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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5184/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: e (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Marvasi n. 5/L, presso e nello studio dell'Avv. TROPEA
FABIO del Foro di Reggio Calabria, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. TROPEA MARCO del
Foro di Locri, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (P.IVA: , società elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' P.IVA_1
Santa Caterina n. 10, presso e nello studio dell'Avv. SOLINAS GIANNI del Foro di Venezia, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Mutuo
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da memoria autorizzata depositata telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito in via principale
- revocare il decreto ingiuntivo n. 1660/2023 del Tribunale di Vicenza perché emesso in difetto dei presupposti di legge, per tutte le ragioni innanzi esposte (difetto di idonea documentazione);
- revocare il decreto ingiuntivo n. 1660/2023 del Tribunale di Vicenza per inesistenza del credito fatto valere da , per tutte le causali e le ragioni innanzi esposte;
Parte_3 in via subordinata revocare il decreto ingiuntivo n. 1660/2023 del Tribunale di Vicenza emesso nei confronti della sig.ra
in ragione dell'eccepita nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni azionate Parte_1 da , per tutte le causali innanzi esposte;
Parte_3 in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Parte convenuta ha concluso come da memoria autorizzata depositata telematicamente, così chiedendo:
“In via principale: rigettare le domande tutte avanzate dagli opponenti e , nessuna Parte_2 Parte_1 esclusa, in quanto, infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1660/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza;
in via subordinata: accertare e dichiarare che il credito vantato dalla Banca opposta anche per le ragioni esposte nel presente atto, è pari nei confronti di , C.F. nato in data [...] in [...]_2 C.F._2
(PD) e residente in [...] all'indirizzo Contra' Bertacchi n. 24, nonché nei confronti di Pt_1
, C.F. nata in data [...] in [...] (oggi Lusiana Conco) (VI) e residente
[...] C.F._1 in Lusiana Conco (VI) Contra' Bertacchi n. 24, è pari ad euro 44.813,27 oltre interessi di mora al tasso dell'8,00% e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 23.8.2023 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare , C.F. nato in data [...] in [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Lusiana Conco (VI) all'indirizzo Contra' Bertacchi n. 24, e , C.F. Parte_1 C.F._1 nata in data [...] in [...] (oggi Lusiana Conco) (VI) e residente in [...] Contra' Bertacchi n. 24, a pagare in solido fra loro a favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo complessivo di euro
[...]
44.813,27 oltre interessi di mora al tasso dell'8,00% e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 23.8.2023 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
pagina 2 di 7 con condanna anche al pagamento delle spese di lite riguardanti il procedimento monitorio già liquidate in euro 1.370,00 per compenso professionale, in euro 286,00 per esborsi, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa oltre spese generali, o.v.a. e c.p.a. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_2 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1660/2023 del 31.8.2023 con cui il Tribunale di Vicenza aveva loro intimato il pagamento della somma di € 44.813,27 a titolo di saldo del contratto di mutuo fondiario stipulato dal primo in data 3.11.2005 e in favore del quale la seconda ha prestato garanzia fideiussoria.
Gli opponenti esponevano: che la documentazione offerta in via monitoria non era sufficiente a comprovare l'esistenza e l'entità del credito;
che mancava la prova della consegna della somma mutuata, per cui il contratto in questione, avendo natura reale, doveva considerarsi nullo;
che il mutuo de quo non esplicitava il regime finanziario di capitalizzazione semplice o composta per il calcolo degli interessi, nemmeno indicando nella scrittura negoziale il T.A.E. che, essendo pari al 3,71% e quindi diverso dal
T.A.N. contrattualizzato del 3,65%, occultava il regime di capitalizzazione composta effettivamente applicato, così rendendo nulla per indeterminatezza la clausola determinativa degli interessi;
che tale clausola era nulla anche perché parametrava il tasso variabile per il calcolo degli interessi al tasso Euribor manipolato, nel periodo dal 29.9.2005 al 30.5.2008, in forza di un'intesa anticoncorrenziale illecita;
che così era stata addebitata illegittimamente la somma di € 3.996,13 a titolo di interessi indebiti;
che le scritture fideiussorie sottoscritte da erano invalide perché contenevano clausole Parte_1
conformi a quelle del c.d. Modello ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005 per violazione della normativa antitrust. Gli opponenti chiedevano così la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, replicava: che il credito Controparte_2
monitorio era comprovato dall'allegazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, nonché dalla contabile di erogazione della somma mutuata e dalla dichiarazione di quietanza contenuta invero già nel contratto notarile;
che il regime di capitalizzazione composta era già espresso nel T.E.G. indicato in contratto e comunque non poteva seguire un meccanismo diverso in quanto incompatibile con l'ammortamento alla francese che caratterizzava il finanziamento in questione;
che la Banca
pagina 3 di 7 mutuante non aveva partecipato al panel responsabile della manipolazione dell'Euribor; che in ogni caso le violazioni censurate dagli opponenti imporrebbero non la gratuità del mutuo, ma il ricalcolo degli interessi al tasso di cui all'art. 117 T.U.B.; che in caso di conformità del contratto fideiussorio al c.d.
