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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1756/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 22 ottobre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
BA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1756/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, in c.da Tresauro, s.n.c., c.f. Parte_1 [...]
, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, azienda agricola P. IVA C.F._1
, ai presenti fini elettivamente domiciliato in Enna, Corso Sicilia, n. 63, presso lo Studio P.IVA_1
degli Avvocati Giuseppe Lo Vetri ( ) ed Angela Dantoni ( CodiceFiscale_2 [...]
) che lo rappresentano e difendono;
C.F._3
ricorrente
CONTRO
C
– in persona del Commissario, come Controparte_2
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_2
dell' (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Dolce CP_2
e F. Gramuglia;
resistente Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso:
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000082971 prot. n. 53666 del 12.04.2022 notificata il 3.05.2022, con la quale veniva contestata la violazione dell'art. 2 co. 1 bis del D. L. 12.09.1983 n. 463, con riferimento all'atto di accertamento prot. INPS n. 2800.09/05/2017.0045656 del 15.05.2017, e veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 17.500,00, oltre € 6,60 per spese;
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000129535, prot. 53668 del 12.04.2022, notificata il 3.05.2022, con la quale veniva contestata la violazione dell'art. 2 co. 1 bis del D. L. 12.09.1983 n. 463, con riferimento all'atto di accertamento prot. INPS n. 2800.15/06/2017.0056633 del 20.06.2017, e veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 19.000,00, oltre € 6,60 per spese
Deduceva l'opponente, l' infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione e per i motivi spiegati in ricorso.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tali ordinanze ingiunzione in quanto infondate,
ingiuste ed illegittime e, conseguentemente, dichiararle nulle e prive di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS rassegnando che
L'Ordinanza di ingiunzione INPS.2800.09/05/2017.0045656 per l'anno 2014 è stata annullata d'ufficio a seguito intervenuta definizione della notifica di violazione per estinzione del processo sanzionatorio.
Quanto all'altra Ordinanza, ossia l'Ordinanza di ingiunzione n. OI-000129535 relativa all'anno 2016,
prot. INPS.2800.02/11/2022.0133910, valgono le seguenti osservazioni. Intanto, si fa presente che l'Inps ha rettificato la predetta ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 23,
DL 48/23 nonché ai sensi del Messaggio Inps n. 1931/2023.
Co note del 04.09.2024 il ricorrente rappresentava che
Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-000129535, producono ricevuta attestante il pagamento
della sanzione come rettificata dall'INPS (cfr. all. 1 memoria costituzione INPS), a seguito della
presentazione dell'opposizione, nella misura di € 319,97.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS annullato una delle due ordinanze e provveduto a rideterminare l'importo ingiunto di cui all'
altra ordinanza opposta dalla misura originaria a quella di euro 319,97.
Parte ricorrente ha poi provveduto a pagare il suddetto importo così come rideterminato.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti. Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'Inps volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto.
Ed invero, i pretesi errori procedurali in cui è incorso l'ente previdenziale, con particolare riferimento alla mancata notifica degli atti di accertamento ed alla violazione del termine di cui all'art 14 della legge 689(81 non sono stati contestati da quest'ultimo.
Di qui la soccombenza virtuale dell'INPS. Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge.
Enna, 22.10.2025.