_1 Parte_1 [...]
e per tutte le ragioni esposte in narrativa;
CP_1 Parte_2
In via principale nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Brescia in data 19 maggio 2021, n. 1404/2021 – R.G.
14587/2016 a conclusione del giudizio di opposizione.
In subordine nel merito:
- nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n. 1404/2021, condannare la società ed i Sig.ri Controparte_1 Pt_1
e al pagamento di € 21.612,80
[...] Controparte_1 Parte_2
oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze, compensi e spese, della fase monitoria, del giudizio di primo grado e del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(già - rappresentata dalla Controparte_2 Controparte_7
mandataria - chiedeva e otteneva, dal Tribunale di Brescia, CP_3
l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3478/2016 nei confronti della e dei soci Controparte_1
illimitatamente responsabili , e Parte_1 Parte_2 CP_1
, per la somma di € 41.612,80, a titolo di penale risarcitoria e interessi
[...]
di mora maturati a far data dal 4 maggio 2016, oltre ai successivi interessi sul capitale e alle spese di procedura.
La ricorrente, in particolare, aveva rappresentato: di aver stipulato con la in data 25 giugno 2008, il Controparte_1
contratto di locazione finanziaria n. PS 01548446 (già contratto Fineco
4 Leasing n. 258279), avente ad oggetto una “pala gommata marca Case modello 821 E”; l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in conseguenza dell'inadempimento della società utilizzatrice all'obbligo di versare i corrispettivi periodici;
la ricollocazione sul mercato del bene, restituito a seguito della comunicata risoluzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
, e
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_1
proponevano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: la manifesta eccessività della penale, di cui chiedevano l'azzeramento o, in subordine, la riduzione ex art. 1384 cod. civ., in considerazione del valore residuo del bene incamerato dalla concedente;
l'erroneità della somma pretesa dalla concedente in applicazione delle clausole contrattuali, tenuto conto dei pagamenti eseguiti;
la violazione, da parte della concedente, degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale nella vendita del bene oggetto di leasing;
la natura usuraria degli interessi moratori e la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi, ex art. 117 T.u.b..
Si costituiva in giudizio per il tramite della Controparte_2
mandataria contestando le eccezioni e doglianze avversarie CP_3
e insistendo nelle proprie pretese creditorie.
La causa veniva istruita documentalmente e per mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento della congruità del prezzo di ricollocamento rispetto al valore di mercato del bene e alla determinazione dell'esatto rapporto di dare/avere tra le parti, in applicazione delle clausole contrattuali, tenuto conto dei pagamenti eseguiti dall'utilizzatrice.
con comparsa depositata telematicamente in Controparte_4
data 18 giugno 2018, interveniva in giudizio, affermandosi cessionaria del credito oggetto di lite e facendo proprie tutte le difese svolte da
[...]
Controparte_2
Con sentenza n. 1404/2021, pubblicata il 21 maggio 2021, il Tribunale di
Brescia, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere a
5 in persona della mandataria la Controparte_2 CP_3
somma di € 21.612,80, comprensiva di interessi moratori sino al 4 maggio
2016, oltre ai successivi interessi al tasso convenzionale di mora sull'importo capitale risultante dall'estratto conto alla predetta data. Condannava, altresì, gli opponenti a rifondere all'opposta e a parte intervenuta le spese di lite, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli opponenti in ragione del 50% e di parte opposta e parte intervenuta in ragione del 25% ciascuna.