Modello ABI-2003 si sarebbe determinata la sola nullità parziale delle clausole contestate;
che comunque siffatta eventuale nullità sarebbe irrilevante nel caso di specie, per inapplicabilità in concreto delle clausole censurate;
che, in particolare, controparte non aveva interesse a dichiarare l'invalidità della clausola di deroga del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. perché tale termine era stato in concreto rispettato dalla Banca, la quale aveva revocato il rapporto in data 31.7.2023 e aveva depositato il ricorso monitorio il 29.8.2023; che comunque la fideiussione in atti doveva essere qualificata piuttosto alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, con conseguente impossibilità di sollevare le eccezioni ex adverso formulate. La Banca opposta chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
All'udienza fissata per la discussione e decisione sull'istanza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., il Giudice in allora assegnatario della causa sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. All'esito dell'instaurazione della procedura di mediazione obbligazione e dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nonché della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, fallito il tentativo di conciliazione previsto ex lege, lo scrivente Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito trattenendo la causa medesima in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusionali.
Tanto premesso, va innanzitutto rigettato il primo motivo di opposizione, in quanto l'allegazione del contratto di mutuo e del saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B. è sufficiente per fondare una domanda monitoria, con l'ulteriore precisazione, peraltro, che oggetto del presente giudizio di opposizione non è la verifica della sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, ma è piuttosto la verifica della fondatezza della pretesa creditoria da esso veicolata, per cui la doglianza attorea non coglie in parte qua nel segno.
Va rigettato anche il secondo motivo di opposizione, secondo cui la non avrebbe dimostrato Pt_3
l'erogazione della somma mutuata, ossia la datio rei che costituisce elemento costitutivo del contratto pagina 4 di 7 di mutuo in quanto avente natura reale. Risulta infatti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Cont della tanto la contabile di erogazione (doc. 7 quanto l'estratto conto del conto corrente Pt_3
Cont intestato a da cui risulta il relativo accredito (doc. 8 . Peraltro tale prova Parte_2
documentale non doveva nemmeno essere fornita dalla Banca opposta in quanto il contratto di mutuo in atti (doc. 3 fasc. mon.) contiene l'espressa quietanza di pagamento sottoscritta dal mutuatario, sul quale si riversava l'onere della prova contraria.
Con il terzo motivo di opposizione, gli attori eccepiscono la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi del mutuo, in quanto la stessa non specificava quale regime di capitalizzazione degli interessi medesimi, semplice o composto, era stato applicato. Tale doglianza è infondata, in quanto in allegato al contratto di mutuo per cui è causa si rinviene il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti, in forza del quale il mutuatario acquisisce piena e sufficiente consapevolezza dell'impegno economico che assume con la stipulazione negoziale (in termini anzi ancora più chiari ed evidenti della mera specificazione nelle condizioni contrattuali della tipologia di regime di capitalizzazione applicato, trattandosi di nozione tecnica non necessariamente comprensibile a qualsivoglia contraente, che sia consumatore o meno). La censurata indeterminatezza della clausola in questione risulta dunque superata dalla documentazione allegata al contratto e specificamente sottoscritta dal mutuatario.
Con il quarto motivo di opposizione, gli attori contestano la validità della medesima clausola determinativa degli interessi applicati al contratto di mutuo, in quanto calcolati secondo un tasso variabile parametrato all'Euribor manipolato, nel triennio 2005-2008, da un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito.
