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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/08/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Aurelia
Cuomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4910 del R.G.A.C. dell'anno 2017, vertente
t r a
nata il [...] a [...], quale erede di e Parte_1 Persona_1 Per_2
rapp.ta e difesa
[...] dall'avv. Antonio Cavaliere, giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
- Attrice -
Nei confronti di
, cf , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maiorino,Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
- Convenuta –
OGGETTO: impugnazione testamento.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , in qualità di tutore dell'interdetta sig.ra Parte_2
e entrambe germane del de cuius , adivano Persona_2 Persona_1 Persona_3
l'intestato Tribunale affinché: 1) in via principale fosse dichiarata, ex art. 606 c.c. 1 comma, la nullità e l'inefficacia del testamento olografo redatto dal sig. datato 8 ottobre 2015, pubblicato Persona_3 il 19 maggio 2016, per difetto di autografia;
in via subordinata fosse dichiarata ex art. 606, 2 comma,
l'annullabilità del summenzionato testamento olografo per incapacità naturale del testatore Per_3
a disporre dei propri beni;
per l'effetto fosse dichiarata aperta ex lege la successione del de cuius
[...]
, condannando a restituire all'eredità, l'immobile attualmente Persona_3 Controparte_1 detenuto senza titolo, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda le attrici hanno dedotto: a) di essere germane del de cuius , Persona_3 deceduto il 10.2.2016 in Roccapiemonte;
b) che , nubile e senza prole, era da tempo Persona_3 affetto da gravi patologie tali da necessitare il suo ricovero presso la casa di cura “Villa Caruso” dal
24.2.2015; c) che il de cuius era proprietario di un appartamento sito in Roccapiemonte (SA) alla via della
Libertà n. 14, A/2 abitazione civile, foglio 3, particella 848, sub 60. Tale immobile era stato concesso dallo stesso in locazione al sig. (marito della convenuta); d) che dopo il decesso, essi Persona_4 attori avevano scoperto della pubblicazione di un testamento olografo, apparentemente a firma di
, con cui egli disponeva del suo unico bene immobile in favore di Persona_3 CP_1
, moglie del conduttore dell'immobile sopra citato;
e) che il testamento de quo era evidentemente
[...] nullo in quanto non redatto né sottoscritto dal de cuius o comunque annullabile in quanto questi era, all'epoca della redazione, affetto da grave incapacità a testare.
Ritualmente si è costituita in giudizio , contestando la domanda. Controparte_1
Incardinato il giudizio, , tutore di decedeva nel Comune di Mercato San Parte_2 Persona_2
Severino (SA) in data 27/10/2017 e, nelle more, con provvedimento del 22/06/2018, veniva Parte_1 nominata a sostituzione del fratello deceduto, tutore della sig.ra con giuramento Persona_2 prestato dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore V.G., Giudice Tutelare Dott.ssa Apicella nel giudizio recante R.G.N. 514/2012.
In data 23/02/2019, la sig.ra decedeva nel comune di Siano (SA) e la sig.ra Persona_2 Parte_1 con atto di costituzione volontario e richiesta di prosecuzione del processo ex art. 302 c.p.c., interveniva nel giudizio instaurato dai sigg.ri e quale erede pro quota del sig. Parte_2 Persona_1 Per_3
e quale erede e già tutore della sig.ra
[...] Persona_2
Espletato il procedimento di mediazione e concessi i termini ex art. 183, VI comma cpc, la causa è stata istruita mediante espletamento di CTU grafologica.
Nelle more, decedeva anche la sig.ra che, in virtù di testamento olografo, redatto il Persona_1
17.11.2019, pubblicato il 07.12.2022, nominava unica erede dei suoi beni la nipote La stessa, Parte_1 con atto di costituzione volontario e richiesta di prosecuzione del processo ex art. 302 c.p.c. depositato telematicamente il 29.05.2023, interveniva nel giudizio quale erede testamentaria della de cuius Per_1
[...]
Acquisito l'elaborato peritale, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la stessa è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 23.04.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Ciò posto in punto di fatto, la domanda è fondata e va accolta.
Non sono sorte contestazioni quanto alla legittimazione passiva ed attiva delle odierne parti in causa, rispettivamente erede testamentaria del de cuius e germani (ed erede degli stessi) del Persona_3 medesimo, completamente pretermessi dalle disposizioni di ultima volontà oggetto di impugnazione.
