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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2024, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 382/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 382/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 giugno 2024 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. TREPPIEDI ANDREA , Parte_1
Per l'avv. SCIASCIA GIUSEPPE e l'avv. PECORARO ROBERTA Controparte_1
( ) VIA RUGGIERO SETTIMO N. 55 90100 PALERMO;
, oggi sostituito C.F._1 dall'avv. Sciascia Giuseppe
L'avv. Treppiedi discute la causa come in note conclusive. L'avv. Sciascia discute come in note conclusive. Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 17,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e allegandolo al verbale unitamente alla sentenza.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2021 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. TREPPIEDI ANDREA , elettivamente domiciliato in VIA T.
TASSO, 4 90100 PALERMO presso il difensore avv. TREPPIEDI ANDREA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. SCIASCIA GIUSEPPE e dell'avv. PECORARO ROBERTA
( ) VIA RUGGIERO SETTIMO N. 55 90100 PALERMO;
C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO SETTIMO 55 PALERMO presso il difensore avv. SCIASCIA GIUSEPPE
CONVENUTO/I
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accerta il diritto di parte opposta di ottenere il rimborso di €307,35 a titolo di consumi idrici;
accerta il credito di parte opposta relativamente ai canoni oggetto di ingiunzione per il periodo giungo – ottobre 2020 nella misura di euro 4000,00 (euro 5000,00-
1000,00 di deposito cauzionale);
accerta il diritto di parte opponente ad ottenere il rimborso di €221,80 a titolo di oneri condominiali corrisposti indebitamente per gli anni 2012 -2015;
condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di
€ 4085,55 ( 4000,00+307,35-221,80);
liquida le spese del procedimento in complessivi € 3380,00 per onorario, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna parte opponente a rifondere parte opposta delle spese di lite come liquidate nella misura del 70% di quelle liquidate, mentre compensa interamente tra le parti il restante 30%;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte opponente nella misura del
70% e di parte opposta nella misura del 30%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.01.2021 adiva il Tribunale di Parte_2
Palermo e, premesso di aver ricevuto in data 4.12.2020 la notifica del decreto ingiuntivo n. 5587/2020, emesso dal Tribunale di Palermo in data 16.11.2020,
con cui gli era stato ingiunto di pagare in favore di l'importo di Controparte_1
pagina 3 di 8 €6522,00 oltre accessori e spese, di cui € 2000,00 per canoni di locazione per i mesi di giugno e luglio 2020, € 3000,00 per indennità di occupazione per i mesi di agosto -ottobre 2022 ed €1522,35 a titolo di oneri condominiali ordinari e quote di fornitura idrica per i mesi di gennaio – settembre 2020, proponeva opposizione avverso il predetto decreto, eccependo in primo luogo la compensazione delle somme ingiunte con il deposito cauzionale pari ad €
2000,00, versato all'atto di stipula del contratto di locazione stipulato inter partes in data 8.07.2012, la riduzione del canone pari ad €100,00 in forza dell'accordo delle parti e contestava l'an ed il quantum della pretesa relativa agli oneri condominiali.
Chiedeva la condanna del convenuto a restituire l'importo di €2000,00 versato a titolo di deposito cauzionale e, per l'effetto, la compensazione con le somme ingiunte e che venisse in ogni caso accertato che i canoni richiesti andavano ridotti del 10% e che gli oneri condominiali non erano dovuti.
Chiedeva, altresì, la condanna di parte opposta a rimborsare all'opponente gli oneri condominiali indebitamente corrisposti per conto della proprietà e dunque la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva contestando i motivi dell'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Rappresentava che l'immobile era stato restituito in data 3.12.2021 e che il deposito cauzionale era stato trattenuto a titolo di pagamento dell'indennità di occupazione relativa al mese di novembre 2021 e per il ritardato rilascio dell'immobile alla data di scadenza ai sensi dell'art. 5 del contratto di locazione, contestava la riduzione del canone e deduceva che gli oneri condominiali erano dovuti dal conduttore , eccependo la prescrizione di eventuali oneri corrisposti in vece del locatore.
Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con vittoria pagina 4 di 8 di spese del giudizio.
Con ordinanza del 19.07.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di €4000,00.
All'udienza del 25.02.2022 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva rigettata l'eccezione di prescrizione, veniva revocato il decreto opposto, venivano rigettate le domande volte alla restituzione degli oneri condominiali pari ad
€1215,00 e ad accertare la riduzione del canone.
La causa veniva dunque rimessa sul ruolo e veniva istruita a mezzo ctu.
All'udienza del 7.06.2024 la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 429
cpc.