Si rammenta che “Euribor” (acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate) è il tasso di interesse medio applicato tra istituti di credito europei c.d. primari per operazioni interbancarie di prestito a breve termine (in Euro). Tale tasso viene rilevato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF) in base alle segnalazioni quotidianamente effettuate all'agenzia da oltre cinquanta banche individuate CP_3
tra quelle che presentano il maggiore volume di affari in Euro. Dal momento che tale tasso afferisce a prestiti privi di rischio o risk free (in quanto le principali banche europee, che ricevono il prestito, si presumono solvibili), la rischiosità di operazioni quali – come nella specie – mutui a tasso variabile, il cui tasso di interesse sia parametrato all'Euribor, viene definita dall'ampiezza della differenza rispetto all'Euribor stesso. Tale differenza, c.d. spread, indica appunto il costo dell'erogazione del mutuo.
pagina 5 di 7 Ebbene, ritiene questo Giudice che un tasso contrattuale non possa dirsi illegittimo per il solo fatto che risulta ancorato all'Euribor tacciato di contrasto con la normativa anticoncorrenziale. Una simile illegittimità sussisterebbe solo quando risulti che l'ente mutuante presente in causa abbia partecipato all'accordo interbancario illecito (mentre nel caso di specie nemmeno risulta che la convenuta, Pt_3
rectius la sua avente causa, componesse il panel deputato alla rilevazione periodica dell'indice in questione) e che tale partecipazione si sia riflessa sulla determinazione in concreto dei tassi pattuiti nel mutuo controverso. Ma è necessario che tale duplice circostanza sia dedotta e soprattutto dimostrata da chi le rende oggetto delle proprie doglianze, tenendo peraltro conto delle seguenti considerazioni.
Da un lato, l'accertata manipolazione del tasso Euribor è stata censurata per i suoi effetti anticoncorrenziali, i quali si riflettono sulle imprese operanti nel settore di riferimento, ma non vanno automaticamente a detrimento degli utilizzatori finali dei servizi resi nel medesimo settore. Ne segue che il tasso applicato nei contratti “a valle” non potrebbe comunque essere considerato ex se invalido, ove parametrato all'Euribor 2005/2008.
Dall'altro lato e come già accennato, gli interessi contrattuali risultano composti tanto dal parametro
Euribor quanto da un ulteriore valore percentuale, c.d. spread, che incide in maniera significativa sul costo della singola operazione bancaria, con l'effetto che le relative pattuizioni non possono considerarsi di per sé frutto di un accordo di cartello. Ne segue che non si può configurare alcuna nullità derivata delle clausole contrattuali che utilizzano come parametro l'Euribor, ancorchè manipolato.
Con il quinto motivo di opposizione, viene infine censurata la nullità della fideiussione sottoscritta da per conformità di tre delle sue clausole al c.d. Modello ABI-2003 censurato dalla banca Parte_1
d'Italia con provvedimento n. 55/2005, ancora una volta per la violazione della normativa anticoncorrenziale. Osserva però il giudicante che gli opponenti non hanno alcun interesse a far valere tale nullità parziale del contratto, in quanto le tre clausole interessate non sono suscettibili di applicazione nel caso concreto. Né la clausola c.d. di reviviscenza, né la clausola c.d. di sopravvivenza, né la clausola di deroga del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. entro il quale la Banca creditrice è tenuta a proporre e coltivare le proprie istanze di recupero del credito. Con riguardo in particolare a quest'ultima clausola, in sede di memoria conclusiva contestata dagli opponenti anche per il suo carattere abusivo e vessatorio ai sensi dell'art. 33 cod. cons., si rileva che – a fronte della revoca del mutuo, e della conseguente esigibilità sopravvenuta del debito restitutorio, in data 31.7.2023 – la Pt_3
pagina 6 di 7 opposta ha depositato il ricorso monitorio in data 29.8.2023, dunque entro la scadenza del termine in questione, che risulterebbe rispettato anche qualora non fosse stato validamente derogato in forza degli accordi negoziali intercorsi tra le parti.
