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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/10/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N……………... R.G. LIQ. CONTR.
N……………... SENT.
N……………... CRONOLOGICO
N……………... REPERTORIO
N……………... MOD.2/A/SG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
ER NE Presidente
LE NI Giudice Rel. Est.
Federico Maida Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 57-1/2025 P.U. promosso da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
e nato a [...] il [...] C.F. Parte_2
C.F._2
per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata depositato dai debitori;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che si è provveduto alla convocazione dei debitori che sono comparsi all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA CARUSO;
ritenuto che
l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti, nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, quindi in applicazione del disposto dell'art 66, comma 1, CCI, sulle c.d. procedure familiari, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato;
ritenuto peraltro che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, una per ciascun debitore;
pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente); inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.; di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e
3, CCI, atteso che i debitori hanno il centro degli interessi principali nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi
1 e 2, CCI;
considerato che
il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett.
e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI); considerato che tali documenti sono stati allegati;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza, a seguito delle integrazioni richieste, può considerarsi adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma
2, CCI, esponendo una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c) CCI, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
considerato, quindi, che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che
ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che la cessione del quinto del quinto attualmente in essere sulla busta paga del sig. è Pt_2
inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto, e tenuto conto delle spese allegate dai ricorrenti, la quota di reddito mensile necessaria per il mantenimento della famiglia, e quindi esclusa dalla liquidazione, dei ricorrenti può essere determinata nella somma di € 2.040,00 (dovendosi rideterminare in euro 800,00 mensili la somma destinata alle spese alimentari e di igiene personale e della casa del nucleo, apparendo la dichiarata somma di euro 1100,00 sovrastimata rispetto al reale, alla luce dei costi medi dichiarati dall'Istat per famiglie di quattro persone residenti in [...]); considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non appare opportuno confermare il Gestore della Crisi già nominato in veste di liquidatore, alla luce della scarna relazione allegata al ricorso iniziale e dovendosi sottolineare che a nulla rileva la circostanza che il gestore abbia anche dichiarato di aver già predisposto lo stato passivo della procedura e un piano di riparto, trattandosi di attività da svolgersi solo all'esito dell'apertura della procedura, solo dopo la presentazione delle apposite domande di insinuazione da parte dei creditori interessati e solamente all'esito dell'attività di verifica dello stato passivo e di liquidazione del patrimonio, dunque insuscettibili di essere svolte in anticipo;
ritenuto pertanto che vi siano giustificati motivi per procedere alla nomina di liquidatore in capo ad un diverso professionista residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell'elenco di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 202/2014; visto l'art. 270 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di: nato/a a Ragusa il 27/09/1975 Cod. Fisc. Parte_2
res.te in Pachino, Via Mazzini 121 C.F._2
, nato/a a Pachino il 22/04/1977 Cod. Fisc. Parte_1
res.te in Pachino, Via Mazzini 121 C.F._1
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa LE NI nomina liquidatore il dott. con invito ad accettare Persona_1
l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma
4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 3, CCI;
ordina al debitore la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'abitazione principale, che il debitore è autorizzato ad utilizzare sino alla vendita;
assegna in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, termine perentorio sino al 05/12/2025 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
dispone l'esclusione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI, della quota di reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di euro
2.040,00 mensili, con obbligo per il datore di lavoro e/o per il debitore di versare direttamente al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone che il debitore presenti ogni anno al liquidatore la dichiarazione dei redditi, al fine di riscontrare gli importi effettivamente percepiti, nonché gli estratti conto del conto corrente bancario intestati ai debitori, al fine del riscontro degli importi percepiti;
dispone che il liquidatore provveda ad aprire due conti correnti, uno per ciascuna procedura;
che l' e il datore di lavoro, provvedano all'accredito mensile sul conto CP_1
corrente della procedura relativo al singolo debitore della quota di pensione e/o di reddito eccedente gli importi come sopra stabiliti;
ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all' e/o al datore di lavoro;
CP_1
dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata, provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Siracusa, nonché alla trascrizione presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e ai beni mobili registrati
(l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale); dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo PEC della procedura al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore, entro novanta (90) giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore, provveda entro quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore, depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
dispone che il liquidatore, provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI. dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI. da atto che la procedura non dispone del denaro, sicché le spese per gli atti richiesti dalla legge sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115, come modificato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost., 4 luglio 2024, n. 121.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 29/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
LE NI ER NE
N……………... SENT.