Va, dunque, affrontata la domanda di parte opponente volta alla restituzione degli oneri condominiali a suo dire indebitamente corrisposti per conto della proprietà
per gli anni 2012 - 2015.
Orbene, il ctu dott. ssa commercialista le cui conclusioni per Persona_1
logicità e coerenza sono pienamente condivise da questo decidente, ha accertato che sulla scorta delle documentazione esaminata risulta che parte opponente ha corrisposto oneri spettanti al locatore per un importo pari ad euro 221,80, mentre relativamente all'importo di € 303,19 ha concluso che non erano stati prodotti documenti specifici ai fini dell'imputazione di pagamento.
In proposito , giova ricordare che in tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell'aver indirizzato la richiesta prevista dall'art. 9 della legge n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma pagina 5 di 8 comprendono anche l'esistenza, l'ammontare e i criteri di ripartizione del rimborso richiesto. Sez. 3, Sentenza n. 20348 del 28/09/2010 (Rv. 614714 - 01)
Ciò detto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere dell'opponente che ha formulato la domanda di ripetizione provare i fatti costitutivi del proprio diritto ed in questo caso di aver corrisposto importi relativi ad oneri spettanti a parte opposta, ossia alla proprietà
Tale onere non è stato assolto, così come rilevato dal ctu e dunque va riconosciuto in favore dell'opponete la somma di € 221,80, quale importo corrisposto per onere condominiali spettanti al locatore per gli anni 2012 -2015 e non anche l'importo di € 303,19.
Ora poiché era stato accertato il diritto del ad ottenere il pagamento di € CP_1
307,35 a titolo di consumi idrici, di €4000,00 a titolo di canoni di locazione per i mesi di giugno -ottobre 2020 per un totale di €4307,35 in ragione della compensazione dell'importo riconosciuto all'opponente pari ad € 221,80 a titolo di oneri corrisposti in vece del locatore, va riconosciuto un credito di CP_1
pari ad € 4085,55.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di parte opponente nella misura del 70% e compensate interamente tra le parti per il restante 30%.
Le spese della ctu sono poste a carico di parte opponente nella misura del 70% e a carico di parte opposta per il restante 30%.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata mediante lettura alle parti del dispositivo ed allegazione al verbale.
Palermo, 7 giugno 2024
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 6 di 8 pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 382/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 giugno 2024 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. TREPPIEDI ANDREA , Parte_1
Per l'avv. SCIASCIA GIUSEPPE e l'avv. PECORARO ROBERTA Controparte_1
( ) VIA RUGGIERO SETTIMO N. 55 90100 PALERMO;
, oggi sostituito C.F._1 dall'avv. Sciascia Giuseppe
L'avv. Treppiedi discute la causa come in note conclusive. L'avv. Sciascia discute come in note conclusive. Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 17,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e allegandolo al verbale unitamente alla sentenza.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2021 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. TREPPIEDI ANDREA , elettivamente domiciliato in VIA T.
TASSO, 4 90100 PALERMO presso il difensore avv. TREPPIEDI ANDREA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. SCIASCIA GIUSEPPE e dell'avv. PECORARO ROBERTA
( ) VIA RUGGIERO SETTIMO N. 55 90100 PALERMO;
C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO SETTIMO 55 PALERMO presso il difensore avv. SCIASCIA GIUSEPPE
CONVENUTO/I
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accerta il diritto di parte opposta di ottenere il rimborso di €307,35 a titolo di consumi idrici;
accerta il credito di parte opposta relativamente ai canoni oggetto di ingiunzione per il periodo giungo – ottobre 2020 nella misura di euro 4000,00 (euro 5000,00-
1000,00 di deposito cauzionale);
accerta il diritto di parte opponente ad ottenere il rimborso di €221,80 a titolo di oneri condominiali corrisposti indebitamente per gli anni 2012 -2015;
condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di
€ 4085,55 ( 4000,00+307,35-221,80);
liquida le spese del procedimento in complessivi € 3380,00 per onorario, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna parte opponente a rifondere parte opposta delle spese di lite come liquidate nella misura del 70% di quelle liquidate, mentre compensa interamente tra le parti il restante 30%;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte opponente nella misura del
70% e di parte opposta nella misura del 30%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.01.2021 adiva il Tribunale di Parte_2
Palermo e, premesso di aver ricevuto in data 4.12.2020 la notifica del decreto ingiuntivo n. 5587/2020, emesso dal Tribunale di Palermo in data 16.11.2020,
con cui gli era stato ingiunto di pagare in favore di l'importo di Controparte_1
pagina 3 di 8 €6522,00 oltre accessori e spese, di cui € 2000,00 per canoni di locazione per i mesi di giugno e luglio 2020, € 3000,00 per indennità di occupazione per i mesi di agosto -ottobre 2022 ed €1522,35 a titolo di oneri condominiali ordinari e quote di fornitura idrica per i mesi di gennaio – settembre 2020, proponeva opposizione avverso il predetto decreto, eccependo in primo luogo la compensazione delle somme ingiunte con il deposito cauzionale pari ad €
2000,00, versato all'atto di stipula del contratto di locazione stipulato inter partes in data 8.07.2012, la riduzione del canone pari ad €100,00 in forza dell'accordo delle parti e contestava l'an ed il quantum della pretesa relativa agli oneri condominiali.