Il Tribunale, in particolare:
- in via preliminare, rilevava la astratta compatibilità della clausola penale azionata con l'articolo 1526 cod. civ.;
- riteneva, tuttavia che, nel caso di specie, a fronte della domandata riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., l'eccezione della concedente, per cui si sarebbe dovuto far riferimento - come contrattualmente pattuito - a
“quanto ricavato dalla vendita del bene” e non al valore di mercato del bene medesimo, fosse contraria alla buona fede nell'esecuzione del contratto e che, pertanto, al fine di calcolare l'ammontare della suddetta penale, si dovesse fare riferimento non al corrispettivo effettivamente ottenuto dalla concedente in esito al ricollocamento ma, appunto, al valore di mercato del bene, in applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte per cui “il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto”;
- al fine, dunque, di valutare la congruità del corrispettivo, cui la concedente aveva rivenduto il macchinario, con il valore residuo di mercato di tale bene, faceva riferimento alla consulenza tecnica esperita;
- aderendo alle conclusioni del Consulente d'Ufficio, accertava che il macchinario oggetto di leasing, al tempo della sua ricollocazione sul mercato, aveva un valore di € 45.000,00, oltre Iva, e che, pertanto, in mancanza di allegazioni circa l'estrema difficoltà di conseguire un prezzo almeno prossimo a quello stimato come “di mercato”, il corrispettivo cui la società concedente aveva venduto il bene doveva ritenersi incongruo e,
6 conseguentemente, la penale contrattuale andava proporzionalmente ridotta;
- quanto alle spese di recupero e perizia, contestate da parte opponente, le reputava congruamente esposte, rilevando che tale onere dovesse gravare sull'utilizzatrice, perché resosi necessario a seguito dell'inadempimento e della risoluzione contrattuale, alla medesima imputabili;
- quanto al tasso degli interessi di mora, respingeva la doglianza di usurarietà, mossa dagli opponenti sulla scorta dell'applicazione di un criterio, il c.d.
“t.e.m.o.” che reputava giuridicamente e metodologicamente errato, nonché incoerente con le previsioni regolamentari imposte dalla Banca d'Italia per il calcolo del t.e.g.m., accertandone comunque l'inconferenza rispetto al caso concreto;
- per l'effetto, stabiliva che il saldo finale delle contrapposte partite di dare/avere andasse effettuato considerando corretti gli importi di € 7.326,06
a titolo scaduto, € 1.695,80 per spese di recupero e perizia ed € 4.577,70 per interessi di mora e, decurtando dai canoni a scadere maggiorati del prezzo di riscatto non già l'importo di € 25.000,00, oltre Iva scomputato dalla concedente ma il più elevato importo di € 45.000,00 oltre Iva accertato dal
c.t.u.;
- ne derivava così che, a fronte dell'importo ingiunto di € 41.612,80, oltre a successivi interessi, il credito residuo in capo alla società concedente andava riconosciuto nella minor somma di € 21.612,80;
- respingeva la doglianza circa l'indeterminatezza del corrispettivo pattuito in contratto, rilevando come fossero, per contro, esplicitamente indicate tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento (il valore di acquisto del bene oggetto di leasing, la durata del rapporto, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il numero, la periodicità, la decorrenza e l'ammontare dei canoni, il prezzo per l'eventuale acquisto alla scadenza del contratto,
l'indice di attualizzazione, il tasso degli interessi di mora e le singole spese), accertando, altresì, la chiara previsione del tasso leasing, da confrontarsi - in base alle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia e ai chiarimenti resi dal
Ministero dell'Economia e della Finanza - con il T.a.n. e non, come eccepito
7 da parte opponente, con il T.a.e.g.
Con riguardo alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, le poneva a carico degli opponenti, quantificandole sulla minor somma riconosciuta a credito della società concedente rispetto a quella oggetto di ingiunzione.
, Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e proponevano appello, affidandosi a due motivi.
[...] Controparte_1
Si costituiva quale cessionaria di Controparte_4 [...]
(già , eccependo, preliminarmente, CP_2 Controparte_7
l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
All'udienza del 15 dicembre 2021, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, rilevata la regolarità della notifica a ne dichiarava Controparte_2
la contumacia, rinviando la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 maggio 2025.
Con comparsa depositata telematicamente in data 3 aprile 2025, interveniva nel giudizio per il tramite della propria mandataria Controparte_5
in forza di un atto di scissione parziale della società Controparte_6
Contr
con attribuzione del ramo alla società Controparte_4
nonché in forza di successivo atto con cui si CP_8 CP_8
fondeva per incorporazione in L'intervenuta Controparte_5
faceva proprie le allegazioni e produzioni documentali di
[...]
Controparte_4
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'erronea quantificazione del residuo importo dovuto.
Lamenta, infatti, che questo avrebbe dovuto essere quantificato dal Tribunale in € 11.993,50, somma così calcolata: € 49.220,00 (quantum dovuto alla data
8 del 10.01.2014, come risultante dal foglio finanziario - doc. 12 allegato al ricorso per ingiunzione) - € 45.000,00 (corretto valore del bene, come stimato dal C.T.U.) + € 1.695,80 (spese di recupero e perizia, accertate in sentenza)
+ € 4.577,70 (interessi, accertati in sentenza) + € 1.500,00 (valore di riscatto esclusa l'IVA, fermo che la fattura non veniva emessa).