N……………... CRONOLOGICO
N……………... REPERTORIO
N……………... MOD.2/A/SG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
ER NE Presidente
LE NI Giudice Rel. Est.
Federico Maida Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 57-1/2025 P.U. promosso da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
e nato a [...] il [...] C.F. Parte_2
C.F._2
per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata depositato dai debitori;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che si è provveduto alla convocazione dei debitori che sono comparsi all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA CARUSO;
ritenuto che
l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti, nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, quindi in applicazione del disposto dell'art 66, comma 1, CCI, sulle c.d. procedure familiari, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato;
ritenuto peraltro che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, una per ciascun debitore;
pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente); inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.; di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e
3, CCI, atteso che i debitori hanno il centro degli interessi principali nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi
1 e 2, CCI;
considerato che
il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett.
e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI); considerato che tali documenti sono stati allegati;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza, a seguito delle integrazioni richieste, può considerarsi adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma
2, CCI, esponendo una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c) CCI, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
considerato, quindi, che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che
ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che la cessione del quinto del quinto attualmente in essere sulla busta paga del sig. è Pt_2
inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto, e tenuto conto delle spese allegate dai ricorrenti, la quota di reddito mensile necessaria per il mantenimento della famiglia, e quindi esclusa dalla liquidazione, dei ricorrenti può essere determinata nella somma di € 2.040,00 (dovendosi rideterminare in euro 800,00 mensili la somma destinata alle spese alimentari e di igiene personale e della casa del nucleo, apparendo la dichiarata somma di euro 1100,00 sovrastimata rispetto al reale, alla luce dei costi medi dichiarati dall'Istat per famiglie di quattro persone residenti in [...]); considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non appare opportuno confermare il Gestore della Crisi già nominato in veste di liquidatore, alla luce della scarna relazione allegata al ricorso iniziale e dovendosi sottolineare che a nulla rileva la circostanza che il gestore abbia anche dichiarato di aver già predisposto lo stato passivo della procedura e un piano di riparto, trattandosi di attività da svolgersi solo all'esito dell'apertura della procedura, solo dopo la presentazione delle apposite domande di insinuazione da parte dei creditori interessati e solamente all'esito dell'attività di verifica dello stato passivo e di liquidazione del patrimonio, dunque insuscettibili di essere svolte in anticipo;
ritenuto pertanto che vi siano giustificati motivi per procedere alla nomina di liquidatore in capo ad un diverso professionista residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell'elenco di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 202/2014; visto l'art. 270 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di: nato/a a Ragusa il 27/09/1975 Cod. Fisc. Parte_2
res.te in Pachino, Via Mazzini 121 C.F._2
, nato/a a Pachino il 22/04/1977 Cod. Fisc. Parte_1
res.te in Pachino, Via Mazzini 121 C.F._1
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa LE NI nomina liquidatore il dott. con invito ad accettare Persona_1
l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma
4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 3, CCI;
ordina al debitore la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'abitazione principale, che il debitore è autorizzato ad utilizzare sino alla vendita;
assegna in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, termine perentorio sino al 05/12/2025 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
dispone l'esclusione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI, della quota di reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di euro
2.040,00 mensili, con obbligo per il datore di lavoro e/o per il debitore di versare direttamente al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone che il debitore presenti ogni anno al liquidatore la dichiarazione dei redditi, al fine di riscontrare gli importi effettivamente percepiti, nonché gli estratti conto del conto corrente bancario intestati ai debitori, al fine del riscontro degli importi percepiti;
dispone che il liquidatore provveda ad aprire due conti correnti, uno per ciascuna procedura;
che l' e il datore di lavoro, provvedano all'accredito mensile sul conto CP_1
corrente della procedura relativo al singolo debitore della quota di pensione e/o di reddito eccedente gli importi come sopra stabiliti;
ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all' e/o al datore di lavoro;
CP_1
dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata, provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Siracusa, nonché alla trascrizione presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e ai beni mobili registrati
(l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale); dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo PEC della procedura al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore, entro novanta (90) giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore, provveda entro quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore, depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
dispone che il liquidatore, provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI. dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI. da atto che la procedura non dispone del denaro, sicché le spese per gli atti richiesti dalla legge sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115, come modificato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost., 4 luglio 2024, n. 121.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 29/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
LE NI ER NE