Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 11/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile rubricata R.G. n. 1010/2024 (cui sono stati riuniti gli R.G. n. 1137/2024 + n.
1039/2024 R.G.), promossa con atto di citazione
DA
[P.IVA ] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
Ing. con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC) alla Via I° Maggio n. 3, elettivamente Parte_2
domiciliata in Piacenza (PC), Strada Farnesiana n. 47, presso lo studio dell'Avv. PAOLO SCROCCHI, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. MONICA ALPINI
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
[P.IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2
legale in Lavello (PZ), Contrada Posticchia Sabelli, elettivamente domiciliata in Eboli (SA), Via XXIV
Maggio n. 9, presso e nello studio dell'Avv. MARIA SEVERINO, che la rappresenta e difende
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, co.1 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini:
PARTE ATTRICE
Domanda ex art. 617 co. 1 c.p.c.: in via preliminare, inaudita altera parte, dichiarare la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto opposto;
nel merito, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di
illustrati e in particolare in assenza di previa notifica ex art. 479 cpc della sentenza, con ogni conseguente provvedimento;
condannare l' Controparte_2
ex art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e competenze onorari del
[...]
presente giudizio.
Domande ex art. 615 co. 1 c.p.c.:
- in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto come notificato dall'azienda agricola e zootecnica alla società Controparte_3 in data 13.06.2024; nel merito dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto Parte_1
notificato a in data 13.06.2024. Con vittoria si spese ed onorari del giudizio, Parte_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
- in via preliminare, disporre inaudita altera parte l'immediata sospensione dell'atto di precetto come notificato dall' alla Controparte_4 società in data 24.05.2024; nel merito dichiarare l'inefficacia e/o la nullità Parte_1 dell'atto di precetto notificato a in data 24.05.2024. Con vittoria si spese ed Parte_1
onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
PARTE CONVENUTA chiede di dichiararsi l'efficacia dell'atto di precetto della società in subordine Controparte_1
l'inefficacia parziale dell'atto di precetto nella somma eccedente l'ammontare del credito;
con vittoria di spese, competenze ed onorari. Rigettarsi le richieste di controparte ed in ogni caso ricalcolare
l'esatto ammontare del dare avere tra le parti, tenuto conto dei rilievi come rappresentati nei giudizi riuniti. Chiede altresì un risarcimento del danno patito ex art. 89 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
FATTO
1 - Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ha Parte_1 spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 24.05.2024 da
[...]
, per la Controparte_2
somma di euro 73.379,51, in forza del titolo esecutivo giudiziale rappresentato dalla sentenza n. 268 del 2023 Tribunale di Piacenza pubblicata il 22.05.2023, recante condanna per l'importo complessivo di € 28.622,50 oltre Iva, interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla proposizione del ricorso per
ATP al saldo effettivo, oltre condanna alle spese di lite.
L'attore ha dedotto vizi formali del precetto, eccependo il difetto di notifica del titolo giudiziale. Con autonomo atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c.,
[...]
ha poi spiegato opposizione avverso il medesimo atto di precetto contestando il diritto Parte_1
del creditore ad agire in via esecutiva per la cifra precettata.
Ha eccepito, nel merito, l'erronea applicazione sull'importo capitale di interessi di mora per Euro
19.647,15 in luogo di quelli legali, l'inesigibilità dell'IVA, nonché la estinzione parziale del credito per compensazione con un controcredito di parte opponente portato da un'ordinanza del Tribunale di
Salerno (n. 5424/2023 del 12.05.2023) emessa tra le stesse di parti, di condanna alla rifusione delle spese del giudizio per € 11.229,0 (debito tra l'altro già oggetto di intimazione mediante precetto da parte della con notifica a mezzo PEC datata 29.05.2024 per l'importo di Euro Parte_1
13.712,14).
a poi proposto analoga opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. Parte_1
anche avverso un successivo atto di precetto, basato sullo stesso titolo giudiziale e notificato in data
13.06.2024 sempre da Controparte_2
, questa volta per la minor somma di euro 37.130,02.
[...]