L'opposizione de qua va dunque integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000), con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni esposte in fatto e in diritto, per la fase di trattazione della causa, stante il deposito delle sole memorie ex art. 171 ter c.p.c., senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e da e, per l'effetto, conferma Parte_2 Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 4232/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 31.8.2023, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna e a rifondere in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 4.411,00 per compenso, Controparte_1
oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: e (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Marvasi n. 5/L, presso e nello studio dell'Avv. TROPEA
FABIO del Foro di Reggio Calabria, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. TROPEA MARCO del
Foro di Locri, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (P.IVA: , società elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' P.IVA_1
Santa Caterina n. 10, presso e nello studio dell'Avv. SOLINAS GIANNI del Foro di Venezia, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Mutuo
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da memoria autorizzata depositata telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito in via principale
- revocare il decreto ingiuntivo n. 1660/2023 del Tribunale di Vicenza perché emesso in difetto dei presupposti di legge, per tutte le ragioni innanzi esposte (difetto di idonea documentazione);
- revocare il decreto ingiuntivo n. 1660/2023 del Tribunale di Vicenza per inesistenza del credito fatto valere da , per tutte le causali e le ragioni innanzi esposte;
Parte_3 in via subordinata revocare il decreto ingiuntivo n. 1660/2023 del Tribunale di Vicenza emesso nei confronti della sig.ra
in ragione dell'eccepita nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni azionate Parte_1 da , per tutte le causali innanzi esposte;
Parte_3 in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Parte convenuta ha concluso come da memoria autorizzata depositata telematicamente, così chiedendo:
“In via principale: rigettare le domande tutte avanzate dagli opponenti e , nessuna Parte_2 Parte_1 esclusa, in quanto, infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1660/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza;
in via subordinata: accertare e dichiarare che il credito vantato dalla Banca opposta anche per le ragioni esposte nel presente atto, è pari nei confronti di , C.F. nato in data [...] in [...]_2 C.F._2
(PD) e residente in [...] all'indirizzo Contra' Bertacchi n. 24, nonché nei confronti di Pt_1
, C.F. nata in data [...] in [...] (oggi Lusiana Conco) (VI) e residente
[...] C.F._1 in Lusiana Conco (VI) Contra' Bertacchi n. 24, è pari ad euro 44.813,27 oltre interessi di mora al tasso dell'8,00% e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 23.8.2023 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare , C.F. nato in data [...] in [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Lusiana Conco (VI) all'indirizzo Contra' Bertacchi n. 24, e , C.F. Parte_1 C.F._1 nata in data [...] in [...] (oggi Lusiana Conco) (VI) e residente in [...] Contra' Bertacchi n. 24, a pagare in solido fra loro a favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo complessivo di euro
[...]
44.813,27 oltre interessi di mora al tasso dell'8,00% e, comunque, entro i limiti del tasso soglia per tempo vigenti dal 23.8.2023 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
pagina 2 di 7 con condanna anche al pagamento delle spese di lite riguardanti il procedimento monitorio già liquidate in euro 1.370,00 per compenso professionale, in euro 286,00 per esborsi, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa oltre spese generali, o.v.a. e c.p.a. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_2 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1660/2023 del 31.8.2023 con cui il Tribunale di Vicenza aveva loro intimato il pagamento della somma di € 44.813,27 a titolo di saldo del contratto di mutuo fondiario stipulato dal primo in data 3.11.2005 e in favore del quale la seconda ha prestato garanzia fideiussoria.
Gli opponenti esponevano: che la documentazione offerta in via monitoria non era sufficiente a comprovare l'esistenza e l'entità del credito;
che mancava la prova della consegna della somma mutuata, per cui il contratto in questione, avendo natura reale, doveva considerarsi nullo;
che il mutuo de quo non esplicitava il regime finanziario di capitalizzazione semplice o composta per il calcolo degli interessi, nemmeno indicando nella scrittura negoziale il T.A.E. che, essendo pari al 3,71% e quindi diverso dal
T.A.N. contrattualizzato del 3,65%, occultava il regime di capitalizzazione composta effettivamente applicato, così rendendo nulla per indeterminatezza la clausola determinativa degli interessi;
che tale clausola era nulla anche perché parametrava il tasso variabile per il calcolo degli interessi al tasso Euribor manipolato, nel periodo dal 29.9.2005 al 30.5.2008, in forza di un'intesa anticoncorrenziale illecita;
che così era stata addebitata illegittimamente la somma di € 3.996,13 a titolo di interessi indebiti;
che le scritture fideiussorie sottoscritte da erano invalide perché contenevano clausole Parte_1
conformi a quelle del c.d. Modello ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005 per violazione della normativa antitrust. Gli opponenti chiedevano così la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, replicava: che il credito Controparte_2
monitorio era comprovato dall'allegazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, nonché dalla contabile di erogazione della somma mutuata e dalla dichiarazione di quietanza contenuta invero già nel contratto notarile;
che il regime di capitalizzazione composta era già espresso nel T.E.G. indicato in contratto e comunque non poteva seguire un meccanismo diverso in quanto incompatibile con l'ammortamento alla francese che caratterizzava il finanziamento in questione;
che la Banca
pagina 3 di 7 mutuante non aveva partecipato al panel responsabile della manipolazione dell'Euribor; che in ogni caso le violazioni censurate dagli opponenti imporrebbero non la gratuità del mutuo, ma il ricalcolo degli interessi al tasso di cui all'art. 117 T.U.B.; che in caso di conformità del contratto fideiussorio al c.d.
