TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7326 /2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica
Acquaviva Coppola ha pronunciato ex art.127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7326 del ruolo gen. dell'anno 2024 TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. ESPOSITO ELIO Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti ricorrente E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. GORGONI
MASSIMILIANO come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/06/2024 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002202301 emessa dall'
[...]
, avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione Controparte_2 amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali afferenti all'anno
2019. Ha dedotto che i debiti relativi all'atto di accertamento indicato nell'ordinanza ingiunzione non sono mai stati portati a conoscenza dell'istante e che anzi soltanto con la notificazione dell'opposta ordinanza-ingiunzione il ne ha avuto contezza, procedendo alla tempestiva impugnativa. Pt_1
In particolare il ricorrente precisava, inoltre, che l'impugnata ordinanza-ingiunzione era carente dell'indicazione dell'importo di cui l' assumeva l'omesso versamento delle ritenute CP_3 previdenziali. CP_ Si costituiva l che chiedeva il rigetto della domanda sulla base delle deduzioni di cui al ricorso. All'odierna udienza, lette le note di trattazione depositate delle parti, la causa veniva discussa e decisa con sentenza ex art. 127 ter cpc.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato a mezzo prova documentale (cfr. ricevute di pagamento in atti) che la pretesa avanzata dalle convenute fosse relativa ad un titolo per il quale vi era stato adempimento.
Nel caso di specie infatti parte ricorrente dimostrava che da verifiche recentemente compiute presso la società - obbligata in solido per le sanzioni de quibus con il Sig. Parte_2 Pt_1 che ne è il l.r.p.t. - è emerso che le poste sottese all'avviso di accertamento n.
[...] CP_3
.5105.13/09/2021.0504131 del 19/01/2021su cui si fonda l'opposta ordinanza-ingiunzione CP_3 sono state oggetto di definizione agevolata (cd. “rottamazione quater”) da parte della società
[...] con dichiarazione di adesione dell'ADER del 20.04.2023, come da Parte_2 documentazione già allegata alle note di trattazione scritta d'udienza del 13.01.2025.
Inoltre va evidenziato che i pagamenti della rate scadute della richiamata definizione agevolata sono stati ad oggi regolarmente e puntualmente rispettati dalla società Parte_2
(03.11.2023, 05.12.2023, 28.02.2024, 05.06.2024, 07.08.2024, 05.12.2024 e, da ultimo,
28.02.2025) come da documentazione allegata. inoltre, la società i è fatta rilasciare dall' Pt_2 Parte_2 [...]
che attestano il PIENO Controparte_4
RISPETTO del piano di definizione agevolata (doc. 2.1-2.6).
In particolare, da una delle QUIETANZA DI PAGAMENTO emerge che le poste sottese all'avviso di accertamento n. .5105.13/09/2021.0504131 del 19/01/2021, OGGETTO CP_3 CP_3 DELL'IMPUGNATA ORDINANZA-INGIUNZIONE, sono state tutte definitivamente pagate dalla società (doc. 2.1, PAGG. 10-13). Parte_2
Stante la coincidenza delle poste creditorie azionate a mezzo della presente ordinanza ingiunzione impugnata con quelle oggetto del provvedimento definito come da documentazione allegata può dunque dirsi intervenuto il pagamento relativo all'avviso di accertamento n. CP_3
.5105.13/09/2021.0504131 del 19/01/2021, oggetto dell'impugnata ordinanza-ingiunzione. CP_3 L'opposizione pertanto va accolta e vanno dichiarati non dovuti i crediti relativi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti dell'ordinanza-ingiunzione n. OI- 002202301 CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 2.738,00 oltre IVA e CPA e spese generali con distrazione .
Aversa, 14/04/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica
Acquaviva Coppola ha pronunciato ex art.127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7326 del ruolo gen. dell'anno 2024 TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. ESPOSITO ELIO Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti ricorrente E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. GORGONI
MASSIMILIANO come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/06/2024 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002202301 emessa dall'
[...]
, avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione Controparte_2 amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali afferenti all'anno
2019. Ha dedotto che i debiti relativi all'atto di accertamento indicato nell'ordinanza ingiunzione non sono mai stati portati a conoscenza dell'istante e che anzi soltanto con la notificazione dell'opposta ordinanza-ingiunzione il ne ha avuto contezza, procedendo alla tempestiva impugnativa. Pt_1
In particolare il ricorrente precisava, inoltre, che l'impugnata ordinanza-ingiunzione era carente dell'indicazione dell'importo di cui l' assumeva l'omesso versamento delle ritenute CP_3 previdenziali. CP_ Si costituiva l che chiedeva il rigetto della domanda sulla base delle deduzioni di cui al ricorso. All'odierna udienza, lette le note di trattazione depositate delle parti, la causa veniva discussa e decisa con sentenza ex art. 127 ter cpc.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato a mezzo prova documentale (cfr. ricevute di pagamento in atti) che la pretesa avanzata dalle convenute fosse relativa ad un titolo per il quale vi era stato adempimento.
Nel caso di specie infatti parte ricorrente dimostrava che da verifiche recentemente compiute presso la società - obbligata in solido per le sanzioni de quibus con il Sig. Parte_2 Pt_1 che ne è il l.r.p.t. - è emerso che le poste sottese all'avviso di accertamento n.
[...] CP_3
.5105.13/09/2021.0504131 del 19/01/2021su cui si fonda l'opposta ordinanza-ingiunzione CP_3 sono state oggetto di definizione agevolata (cd. “rottamazione quater”) da parte della società
[...] con dichiarazione di adesione dell'ADER del 20.04.2023, come da Parte_2 documentazione già allegata alle note di trattazione scritta d'udienza del 13.01.2025.
Inoltre va evidenziato che i pagamenti della rate scadute della richiamata definizione agevolata sono stati ad oggi regolarmente e puntualmente rispettati dalla società Parte_2
(03.11.2023, 05.12.2023, 28.02.2024, 05.06.2024, 07.08.2024, 05.12.2024 e, da ultimo,
28.02.2025) come da documentazione allegata. inoltre, la società i è fatta rilasciare dall' Pt_2 Parte_2 [...]
che attestano il PIENO Controparte_4
RISPETTO del piano di definizione agevolata (doc. 2.1-2.6).
In particolare, da una delle QUIETANZA DI PAGAMENTO emerge che le poste sottese all'avviso di accertamento n. .5105.13/09/2021.0504131 del 19/01/2021, OGGETTO CP_3 CP_3 DELL'IMPUGNATA ORDINANZA-INGIUNZIONE, sono state tutte definitivamente pagate dalla società (doc. 2.1, PAGG. 10-13). Parte_2
Stante la coincidenza delle poste creditorie azionate a mezzo della presente ordinanza ingiunzione impugnata con quelle oggetto del provvedimento definito come da documentazione allegata può dunque dirsi intervenuto il pagamento relativo all'avviso di accertamento n. CP_3
.5105.13/09/2021.0504131 del 19/01/2021, oggetto dell'impugnata ordinanza-ingiunzione. CP_3 L'opposizione pertanto va accolta e vanno dichiarati non dovuti i crediti relativi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti dell'ordinanza-ingiunzione n. OI- 002202301 CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 2.738,00 oltre IVA e CPA e spese generali con distrazione .
Aversa, 14/04/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)