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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
Nel reclamo iscritto al n. 338/2025 R.G., promosso da
nato a Madaripur in [...] il [...] CF: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Olita;
C.F._1
RECLAMANTE
Contro
Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
RESISTENTE NON COSTITUITO
OGGETTO: Reclamo avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 20 marzo 2025, comunicato in data 9 aprile 2025, di rigetto della richiesta di sospensione del provvedimento di rigetto protezione internazionale reso dalla resistente;
Controparte_1
Decorso il termine per note fissato fino al 15 aprile 2025;
Considerato il parere della Procura Generale che nulla oppone;
La Corte d'Appello di L'Aquila, letti gli atti, ha pronunciato la seguente, [...]
proponeva in data 26 febbraio 2025 ricorso avverso il provvedimento Parte_2
della di del 21 febbraio 2025, notificato in data 24 Controparte_1 CP_1
febbraio 2025, con il quale era stata rigettata la richiesta di protezione internazionale avanzata con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con il provvedimento in questa sede reclamato, il Tribunale di L'Aquila, con provvedimento del 20 marzo 2025, comunicato in data 9 aprile 2025, nel procedimento n. 431/2025 RG, rilevava come l'istanza cautelare era stata depositata tempestivamente unitamente al ricorso, ma che era infondata e doveva essere respinta.
Rilevava il Tribunale come nel caso di specie, fatta salva ogni diversa valutazione all'esito della cognizione piena, non sembravano ricorrere, nel caso di specie, le “gravi e circostanziate ragioni” di cui all'art. 35 bis comma 4 del D. Lvo 25/2008.
In particolare si rilevava che la situazione prospettata dal ricorrente non sembrava sussistente sia sotto il profilo della situazione geopolitica del Paese di provenienza
(Bangladesh, ricompreso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'art. 2 bis D.
Lvo 25/2008, come modificato dal Decreto interministeriale del 17 marzo 2023) che sotto il profilo della situazione personale, non avendo il ricorrente prodotto documentazione attestante l'inserimento nel tessuto socio economico del Paese ospitante ed avendo narrato una vicenda caratterizzata da genericità, che non sembrava in alcun modo riconducibile a forme di persecuzione o al pericolo di danno grave legittimante altre forme di protezione internazionale.
Per queste ragioni il Tribunale rigettava l'istanza cautelare.
Avverso la decisione del Tribunale di L'Aquila proponeva reclamo Parte_1
rilevando che:
• la decisione appariva in contrasto con precedenti decisioni su situazioni del tutto analoghe nelle quali la richiesta cautelare veniva accolta;
• la situazione del Bangladesh non poteva essere considerata come di Paese sicuro, ben potendo essere sindacato dal giudice l'inserimento del paese nell'elenco del decreto interministeriale, riportando fonti internazionali sulla
Pag. 2 di 7 situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato interno, nonché di grave crisi climatica con impatti drammatici su agricoltura ed economia;
• l'omessa produzione di documentazione attestante l'inserimento del ricorrente nel tessuto sociale del paese ospitante non poteva essere elemento di valutazione nel caso di specie, stante l'ingresso in Italia dell'istante solo nel mese di gennaio
2025;
• erronea appariva la ritenuta genericità delle dichiarazioni del ricorrente, stante la grave situazione di violenze nel paese con riferimento alle minacce del movimento studentesco ed al debito contratto per lasciare il Bangladesh e recarsi in Italia.
Sulla base di quanto dichiarato e delle valutazioni esposte il ricorrente poteva ritenersi che avrebbe ottenuto la protezione internazionale, dovendo pertanto sospendersi il provvedimento di rigetto della con accoglimento del reclamo Controparte_1
proposto.
/----------------- - --------------/
Preliminarmente deve darsi atto che il reclamo proposto rientra nella competenza della
Corte d'Appello ai sensi dell'art. 35 bis comma 4 bis del D. Lvo 25/2008 come modificato dall'art. 17 della L. n. 187 del 2024.
