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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 01/10/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
1/25
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini nell'ambito del procedimento iscritto al 1/2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 11.01.2025 ai sensi degli artt. 67 e ss Parte_1 cod. crisi, presentava un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forza del quale proponeva, tacitati i crediti prededucibili, il pagamento parziale del creditore ipotecario di primo grado sull'abitazione UR SP SR nella complessiva misura di euro
125.763,08 (su un debito di euro 180.773,80), del creditore ipotecario di primo grado sui terreni 2018 SR per euro 10.000,00 mentre, con risorse provenienti da finanza CP_1 esterna, in minima parte gli altri creditori.
Il tutto mediante un pagamento rateale – meglio delineato nel ricorso – da completare nell'arco di 20 anni.
Era così emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'Occ avv. Cecchini alle comunicazioni previste ai creditori onde attivare il contraddittorio con costoro.
Nel termine concesso presentavano le proprie osservazioni critiche i creditori soc. UR SP SR e l' . Controparte_2
1 Il primo eccepiva, posto che la proposta prevedeva il pagamento solo parziale del credito in un arco di tempo ventennale, la totale assenza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
La seconda segnalava l'ambiguità di una voce debitoria (di euro 1.062,19) inserita nel ricorso che pareva esulare dall'ambito consumeristico.
Era depositata, infine, la relazione finale dell'Occ.
(1) Quanto all'osservazione inoltrata dal creditore erariale, la ricorrente Parte_1 faceva pervenire, a scanso di equivoci, la rinuncia all'inserimento nel piano di detta posta, in tal modo elidendo alla radice ogni possibile opacità della domanda. La conseguenza, quindi, è che non si dovrà tenere conto di tale importo, il quale resta al di fuori della proposta (al pari di tutte le altre voci debitorie di matrice commerciale).
(2) Venendo, invece, al merito dell'osservazione avanzata dal ceditore UR SP SR – interamente incentrata sull'asserita sconvenienza della proposta – occorre anzitutto ricordare che, in termini generali, è ormai affermato stabilmente il principio secondo cui
“In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, i piani del consumatore - come gli accordi di ristrutturazione dei debiti - possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma
4, della l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, in quanto detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori” (cass. n. 34150/24).
Posto quindi che, in ipotesi, anche un piano ventennale può essere ammissibile ove conveniente, il punto – inevitabilmente - diviene l'accertamento di tale profilo.
Il nuovo art. 67 co. 4 cod. crisi, come noto, prescrive che “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”
Il parametro di riferimento, però, non è più quello indicato nella precedente formulazione
(cioè il valore di mercato) - e che aveva originato problemi interpretativi nonché orientamenti discordanti - ma piuttosto quello di liquidazione (controllata) secondo
2 quanto attestato dall'OCC, così come chiaramente esplicitato anche dall'art. 70 co. 7 cod. crisi.
(3) Nel caso di specie, la parte creditrice vanta, quanto alle prelazioni, un credito complessivo di oltre 329 mila euro (a titolo di residuo del mutuo ipotecario di primo grado per euro 184.773,80, di secondo grado euro 92.842,56, di terzo grado per euro
51.794,35) garantito, come visto, da ipoteche di primo, secondo, terzo grado sull'abitazione della debitrice.
L'immobile, oggetto di esecuzione immobiliare (allo stato, sospesa), era stato stimato in euro 184.000,00.
Appare del tutto ovvio che la valutazione di convenienza debba essere condotta con riguardo al solo credito ipotecario di primo grado, essendo evidente che, alla luce già del valore (anche solo stimato) dell'immobile, il credito garantito dall'ipoteca di secondo e terzo grado non sarebbe comunque pagabile in sede liquidatoria.