Modello ABI-2003 si sarebbe determinata la sola nullità parziale delle clausole contestate;
che comunque siffatta eventuale nullità sarebbe irrilevante nel caso di specie, per inapplicabilità in concreto delle clausole censurate;
che, in particolare, controparte non aveva interesse a dichiarare l'invalidità della clausola di deroga del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. perché tale termine era stato in concreto rispettato dalla Banca, la quale aveva revocato il rapporto in data 31.7.2023 e aveva depositato il ricorso monitorio il 29.8.2023; che comunque la fideiussione in atti doveva essere qualificata piuttosto alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, con conseguente impossibilità di sollevare le eccezioni ex adverso formulate. La Banca opposta chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
All'udienza fissata per la discussione e decisione sull'istanza formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., il Giudice in allora assegnatario della causa sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. All'esito dell'instaurazione della procedura di mediazione obbligazione e dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nonché della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, fallito il tentativo di conciliazione previsto ex lege, lo scrivente Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito trattenendo la causa medesima in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusionali.
Tanto premesso, va innanzitutto rigettato il primo motivo di opposizione, in quanto l'allegazione del contratto di mutuo e del saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B. è sufficiente per fondare una domanda monitoria, con l'ulteriore precisazione, peraltro, che oggetto del presente giudizio di opposizione non è la verifica della sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, ma è piuttosto la verifica della fondatezza della pretesa creditoria da esso veicolata, per cui la doglianza attorea non coglie in parte qua nel segno.
Va rigettato anche il secondo motivo di opposizione, secondo cui la non avrebbe dimostrato Pt_3
l'erogazione della somma mutuata, ossia la datio rei che costituisce elemento costitutivo del contratto pagina 4 di 7 di mutuo in quanto avente natura reale. Risulta infatti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Cont della tanto la contabile di erogazione (doc. 7 quanto l'estratto conto del conto corrente Pt_3
Cont intestato a da cui risulta il relativo accredito (doc. 8 . Peraltro tale prova Parte_2
documentale non doveva nemmeno essere fornita dalla Banca opposta in quanto il contratto di mutuo in atti (doc. 3 fasc. mon.) contiene l'espressa quietanza di pagamento sottoscritta dal mutuatario, sul quale si riversava l'onere della prova contraria.
Con il terzo motivo di opposizione, gli attori eccepiscono la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi del mutuo, in quanto la stessa non specificava quale regime di capitalizzazione degli interessi medesimi, semplice o composto, era stato applicato. Tale doglianza è infondata, in quanto in allegato al contratto di mutuo per cui è causa si rinviene il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti, in forza del quale il mutuatario acquisisce piena e sufficiente consapevolezza dell'impegno economico che assume con la stipulazione negoziale (in termini anzi ancora più chiari ed evidenti della mera specificazione nelle condizioni contrattuali della tipologia di regime di capitalizzazione applicato, trattandosi di nozione tecnica non necessariamente comprensibile a qualsivoglia contraente, che sia consumatore o meno). La censurata indeterminatezza della clausola in questione risulta dunque superata dalla documentazione allegata al contratto e specificamente sottoscritta dal mutuatario.
Con il quarto motivo di opposizione, gli attori contestano la validità della medesima clausola determinativa degli interessi applicati al contratto di mutuo, in quanto calcolati secondo un tasso variabile parametrato all'Euribor manipolato, nel triennio 2005-2008, da un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito.