Nel merito il reclamo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
La adita dal reclamante con domanda di Controparte_1
protezione internazionale, con provvedimento del 21 febbraio 2025, applicava l'art. 28 bis comma 2 lett. c) del D.Lvo 25/2008 sulle procedure accelerate, “in quanto il il richiedente proviene da Paese designato di origine sicura ai sensi dell'art. 2 bis del D.
Lvo 25/2008.
Deve osservarsi al riguardo che ai sensi dell'art. 35 bis comma 3 del D.lvo 25/2008 la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che in alcune ipotesi, tra le quali è menzionato il ricorso avverso il provvedimento adottato con la procedura accelerata (provvedimento adottato nei confronti di soggetti di cui all'art. 28 bis comma 2, lettera b), b bis), c) ed e), come nel caso di procedura accelerata per domanda manifestamente infondata in relazione a soggetti provenienti da paese d'origine sicura).
Pag. 3 di 7 Appare evidente quindi, come rispetto alla regola della sospensione automatica, è prevista una deroga solo nei casi specificamente previsti per legge ed a condizione che vengano rispettati i requisiti e le procedure previste dalla normativa per quelle ipotesi da considerarsi eccezionali rispetto ad una regola generale di sospensione automatica in caso di ricorso.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo in più occasioni di pronunciarsi nel senso di ritenere che la deroga alla sospensione automatica del provvedimento di rigetto amministrativo in caso di ricorso opera solo nella stretta misura in cui, in caso di procedura accelerata, la stessa sia stata applicata nel rispetto dei presupposti per la stessa previsti e secondo il rigoroso ordine temporale previsto.
Da ultimo così si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c.: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Controparte_1 [...]
nei confronti di soggetto proveniente da Controparte_1
Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione.
In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il rispristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della
” (Cass. S.U. Sent. n. 11399/2024). Controparte_1
Sotto altro profilo, sulla cognizione del giudice in ordine alla designazione di un Paese come di origine sicura, in relazione alle circostanze di fatto riferite dal ricorrente e sui poteri di cooperazione istruttoria dell'organo giudicante si è ugualmente espressa la
Corte di Cassazione specificando che: “Il giudice ordinario, nell'ambito dell'esame completo ed ex nunc, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all'art. 37 direttiva 2013/32/Ue, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina ratione temporis) allorché la designazione operata dall'autorità governativa contrasti in modo
Pag. 4 di 7 manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale.
Inoltre, a garanzia dell'effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva
l'istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l'insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova. In quest'ultimo caso, pertanto, la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale” (cfr Cass Civ, Sez I, 19.12.2024
n. 33398).
Si tratta di interpretazione giurisprudenziale che si pone nel solco della giurisprudenza comunitaria (CGUE del 4 ottobre 2024 n. C 406-22) secondo cui la procedura di individuazione di uno Stato come sicuro deve basarsi sulla consultazione delle fonti attendibili ed aggiornate (art. 37 direttiva 2013/32/ue) ed il giudice deve valutare la situazione individuale specifica dell'istante e valutare la situazione del paese di provenienza in base a tale situazione del caso concreto, potendo all'esito di tale verifica discostarsi dalla valutazione del Paese sicuro e disapplicare la disciplina che inserisce tale paese nell'elenco dei sicuri se per la situazione del caso concreto tale condizione di sicurezza non sussiste.
Deve osservarsi inoltre che ai sensi dell'art. 35 bis comma 4 del D. Lvo 28 gennaio
2008 n. 25 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (anche quello preso ai sensi dell'art. 28 bis comma 2, quindi con procedura accelerata per provenienza da
Paese di origine sicura, previsto come eccezione alla regola della sospensione automatica dall'art. 35 bis comma 3, richiamato dal comma 4) può essere sospeso
“quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”, potendo tali ultime circostanze consistere proprio nella valutazione del caso concreto del soggetto richiedente protezione internazionale nei cui confronti il Paese di provenienza, malgrado inserito nell'elenco dei Paesi sicuri, non possa essere ritenuto tale.
Ai fini di una tale valutazione, come sopra già ricordato, la Cassazione lascia al giudice un potere di cooperazione istruttoria mediante consultazione delle fonti internazionali accreditate di informazione sul paese di origine (COI) che possano permettere di verificare la sicurezza in relazione al caso concreto.