Ha contestato il quantum dell'importo precettato in punto a interessi maturati sulla sorte capitale, poiché non compendiati nel calcolo del controcredito vantato, ma dovuti nella misura di mora per euro
6.390,70 (dal 26/11/2018 al 07/06/2024).
Ha inoltre eccepito in compensazione un ulteriore controcredito portato dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (n. 524/2024 del 25.07.2024) emesso a carico dell'odierna convenuta, precettato da on notifica a mezzo PEC datata 10.09.2024 per l'importo di euro Parte_1
18.021,46 (doc. A opposizione R.G. n. 1137).
Le tre cause di opposizione venivano riunite ai sensi dell'art. 274 c.p.c. – sussistendone i presupposti della connessione oggettiva (stesso titolo esecutivo azionato) e soggettiva (stesse parti), nonché risultando pendenti nella medesima fase processuale – con provvedimento adottato all'udienza del
10.12.2024 (per la R.G. 1039/2024, riunita al R.G. 1010/2024) e con ordinanza ex officio datata
07.01.2025 (con cui il Giudice disponeva la riunione del fascicolo rubricato R.G. n. 1137/2024).
Esaurita la trattazione senza svolgere attività istruttoria diversa dalla produzione documentale, all'udienza del 04.02.2025, parte opponente ha precisato come da ultimi atti difensivi e parte opposta come da foglio di p.c. depositato in udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
DIRITTO
2 - Ciò posto, le domande promosse da parte attrice nei giudizi R.G. n. 1010/2024 e 1039/2024 devono ritenersi in parte improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse.
L'odierna convenuta, infatti, ha proceduto alla notifica di due distinti atti di precetto, fondati sul medesimo titolo giudiziale ed aventi ad oggetto la medesima pretesa creditoria sostanziale.
La notificazione del secondo atto di precetto, per un minor importo, risulta plausibilmente dovuto alla circostanza che creditore procedente, ravvedendosi dell'errore sul quantum precettato, abbia rinnovato la notificazione del precetto per l'importo corretto.
Ciò posto, la domanda ex art. 617 c.p.c. deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo seguita la notifica di un nuovo e diverso atto di precetto, verso il quale non sono state reiterate le contestazioni ex art. 617 co 1 c.p.c.
Quanto alla domanda ex art. 615 co 1 c.p.c., trattandosi di domanda di accertamento negativo del diritto del creditore, essa deve essere circoscritta e decisa alla luce dell'importo intimato dal creditore con il secondo precetto, pari ad euro 37.130,02, avendo evidentemente il creditore abbandonato la originaria pretesa creditoria per come contenuta nel primo precetto.
3 – Definito in modo preciso l'oggetto del giudizio, nel merito la domanda di parte attrice risulta parzialmente fondata, non essendo dovuto l'intero importo precettato di euro 37.130,02.
3.1- Preliminarmente, risulta fondata la contestazione relativa all'erronea indicazione dell'importo capitale precettato dall'odierna opposta. Nell'atto di precetto, infatti, è esposta la somma di € 28.662,50 in luogo di quella corretta pari a € 28.622,50, effettivamente liquidata nel titolo giudiziale azionato, con conseguente erronea individuazione degli importi dovuti a titolo di interessi legali e rivalutazione (che vanno conteggiati secondo il calcolo offerto da parte opponente).
3.2 - Procedendo all'esame dell'eccezione di parziale compensazione, la stessa è suscettibile di positiva valutazione.
Parte attrice afferma di essere creditore della società opposta;
a) per € 20.102,84, di cui € 11.229,00 per compensi, oltre accessori di legge, liquidati all'esito del giudizio R.G. n. 10574/2018 Tribunale di
Salerno ed € 6.390,70 a titolo di interessi di mora calcolati dalla domanda giudiziale (doc. 4 R.G. n.
1039 parte attrice); b) per euro 27.458,79, importo complessivo di due fatture azionate con decreto ingiuntivo n. 524/2024 emesso in data 25.07.2024. 3.3 -Con riferimento al primo controcredito, dalla documentazione versata in atti, risulta provato come la somma di € 13.712,14 sia stata decurtata dalla somma precettata con il secondo atto notificato in data
13.06.20241 e, pertanto, non può essere oggetto di ulteriore compensazione.