La prima vendita – al prezzo suddetto – è andata deserta, sicché è verosimile, non avendo il mercato manifestato interesse per il cespite a quella cifra, quanto riportato dall'OCC e cioè che, in sede di prosecuzione dell'esecuzione già avviata (in caso di, come parrebbe opportuno, ipotetico intervento del liquidatore) il bene possa, al più, essere aggiudicato ad una cifra di euro 103.500,00 (pari all'offerta minima del secondo tentativo). Detraendo da tale importo il compenso del professionista delegato (euro
8.374,00), del custode (euro 1.700,00) e del liquidatore (comunque di circa 10.000,00) rimarrebbe ragionevolmente distribuibile all'ipotecario la somma di euro 83.426,00
(probabilmente, in realtà, ancora di meno considerando che occorre liquidare anche il perito). Riconoscendo così sulla somma il tasso legale del 2% - come ipotizzato dallo stesso creditore – per la durata di vent'anni, la somma ricavabile ammonterebbe
(considerando il dies a quo alla data dell'odierna pronuncia a meno di 120 mila euro, somma pur sempre inferiore a quanto ottenibile, nello stesso arco di tempo, in forza della proposta (euro 125.763,08). Il tutto, peraltro, non solo senza considerare ulteriori pagamenti che medio tempore potrebbero pervenire dalla sorella della ricorrente
(anch'ella sottoposta a procedura concorsuale nella quale sono previsti versamenti in favore della stessa creditrice) ma anche volendo trascurare il compenso dell'OCC di oltre
14 mila euro relativo al precedente procedimento di sovraindebitamento proposto dalla odierna ricorrente (e poi respinto) ma per il quale l'attuale formulazione dell'art. 6 co. 2
3 cod. crisi potrebbe, secondo alcune interpretazioni (quale quella proposta dall'attuale
OCC), in effetti consentire di conservare la prededucibilità anche in questo procedimento.
In definitiva, quindi, pur non potendosi mancare di constatare l'indiscutibile e rilevantissima dilatazione temporale della proposta, questa – nonostante tutto – appare, visto il contesto, la soluzione più conveniente per il creditore osservante.
p.q.m.
(-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto da
; Parte_1
(-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'OCC, pubblicata sul sito del
Tribunale entro 48 ore e che, sempre a cura dell'OCC, venga comunicata ai creditori;
(-) dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, risolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;
(-) dispone che l'OCC – entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per la durata del piano - depositi una relazione informativa sull'andamento dello stesso;
(-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'Occ – sentito il debitore – rediga una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il compenso;
(-) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'Occ e al ricorrente.
(-) dichiara chiusa la procedura.
Pesaro, il 12.08.2025
Il Giudice
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TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini nell'ambito del procedimento iscritto al 1/2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 11.01.2025 ai sensi degli artt. 67 e ss Parte_1 cod. crisi, presentava un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forza del quale proponeva, tacitati i crediti prededucibili, il pagamento parziale del creditore ipotecario di primo grado sull'abitazione UR SP SR nella complessiva misura di euro
125.763,08 (su un debito di euro 180.773,80), del creditore ipotecario di primo grado sui terreni 2018 SR per euro 10.000,00 mentre, con risorse provenienti da finanza CP_1 esterna, in minima parte gli altri creditori.
Il tutto mediante un pagamento rateale – meglio delineato nel ricorso – da completare nell'arco di 20 anni.
Era così emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'Occ avv. Cecchini alle comunicazioni previste ai creditori onde attivare il contraddittorio con costoro.
Nel termine concesso presentavano le proprie osservazioni critiche i creditori soc. UR SP SR e l' . Controparte_2
1 Il primo eccepiva, posto che la proposta prevedeva il pagamento solo parziale del credito in un arco di tempo ventennale, la totale assenza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
La seconda segnalava l'ambiguità di una voce debitoria (di euro 1.062,19) inserita nel ricorso che pareva esulare dall'ambito consumeristico.
Era depositata, infine, la relazione finale dell'Occ.
(1) Quanto all'osservazione inoltrata dal creditore erariale, la ricorrente Parte_1 faceva pervenire, a scanso di equivoci, la rinuncia all'inserimento nel piano di detta posta, in tal modo elidendo alla radice ogni possibile opacità della domanda. La conseguenza, quindi, è che non si dovrà tenere conto di tale importo, il quale resta al di fuori della proposta (al pari di tutte le altre voci debitorie di matrice commerciale).
(2) Venendo, invece, al merito dell'osservazione avanzata dal ceditore UR SP SR – interamente incentrata sull'asserita sconvenienza della proposta – occorre anzitutto ricordare che, in termini generali, è ormai affermato stabilmente il principio secondo cui
“In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, i piani del consumatore - come gli accordi di ristrutturazione dei debiti - possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma
4, della l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, in quanto detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori” (cass. n. 34150/24).