Domanda, in ogni caso, che gli interessi moratori vengano esclusi - conteggiandosi, sull'importo dovuto a titolo di penale, i soli interessi legali -
o, in subordine, ridotti, in ragione del minor importo dovuto in linea capitale.
Con il secondo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite. Secondo gli appellanti, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a compensazione totale o, quantomeno, parziale delle stesse, in ragione della soccombenza reciproca delle parti, resa evidente dal fatto che, in esito alla sentenza, parte ricorrente aveva ottenuto una sentenza di condanna dell'opponente per importo più che dimezzato rispetto a quanto inizialmente portato dal decreto ingiuntivo opposto.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Il primo motivo è parzialmente inammissibile ed è comunque parzialmente infondato.
In particolare, la censura relativa alla quantificazione dell'importo capitale è inammissibile perché nuova, trattandosi di doglianza esposta per la prima volta in appello.
Ed infatti, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, gli odierni appellanti avevano dedotto che la somma dovuta avrebbe dovuto essere calcolata nel seguente modo: canoni dovuti al momento della risoluzione pari 6.634,87 cui aggiungere euro 1.830,00 a titolo di riscatto, cui aggiungere 28.013,24 a titolo di rate a scadere dalla risoluzione del contratto. A tale somma si sarebbe dovuto detrarre il ricavato della vendita del bene.
Non avevano, quindi, dedotto l'importo risultante dal foglio finanziario allegato come documento n. 12 di parte appellata.
Il motivo è, comunque, infondato, in quanto l'appellante non ha sottoposto a
9 censura il capo della sentenza che ha accertato che i corrispettivi a scadere, già decurtato l'importo di € 25.000,00 oltre Iva ottenuto dalla vendita”, fossero pari a euro 28.013,24, risultante, peraltro, dal documento 9 di parte convenuta. I calcoli riportati nella sentenza impugnata si fondano su quelli eseguiti dal CTU, da cui si desume che, al momento della risoluzione del contratto, la somma dovuta dagli opponenti a titolo di penale era pari a euro
28.013,24..
Si tratta di accertamento, fondato sulla CTU che ha acclarato che “nel calcolo del debito residuo la convenuta ha tenuto conto, detraendolo, l'importo ottenuto dalla vendita della pala al prezzo di 25.000,00 € + iva”. Ed infatti il
CTU ha concluso che l'eventuale vendita, basata sulla stima del bene, proposta dal CTU, pari a 45.000,00 + IVA avrebbe determinato un debito residuo diminuito di 20.000,00.
Infine, proprio dal foglio finanziario di cui al documento 12 si desume che l'importo a credito della società di leasing, pari, al 14.6.2014, a euro
49.220,39, aveva tenuto conto dell'accredito di 25.000,00 evidentemente imputabile alla vendita del bene.
L'accertamento compiuto dal CTU è quindi immune da censure e per tali motivi la censura è infondata.
E', invece, fondata la censura, secondo cui, gli interessi vanno “ridotti, in ragione del minor importo dovuto in linea capitale”.
Ed infatti il Tribunale ha condannato “gli opponenti in via tra loro solidale a corrispondere a in persona della mandataria Controparte_2 CP_3
la somma di € 21.612,80 comprensiva di interessi moratori sino al
[...]
4.5.2016, oltre ai successivi interessi al tasso convenzionale di mora sull'importo capitale risultante dall'estratto conto al 4.5.2016 (doc. 11 fasc. monitorio)”. Ebbene, dall'estratto conto in questione, risulta che, a tale data,
l'importo capitale a debito dell'obbligata era pari a euro 41.612,80. Dal momento che la sentenza impugnata ha ridotto l'importo capitale dovuto alla società di leasing a euro 21.612,80, gli interessi di mora al tasso convenzionale vanno calcolati su tale minor importo e con decorrenza dal
10 deposito del ricorso monitorio.
Il secondo motivo di impugnazione è fondato.
Ed infatti, l'accoglimento della domanda dell'opposta in misura inferiore, rispetto alla domanda contenuta nel ricorso monitorio, è stato determinato dal mancato accoglimento della prospettazione della convenuta, secondo cui, ai fini dell'applicazione della clausola penale si sarebbe dovuto tenere conto del valore di vendita del bene.
