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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli, sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, nelle persone dei magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Milena Cortigiano Consigliere relatore dott. Chiara De Franco Consigliere all'udienza del giorno 05/11/2025 riunita in camera di consiglio nella causa iscritta al n. 783/2023, cui è stata riunita quella iscritta al n. 2311/2023 R.G.
TRA
Parte_1
appellante nel procedimento n. 783/2023 r.g.
E
CP_1
appellato nel procedimento n. 783/2023 r.g appellante nel procedimento n. 2311/2023 r.g.
NONCHE'
Controparte_2
appellata nel procedimento n. 2311/2023 r.g. ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte così decide:
1) rigetta l'appello di avverso la sentenza n. 1798/2022; Parte_1
2) in parziale accoglimento dell'appello dell' in riforma della sentenza n. 640/2023, in CP_1
accoglimento solo parziale della domanda proposta in primo grado dalla società
[...]
che per il resto rigetta: Parte_2 - dichiara illegittimo il disconoscimento del solo rapporto lavorativo di Persona_1
- dichiara dovuti, quanto al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019008443/DDL, notificato in data 28-6-2019, i soli contributi e relative sanzioni da omissione contributiva scaturiti dalla mancata erogazione del premio annuo previsto dal CCNL di categoria, quelli scaturiti dall'applicazione del principio del minimale contributivo in relazione alle ore e alle giornate di lavoro parametrate al CCNL di categoria e quelli relativi al recupero delle agevolazioni contributive;
3) compensa tra e le spese di lite del presente grado di giudizio;
Parte_1 CP_1
4) compensa tra e le spese di lite del doppio grado CP_1 Parte_2
di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_1 pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 05/11/2025
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli, sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, nelle persone dei magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Milena Cortigiano Consigliere relatore dott. Chiara De Franco Consigliere all'udienza del giorno 05/11/2025 riunita in camera di consiglio nella causa iscritta al n. 783/2023, cui è stata riunita quella iscritta al n. 2311/2023 R.G.
TRA
Parte_1
appellante nel procedimento n. 783/2023 r.g.
E
CP_1
appellato nel procedimento n. 783/2023 r.g appellante nel procedimento n. 2311/2023 r.g.
NONCHE'
Controparte_2
appellata nel procedimento n. 2311/2023 r.g. ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte così decide:
1) rigetta l'appello di avverso la sentenza n. 1798/2022; Parte_1
2) in parziale accoglimento dell'appello dell' in riforma della sentenza n. 640/2023, in CP_1
accoglimento solo parziale della domanda proposta in primo grado dalla società
[...]
che per il resto rigetta: Parte_2 - dichiara illegittimo il disconoscimento del solo rapporto lavorativo di Persona_1
- dichiara dovuti, quanto al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019008443/DDL, notificato in data 28-6-2019, i soli contributi e relative sanzioni da omissione contributiva scaturiti dalla mancata erogazione del premio annuo previsto dal CCNL di categoria, quelli scaturiti dall'applicazione del principio del minimale contributivo in relazione alle ore e alle giornate di lavoro parametrate al CCNL di categoria e quelli relativi al recupero delle agevolazioni contributive;
3) compensa tra e le spese di lite del presente grado di giudizio;
Parte_1 CP_1
4) compensa tra e le spese di lite del doppio grado CP_1 Parte_2
di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Pt_1 pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 05/11/2025
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone