Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2723/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DI FRANCIA PASQUALE, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
RICORRENTI con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 20/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 15/06/2007 a ST di IA (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (al N. 28,
Parte II, serie B, Ufficio 1, Anno 2007). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli gemelli e (il Per_1 Per_2
20/04/2009 in Napoli), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 18/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. Appare conforme agli interessi dei figli minori e , rispettoso delle norme di cui Per_1 Per_2 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 06/03/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori, e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente Per_1 Per_2 presso la madre nell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Napoli n. 119.
3. Pertanto le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le
2 questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il padre potrà vedere e trattenere con sé i minori il martedi e il giovedi dalle ore 18.00 alle ore 22.00 prelevandoli da casa ed ivi riaccompagnandoli;
un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 20.00 del venerdi alle ore 22.00 della domenica prelevandoli da casa ed ivi riaccompagnandoli;
resta inteso che il padre potrà fare visita ai minori, vederli e trattenerli anche in altri giorni diversi dal martedi e giovedi previo preventivo accordo con la IG.ra Parte_2
tenuto conto inoltre degli impegni di studio, sportivi e sociali già presi dai minori e dalla madre.
[...]
5. Il compleanno dei minori sarà trascorso sempre con entrambi i genitori, mentre il compleanno dei genitori sarà trascorso dai minori con il rispettivo genitore.
6. Relativamente alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i minori due settimane, anche non consecutive, di cui una a scelta tra i mesi di giugno, luglio, settembre, l'altra nel mese di agosto, da concordare con il coniuge entro il
31.05 di ciascun anno. I genitori dovranno sempre fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i minori.
7. A Natale i minori trascorreranno ad anni alterni con la madre il 24 ed il 31 dicembre mentre con il padre il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle ore 10,00 alle 21,00; trascorreranno ad anni alterni con il papà il giorno dell'Epifania dalle ore 10,00 alle 21,00.
8. I minori trascorreranno ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua o del lunedi in Albis dividendo a metà le vacanze scolastiche.
9. Nell'ipotesi in cui la IG.ra , unitamente ai propri figli, dovesse lasciare l'abitazione sita in Parte_2
Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Napoli n.119, trasferendo la residenza e/o domicilio in altro immobile da locare, il IG. si impegna a contribuire al pagamento della metà del relativo canone di Parte_1 locazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensile provvedendo a versare la relativa somma alla IG.ra Parte_2
[...]
10. I genitori si impegnano a garantire i rapporti dei minori con i nonni, sia paterni che materni.
11. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori e con il versamento della somma mensile Per_1 Per_2 di Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio da versarsi alla IG.ra entro il giorno dieci di Parte_2 ciascun mese a mezzo bonifico bancario, ovvero in contanti con rilascio di relativa quietanza, detta somma sarà rivalutata automaticamente ed annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT, il padre verserà il 50% di tutte le spese straordinarie relative ai minori, a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche, per l'istruzione, ludiche, vestiario ed altre eIGenze dei minori.
12. Le parti ulteriormente specificano quanto segue:
3 a) si considerano ricompresi nell'assegno di mantenimento, come innanzi globalmente fissato, il vitto, il concorso alle spese di casa (utenze e consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco;
b) vanno considerate straordinarie (extra-assegno) che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi e che gravano in misura paritaria sugli stessi, le seguenti spese occasionate da: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
i libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno scolastico, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
abbonamento al trasporto pubblico;
c) vanno considerate straordinarie (extra-assegno) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi e che gravano in misura paritaria sugli stessi, le seguenti spese occasionate da: tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master, alloggi e relative utenze, presso la sede universitaria.
d) vanno considerate spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi e che gravano in misura paritaria sugli stessi, le seguenti spese: spese di manutenzione, bollo e assicurazione, relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente.
e) vanno considerate spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, oltre ad uno all'anno; viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
13. I coniugi dichiarano di essere entrambi autonomi da un punto di vista reddituale e, pertanto, dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, avendo definito ogni rapporto di ordine economico/patrimoniale e non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
14. I coniugi prestano, sin da ora, e comunque si obbligano a prestare consenso per il rilascio del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio con riferimento a sé stessi e ad entrambi i minori. La residenza ed il domicilio dei figli fuori Regione potrà essere trasferita altrove solo con comune accordo dei genitori.
15. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che
4 facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...]_1
(NA) il 29/04/1973, e , nata a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio a ST di IA (NA) il 15/06/2007 (atto n. 28, Parte
II, Serie B, Ufficio 1, Anno 2007, Casalnuovo di Napoli);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5