Su queste basi sussisteva soccombenza reciproca e le spese, a giudizio della
Corte, avrebbero dovuto essere parzialmente compensate nella misura della metà.
Nell'ambito di una valutazione globale dell'esito del giudizio, la Corte ritiene che le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, debbano essere compensate per metà, con condanna degli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alle controparti la residua metà, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta. In particolare, nel giudizio di primo grado l'opposta ha svolto difese limitatamente alle prime tre fasi di giudizio, mentre l'interveniente volontaria ha svolto le sue difese solo nella fase decisionale. In questo grado, invece, l'interveniente, ha svolto le sue difese nella fase decisoria affiancandosi peraltro all'appellata. La Corte ritiene, quindi, che, in questo grado, le spese debbano essere liquidate solo a favore dell'appellata, tenuto conto della natura volontaria e non necessaria dell'intervento e del fatto che la sentenza pronunciata tra le parti spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (art. 111 comma 4 c.p.c.).
Con riguardo all'importo delle spese, lo stesso viene determinato facendo riferimento al DM 55/14 e successive modifiche (scaglione 5.201,00 -
26.000), tenuto conto dei valori medi per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria per la quale, in ragione dell'attività concretamente svolta, si considerano i valori minimi.
Va, infine, dato atto del diritto degli appellanti a ripetere quanto eventualmente corrisposto, in virtù della sentenza impugnata, in eccedenza
11 rispetto a quanto oggi stabilito sia a titolo di interessi che di spese legali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Brescia n.1404/2021, pubblicata il 21.5.21 e a parziale riforma della stessa, condanna gli appellanti a corrispondere a in persona Controparte_2
della mandataria dei suoi successori gli interessi al tasso CP_3
convenzionale di mora sull'importo di euro 21.612,80 a decorrere dalla data del deposito del ricorso monitorio e compensa per metà le spese di lite, come di seguito liquidate.
Rigetta nel resto.
Compensa per metà le spese di lite per entrambi i gradi e condanna gli appellanti, in solido tra loro, a corrispondere la residua metà alle controparti, come meglio di seguito indicate, che liquida quanto al primo grado: per la fase di studio euro 437,50, per la fase introduttiva euro 370,00, per la fase di trattazione istruttoria euro 560,00, per la fase decisoria euro 810,00, oltre spese generali, iva e cpa, stabilendosi che gli importi liquidati per le fasi di studio, introduttiva e trattazione vadano corrisposti all'opposta nel giudizio di primo grado e quelli liquidati per la fase decisoria all'intervenuta Controparte_9
quanto al secondo grado: per la fase di studio euro 567,00, per la fase introduttiva euro 460,50, per la fase di trattazione istruttoria euro 461,00, per la fase decisoria euro 955,55, oltre spese generali, iva e cpa, somme da corrispondersi all'appellata Controparte_9
Accerta il diritto degli appellanti a ripetere quanto eventualmente corrisposto, in virtù della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto a quanto oggi stabilito sia a titolo di interessi che di spese legali.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Giuseppe Magnoli
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 788/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 788/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 7 maggio 2025
d a
OGGETTO: (P. IVA Controparte_1
Leasing
, con sede in Cembra (TN) - vicolo dei Barbi n. 7, in persona P.IVA_1
CODICE: del legale rappresentante pro tempore,
143121
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GECELE CHRISTIAN del Foro di
Trento, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_2
mandataria, C.F. CP_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
(C.F. , con sede in Controparte_4 P.IVA_4
1 Milano (MI) - via Caldera n. 21, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DISCEPOLO DANIELA del Foro di Milano, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
e c o n t r o
(C.F. , già , Controparte_5 P.IVA_5 CP_5
con sede in Venezia Mestre (VE) - via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il tramite della propria mandataria
[...]
(C.F. , con sede in Venezia Mestre (VE) Controparte_6 P.IVA_6
- via Terraglio n. 63, in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DISCEPOLO DANIELA del Foro di Milano, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1404/2021, pubblicata il 21 maggio 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
- In via principale: ridurre l'importo dovuto, per le ragioni ed i motivi indicati in narrativa, alla somma di € 11.993,50 o al diverso, maggiore e minore importo di giustizia.
- In punto spese: disporre l'integrale, o in subordine parziale, compensazione delle spese di lite di primo grado.