Vi è poi la contestazione relativa al calcolo degli interessi che, secondo ricostruzione di parte opponente, risultano dovuti al tasso di mora ex art. 1284, co. 4 c.c. sull'importo capitale sopra indicato.
Si evidenzia come la compensazione operando ex lege tra debiti liquidi ed esigibili si sia compiuta con riferimento al controcredito di € 13.712,14 nell'immediatezza della sua insorgenza (con l'Ordinanza del Tribunale di Salerno del 12.05.2023), con la conseguenza che su tale importo non possono essere maturati interessi di alcun tipo.
In ogni caso, del tutto inconferente risulta l'applicazione degli interessi ex art. 1284 co 4 c.c. a somme liquidate a titolo di spese legali in un provvedimento giudiziale.
Il Tribunale, infatti, osserva che il saggio di interessi maggiorato ex art. 1284 co. 4 c.c. è applicabile unicamente in correlazione ad una obbligazione pecuniaria (anche da ripetizione) che trovi fonte nel contratto e quindi a crediti che, al momento della proposizione della domanda giudiziale, abbiano già natura debiti di valuta, in quanto solo con riferimento a tale tipologia di obbligazioni è riscontrabile un ritardo sanzionabile nell'adempimento di un credito già certo, liquido ed esigibile, tale da giustificare l'applicazione di “super-interessi”.
Tale non può essere, evidentemente, l'obbligazione di pagamento delle spese, che sorge solo all'esito del giudizio, per effetto del provvedimento che lo definisce.
3.4 - Con riferimento, invece, al secondo controcredito si evidenzia come lo stesso debba essere posto parzialmente in compensazione con il maggior credito vantato dall'odierna convenuta in forza del titolo esecutivo azionato in precetto, trattandosi di un credito certo, liquido ed esigibile portato da un titolo esecutivo giudiziale, che risulta definitivo in quanto non opposto.
Sul punto, tuttavia, si evidenzia che parte attrice ha svolto calcoli errati circa il quantum del controcredito in parola, poiché non può essere certo eccepito il credito per come quantificato nelle fatture (meri documenti unilaterali) ma solo per come cristallizzato dal titolo giudiziale ottenuto (doc.
10, R.G. n. 1137) – con conseguente debenza della sola somma ingiunta pari ad euro 15.756,30 (e non per il complessivo importo portato dalle due fatture azionate pari ad Euro 27.458,79), aggiornata al precetto notificato il 10.09.2024 per l'importo di Euro 18.021,46 (doc. A opposizione R.G. n. 1137), somma quest'ultima mai oggetto di specifica contestazione. 4- Non dovuta, poi, è la somma esposta a titolo di imposta di registro, per euro 1063,0.
Sul punto, si osserva che ai sensi dell'art. 57, comma 1, T.U. spese di giustizia sono individuati quali soggetti solidalmente obbligati al pagamento del tributo le parti in causa. Per parti in causa devono intendersi esclusivamente quei soggetti nei confronti dei quali è stata emessa la sentenza. A questo riguardo, la suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2108/2005, ha chiarito che: “per il pagamento dell'imposta di registro sulle sentenze aventi natura patrimoniale, ai fini della responsabilità solidale delle 'parti in causa', è del tutto irrilevante che si tratti di parte attrice o convenuta o che la parte sia risultata soccombente o vittoriosa nel giudizio”. Ciò perché “anche chi ha vinto, è parte in causa nei confronti del fisco al pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari” (sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi, ecc.) e ne è obbligato in solido, cioè ognuno per l'intero, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi dell'azione di regresso prevista dall'art. 1299
c.c.