Si rammenta che “Euribor” (acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate) è il tasso di interesse medio applicato tra istituti di credito europei c.d. primari per operazioni interbancarie di prestito a breve termine (in Euro). Tale tasso viene rilevato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF) in base alle segnalazioni quotidianamente effettuate all'agenzia da oltre cinquanta banche individuate CP_3
tra quelle che presentano il maggiore volume di affari in Euro. Dal momento che tale tasso afferisce a prestiti privi di rischio o risk free (in quanto le principali banche europee, che ricevono il prestito, si presumono solvibili), la rischiosità di operazioni quali – come nella specie – mutui a tasso variabile, il cui tasso di interesse sia parametrato all'Euribor, viene definita dall'ampiezza della differenza rispetto all'Euribor stesso. Tale differenza, c.d. spread, indica appunto il costo dell'erogazione del mutuo.
pagina 5 di 7 Ebbene, ritiene questo Giudice che un tasso contrattuale non possa dirsi illegittimo per il solo fatto che risulta ancorato all'Euribor tacciato di contrasto con la normativa anticoncorrenziale. Una simile illegittimità sussisterebbe solo quando risulti che l'ente mutuante presente in causa abbia partecipato all'accordo interbancario illecito (mentre nel caso di specie nemmeno risulta che la convenuta, Pt_3
rectius la sua avente causa, componesse il panel deputato alla rilevazione periodica dell'indice in questione) e che tale partecipazione si sia riflessa sulla determinazione in concreto dei tassi pattuiti nel mutuo controverso. Ma è necessario che tale duplice circostanza sia dedotta e soprattutto dimostrata da chi le rende oggetto delle proprie doglianze, tenendo peraltro conto delle seguenti considerazioni.
Da un lato, l'accertata manipolazione del tasso Euribor è stata censurata per i suoi effetti anticoncorrenziali, i quali si riflettono sulle imprese operanti nel settore di riferimento, ma non vanno automaticamente a detrimento degli utilizzatori finali dei servizi resi nel medesimo settore. Ne segue che il tasso applicato nei contratti “a valle” non potrebbe comunque essere considerato ex se invalido, ove parametrato all'Euribor 2005/2008.
Dall'altro lato e come già accennato, gli interessi contrattuali risultano composti tanto dal parametro
Euribor quanto da un ulteriore valore percentuale, c.d. spread, che incide in maniera significativa sul costo della singola operazione bancaria, con l'effetto che le relative pattuizioni non possono considerarsi di per sé frutto di un accordo di cartello. Ne segue che non si può configurare alcuna nullità derivata delle clausole contrattuali che utilizzano come parametro l'Euribor, ancorchè manipolato.
Con il quinto motivo di opposizione, viene infine censurata la nullità della fideiussione sottoscritta da per conformità di tre delle sue clausole al c.d. Modello ABI-2003 censurato dalla banca Parte_1
d'Italia con provvedimento n. 55/2005, ancora una volta per la violazione della normativa anticoncorrenziale. Osserva però il giudicante che gli opponenti non hanno alcun interesse a far valere tale nullità parziale del contratto, in quanto le tre clausole interessate non sono suscettibili di applicazione nel caso concreto. Né la clausola c.d. di reviviscenza, né la clausola c.d. di sopravvivenza, né la clausola di deroga del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. entro il quale la Banca creditrice è tenuta a proporre e coltivare le proprie istanze di recupero del credito. Con riguardo in particolare a quest'ultima clausola, in sede di memoria conclusiva contestata dagli opponenti anche per il suo carattere abusivo e vessatorio ai sensi dell'art. 33 cod. cons., si rileva che – a fronte della revoca del mutuo, e della conseguente esigibilità sopravvenuta del debito restitutorio, in data 31.7.2023 – la Pt_3
pagina 6 di 7 opposta ha depositato il ricorso monitorio in data 29.8.2023, dunque entro la scadenza del termine in questione, che risulterebbe rispettato anche qualora non fosse stato validamente derogato in forza degli accordi negoziali intercorsi tra le parti.
L'opposizione de qua va dunque integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000), con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni esposte in fatto e in diritto, per la fase di trattazione della causa, stante il deposito delle sole memorie ex art. 171 ter c.p.c., senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e da e, per l'effetto, conferma Parte_2 Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 4232/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 31.8.2023, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna e a rifondere in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 4.411,00 per compenso, Controparte_1
oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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