Pag. 5 di 7 Nel caso di specie dichiarava in audizione personale alla Parte_1 CP_1
territoriale di essere della cittadina di Madaripur, vicina a quella di della Per_1
quale era originario l'ex Presidente leader del partito Awami League, che era CP_2
fuggita.
Riferiva che tutti in quella zona erano per Awami League ed anche lui aveva votato per quel partito, pur non facendo politica.
Per tali motivi era stato minacciato tante volte dal movimento degli studenti per aver votato per l'Awami League e perchè volevano che andasse con loro, dicendogli che se restava nel paese sarebbe dovuto unirsi a loro.
Aveva dovuto contrarre un debito, che documentava, mettendo a garanzia la casa per lasciare il paese fino ad arrivare in Italia.
A fronte di tali dichiarazioni sufficientemente circostanziate e secondo il dovere di cooperazione istruttoria del giudicante, deve considerarsi quanto emergente dalle COI sul paese del Bangladesh in relazione alla particolare situazione narrata dall'istante.
In particolare emerge dalla relazione di Freedom House del 2025 come a seguito delle rivolte successive alle elezioni del gennaio 2024 che avevano visto nuovamente vincere il partito di Awami League, il partito nazionale di opposizione (BPN) aveva boicottato le urne, risultando la bassa affluenza e le elezioni stesse considerate illegittime a causa di una mancanza di vera competizione e della repressione pre-elettorale dell'opposizione.
Il 5 agosto il Presidente si era dimessa dopo che la violenta repressione delle CP_2
proteste studentesche da parte del governo di Awani League aveva creato una rivolta su larga scala contro il suo governo.
Prendeva quindi il potere con un governo di leader della società Persona_2
civile, accademici e cittadini di spicco, con il consenso dei militari e degli studenti.
Malgrado il nuovo governo si fosse opposto alla messa al bando del precedente partito di Awami League, tuttavia dopo le dimissioni di risultava che i leader ed i CP_2
membri di AL hanno subito da parte del movimento studentesco violenze e persecuzioni legali.
Anche le informazioni di HRW (Human Rights Watch) del 16 gennaio 2025, riportano di repressioni successive alle dimissioni del presidente tra le quali l'arresto Per_3
Pag. 6 di 7 arbitrario di funzionari e sostenitori della Awami League, nonché di giornalisti ritenuti favorevoli al governo precedente, oltre alla presentazione di denunce penali contro un gran numero di persone “sconosciute”.
Alla luce di tali informazioni deve ritenersi che le dichiarazioni dell'istante, relative a minacce reiterate ricevute dai movimenti studenteschi del partito nazionale popolare dovute al fatto di avere votato per l'Awami League e di provenire da una zona recepita come a sostegno del precedente partito, appaiono supportate dalle informazioni COI riportate che avvalorano l'esistenza in atto di persecuzioni nei confronti dei sostenitori del vecchio partito, cosicchè appaiono nel caso specifico ricorrere le gravi e circostanziate ragioni di cui all'art. 35 bis comma 4 D. Lvo n. 25 del 2008 che consentono di non poter ritenere sicuro il Paese di provenienza in relazione al caso singolo dell'istante e pertanto non corretta e non consentita l'adozione della procedura accelerata applicata dalla Commissione territoriale.
Pertanto deve ritenersi che l'efficacia del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale sia sospesa automaticamente ex lege, dovendosi nel caso di specie applicare l'art. 35 bis comma 3 del D.Lvo 25/2008 (non ricorrendo l'ipotesi derogatoria di cui alla lettera d) ed in tal senso deve accogliersi il reclamo proposto in questa sede.
Le spese verranno liquidate in fase di decisione definitiva dii merito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello accoglie il reclamo e dichiara il provvedimento della
[...]
emesso in data 21 febbraio 2025 nei confronti di Controparte_1 [...]
. Parte_3
Così deciso nella camera di consiglio in L'Aquila in data 15 aprile 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente Est.
Barbara Del Bono
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