Spese di lite rifuse.”.
Dell'appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente gravame ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. in quanto destituito di ogni fondamento giuridico
2 e fattuale nonché non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto.
In via ulteriormente subordinata preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata dichiarazione di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. del presente appello, dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le eccezioni proposte da
, Controparte_1 Parte_1 [...]
e per tutte le ragioni esposte in narrativa;
CP_1 Parte_2
In via principale nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Brescia in data 19 maggio 2021, n. 1404/2021 – R.G.
14587/2016 a conclusione del giudizio di opposizione.
In subordine nel merito:
- nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n. 1404/2021, condannare la società ed i Sig.ri Controparte_1 Pt_1
e al pagamento di € 21.612,80
[...] Controparte_1 Parte_2
oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze, compensi e spese, della fase monitoria, del giudizio di primo grado e del presente giudizio.”.
Della terza intervenuta
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente gravame ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. in quanto destituito di ogni fondamento giuridico
e fattuale nonché non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto.
In via ulteriormente subordinata preliminare:
3 nella denegata e non creduta ipotesi di mancata dichiarazione di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. del presente appello, dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le eccezioni proposte da
, Controparte_1 Parte_1 [...]
e per tutte le ragioni esposte in narrativa;
CP_1 Parte_2
In via principale nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Brescia in data 19 maggio 2021, n. 1404/2021 – R.G.
14587/2016 a conclusione del giudizio di opposizione.
In subordine nel merito:
- nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n. 1404/2021, condannare la società ed i Sig.ri Controparte_1 Pt_1
e al pagamento di € 21.612,80
[...] Controparte_1 Parte_2
oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze, compensi e spese, della fase monitoria, del giudizio di primo grado e del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(già - rappresentata dalla Controparte_2 Controparte_7
mandataria - chiedeva e otteneva, dal Tribunale di Brescia, CP_3
l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3478/2016 nei confronti della e dei soci Controparte_1
illimitatamente responsabili , e Parte_1 Parte_2 CP_1
, per la somma di € 41.612,80, a titolo di penale risarcitoria e interessi
[...]
di mora maturati a far data dal 4 maggio 2016, oltre ai successivi interessi sul capitale e alle spese di procedura.
La ricorrente, in particolare, aveva rappresentato: di aver stipulato con la in data 25 giugno 2008, il Controparte_1
contratto di locazione finanziaria n. PS 01548446 (già contratto Fineco
4 Leasing n. 258279), avente ad oggetto una “pala gommata marca Case modello 821 E”; l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in conseguenza dell'inadempimento della società utilizzatrice all'obbligo di versare i corrispettivi periodici;
la ricollocazione sul mercato del bene, restituito a seguito della comunicata risoluzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
, e
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_1
proponevano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: la manifesta eccessività della penale, di cui chiedevano l'azzeramento o, in subordine, la riduzione ex art. 1384 cod. civ., in considerazione del valore residuo del bene incamerato dalla concedente;
l'erroneità della somma pretesa dalla concedente in applicazione delle clausole contrattuali, tenuto conto dei pagamenti eseguiti;
la violazione, da parte della concedente, degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale nella vendita del bene oggetto di leasing;
la natura usuraria degli interessi moratori e la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi, ex art. 117 T.u.b..
Si costituiva in giudizio per il tramite della Controparte_2
mandataria contestando le eccezioni e doglianze avversarie CP_3
e insistendo nelle proprie pretese creditorie.
La causa veniva istruita documentalmente e per mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento della congruità del prezzo di ricollocamento rispetto al valore di mercato del bene e alla determinazione dell'esatto rapporto di dare/avere tra le parti, in applicazione delle clausole contrattuali, tenuto conto dei pagamenti eseguiti dall'utilizzatrice.
con comparsa depositata telematicamente in Controparte_4
data 18 giugno 2018, interveniva in giudizio, affermandosi cessionaria del credito oggetto di lite e facendo proprie tutte le difese svolte da
[...]
Controparte_2
Con sentenza n. 1404/2021, pubblicata il 21 maggio 2021, il Tribunale di
Brescia, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere a
5 in persona della mandataria la Controparte_2 CP_3
somma di € 21.612,80, comprensiva di interessi moratori sino al 4 maggio
2016, oltre ai successivi interessi al tasso convenzionale di mora sull'importo capitale risultante dall'estratto conto alla predetta data. Condannava, altresì, gli opponenti a rifondere all'opposta e a parte intervenuta le spese di lite, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli opponenti in ragione del 50% e di parte opposta e parte intervenuta in ragione del 25% ciascuna.