Posto quindi che, in ipotesi, anche un piano ventennale può essere ammissibile ove conveniente, il punto – inevitabilmente - diviene l'accertamento di tale profilo.
Il nuovo art. 67 co. 4 cod. crisi, come noto, prescrive che “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”
Il parametro di riferimento, però, non è più quello indicato nella precedente formulazione
(cioè il valore di mercato) - e che aveva originato problemi interpretativi nonché orientamenti discordanti - ma piuttosto quello di liquidazione (controllata) secondo
2 quanto attestato dall'OCC, così come chiaramente esplicitato anche dall'art. 70 co. 7 cod. crisi.
(3) Nel caso di specie, la parte creditrice vanta, quanto alle prelazioni, un credito complessivo di oltre 329 mila euro (a titolo di residuo del mutuo ipotecario di primo grado per euro 184.773,80, di secondo grado euro 92.842,56, di terzo grado per euro
51.794,35) garantito, come visto, da ipoteche di primo, secondo, terzo grado sull'abitazione della debitrice.
L'immobile, oggetto di esecuzione immobiliare (allo stato, sospesa), era stato stimato in euro 184.000,00.
Appare del tutto ovvio che la valutazione di convenienza debba essere condotta con riguardo al solo credito ipotecario di primo grado, essendo evidente che, alla luce già del valore (anche solo stimato) dell'immobile, il credito garantito dall'ipoteca di secondo e terzo grado non sarebbe comunque pagabile in sede liquidatoria.
La prima vendita – al prezzo suddetto – è andata deserta, sicché è verosimile, non avendo il mercato manifestato interesse per il cespite a quella cifra, quanto riportato dall'OCC e cioè che, in sede di prosecuzione dell'esecuzione già avviata (in caso di, come parrebbe opportuno, ipotetico intervento del liquidatore) il bene possa, al più, essere aggiudicato ad una cifra di euro 103.500,00 (pari all'offerta minima del secondo tentativo). Detraendo da tale importo il compenso del professionista delegato (euro
8.374,00), del custode (euro 1.700,00) e del liquidatore (comunque di circa 10.000,00) rimarrebbe ragionevolmente distribuibile all'ipotecario la somma di euro 83.426,00
(probabilmente, in realtà, ancora di meno considerando che occorre liquidare anche il perito). Riconoscendo così sulla somma il tasso legale del 2% - come ipotizzato dallo stesso creditore – per la durata di vent'anni, la somma ricavabile ammonterebbe
(considerando il dies a quo alla data dell'odierna pronuncia a meno di 120 mila euro, somma pur sempre inferiore a quanto ottenibile, nello stesso arco di tempo, in forza della proposta (euro 125.763,08). Il tutto, peraltro, non solo senza considerare ulteriori pagamenti che medio tempore potrebbero pervenire dalla sorella della ricorrente
(anch'ella sottoposta a procedura concorsuale nella quale sono previsti versamenti in favore della stessa creditrice) ma anche volendo trascurare il compenso dell'OCC di oltre
14 mila euro relativo al precedente procedimento di sovraindebitamento proposto dalla odierna ricorrente (e poi respinto) ma per il quale l'attuale formulazione dell'art. 6 co. 2
3 cod. crisi potrebbe, secondo alcune interpretazioni (quale quella proposta dall'attuale
OCC), in effetti consentire di conservare la prededucibilità anche in questo procedimento.
In definitiva, quindi, pur non potendosi mancare di constatare l'indiscutibile e rilevantissima dilatazione temporale della proposta, questa – nonostante tutto – appare, visto il contesto, la soluzione più conveniente per il creditore osservante.
p.q.m.
(-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto da
; Parte_1
(-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'OCC, pubblicata sul sito del
Tribunale entro 48 ore e che, sempre a cura dell'OCC, venga comunicata ai creditori;
(-) dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, risolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;
(-) dispone che l'OCC – entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per la durata del piano - depositi una relazione informativa sull'andamento dello stesso;
(-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'Occ – sentito il debitore – rediga una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il compenso;
(-) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'Occ e al ricorrente.
(-) dichiara chiusa la procedura.
Pesaro, il 12.08.2025
Il Giudice
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