La Cassazione, sul punto, evidenzia che la somma dovuta per imposta di registro – sebbene viga il principio della solidarietà fra le parti in causa – è dovuta dal soccombente del giudizio e non anche dalla parte vittoriosa che, qualora abbia corrisposta la somma, ha il diritto di ripeterla proprio in ragione del fatto che non è tenuta a pagarla in forza del principio enunciato nei citati articoli citati.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, non è possibile evincersi l'avvenuta richiesta da parte dell' nei confronti dell'odierna convenuta né, tantomeno, la prova dell'avvenuto Controparte_5 versamento del tributo da parte di quest'ultima. Conseguentemente, deve ritenersi non dovuto l'importo di € 1063,0 a tale titolo, in quanto credito ancora non sorto.
5- Alla luce dei rilievi sopra svolti, il corretto credito in linea capitale azionato in sede esecutiva dalla convenuta è determinato dal capitale in euro 28.622,50, oltre interessi legali per € 2.503,72, nonché rivalutazione per € 5.581,39; da tali somme è necessario occorre detrarre in compensazione i controcrediti vantati da pari a € 13.712,14 e € 18.021,46. Parte_1
Residua così in capo alla società n debito di euro 4.974,01. Parte_1
Il tutto, ferma la debenza delle somme non oggetto di contestazione costituite dalle spese di CTU relative all'ATP (euro 7.229,57) e spese della consulenza tecnica sostenute dall'odierna convenuta
(5.459,67), liquidate nel dispositivo della sentenza n. 268/2023, nonché dalle spese di redazione del precetto pari a € 331,0.
In conclusione, l'odierna opposta, in qualità di creditrice, potrà procedere ad esecuzione forzata per la minor somma € 17.994,25 in luogo del quantum originariamente precettato pari a € 37.130,02. 6 - La domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. formulata dall'odierna convenuta non merita accoglimento.
Si osserva, preliminarmente, che la stessa risulta formulata in relazione ad una memoria irrituale di controparte (denominata brevi note in favore di depositata telematicamente il Parte_1
12.02.2025, in assenza di autorizzazione del Giudice e, quindi, inammissibile in quanto depositata successivamente alla rimessione della causa in decisione. Da ciò consegue che tali scritti difensivi non dovrebbero nemmeno essere oggetto di vaglio da parte del giudice.
In ogni caso, nel merito, si rappresenta che in materia vige il principio per cui “l'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 38730/2021; Cass. n. 14364/2018).
Ritenuto che l'istanza sia formulata in via del tutto generica, senza una precisa indicazione delle espressioni ritenute offensive da espungere dal testo degli scritti difensivi di controparte, e rilevato che costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 89 c.p.c. la circostanza che le espressioni contenute negli scritti difensivi siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo - così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte - senza mantenere un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, in tal modo eccedendo dalle esigenze difensive (tra le altre, Cass. Sez. Lav.
n. 21031/2016).
Alla luce di tale principio, deve escludersi ogni intento dispregiativo a tutte le espressioni – tra quelle evincibili nell'istanza de qua formulata dalla convenuta – trattandosi tuttalpiù di formule linguistiche impiegate dal difensore dell'attrice, qualificabili come normale modo di esprimersi, sebbene colorito, ma comunque collegato alle deduzioni e difese svolte.
Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per l'esercizio del potere officioso, come sollecitato, ex art. 89
c.p.c.
7 - In punto alla liquidazione delle spese di giudizio, sussiste soccombenza reciproca tra le parti, in quanto le contestazioni mosse da parte attrice al diritto di credito azionato con il precetto notificato il
13.06.2024 non hanno trovato integrale accoglimento (essendo stata chiesta l'inefficacia totale del precetto, mentre all'esito del giudizio residua comunque un credito certo, liquido ed esigibile in capo a parte opposta, sebbene inferiore di circa la metà rispetto all'originaria pretesa).
Ne consegue che le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande di ACCERTA il diritto Parte_1 dell' a procedere Controparte_6 all'esecuzione forzata per la minor somma precettata di € 17.994,25;
2) RIGETTA ogni ulteriore domanda;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si evince dall'atto di precetto di cui al doc. 2 prodotto da in R.G. n. 1137/2024 che Parte_1 testualmente indica “Parte debitrice, vanta un controcredito pari ad euro 13.712,14 in forza dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno, in data 12/05/2023, nell'ambito del procedimento R.G. n. 10574/2018”