Il Tribunale, in particolare:
- in via preliminare, rilevava la astratta compatibilità della clausola penale azionata con l'articolo 1526 cod. civ.;
- riteneva, tuttavia che, nel caso di specie, a fronte della domandata riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., l'eccezione della concedente, per cui si sarebbe dovuto far riferimento - come contrattualmente pattuito - a
“quanto ricavato dalla vendita del bene” e non al valore di mercato del bene medesimo, fosse contraria alla buona fede nell'esecuzione del contratto e che, pertanto, al fine di calcolare l'ammontare della suddetta penale, si dovesse fare riferimento non al corrispettivo effettivamente ottenuto dalla concedente in esito al ricollocamento ma, appunto, al valore di mercato del bene, in applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte per cui “il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto”;
- al fine, dunque, di valutare la congruità del corrispettivo, cui la concedente aveva rivenduto il macchinario, con il valore residuo di mercato di tale bene, faceva riferimento alla consulenza tecnica esperita;
- aderendo alle conclusioni del Consulente d'Ufficio, accertava che il macchinario oggetto di leasing, al tempo della sua ricollocazione sul mercato, aveva un valore di € 45.000,00, oltre Iva, e che, pertanto, in mancanza di allegazioni circa l'estrema difficoltà di conseguire un prezzo almeno prossimo a quello stimato come “di mercato”, il corrispettivo cui la società concedente aveva venduto il bene doveva ritenersi incongruo e,
6 conseguentemente, la penale contrattuale andava proporzionalmente ridotta;
- quanto alle spese di recupero e perizia, contestate da parte opponente, le reputava congruamente esposte, rilevando che tale onere dovesse gravare sull'utilizzatrice, perché resosi necessario a seguito dell'inadempimento e della risoluzione contrattuale, alla medesima imputabili;
- quanto al tasso degli interessi di mora, respingeva la doglianza di usurarietà, mossa dagli opponenti sulla scorta dell'applicazione di un criterio, il c.d.
“t.e.m.o.” che reputava giuridicamente e metodologicamente errato, nonché incoerente con le previsioni regolamentari imposte dalla Banca d'Italia per il calcolo del t.e.g.m., accertandone comunque l'inconferenza rispetto al caso concreto;
- per l'effetto, stabiliva che il saldo finale delle contrapposte partite di dare/avere andasse effettuato considerando corretti gli importi di € 7.326,06
a titolo scaduto, € 1.695,80 per spese di recupero e perizia ed € 4.577,70 per interessi di mora e, decurtando dai canoni a scadere maggiorati del prezzo di riscatto non già l'importo di € 25.000,00, oltre Iva scomputato dalla concedente ma il più elevato importo di € 45.000,00 oltre Iva accertato dal
c.t.u.;
- ne derivava così che, a fronte dell'importo ingiunto di € 41.612,80, oltre a successivi interessi, il credito residuo in capo alla società concedente andava riconosciuto nella minor somma di € 21.612,80;
- respingeva la doglianza circa l'indeterminatezza del corrispettivo pattuito in contratto, rilevando come fossero, per contro, esplicitamente indicate tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento (il valore di acquisto del bene oggetto di leasing, la durata del rapporto, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il numero, la periodicità, la decorrenza e l'ammontare dei canoni, il prezzo per l'eventuale acquisto alla scadenza del contratto,
l'indice di attualizzazione, il tasso degli interessi di mora e le singole spese), accertando, altresì, la chiara previsione del tasso leasing, da confrontarsi - in base alle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia e ai chiarimenti resi dal
Ministero dell'Economia e della Finanza - con il T.a.n. e non, come eccepito
7 da parte opponente, con il T.a.e.g.
Con riguardo alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, le poneva a carico degli opponenti, quantificandole sulla minor somma riconosciuta a credito della società concedente rispetto a quella oggetto di ingiunzione.
, Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e proponevano appello, affidandosi a due motivi.
[...] Controparte_1
Si costituiva quale cessionaria di Controparte_4 [...]
