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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/12/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2087/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, in data
6.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2087 del R.A.C.L. dell'anno
2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria ER,
VA ED e AU ER, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in Cagliari, presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino in virtù di CP_1 procura generale alle liti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2023 e ritualmente notificato, Pt_1 ha esposto di aver prestato attività lavorativa come operatrice socio-sanitaria
[...]
(OSS) e addetta all'assistenza, alle dipendenze di diversi datori di lavoro, dal 2005 all'attualità.
Ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali mansioni, che pagina 1 di 5 comportavano la quotidiana movimentazione manuale di carichi, lesioni alla colonna cervico-lombare, alle spalle ed ai gomiti, in data 29 giugno 2021 ha presentato domanda amministrativa all' ai fini del riconoscimento della CP_2 natura professionale della patologia.
Poiché l'Istituto aveva rigettato la domanda e il conseguente ricorso amministrativo, la ricorrente si era trovata costretta a rivolgersi al giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie e del relativo danno biologico complessivo, nonché del conseguente indennizzo di legge.
L' si è costituito in giudizio, rilevando l'infondatezza della domanda e CP_2 contestando lo svolgimento delle attività lavorative indicate dalla ricorrente e il nesso causale fra queste e la patologia lamentata.
L' ha, difatti, contestato l'esistenza o l'idoneità del rischio a provocare le CP_1 malattie denunciate e ha rilevato che la ricorrente non ha dimostrato di aver svolto le mansioni allegate nel ricorso introduttivo o comunque mansioni idonee a determinare l'insorgere di tali patologie.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali e avvalendosi dell'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio ed è stata, dunque, tenuta a decisione.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'assicurata, così come dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio, ha trovato conferma nelle testimonianze delle colleghe della ricorrente, e acquisite Testimone_1 Testimone_2 mediante la prova testimoniale svolta all'udienza del 4 aprile 2024.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento, per lungo tempo, di attività che l'hanno esposta al rischio professionale.
In particolare, entrambe le testi hanno confermato che la ricorrente provvedeva all'assistenza dei pazienti ovvero all'igiene personale, al rifacimento dei letti, alla somministrazione dei pasti, e ad accompagnare i pazienti per le varie consulenze, e che movimentava manualmente i pazienti dal letto alla carrozzina e viceversa per tutti gli spostamenti. Hanno, inoltre, precisato che i pazienti cui la ricorrente prestava assistenza non erano autosufficienti ed erano di età avanzata e che, mancando ausili meccanici, la ricorrente li sollevava manualmente con l'uso delle braccia.
pagina 2 di 5 Dalle testimonianze è, inoltre, emerso che la ricorrente si occupava della sostituzione della biancheria, raccogliendo quella da lavare in sacchi che poi caricava manualmente sui carrelli e portava nei luoghi designati, trasportando ogni giorno un cospicuo numero di sacchi pesanti e di grandi dimensioni. Infine, la teste ha confermato che la ricorrente si occupava anche del conferimento del secco. Tes_2
Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , chiamato a valutare la Persona_1 sussistenza delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni accertate all'esito della prova orale, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica, depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, “La signora (…) è Parte_1 affetta da cervicalgia e lombalgia cronica su base artrosica degenerativa con protrusioni discali plurilivello, ernia cervicale;
rigidità dolorosa della spalla destra, esito di conflitto acromion tuberositario;
artralgia da sforzo del gomito sinistro esito di epicondilite cronica”.
Con riferimento a tali patologie, il dott. ha ritenuto che “possano Per_1 essere state favorite, seppure in maniera non esclusiva, dalla professione svolta dalla signora dal 2005 alla data della visita del 18.11.2024, di ausiliaria e Pt_1 operatrice socio sanitaria”.
Alla luce delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, dell'istruttoria svolta e di quanto emerso in occasione dell'esame obiettivo durante le operazioni peritali, il dott. ha, dunque, riconosciuto la riconducibilità delle Per_1 menomazioni, quantomeno a titolo di concausa, all'attività lavorativa svolta dall'assicurata e ha valutato l'entità del danno biologico riportato dalla ricorrente, quantificando quello derivante dalla patologia alla spalla destra, costituita da rigidità dolorosa, dovuta a tendinopatia e fatti infiammatori-degenerativi, nella misura del
4%, quello derivante dalla patologia al gomito sinistro nella misura del 2% e quello conseguente alla patologia del rachide cervicale e lombare nella misura del 7%, fin dalla data della domanda amministrativa del 29 giugno 2021.