Parte attrice ha impugnato il testamento olografo redatto da il 08.10.2015 e pubblicato Persona_3 in data 19.05.2015, allegando la sua natura apocrifa sia nella sottoscrizione che nel corpo dell'atto; a loro dire infatti, la grafia non sarebbe riconducibile alla mano del fratello. In via gradata hanno eccepito altresì
l'annullabilità del testamento per incapacità a testare del germano, affetto da gravi patologie alla presunta data di redazione della scheda testamentaria.
Essenziale ai fini del decidere si è rivelata la consulenza tecnica espletata in corso di giudizio, della cui correttezza ed attendibilità non v'è motivo di dubitare per le ragioni di cui si dirà meglio infra.
La Consulente ha ricevuto mandato volto all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione e del testo dell'atto di ultima volontà ed ha così concluso: “Il confronto tecnico svolto tra il testamento e le scritture comparative ha messo in evidenza divergenze nell'iter grafemico e nella successione grafo-motoria, che assurgono al rango di INDICI
TECNICI DI FALSITA', trattandosi di gestualità grafo-motorie che superano il range di variabilità (basso, con basso livello grafico) della formula grafica individuale della persona esaminata. Le divergenze IDEO-GRAFICHE e
[...]
emerse in sede di confronto, oltre al valore numerico, hanno acquistato una valenza significativa, in quanto CP_2 espressione di UNA DIFFERENTE capacità ideo-grafica ed espressività motoria, Parte_3 incompatibili con la presenza di un'unica mano grafo-operante. Le risultanze tecnico-grafologiche, CP_3 peraltro, hanno trovato validazione scientifica nella sussistenza di due differenti MATRICI NEURO-BIOLOGICHE, circostanza incompatibile con la presenza di un medesimo alveo scrittorio”.
Quanto poi alle osservazioni mosse alla consulenza dalla difesa di parte convenuta, il perito d'Ufficio ha efficacemente ribadito quanto segue: “La difesa di parte convenuta parte dal sillogismo secondo il quale l'assenza di alterazioni di carta/inchiostro del documento determinerebbe ipso facto l'assenza di un falso grafologico. Orbene, posto che il falso NON sempre e NON per forza è accompagnato da alterazione documentale (carta e/o degli inchiostri), giacchè i falsari sono sempre più “accorti” a realizzare il loro disegno criminoso, si precisa che l'indagine grafologica in ambito peritale prevede: -fase ispettiva in cui si analizza il tessuto cartaceo e gli inchiostri presenti sul documento;
-fase grafologica in cui si analizza il grafismo in senso stretto, dal generale al particolare, onde stabilire la riconducibilità del medesimo all'autore nominalmente richiamato o ad altra mano”. Partendo da tale condivisibile premessa, la Consulente ha concluso per la completa falsità del documento, evidentemente in toto redatto da soggetto diverso dall'apparente testatore. Quanto poi all'eccezione mossa all'utilizzo di scritture comparative in copia, si osserva che l'esame peritale è stato prevalentemente condotto su documenti in originale, della cui idoneità a fungere da scritture comparative non v'è contestazione alcuna;
accanto ai detti documenti sono state considerate solo due scritture in copia, ritenute di buona qualità, le quali comunque non furono specificamente contestate nel corso delle operazioni ma solo una volta ottenuto un risultato sfavorevole. Ad ogni buon conto, dalla lettura della consulenza si evince chiaramente che le conclusioni non sono fondate esclusivamente sulla comparazione con le due scritture in copia ma bensì anche e soprattutto con gli originali, sicchè le osservazioni mosse dalla convenuta non possono essere condivise.
La domanda va dunque accolta, con assorbimento del profilo concernente la eccepita incapacità a testare. Sulla base di quanto precede dunque, va dichiarata la nullità del testamento olografo redatto il 08.10.2015
e pubblicato in data 19.05.2015, con ogni conseguenza di legge quanto all'apertura della successione legittima.