(già , eccependo, preliminarmente, CP_2 Controparte_7
l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
All'udienza del 15 dicembre 2021, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, rilevata la regolarità della notifica a ne dichiarava Controparte_2
la contumacia, rinviando la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 maggio 2025.
Con comparsa depositata telematicamente in data 3 aprile 2025, interveniva nel giudizio per il tramite della propria mandataria Controparte_5
in forza di un atto di scissione parziale della società Controparte_6
Contr
con attribuzione del ramo alla società Controparte_4
nonché in forza di successivo atto con cui si CP_8 CP_8
fondeva per incorporazione in L'intervenuta Controparte_5
faceva proprie le allegazioni e produzioni documentali di
[...]
Controparte_4
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'erronea quantificazione del residuo importo dovuto.
Lamenta, infatti, che questo avrebbe dovuto essere quantificato dal Tribunale in € 11.993,50, somma così calcolata: € 49.220,00 (quantum dovuto alla data
8 del 10.01.2014, come risultante dal foglio finanziario - doc. 12 allegato al ricorso per ingiunzione) - € 45.000,00 (corretto valore del bene, come stimato dal C.T.U.) + € 1.695,80 (spese di recupero e perizia, accertate in sentenza)
+ € 4.577,70 (interessi, accertati in sentenza) + € 1.500,00 (valore di riscatto esclusa l'IVA, fermo che la fattura non veniva emessa).
Domanda, in ogni caso, che gli interessi moratori vengano esclusi - conteggiandosi, sull'importo dovuto a titolo di penale, i soli interessi legali -
o, in subordine, ridotti, in ragione del minor importo dovuto in linea capitale.
Con il secondo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite. Secondo gli appellanti, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a compensazione totale o, quantomeno, parziale delle stesse, in ragione della soccombenza reciproca delle parti, resa evidente dal fatto che, in esito alla sentenza, parte ricorrente aveva ottenuto una sentenza di condanna dell'opponente per importo più che dimezzato rispetto a quanto inizialmente portato dal decreto ingiuntivo opposto.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Il primo motivo è parzialmente inammissibile ed è comunque parzialmente infondato.
In particolare, la censura relativa alla quantificazione dell'importo capitale è inammissibile perché nuova, trattandosi di doglianza esposta per la prima volta in appello.
Ed infatti, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, gli odierni appellanti avevano dedotto che la somma dovuta avrebbe dovuto essere calcolata nel seguente modo: canoni dovuti al momento della risoluzione pari 6.634,87 cui aggiungere euro 1.830,00 a titolo di riscatto, cui aggiungere 28.013,24 a titolo di rate a scadere dalla risoluzione del contratto. A tale somma si sarebbe dovuto detrarre il ricavato della vendita del bene.
Non avevano, quindi, dedotto l'importo risultante dal foglio finanziario allegato come documento n. 12 di parte appellata.
Il motivo è, comunque, infondato, in quanto l'appellante non ha sottoposto a
9 censura il capo della sentenza che ha accertato che i corrispettivi a scadere, già decurtato l'importo di € 25.000,00 oltre Iva ottenuto dalla vendita”, fossero pari a euro 28.013,24, risultante, peraltro, dal documento 9 di parte convenuta. I calcoli riportati nella sentenza impugnata si fondano su quelli eseguiti dal CTU, da cui si desume che, al momento della risoluzione del contratto, la somma dovuta dagli opponenti a titolo di penale era pari a euro
28.013,24..
Si tratta di accertamento, fondato sulla CTU che ha acclarato che “nel calcolo del debito residuo la convenuta ha tenuto conto, detraendolo, l'importo ottenuto dalla vendita della pala al prezzo di 25.000,00 € + iva”. Ed infatti il
CTU ha concluso che l'eventuale vendita, basata sulla stima del bene, proposta dal CTU, pari a 45.000,00 + IVA avrebbe determinato un debito residuo diminuito di 20.000,00.
Infine, proprio dal foglio finanziario di cui al documento 12 si desume che l'importo a credito della società di leasing, pari, al 14.6.2014, a euro
49.220,39, aveva tenuto conto dell'accredito di 25.000,00 evidentemente imputabile alla vendita del bene.
L'accertamento compiuto dal CTU è quindi immune da censure e per tali motivi la censura è infondata.