Chiedeva la condanna del convenuto a restituire l'importo di €2000,00 versato a titolo di deposito cauzionale e, per l'effetto, la compensazione con le somme ingiunte e che venisse in ogni caso accertato che i canoni richiesti andavano ridotti del 10% e che gli oneri condominiali non erano dovuti.
Chiedeva, altresì, la condanna di parte opposta a rimborsare all'opponente gli oneri condominiali indebitamente corrisposti per conto della proprietà e dunque la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva contestando i motivi dell'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Rappresentava che l'immobile era stato restituito in data 3.12.2021 e che il deposito cauzionale era stato trattenuto a titolo di pagamento dell'indennità di occupazione relativa al mese di novembre 2021 e per il ritardato rilascio dell'immobile alla data di scadenza ai sensi dell'art. 5 del contratto di locazione, contestava la riduzione del canone e deduceva che gli oneri condominiali erano dovuti dal conduttore , eccependo la prescrizione di eventuali oneri corrisposti in vece del locatore.
Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con vittoria pagina 4 di 8 di spese del giudizio.
Con ordinanza del 19.07.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di €4000,00.
All'udienza del 25.02.2022 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva rigettata l'eccezione di prescrizione, veniva revocato il decreto opposto, venivano rigettate le domande volte alla restituzione degli oneri condominiali pari ad
€1215,00 e ad accertare la riduzione del canone.
La causa veniva dunque rimessa sul ruolo e veniva istruita a mezzo ctu.
All'udienza del 7.06.2024 la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 429
cpc.
Va, dunque, affrontata la domanda di parte opponente volta alla restituzione degli oneri condominiali a suo dire indebitamente corrisposti per conto della proprietà
per gli anni 2012 - 2015.
Orbene, il ctu dott. ssa commercialista le cui conclusioni per Persona_1
logicità e coerenza sono pienamente condivise da questo decidente, ha accertato che sulla scorta delle documentazione esaminata risulta che parte opponente ha corrisposto oneri spettanti al locatore per un importo pari ad euro 221,80, mentre relativamente all'importo di € 303,19 ha concluso che non erano stati prodotti documenti specifici ai fini dell'imputazione di pagamento.
In proposito , giova ricordare che in tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell'aver indirizzato la richiesta prevista dall'art. 9 della legge n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma pagina 5 di 8 comprendono anche l'esistenza, l'ammontare e i criteri di ripartizione del rimborso richiesto. Sez. 3, Sentenza n. 20348 del 28/09/2010 (Rv. 614714 - 01)
Ciò detto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere dell'opponente che ha formulato la domanda di ripetizione provare i fatti costitutivi del proprio diritto ed in questo caso di aver corrisposto importi relativi ad oneri spettanti a parte opposta, ossia alla proprietà
Tale onere non è stato assolto, così come rilevato dal ctu e dunque va riconosciuto in favore dell'opponete la somma di € 221,80, quale importo corrisposto per onere condominiali spettanti al locatore per gli anni 2012 -2015 e non anche l'importo di € 303,19.
Ora poiché era stato accertato il diritto del ad ottenere il pagamento di € CP_1
307,35 a titolo di consumi idrici, di €4000,00 a titolo di canoni di locazione per i mesi di giugno -ottobre 2020 per un totale di €4307,35 in ragione della compensazione dell'importo riconosciuto all'opponente pari ad € 221,80 a titolo di oneri corrisposti in vece del locatore, va riconosciuto un credito di CP_1
pari ad € 4085,55.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di parte opponente nella misura del 70% e compensate interamente tra le parti per il restante 30%.
Le spese della ctu sono poste a carico di parte opponente nella misura del 70% e a carico di parte opposta per il restante 30%.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata mediante lettura alle parti del dispositivo ed allegazione al verbale.
Palermo, 7 giugno 2024
Il Giudice dott. Dora Sciortino
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