La convenuta va quindi condannata alla restituzione alla massa ereditaria dell'immobile sito in
Roccapiemonte (SA) alla via della Libertà n. 4, piano 2 , interno 5.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione in epigrafe indicata, ogni altra eccezione e domanda rigettata, disattesa e reietta, così definitivamente decide:
I. Accoglie la domanda per le causali di cui in motivazione e per l'effetto pronuncia la nullità del testamento olografo asseritamente redatto da il il 08.10.2015 e pubblicato in Persona_3 data 19.05.2015;
II. Dichiara aperta la successione legittima ab intestato in morte di;
Persona_3
III. Condanna a restituire l'immobile oggetto di disposizione testamentaria Controparte_1 in favore della massa ereditaria;
IV. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi ed euro 530,00 per spese vive, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
V. Pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, a carico della convenuta.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12.08.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Aurelia
Cuomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4910 del R.G.A.C. dell'anno 2017, vertente
t r a
nata il [...] a [...], quale erede di e Parte_1 Persona_1 Per_2
rapp.ta e difesa
[...] dall'avv. Antonio Cavaliere, giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
- Attrice -
Nei confronti di
, cf , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maiorino,Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
- Convenuta –
OGGETTO: impugnazione testamento.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , in qualità di tutore dell'interdetta sig.ra Parte_2
e entrambe germane del de cuius , adivano Persona_2 Persona_1 Persona_3
l'intestato Tribunale affinché: 1) in via principale fosse dichiarata, ex art. 606 c.c. 1 comma, la nullità e l'inefficacia del testamento olografo redatto dal sig. datato 8 ottobre 2015, pubblicato Persona_3 il 19 maggio 2016, per difetto di autografia;
in via subordinata fosse dichiarata ex art. 606, 2 comma,
l'annullabilità del summenzionato testamento olografo per incapacità naturale del testatore Per_3
a disporre dei propri beni;
per l'effetto fosse dichiarata aperta ex lege la successione del de cuius
[...]
, condannando a restituire all'eredità, l'immobile attualmente Persona_3 Controparte_1 detenuto senza titolo, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda le attrici hanno dedotto: a) di essere germane del de cuius , Persona_3 deceduto il 10.2.2016 in Roccapiemonte;
b) che , nubile e senza prole, era da tempo Persona_3 affetto da gravi patologie tali da necessitare il suo ricovero presso la casa di cura “Villa Caruso” dal
24.2.2015; c) che il de cuius era proprietario di un appartamento sito in Roccapiemonte (SA) alla via della
Libertà n. 14, A/2 abitazione civile, foglio 3, particella 848, sub 60. Tale immobile era stato concesso dallo stesso in locazione al sig. (marito della convenuta); d) che dopo il decesso, essi Persona_4 attori avevano scoperto della pubblicazione di un testamento olografo, apparentemente a firma di
, con cui egli disponeva del suo unico bene immobile in favore di Persona_3 CP_1
, moglie del conduttore dell'immobile sopra citato;
e) che il testamento de quo era evidentemente
[...] nullo in quanto non redatto né sottoscritto dal de cuius o comunque annullabile in quanto questi era, all'epoca della redazione, affetto da grave incapacità a testare.
Ritualmente si è costituita in giudizio , contestando la domanda. Controparte_1
Incardinato il giudizio, , tutore di decedeva nel Comune di Mercato San Parte_2 Persona_2
Severino (SA) in data 27/10/2017 e, nelle more, con provvedimento del 22/06/2018, veniva Parte_1 nominata a sostituzione del fratello deceduto, tutore della sig.ra con giuramento Persona_2 prestato dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore V.G., Giudice Tutelare Dott.ssa Apicella nel giudizio recante R.G.N. 514/2012.
In data 23/02/2019, la sig.ra decedeva nel comune di Siano (SA) e la sig.ra Persona_2 Parte_1 con atto di costituzione volontario e richiesta di prosecuzione del processo ex art. 302 c.p.c., interveniva nel giudizio instaurato dai sigg.ri e quale erede pro quota del sig. Parte_2 Persona_1 Per_3
e quale erede e già tutore della sig.ra
[...] Persona_2
Espletato il procedimento di mediazione e concessi i termini ex art. 183, VI comma cpc, la causa è stata istruita mediante espletamento di CTU grafologica.
Nelle more, decedeva anche la sig.ra che, in virtù di testamento olografo, redatto il Persona_1
17.11.2019, pubblicato il 07.12.2022, nominava unica erede dei suoi beni la nipote La stessa, Parte_1 con atto di costituzione volontario e richiesta di prosecuzione del processo ex art. 302 c.p.c. depositato telematicamente il 29.05.2023, interveniva nel giudizio quale erede testamentaria della de cuius Per_1
[...]
Acquisito l'elaborato peritale, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la stessa è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 23.04.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Ciò posto in punto di fatto, la domanda è fondata e va accolta.
Non sono sorte contestazioni quanto alla legittimazione passiva ed attiva delle odierne parti in causa, rispettivamente erede testamentaria del de cuius e germani (ed erede degli stessi) del Persona_3 medesimo, completamente pretermessi dalle disposizioni di ultima volontà oggetto di impugnazione.