E', invece, fondata la censura, secondo cui, gli interessi vanno “ridotti, in ragione del minor importo dovuto in linea capitale”.
Ed infatti il Tribunale ha condannato “gli opponenti in via tra loro solidale a corrispondere a in persona della mandataria Controparte_2 CP_3
la somma di € 21.612,80 comprensiva di interessi moratori sino al
[...]
4.5.2016, oltre ai successivi interessi al tasso convenzionale di mora sull'importo capitale risultante dall'estratto conto al 4.5.2016 (doc. 11 fasc. monitorio)”. Ebbene, dall'estratto conto in questione, risulta che, a tale data,
l'importo capitale a debito dell'obbligata era pari a euro 41.612,80. Dal momento che la sentenza impugnata ha ridotto l'importo capitale dovuto alla società di leasing a euro 21.612,80, gli interessi di mora al tasso convenzionale vanno calcolati su tale minor importo e con decorrenza dal
10 deposito del ricorso monitorio.
Il secondo motivo di impugnazione è fondato.
Ed infatti, l'accoglimento della domanda dell'opposta in misura inferiore, rispetto alla domanda contenuta nel ricorso monitorio, è stato determinato dal mancato accoglimento della prospettazione della convenuta, secondo cui, ai fini dell'applicazione della clausola penale si sarebbe dovuto tenere conto del valore di vendita del bene.
Su queste basi sussisteva soccombenza reciproca e le spese, a giudizio della
Corte, avrebbero dovuto essere parzialmente compensate nella misura della metà.
Nell'ambito di una valutazione globale dell'esito del giudizio, la Corte ritiene che le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, debbano essere compensate per metà, con condanna degli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alle controparti la residua metà, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta. In particolare, nel giudizio di primo grado l'opposta ha svolto difese limitatamente alle prime tre fasi di giudizio, mentre l'interveniente volontaria ha svolto le sue difese solo nella fase decisionale. In questo grado, invece, l'interveniente, ha svolto le sue difese nella fase decisoria affiancandosi peraltro all'appellata. La Corte ritiene, quindi, che, in questo grado, le spese debbano essere liquidate solo a favore dell'appellata, tenuto conto della natura volontaria e non necessaria dell'intervento e del fatto che la sentenza pronunciata tra le parti spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (art. 111 comma 4 c.p.c.).
Con riguardo all'importo delle spese, lo stesso viene determinato facendo riferimento al DM 55/14 e successive modifiche (scaglione 5.201,00 -
26.000), tenuto conto dei valori medi per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria per la quale, in ragione dell'attività concretamente svolta, si considerano i valori minimi.
Va, infine, dato atto del diritto degli appellanti a ripetere quanto eventualmente corrisposto, in virtù della sentenza impugnata, in eccedenza
11 rispetto a quanto oggi stabilito sia a titolo di interessi che di spese legali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Brescia n.1404/2021, pubblicata il 21.5.21 e a parziale riforma della stessa, condanna gli appellanti a corrispondere a in persona Controparte_2
della mandataria dei suoi successori gli interessi al tasso CP_3
convenzionale di mora sull'importo di euro 21.612,80 a decorrere dalla data del deposito del ricorso monitorio e compensa per metà le spese di lite, come di seguito liquidate.
Rigetta nel resto.
Compensa per metà le spese di lite per entrambi i gradi e condanna gli appellanti, in solido tra loro, a corrispondere la residua metà alle controparti, come meglio di seguito indicate, che liquida quanto al primo grado: per la fase di studio euro 437,50, per la fase introduttiva euro 370,00, per la fase di trattazione istruttoria euro 560,00, per la fase decisoria euro 810,00, oltre spese generali, iva e cpa, stabilendosi che gli importi liquidati per le fasi di studio, introduttiva e trattazione vadano corrisposti all'opposta nel giudizio di primo grado e quelli liquidati per la fase decisoria all'intervenuta Controparte_9
quanto al secondo grado: per la fase di studio euro 567,00, per la fase introduttiva euro 460,50, per la fase di trattazione istruttoria euro 461,00, per la fase decisoria euro 955,55, oltre spese generali, iva e cpa, somme da corrispondersi all'appellata Controparte_9
Accerta il diritto degli appellanti a ripetere quanto eventualmente corrisposto, in virtù della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto a quanto oggi stabilito sia a titolo di interessi che di spese legali.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Giuseppe Magnoli
12