Il perito officiato dal Tribunale ha, infine, effettuato il conglobamento del danno biologico derivante da tali patologie, quantificando il danno biologico complessivo riportato dalla ricorrente nella misura del 12% fin dalla data della domanda pagina 3 di 5 amministrativa del 29 giugno 2021.
Le conclusioni del consulente devono condividersi, perché adeguatamente motivate, esenti da vizi logici e neppure oggetto di osservazioni critiche in sede di esame della bozza preliminare da parte dell' convenuto. CP_1
Dunque, per quanto fin qui esposto, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso.
Ritiene, pertanto, il giudicante che abbia diritto al riconoscimento Parte_1 di un danno biologico complessivo pari al 12% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 29 giugno 2021 e abbia, agli effetti, diritto di percepire il previsto indennizzo in capitale, nella misura e con la decorrenza di legge da tale data.
L' , pertanto, deve essere condannato al riconoscimento in favore della CP_2 ricorrente di un indennizzo in capitale nella misura del 12%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 29 giugno 2021, oltre al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, nei limiti e con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico dell' , liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo CP_2
2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro
5.200,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'importo dell'indennizzo rapportato al
12%).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore della ricorrente, essendosi il medesimo dichiarato antistatario.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_2 liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetta da 'cervicalgia e lombalgia cronica su base Parte_1 artrosica degenerativa con protrusioni discali plurilivello, ernia cervicale' determinante un danno biologico del 7%, 'rigidità dolorosa della spalla destra, esito pagina 4 di 5 di conflitto acromion tuberositario' determinante un danno biologico del 4%,
'artralgia da sforzo del gomito sinistro, esito di epicondilite cronica' determinante un danno biologico del 2%, di origine professionale, che, conglobati, determinano un danno biologico complessivo di natura professionale pari al 12% dalla data della domanda amministrativa del 29 giugno 2021 e ha, perciò, diritto di percepire da tale data un complessivo indennizzo in capitale, nella misura e con decorrenza di legge;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente del CP_2 predetto indennizzo in capitale, nella misura del 12%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 29 giugno 2021, oltre al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti e con decorrenza di legge;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che CP_2 liquida in complessivi euro 2.905,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, e in euro 43,00 per spese di contributo unificato, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 6.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, in data
6.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2087 del R.A.C.L. dell'anno
2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria ER,
VA ED e AU ER, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in Cagliari, presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino in virtù di CP_1 procura generale alle liti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2023 e ritualmente notificato, Pt_1 ha esposto di aver prestato attività lavorativa come operatrice socio-sanitaria
[...]
(OSS) e addetta all'assistenza, alle dipendenze di diversi datori di lavoro, dal 2005 all'attualità.
Ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali mansioni, che pagina 1 di 5 comportavano la quotidiana movimentazione manuale di carichi, lesioni alla colonna cervico-lombare, alle spalle ed ai gomiti, in data 29 giugno 2021 ha presentato domanda amministrativa all' ai fini del riconoscimento della CP_2 natura professionale della patologia.
Poiché l'Istituto aveva rigettato la domanda e il conseguente ricorso amministrativo, la ricorrente si era trovata costretta a rivolgersi al giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie e del relativo danno biologico complessivo, nonché del conseguente indennizzo di legge.
L' si è costituito in giudizio, rilevando l'infondatezza della domanda e CP_2 contestando lo svolgimento delle attività lavorative indicate dalla ricorrente e il nesso causale fra queste e la patologia lamentata.
L' ha, difatti, contestato l'esistenza o l'idoneità del rischio a provocare le CP_1 malattie denunciate e ha rilevato che la ricorrente non ha dimostrato di aver svolto le mansioni allegate nel ricorso introduttivo o comunque mansioni idonee a determinare l'insorgere di tali patologie.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali e avvalendosi dell'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio ed è stata, dunque, tenuta a decisione.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'assicurata, così come dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio, ha trovato conferma nelle testimonianze delle colleghe della ricorrente, e acquisite Testimone_1 Testimone_2 mediante la prova testimoniale svolta all'udienza del 4 aprile 2024.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento, per lungo tempo, di attività che l'hanno esposta al rischio professionale.
In particolare, entrambe le testi hanno confermato che la ricorrente provvedeva all'assistenza dei pazienti ovvero all'igiene personale, al rifacimento dei letti, alla somministrazione dei pasti, e ad accompagnare i pazienti per le varie consulenze, e che movimentava manualmente i pazienti dal letto alla carrozzina e viceversa per tutti gli spostamenti. Hanno, inoltre, precisato che i pazienti cui la ricorrente prestava assistenza non erano autosufficienti ed erano di età avanzata e che, mancando ausili meccanici, la ricorrente li sollevava manualmente con l'uso delle braccia.
pagina 2 di 5 Dalle testimonianze è, inoltre, emerso che la ricorrente si occupava della sostituzione della biancheria, raccogliendo quella da lavare in sacchi che poi caricava manualmente sui carrelli e portava nei luoghi designati, trasportando ogni giorno un cospicuo numero di sacchi pesanti e di grandi dimensioni. Infine, la teste ha confermato che la ricorrente si occupava anche del conferimento del secco. Tes_2
Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , chiamato a valutare la Persona_1 sussistenza delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni accertate all'esito della prova orale, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica, depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, “La signora (…) è Parte_1 affetta da cervicalgia e lombalgia cronica su base artrosica degenerativa con protrusioni discali plurilivello, ernia cervicale;
rigidità dolorosa della spalla destra, esito di conflitto acromion tuberositario;
artralgia da sforzo del gomito sinistro esito di epicondilite cronica”.
Con riferimento a tali patologie, il dott. ha ritenuto che “possano Per_1 essere state favorite, seppure in maniera non esclusiva, dalla professione svolta dalla signora dal 2005 alla data della visita del 18.11.2024, di ausiliaria e Pt_1 operatrice socio sanitaria”.
Alla luce delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, dell'istruttoria svolta e di quanto emerso in occasione dell'esame obiettivo durante le operazioni peritali, il dott. ha, dunque, riconosciuto la riconducibilità delle Per_1 menomazioni, quantomeno a titolo di concausa, all'attività lavorativa svolta dall'assicurata e ha valutato l'entità del danno biologico riportato dalla ricorrente, quantificando quello derivante dalla patologia alla spalla destra, costituita da rigidità dolorosa, dovuta a tendinopatia e fatti infiammatori-degenerativi, nella misura del
4%, quello derivante dalla patologia al gomito sinistro nella misura del 2% e quello conseguente alla patologia del rachide cervicale e lombare nella misura del 7%, fin dalla data della domanda amministrativa del 29 giugno 2021.
Il perito officiato dal Tribunale ha, infine, effettuato il conglobamento del danno biologico derivante da tali patologie, quantificando il danno biologico complessivo riportato dalla ricorrente nella misura del 12% fin dalla data della domanda pagina 3 di 5 amministrativa del 29 giugno 2021.
Le conclusioni del consulente devono condividersi, perché adeguatamente motivate, esenti da vizi logici e neppure oggetto di osservazioni critiche in sede di esame della bozza preliminare da parte dell' convenuto. CP_1
Dunque, per quanto fin qui esposto, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso.
Ritiene, pertanto, il giudicante che abbia diritto al riconoscimento Parte_1 di un danno biologico complessivo pari al 12% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 29 giugno 2021 e abbia, agli effetti, diritto di percepire il previsto indennizzo in capitale, nella misura e con la decorrenza di legge da tale data.
L' , pertanto, deve essere condannato al riconoscimento in favore della CP_2 ricorrente di un indennizzo in capitale nella misura del 12%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 29 giugno 2021, oltre al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, nei limiti e con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico dell' , liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo CP_2
2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro
5.200,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'importo dell'indennizzo rapportato al
12%).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore della ricorrente, essendosi il medesimo dichiarato antistatario.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_2 liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetta da 'cervicalgia e lombalgia cronica su base Parte_1 artrosica degenerativa con protrusioni discali plurilivello, ernia cervicale' determinante un danno biologico del 7%, 'rigidità dolorosa della spalla destra, esito pagina 4 di 5 di conflitto acromion tuberositario' determinante un danno biologico del 4%,
'artralgia da sforzo del gomito sinistro, esito di epicondilite cronica' determinante un danno biologico del 2%, di origine professionale, che, conglobati, determinano un danno biologico complessivo di natura professionale pari al 12% dalla data della domanda amministrativa del 29 giugno 2021 e ha, perciò, diritto di percepire da tale data un complessivo indennizzo in capitale, nella misura e con decorrenza di legge;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente del CP_2 predetto indennizzo in capitale, nella misura del 12%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 29 giugno 2021, oltre al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti e con decorrenza di legge;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che CP_2 liquida in complessivi euro 2.905,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, e in euro 43,00 per spese di contributo unificato, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 6.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
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