Parte attrice ha impugnato il testamento olografo redatto da il 08.10.2015 e pubblicato Persona_3 in data 19.05.2015, allegando la sua natura apocrifa sia nella sottoscrizione che nel corpo dell'atto; a loro dire infatti, la grafia non sarebbe riconducibile alla mano del fratello. In via gradata hanno eccepito altresì
l'annullabilità del testamento per incapacità a testare del germano, affetto da gravi patologie alla presunta data di redazione della scheda testamentaria.
Essenziale ai fini del decidere si è rivelata la consulenza tecnica espletata in corso di giudizio, della cui correttezza ed attendibilità non v'è motivo di dubitare per le ragioni di cui si dirà meglio infra.
La Consulente ha ricevuto mandato volto all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione e del testo dell'atto di ultima volontà ed ha così concluso: “Il confronto tecnico svolto tra il testamento e le scritture comparative ha messo in evidenza divergenze nell'iter grafemico e nella successione grafo-motoria, che assurgono al rango di INDICI
TECNICI DI FALSITA', trattandosi di gestualità grafo-motorie che superano il range di variabilità (basso, con basso livello grafico) della formula grafica individuale della persona esaminata. Le divergenze IDEO-GRAFICHE e
[...]
emerse in sede di confronto, oltre al valore numerico, hanno acquistato una valenza significativa, in quanto CP_2 espressione di UNA DIFFERENTE capacità ideo-grafica ed espressività motoria, Parte_3 incompatibili con la presenza di un'unica mano grafo-operante. Le risultanze tecnico-grafologiche, CP_3 peraltro, hanno trovato validazione scientifica nella sussistenza di due differenti MATRICI NEURO-BIOLOGICHE, circostanza incompatibile con la presenza di un medesimo alveo scrittorio”.
Quanto poi alle osservazioni mosse alla consulenza dalla difesa di parte convenuta, il perito d'Ufficio ha efficacemente ribadito quanto segue: “La difesa di parte convenuta parte dal sillogismo secondo il quale l'assenza di alterazioni di carta/inchiostro del documento determinerebbe ipso facto l'assenza di un falso grafologico. Orbene, posto che il falso NON sempre e NON per forza è accompagnato da alterazione documentale (carta e/o degli inchiostri), giacchè i falsari sono sempre più “accorti” a realizzare il loro disegno criminoso, si precisa che l'indagine grafologica in ambito peritale prevede: -fase ispettiva in cui si analizza il tessuto cartaceo e gli inchiostri presenti sul documento;
-fase grafologica in cui si analizza il grafismo in senso stretto, dal generale al particolare, onde stabilire la riconducibilità del medesimo all'autore nominalmente richiamato o ad altra mano”. Partendo da tale condivisibile premessa, la Consulente ha concluso per la completa falsità del documento, evidentemente in toto redatto da soggetto diverso dall'apparente testatore. Quanto poi all'eccezione mossa all'utilizzo di scritture comparative in copia, si osserva che l'esame peritale è stato prevalentemente condotto su documenti in originale, della cui idoneità a fungere da scritture comparative non v'è contestazione alcuna;
accanto ai detti documenti sono state considerate solo due scritture in copia, ritenute di buona qualità, le quali comunque non furono specificamente contestate nel corso delle operazioni ma solo una volta ottenuto un risultato sfavorevole. Ad ogni buon conto, dalla lettura della consulenza si evince chiaramente che le conclusioni non sono fondate esclusivamente sulla comparazione con le due scritture in copia ma bensì anche e soprattutto con gli originali, sicchè le osservazioni mosse dalla convenuta non possono essere condivise.
La domanda va dunque accolta, con assorbimento del profilo concernente la eccepita incapacità a testare. Sulla base di quanto precede dunque, va dichiarata la nullità del testamento olografo redatto il 08.10.2015
e pubblicato in data 19.05.2015, con ogni conseguenza di legge quanto all'apertura della successione legittima.
La convenuta va quindi condannata alla restituzione alla massa ereditaria dell'immobile sito in
Roccapiemonte (SA) alla via della Libertà n. 4, piano 2 , interno 5.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione in epigrafe indicata, ogni altra eccezione e domanda rigettata, disattesa e reietta, così definitivamente decide:
I. Accoglie la domanda per le causali di cui in motivazione e per l'effetto pronuncia la nullità del testamento olografo asseritamente redatto da il il 08.10.2015 e pubblicato in Persona_3 data 19.05.2015;
II. Dichiara aperta la successione legittima ab intestato in morte di;
Persona_3
III. Condanna a restituire l'immobile oggetto di disposizione testamentaria Controparte_1 in favore della massa ereditaria;
IV. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi ed euro 530,00 per spese vive, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
V. Pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, a carico della convenuta.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12.08.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo